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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1822/2019
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
1822/2019 vertente
TRA
(C.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/10/1979, residente in [...], rappr. e dif. dall'Avv. Michela Pignatelli (C.f.:
C.F._2
1 RICORRENTE
E
(cod. fisc.: con sede in Bitonto Controparte_1 P.IVA_1
(BA) alla s.p. 231, Km 2,500, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Roberto Toscano
( e dall'Avv. Gaetano Giampalmo C.F._3
( C.F._4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.02.2019 il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di lite. Con memoria ritualmente depositata si costituiva la in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1
contestando la fondatezza delle domande di parte ricorrente.
Concludeva per il rigetto delle domande avversarie.
Veniva ammessa ed espletata la prova per testi ed autorizzato il deposito di note difensive.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente, tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nell'ordine di svariate migliaia) nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione
2 Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 attribuite al Giudicante a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa
, , , , dott. , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, dott.sse e -, la causa, trattata dapprima ai Per_2 Per_3 CP_7
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è in minima parte fondato per le motivazioni di seguito esposte.
Quanto all'impugnativa di licenziamento, il ricorrente deduce in primo luogo la ritorsività dello stesso.
Sul punto è sufficiente ricordare che per orientamento giurisprudenziale consolidato, in tema di provvedimento del datore di lavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo (si veda, da ultimo,
Cass. n. 14319/2013). Ne consegue che il lavoratore deve indicare e provare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze allegate e l'asserito intento di rappresaglia. Nel caso di specie non può ritenersi in alcun modo provato (gravando la prova del motivo illecito sul lavoratore, ex plurimis Cass. n. 2316/12), neppure per presunzioni, che il recesso sia motivato da ragioni di rappresaglia o di punizione.
3 Ciò posto, va rilevato che dalla lettera prodotta si evince che il licenziamento impugnato nel presente procedimento è stato intimato per giustificato motivo oggettivo. Infatti, la lettera inviata dalla parte resistente testualmente ascrive la decisione datoriale alla “necessità di una razionalizzazione delle risorse impiegate e dei relativi costi con soppressione di alcune posizioni lavorative, tra cui la Sua, in considerazione della scelta di ridurre il parco automezzi ed il numero di bighe a disposizione” (cfr. lettera di licenziamento in atti)”, motivazione rientrante appieno, come è evidente, nella nozione di giustificato motivo oggettivo.
Sul punto, si osserva che l'art. 3 della legge n. 604/1966 identifica il giustificato motivo oggettivo in <<ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso>>, rimettendo al giudice la ricognizione dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva, dell'esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali ed il provvedimento di licenziamento e della mancanza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore (cosiddetto "repechage") mediante l'adibizione a mansioni equivalenti (si veda, ex plurimis, Cass. n.
15894/2000).
L'onere probatorio della sussistenza del giustificato motivo oggettivo grava, ai sensi dell'art. 5 l. cit., sul datore di lavoro, cui spetta dimostrare non solo la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo, ma anche l'impossibilità di utilizzare il lavoratore estromesso in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui era stato
4 precedentemente adibito (si veda, ex plurimis, Cass. n.
4688/1991).
Se dunque è pressoché incontrastata l'affermazione dell'insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. (si veda ex plurimis Cass. n. 12554/1998, Cass.
n. 7376/2001, Cass. n. 5777/03), nondimeno si discute sull'essenza del giustificato motivo oggettivo. In altri termini ci si chiede se al giustificato motivo obiettivo di licenziamento siano riconducibili le sole ragioni dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli “non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo una riduzione dei costi”, così da salvaguardare gli equilibri economici dell'impresa e quindi la possibilità di mantenimento dei livelli occupazionali (su cui si veda Cass. n. 3030/1999, Cass. n. 11646/98, Cass. n.
12999/95), ovvero qualunque processo di riorganizzazione o ristrutturazione che tragga la sua legittimità dall'effettiva ragione economica che l'abbia determinato, sia essa rappresentata da motivi estranei alle determinazioni imprenditoriali (esigenze di mercato), o anche da modifiche organizzative finalizzate all'incremento dei profitti (si veda Cass. n. 6222/98 e Cass. n.
9310/2001).
In accordo con tale seconda impostazione, consapevolmente recepita a partire da Cass. n. 5777/2003, si ritiene che la ragione giustificativa del licenziamento, sempreché seria ed effettiva e non già pretestuosa, possa rinvenirsi sia nei fattori (sfavorevoli) di mercato, sia nelle modificazioni tecnico-produttive ovvero nelle iniziative di riorganizzazione inerenti alla gestione d'impresa orientate al contenimento dei costi e quindi all'aumento dei profitti, dovendosi ravvisare piuttosto nella previsione dell'obbligo
5 di repechage quel “certo contemperamento tra l'interesse dell'impresa e quello del lavoratore ugualmente protetti dalla normativa costituzionale” (si veda Cass. n. 5777 cit.).
Del resto, tale opzione ermeneutica è stata di recente autorevolmente ripresa dalla Suprema Corte, con sentenza n.
25201/2016, in cui si afferma che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.3 della legge n. 106 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa;
ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore”.
Ciò posto, si rammenta che, come suaccennato, l'onere della prova dell'impossibilità del “repechage” <<va assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione - fuori da un rigido prefissato sistema di prove - di fatti positivi corrispondenti, come il fatto che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che, dopo il licenziamento e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella
6 stessa qualifica dei lavoratori licenziati [in relazione a tutte le sedi dell'attività aziendale, salvo il preliminare rifiuto dei lavoratori licenziati a trasferirsi altrove]>> (si veda, ex plurimis, Cass. n.
2881/1992).
I principi innanzi menzionati vanno calati nel caso concreto dedotto all'attenzione di questo Giudice. La società convenuta ha giustificato l'atto espulsivo del ricorrente con la soppressione del posto del ricorrente determinata dalla necessità di una razionalizzazione delle risorse impiegate e dei relativi costi. Alla luce di quanto sopra si è osservato, non è, innanzitutto, revocabile in dubbio, in linea generale, la riconducibilità al giustificato motivo oggettivo di licenziamento di una scelta gestionale che porti alla soppressione di una posizione lavorativa, anche indipendentemente dalla necessità di fronteggiare situazioni di crisi e nell'ottica di una organizzazione più conveniente e remunerativa. Ad ogni modo, nel caso di licenziamento individuale giustificato dalla necessità di operare riorganizzazione interna che comporti l'eliminazione di una unità lavorativa, per poter ritenere legittimo il licenziamento occorre che il datore di lavoro dimostri l'esistenza delle ragioni aziendali che hanno determinato la soppressione del posto;
ditalchè, la legittimità del licenziamento andrà valutata in relazione all'esistenza di tali ragioni, all'effettività della soppressione ed al nesso causale con il licenziamento impugnato.
Nel caso di specie dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge la prova dell'effettivo e non pretestuoso riassetto organizzativo aziendale nel senso della eliminazione della posizione funzionale dell'istante, attuato anche al fine di una più economica gestione dell'impresa. In altre parole, il datore di
7 lavoro ha fornito la prova dell'esistenza del riassetto interno attuata anche allo scopo di ottimizzare i costi aziendali.
Sul punto va premesso che il ricorrente aveva svolto mansioni di autista, livello 3S, dal mese di ottobre 2017 (fino al licenziamento datato agosto 2018) addetto alla guida di bighe (veicoli pesanti formati da motrice + rimorchio). Veniva licenziato, come detto, per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge 15.7.1966 n. 604, con lettera del 29.8.2018 per soppressione del suo posto di lavoro, connessa alla scelta aziendale di “ridurre il parco automezzi ed il numero di bighe a disposizione”, stante la necessità dell'impresa
“di una razionalizzazione delle risorse impiegate e dei relativi costi” (cfr. lettera di licenziamento).
Orbene, la riduzione del parco automezzi è comprovata dall'estratto del mastrino e della Per_4 Per_5
resistente che conferma la vendita di n. 19 veicoli pesanti da gennaio a luglio 2018.
Ancora, insieme al ricorrente, sempre ad agosto 2018, la società
cessava definitivamente il rapporto di lavoro con altri n. CP_1
4 autisti, , , , Persona_6 Persona_7 Persona_8
, e dopo il licenziamento di non assumeva Persona_9 Pt_1
personale addetto a mansioni di autista di bighe, livello 3 S. Il nesso causale corrente tra la soppressione del posto di lavoro de quo e la riorganizzazione aziendale intrapresa è poi evidente se si pone mente alla riduzione del parco automezzi desumibile dalla vendita di n. 19 trattori e autocarri nel periodo temporale gennaio
– luglio 2018 (cfr. all.3 memoria difensiva). E la scelta quale lavoratore eccedentario, come dedotto nella memoria difensiva (e non contestato), è ricaduta su per varie ragioni: Pt_1
trattandosi di autista con una limitata anzianità maturata alle dipendenze di (meno di 10 mesi di lavoro Controparte_1
8 effettivo); avendo, al momento del licenziamento, carichi di famiglia pari a 0; avendo maturato il ricorrente presso Conserva una esperienza di guida solo su bighe (composte da motrice e rimorchio); non avendo condotto il veicoli diversi, specie Pt_1
autoarticolati (che costituiscono la gran parte del parco automezzi della società resistente), di assai più ridotte dimensioni con minori costi d'esercizio (autista caratterizzato da assenza di promiscuità); 5) essendo la biga il veicolo maggiormente dispendioso per consumi di carburante, comportante ingenti spese e costi di esercizio. Si tratta di circostanze tutte idonee ad integrare una modifica organizzativa sussumibile nelle “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” ex art. 3 L. 604/1966, come statuito da Cass. 25201/2016 cit., secondo cui “la ragione inerente all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro è quella che determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa”.
Le motivazioni del licenziamento, poi, sono state confermate dai testimoni escussi con particolare precisione e chiarezza.
Il testimone (autista dal 2016 Tes_1 Controparte_1
come autista di autoarticolato) ha dichiarato: “Confermo che il sig. ha guidato esclusivamente veicoli del tipo “biga” e si Pt_1
occupava di trasporti per il gruppo cliente della società CP_8
Testim
”; “Confermo che la società ad agosto CP_1 CP_1
2018 ha cessato il rapporto di lavoro anche con altri autisti, tipo i colleghi , , e ”; ADR: Per_6 Per_7 Per_8 Persona_9
“C'è stata in quel periodo una progressiva riduzione di personale autista per una riduzione di lavoro”; ADR: “La maggior parte delle Testim cessazioni di rapporti ha riguardato autisti di bighe”; “Posso
9 confermare che nel corso del 2018 vi è stata una significativa vendita di veicoli pesanti, principalmente di bighe, sempre a causa di una riduzione delle attività aziendali”; ADR: “Non mi risulta che dopo il licenziamento del ricorrente siano stati assunti Testim altri autisti oppure autisti addetti alla guida di bighe”;
“Preciso meglio, non ho visto nuovi colleghi autisti dopo il Testim licenziamento di;
“Confermo di non aver mai visto Pt_1
guidare mezzi diversi dalle bighe;
la biga è composta da Pt_1
due unità, motrice con cassone e rimorchio;
io guido invece un autoarticolato, composto da trattore e da rimorchio1 ; non ho mai guidato una biga e non so se ne sarei capace;
la biga è un veicolo più impegnativo e richiede una particolare esperienza per le Testim manovre da compiere”; “Confermo la circostanza sub 19 della memoria ed i maggiori costi di esercizio di una biga, Testim soprattutto quando non viaggia a pieno carico”; “Confermo che a differenza di i colleghi di cui al punto 20) della Pt_1
memoria vengono utilizzati in maniera promiscua per la guida di bighe e di autoarticolati”. Anche l'altro testimone, sig. Tes_3
ha confermato che vi è stata, nel 2018, una effettiva
[...]
contrazione del personale viaggiante della con Controparte_1
riduzione del parco automezzi e dismissione di bighe in particolare per il maggiore costo di gestione di questo pesantissimo veicolo;
ha anche confermato impiego ed Tes_3
esperienza esclusiva di guida del ricorrente come autista di bighe:
“Confermo la circostanza sub 18 che mi viene letta, posso anche confermare che mi è pure capitato di affidargli una missione con mezzi diversi, ma era lui [ a chiedermi di affidargli Pt_1
esclusivamente guide su bighe, affermando di non avere esperienza di guida su altri mezzi, come bilici o autoarticolati di Testim diversa natura rispetto alle bighe”.. “Confermo la
10 circostanza n. 22 anche per la precipua mansione espletata dal soggetto che non lo rendeva utilizzabile in altra postazione”. Il teste ha confermato ogni altro capitolo di prova Testimone_3
ammesso ed articolato in memoria difensiva, dopo espressa lettura.
Quindi, dalle dichiarazioni testimoniali assunte, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, in quanto chiare, precise e concordanti ed anche perché provenienti da soggetti a diretta conoscenza della prassi aziendale interna e delle mansioni del ricorrente, si evince che la parte resistente ha dimostrato l'effettività della soppressione del posto nonché la concreta riferibilità del licenziamento dell'istante, la cui posizione è divenuta superflua, alle iniziative collegate alla ridetta effettiva ragione di carattere produttivo-organizzativo, attuata anche per una più economica gestione dell'impresa (si veda, ex plurimis
Cass. n. 12514/2004).
Del resto, su tale ultimo punto va rammentato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si verifica ogni volta che si presenta la necessità di sopprimere determinati posti di lavoro a causa di scelte attinenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa con conseguente e inevitabile licenziamento dei lavoratori che ricoprano detti posti e che non possano essere impiegati altrimenti. Ne consegue che rientra nella previsione di cui alla seconda parte della L. 15 luglio 1966,
n. 604, art. 3 l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall'imprenditore non pretestuosamente, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni influenti in modo decisivo sulla normale
11 attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese (Cass. n.
2874/2012, conf. Cass. n. 1461/2012 secondo cui “nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda …
è corretta in diritto la sentenza impugnata che postula quale causa legittimante il licenziamento oggettivo anche l'esigenza di ridurre i costi dell'impresa attraverso la soppressione di un posto di lavoro”).
Del resto, come affermato dalla costante giurisprudenza della
Sprema Corte, al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, nel senso che ne risulti l'effettività e la non pretestuosità. Ed è anche dato acquisito che la soppressione di una data mansione lavorativa, sul presupposto di una scelta aziendale effettiva e non pretestuosa, può derivare
“a) o da una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete o comunque non più necessarie
o, ad ogni modo da abbandonarsi in virtù di insindacabile scelta aziendale … b) oppure dall'esternalizzazione di determinate mansioni … c) o dalla soppressione di un intero reparto o dalla riduzione del numero dei sui addetti, rivelatosi sovrabbondante per
l'impegno richiesto;
c) a – ancora – da una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata ai fini di una più economica ed efficace gestione aziendale” (così Cass. n.
13516/2016 e conf. Cass. n. 15082/2016). Nel caso di specie, appunto, è emersa la prova della effettività della scelta datoriale di ridurre il personale che ha condotto all'espulsione del ricorrente, e che tale scelta non è stata apparente o pretestuosa.
In pratica, nel caso de quo, può affermarsi che il licenziamento del ricorrente, è il frutto dell'effettivo mutamento dell'organizzazione aziendale dovuta alla riduzione del parco
12 automezzi e non di una scelta arbitraria ed irragionevole del datore di lavoro, sicchè non può non riconoscersi la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base dell'estromissione dell'istante.
Del resto, come sopra accennato, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, tra cui anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore (cfr. ex plurimis, Cass. n. 24235/2010).
Ne consegue che non è sindacabile dal Giudicante, nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale della parte convenuta che abbia comportato la soppressione della posizione funzionale del ricorrente, perché nella specie risulta provata l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, unico elemento suscettibile di controllo giudiziale.
In definitiva, alla stregua della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta, si evince che il datore di lavoro ha dimostrato la concreta riferibilità del licenziamento individuale alle dedotte iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere riorganizzativo interno causate dalla riduzione del numero di bighe, anche in vista di una razionalizzazione dei costi aziendali.
Proprio a causa delle evidenziate specifiche ragioni, il datore di lavoro ha dimostrato l'inutilizzabilità della prestazione del ricorrente. Pertanto, la scelta di sopprimere il posto di lavoro dell'istante, non può dirsi meramente pretestuosa od arbitraria,
13 in quanto la società resistente ha fornito la prova dell'esistenza di effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento da cui era derivata la necessità di espellere il ricorrente.
E' pur vero che, come detto sopra, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, sul datore di lavoro incombe la prova, non solo della concreta riferibilità del licenziamento ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento (in ordine alle quali nella specie non è lecito nutrire riserve), ma anche della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (v. Cass. n.14815/2005). In proposito il Giudicante ritiene che l'immunità dal controllo giurisdizionale delle strategie d'impresa invocate a motivo di licenziamento, fatte salve la verifica dell'effettività delle ragioni addotte e del nesso di causalità con la misura espulsiva, trova proprio sul terreno del cd. “repechage” il suo più corposo contrappeso, gravando sull'imprenditore recedente l'obbligo di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ricollocare altrove il lavoratore privato del posto soppresso, ma di non esservi riuscito per effettiva impossibilità di una diversa utilizzazione dello stesso in altro posto equivalente che egli sarebbe stato in grado di ricoprire, desumibile dalla correlativa indisponibilità al tempo del licenziamento ovvero dalla mancanza di assunzioni mirate entro un arco di tempo ragionevole. L'onere probatorio relativo all'elemento in parola, secondo la giurisprudenza maggioritaria, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la
14 dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica (vedi, da ultimo, Cass. n. 19416/2013, Cass. n. 10527/1996, Cass. n.
3030/99, Cass. n. 17928/02). Detto onere, come ha precisato la
Suprema Corte, deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria
(si veda Cass. n. 3198/1987, Cass. n. 8254/1992), con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di repechage (si veda Cass. n. 10559/1998, Cass. n.
8254/1992).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta emerge che non sono state effettuate assunzioni di personale con la medesima qualifica rivestita dal ricorrente per un tempo apprezzabile in relazione al licenziamento. Infatti, emerge dal LUL in atti che, insieme al ricorrente, sempre ad agosto 2018, la società ha cessato definitivamente il CP_1
rapporto di lavoro con altri n. 4 autisti, , Persona_6
, , e che, Persona_7 Persona_8 Persona_9
dopo il licenziamento di non ha assunto personale addetto Pt_1
a mansioni di autista di bighe, livello 3 S.
Ancora, risulta che gli autisti dello stesso livello - 3S del ricorrente - ( , , Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Pt_7 Parte_8 Parte_9 Persona_10
15 , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , ,
[...] Parte_14 Per_11 [...]
), a differenza dal come sopra Parte_15 Pt_1
detto, avevano maturato esperienza di guida su ogni genere di veicolo, bighe ed autoarticolati compresi. D'altro canto, il lavoratore, come suaccennato, aveva l'onere di allegare, tra gli elementi posti a fondamento dell'azione e tra i presupposti della sua domanda, la possibilità di essere adibito ad altre mansioni, allo scopo di sollecitare, con l'indicazione di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione, il relativo onere probatorio datoriale (cfr. Cass. n. 7046/2011, 8207/200, Cass. n.
13134/2000). Ma, nel caso di specie, l'istante non ha dedotto alcunché sul punto. Ne consegue che sussiste prova sufficiente del fatto che il datore non avrebbe potuto impiegare il ricorrente in altre mansioni. E' solo il caso di aggiungere che privo di pregio
è il richiamo effettuato dalla difesa dell'istante alla normativa in tema di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223/1991 in quanto, come noto, le regole sul licenziamento collettivo si applicano solo alle imprese che soddisfano il requisito dimensionale di cui all'art. 24 della stessa legge che non ricorre nel caso di specie.
Per le ragioni innanzi rassegnate, avendo trovato pieno riscontro probatorio le condizioni in tesi legittimanti il licenziamento impugnato, i relativi capi di domanda vanno integralmente rigettati.
Venendo ora al capo di domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, come noto, in tale situazione, incombe evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si
16 veda, da ultimo Trib. Roma 4.3.2002, nonché Cass., Sez. Lav.,
15.7.2002, n. 10262).
Anzitutto, con riferimento all'importo dovuto a titolo di ratei per tredicesima e quattordicesima mensilità afferenti all'anno 2018, il ricorrente ha evidenziato l'errore di calcolo in cui è incorsa la parte resistente nella liquidazione delle suddette voci, come riportate nell'ultima busta paga consegnata al lavoratore (quella di agosto 2018; doc. 25). In particolare, per la tredicesima mensilità, il cui ammontare si determina moltiplicando la retribuzione lorda mensile spettante al lavoratore (nella specie €
1.667,37) per il numero di mesi effettivamente lavorati (nella specie 8) e dividendo il tutto per 12 (totale mensilità), il datore di lavoro, come chiaramente risulta da detta busta paga, ha corrisposto al lavoratore una somma pari ad € 606,31 in luogo della maggiore, pari ad € 1.111,58. In mancanza di prova dell'esatto pagamento fornita dal datore di lavoro, al spetta Pt_1
una differenza retributiva pari ad € 505,27. Similmente, con riferimento ai ratei della quattordicesima mensilità, al lavoratore spettano, giusta il disposto dell'art. 107 C.C.N.L. di categoria, tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità
(nella specie € 1.667,37) quanti sono i mesi di servizio prestati successivamente all'1 luglio dell'anno di maturazione (nella specie, dunque, 2). La retribuzione dovutagli a titolo di ratei per quattordicesima mensilità ammonta così ad € 277,90 in luogo della minor somma corrispostagli, pari ad € 151,57. Ancora una volta, in mancanza di prova dell'esatto pagamento fornita dal datore di lavoro, al spetta una differenza retributiva pari Pt_1
ad € 126,33.
Quanto alle somme richieste a titolo di indennità di trasferta, non si ravvisano neppure le “previsioni contrattuali” sulla base delle
17 quali il ricorrente avrebbe diritto ad € 200,00 mensili come indennità per trasferte supplementari nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, luglio 2018. Il ricorrente riferisce di aver percepito detto importo mensile “solo in riferimento ai mesi da gennaio a giugno 2017” (pag. 17 ricorso) quando non risultava lavorare per Con riferimento all'“indennità di Controparte_1
maneggio denaro” (cfr. ricorso, pag. 17, ult. cpv), l'istante non ha provato i presupposti fattuali posti a fondamento dell'erogazione di detto emolumento, risultando egli autista di bighe.
Con riguardo agli importi dallo stesso rivendicati a titolo di straordinario forfettario, va detto che nessuna prova è stata fornita in merito al fatto che abbia svolto lavoro straordinario e alla misura dello stesso, sicché tale capo di domanda va rigettato.
Venendo ora alle ulteriori richieste di pagamento, dagli atti risulta che la società ha corrisposto € 73,53 per un Controparte_1
verbale di contestazione ricevuto da il giorno 21.4.2018 Pt_1
(cfr. in atti copia bollettino di pagamento). Detto importo risulta correttamente trattenuto nella busta paga del lavoratore di maggio 2018, voce “risarcimento verbale”. A norma, poi, dell'art. 30 CCNL applicabile al rapporto di lavoro tra le parti (allegato in stralcio), “L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore”. La società, quindi, ha correttamente trattenuto sulle retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo, aprile 2018, l'importo esatto di € 281,73 quale sommatoria del costo del danno procurato al suo mezzo attraverso la rottura di uno specchietto retrovisore (€ 244,25
18 come da fattura in atti) e del costo di un mobile danneggiato durante un trasporto (€ 37,47 come da documentazione in atti).
Quanto, poi, alle ulteriori richieste di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è sufficiente evidenziare che le stesse sono del tutto sfornite di supporto probatorio (né sono state effettuate richieste di prova in modo idoneo allo scopo). Né sono evincibili dalle allegazioni dell'istante altri parametri alle cui stregua riconoscere differenze economiche.
Pertanto, in virtù di tutte le considerazioni innanzi svolte, la parte resistente va condannata a pagare, in favore della parte ricorrente la complessiva somma di euro 631,6 a titolo di differenze 13^ e
14^ mensilità, oltre accessori come per legge;
nel resto il ricorso va respinto.
Le argomentazioni sin qui enunciate sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto od in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo l'esito prevalente della lite, si compensano per 2/3, il residuo terzo va posto a carico della società soccombente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna la società resistente a pagare, in favore del ricorrente, la complessiva somma di euro 631,6, per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
- rigetta nel resto il ricorso;
- Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la parte resistente, a pagare, in favore del ricorrente, il residuo terzo che
19 liquida in euro 1.543,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 20.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
20
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
1822/2019 vertente
TRA
(C.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/10/1979, residente in [...], rappr. e dif. dall'Avv. Michela Pignatelli (C.f.:
C.F._2
1 RICORRENTE
E
(cod. fisc.: con sede in Bitonto Controparte_1 P.IVA_1
(BA) alla s.p. 231, Km 2,500, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Roberto Toscano
( e dall'Avv. Gaetano Giampalmo C.F._3
( C.F._4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.02.2019 il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di lite. Con memoria ritualmente depositata si costituiva la in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1
contestando la fondatezza delle domande di parte ricorrente.
Concludeva per il rigetto delle domande avversarie.
Veniva ammessa ed espletata la prova per testi ed autorizzato il deposito di note difensive.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente, tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nell'ordine di svariate migliaia) nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione
2 Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 attribuite al Giudicante a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa
, , , , dott. , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, dott.sse e -, la causa, trattata dapprima ai Per_2 Per_3 CP_7
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è in minima parte fondato per le motivazioni di seguito esposte.
Quanto all'impugnativa di licenziamento, il ricorrente deduce in primo luogo la ritorsività dello stesso.
Sul punto è sufficiente ricordare che per orientamento giurisprudenziale consolidato, in tema di provvedimento del datore di lavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo (si veda, da ultimo,
Cass. n. 14319/2013). Ne consegue che il lavoratore deve indicare e provare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze allegate e l'asserito intento di rappresaglia. Nel caso di specie non può ritenersi in alcun modo provato (gravando la prova del motivo illecito sul lavoratore, ex plurimis Cass. n. 2316/12), neppure per presunzioni, che il recesso sia motivato da ragioni di rappresaglia o di punizione.
3 Ciò posto, va rilevato che dalla lettera prodotta si evince che il licenziamento impugnato nel presente procedimento è stato intimato per giustificato motivo oggettivo. Infatti, la lettera inviata dalla parte resistente testualmente ascrive la decisione datoriale alla “necessità di una razionalizzazione delle risorse impiegate e dei relativi costi con soppressione di alcune posizioni lavorative, tra cui la Sua, in considerazione della scelta di ridurre il parco automezzi ed il numero di bighe a disposizione” (cfr. lettera di licenziamento in atti)”, motivazione rientrante appieno, come è evidente, nella nozione di giustificato motivo oggettivo.
Sul punto, si osserva che l'art. 3 della legge n. 604/1966 identifica il giustificato motivo oggettivo in <<ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso>>, rimettendo al giudice la ricognizione dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva, dell'esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali ed il provvedimento di licenziamento e della mancanza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore (cosiddetto "repechage") mediante l'adibizione a mansioni equivalenti (si veda, ex plurimis, Cass. n.
15894/2000).
L'onere probatorio della sussistenza del giustificato motivo oggettivo grava, ai sensi dell'art. 5 l. cit., sul datore di lavoro, cui spetta dimostrare non solo la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo, ma anche l'impossibilità di utilizzare il lavoratore estromesso in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui era stato
4 precedentemente adibito (si veda, ex plurimis, Cass. n.
4688/1991).
Se dunque è pressoché incontrastata l'affermazione dell'insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. (si veda ex plurimis Cass. n. 12554/1998, Cass.
n. 7376/2001, Cass. n. 5777/03), nondimeno si discute sull'essenza del giustificato motivo oggettivo. In altri termini ci si chiede se al giustificato motivo obiettivo di licenziamento siano riconducibili le sole ragioni dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli “non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo una riduzione dei costi”, così da salvaguardare gli equilibri economici dell'impresa e quindi la possibilità di mantenimento dei livelli occupazionali (su cui si veda Cass. n. 3030/1999, Cass. n. 11646/98, Cass. n.
12999/95), ovvero qualunque processo di riorganizzazione o ristrutturazione che tragga la sua legittimità dall'effettiva ragione economica che l'abbia determinato, sia essa rappresentata da motivi estranei alle determinazioni imprenditoriali (esigenze di mercato), o anche da modifiche organizzative finalizzate all'incremento dei profitti (si veda Cass. n. 6222/98 e Cass. n.
9310/2001).
In accordo con tale seconda impostazione, consapevolmente recepita a partire da Cass. n. 5777/2003, si ritiene che la ragione giustificativa del licenziamento, sempreché seria ed effettiva e non già pretestuosa, possa rinvenirsi sia nei fattori (sfavorevoli) di mercato, sia nelle modificazioni tecnico-produttive ovvero nelle iniziative di riorganizzazione inerenti alla gestione d'impresa orientate al contenimento dei costi e quindi all'aumento dei profitti, dovendosi ravvisare piuttosto nella previsione dell'obbligo
5 di repechage quel “certo contemperamento tra l'interesse dell'impresa e quello del lavoratore ugualmente protetti dalla normativa costituzionale” (si veda Cass. n. 5777 cit.).
Del resto, tale opzione ermeneutica è stata di recente autorevolmente ripresa dalla Suprema Corte, con sentenza n.
25201/2016, in cui si afferma che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.3 della legge n. 106 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa;
ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore”.
Ciò posto, si rammenta che, come suaccennato, l'onere della prova dell'impossibilità del “repechage” <<va assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione - fuori da un rigido prefissato sistema di prove - di fatti positivi corrispondenti, come il fatto che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che, dopo il licenziamento e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella
6 stessa qualifica dei lavoratori licenziati [in relazione a tutte le sedi dell'attività aziendale, salvo il preliminare rifiuto dei lavoratori licenziati a trasferirsi altrove]>> (si veda, ex plurimis, Cass. n.
2881/1992).
I principi innanzi menzionati vanno calati nel caso concreto dedotto all'attenzione di questo Giudice. La società convenuta ha giustificato l'atto espulsivo del ricorrente con la soppressione del posto del ricorrente determinata dalla necessità di una razionalizzazione delle risorse impiegate e dei relativi costi. Alla luce di quanto sopra si è osservato, non è, innanzitutto, revocabile in dubbio, in linea generale, la riconducibilità al giustificato motivo oggettivo di licenziamento di una scelta gestionale che porti alla soppressione di una posizione lavorativa, anche indipendentemente dalla necessità di fronteggiare situazioni di crisi e nell'ottica di una organizzazione più conveniente e remunerativa. Ad ogni modo, nel caso di licenziamento individuale giustificato dalla necessità di operare riorganizzazione interna che comporti l'eliminazione di una unità lavorativa, per poter ritenere legittimo il licenziamento occorre che il datore di lavoro dimostri l'esistenza delle ragioni aziendali che hanno determinato la soppressione del posto;
ditalchè, la legittimità del licenziamento andrà valutata in relazione all'esistenza di tali ragioni, all'effettività della soppressione ed al nesso causale con il licenziamento impugnato.
Nel caso di specie dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge la prova dell'effettivo e non pretestuoso riassetto organizzativo aziendale nel senso della eliminazione della posizione funzionale dell'istante, attuato anche al fine di una più economica gestione dell'impresa. In altre parole, il datore di
7 lavoro ha fornito la prova dell'esistenza del riassetto interno attuata anche allo scopo di ottimizzare i costi aziendali.
Sul punto va premesso che il ricorrente aveva svolto mansioni di autista, livello 3S, dal mese di ottobre 2017 (fino al licenziamento datato agosto 2018) addetto alla guida di bighe (veicoli pesanti formati da motrice + rimorchio). Veniva licenziato, come detto, per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge 15.7.1966 n. 604, con lettera del 29.8.2018 per soppressione del suo posto di lavoro, connessa alla scelta aziendale di “ridurre il parco automezzi ed il numero di bighe a disposizione”, stante la necessità dell'impresa
“di una razionalizzazione delle risorse impiegate e dei relativi costi” (cfr. lettera di licenziamento).
Orbene, la riduzione del parco automezzi è comprovata dall'estratto del mastrino e della Per_4 Per_5
resistente che conferma la vendita di n. 19 veicoli pesanti da gennaio a luglio 2018.
Ancora, insieme al ricorrente, sempre ad agosto 2018, la società
cessava definitivamente il rapporto di lavoro con altri n. CP_1
4 autisti, , , , Persona_6 Persona_7 Persona_8
, e dopo il licenziamento di non assumeva Persona_9 Pt_1
personale addetto a mansioni di autista di bighe, livello 3 S. Il nesso causale corrente tra la soppressione del posto di lavoro de quo e la riorganizzazione aziendale intrapresa è poi evidente se si pone mente alla riduzione del parco automezzi desumibile dalla vendita di n. 19 trattori e autocarri nel periodo temporale gennaio
– luglio 2018 (cfr. all.3 memoria difensiva). E la scelta quale lavoratore eccedentario, come dedotto nella memoria difensiva (e non contestato), è ricaduta su per varie ragioni: Pt_1
trattandosi di autista con una limitata anzianità maturata alle dipendenze di (meno di 10 mesi di lavoro Controparte_1
8 effettivo); avendo, al momento del licenziamento, carichi di famiglia pari a 0; avendo maturato il ricorrente presso Conserva una esperienza di guida solo su bighe (composte da motrice e rimorchio); non avendo condotto il veicoli diversi, specie Pt_1
autoarticolati (che costituiscono la gran parte del parco automezzi della società resistente), di assai più ridotte dimensioni con minori costi d'esercizio (autista caratterizzato da assenza di promiscuità); 5) essendo la biga il veicolo maggiormente dispendioso per consumi di carburante, comportante ingenti spese e costi di esercizio. Si tratta di circostanze tutte idonee ad integrare una modifica organizzativa sussumibile nelle “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” ex art. 3 L. 604/1966, come statuito da Cass. 25201/2016 cit., secondo cui “la ragione inerente all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro è quella che determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa”.
Le motivazioni del licenziamento, poi, sono state confermate dai testimoni escussi con particolare precisione e chiarezza.
Il testimone (autista dal 2016 Tes_1 Controparte_1
come autista di autoarticolato) ha dichiarato: “Confermo che il sig. ha guidato esclusivamente veicoli del tipo “biga” e si Pt_1
occupava di trasporti per il gruppo cliente della società CP_8
Testim
”; “Confermo che la società ad agosto CP_1 CP_1
2018 ha cessato il rapporto di lavoro anche con altri autisti, tipo i colleghi , , e ”; ADR: Per_6 Per_7 Per_8 Persona_9
“C'è stata in quel periodo una progressiva riduzione di personale autista per una riduzione di lavoro”; ADR: “La maggior parte delle Testim cessazioni di rapporti ha riguardato autisti di bighe”; “Posso
9 confermare che nel corso del 2018 vi è stata una significativa vendita di veicoli pesanti, principalmente di bighe, sempre a causa di una riduzione delle attività aziendali”; ADR: “Non mi risulta che dopo il licenziamento del ricorrente siano stati assunti Testim altri autisti oppure autisti addetti alla guida di bighe”;
“Preciso meglio, non ho visto nuovi colleghi autisti dopo il Testim licenziamento di;
“Confermo di non aver mai visto Pt_1
guidare mezzi diversi dalle bighe;
la biga è composta da Pt_1
due unità, motrice con cassone e rimorchio;
io guido invece un autoarticolato, composto da trattore e da rimorchio1 ; non ho mai guidato una biga e non so se ne sarei capace;
la biga è un veicolo più impegnativo e richiede una particolare esperienza per le Testim manovre da compiere”; “Confermo la circostanza sub 19 della memoria ed i maggiori costi di esercizio di una biga, Testim soprattutto quando non viaggia a pieno carico”; “Confermo che a differenza di i colleghi di cui al punto 20) della Pt_1
memoria vengono utilizzati in maniera promiscua per la guida di bighe e di autoarticolati”. Anche l'altro testimone, sig. Tes_3
ha confermato che vi è stata, nel 2018, una effettiva
[...]
contrazione del personale viaggiante della con Controparte_1
riduzione del parco automezzi e dismissione di bighe in particolare per il maggiore costo di gestione di questo pesantissimo veicolo;
ha anche confermato impiego ed Tes_3
esperienza esclusiva di guida del ricorrente come autista di bighe:
“Confermo la circostanza sub 18 che mi viene letta, posso anche confermare che mi è pure capitato di affidargli una missione con mezzi diversi, ma era lui [ a chiedermi di affidargli Pt_1
esclusivamente guide su bighe, affermando di non avere esperienza di guida su altri mezzi, come bilici o autoarticolati di Testim diversa natura rispetto alle bighe”.. “Confermo la
10 circostanza n. 22 anche per la precipua mansione espletata dal soggetto che non lo rendeva utilizzabile in altra postazione”. Il teste ha confermato ogni altro capitolo di prova Testimone_3
ammesso ed articolato in memoria difensiva, dopo espressa lettura.
Quindi, dalle dichiarazioni testimoniali assunte, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, in quanto chiare, precise e concordanti ed anche perché provenienti da soggetti a diretta conoscenza della prassi aziendale interna e delle mansioni del ricorrente, si evince che la parte resistente ha dimostrato l'effettività della soppressione del posto nonché la concreta riferibilità del licenziamento dell'istante, la cui posizione è divenuta superflua, alle iniziative collegate alla ridetta effettiva ragione di carattere produttivo-organizzativo, attuata anche per una più economica gestione dell'impresa (si veda, ex plurimis
Cass. n. 12514/2004).
Del resto, su tale ultimo punto va rammentato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si verifica ogni volta che si presenta la necessità di sopprimere determinati posti di lavoro a causa di scelte attinenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa con conseguente e inevitabile licenziamento dei lavoratori che ricoprano detti posti e che non possano essere impiegati altrimenti. Ne consegue che rientra nella previsione di cui alla seconda parte della L. 15 luglio 1966,
n. 604, art. 3 l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall'imprenditore non pretestuosamente, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni influenti in modo decisivo sulla normale
11 attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese (Cass. n.
2874/2012, conf. Cass. n. 1461/2012 secondo cui “nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda …
è corretta in diritto la sentenza impugnata che postula quale causa legittimante il licenziamento oggettivo anche l'esigenza di ridurre i costi dell'impresa attraverso la soppressione di un posto di lavoro”).
Del resto, come affermato dalla costante giurisprudenza della
Sprema Corte, al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, nel senso che ne risulti l'effettività e la non pretestuosità. Ed è anche dato acquisito che la soppressione di una data mansione lavorativa, sul presupposto di una scelta aziendale effettiva e non pretestuosa, può derivare
“a) o da una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete o comunque non più necessarie
o, ad ogni modo da abbandonarsi in virtù di insindacabile scelta aziendale … b) oppure dall'esternalizzazione di determinate mansioni … c) o dalla soppressione di un intero reparto o dalla riduzione del numero dei sui addetti, rivelatosi sovrabbondante per
l'impegno richiesto;
c) a – ancora – da una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata ai fini di una più economica ed efficace gestione aziendale” (così Cass. n.
13516/2016 e conf. Cass. n. 15082/2016). Nel caso di specie, appunto, è emersa la prova della effettività della scelta datoriale di ridurre il personale che ha condotto all'espulsione del ricorrente, e che tale scelta non è stata apparente o pretestuosa.
In pratica, nel caso de quo, può affermarsi che il licenziamento del ricorrente, è il frutto dell'effettivo mutamento dell'organizzazione aziendale dovuta alla riduzione del parco
12 automezzi e non di una scelta arbitraria ed irragionevole del datore di lavoro, sicchè non può non riconoscersi la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base dell'estromissione dell'istante.
Del resto, come sopra accennato, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, tra cui anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore (cfr. ex plurimis, Cass. n. 24235/2010).
Ne consegue che non è sindacabile dal Giudicante, nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale della parte convenuta che abbia comportato la soppressione della posizione funzionale del ricorrente, perché nella specie risulta provata l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, unico elemento suscettibile di controllo giudiziale.
In definitiva, alla stregua della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta, si evince che il datore di lavoro ha dimostrato la concreta riferibilità del licenziamento individuale alle dedotte iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere riorganizzativo interno causate dalla riduzione del numero di bighe, anche in vista di una razionalizzazione dei costi aziendali.
Proprio a causa delle evidenziate specifiche ragioni, il datore di lavoro ha dimostrato l'inutilizzabilità della prestazione del ricorrente. Pertanto, la scelta di sopprimere il posto di lavoro dell'istante, non può dirsi meramente pretestuosa od arbitraria,
13 in quanto la società resistente ha fornito la prova dell'esistenza di effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento da cui era derivata la necessità di espellere il ricorrente.
E' pur vero che, come detto sopra, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, sul datore di lavoro incombe la prova, non solo della concreta riferibilità del licenziamento ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento (in ordine alle quali nella specie non è lecito nutrire riserve), ma anche della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (v. Cass. n.14815/2005). In proposito il Giudicante ritiene che l'immunità dal controllo giurisdizionale delle strategie d'impresa invocate a motivo di licenziamento, fatte salve la verifica dell'effettività delle ragioni addotte e del nesso di causalità con la misura espulsiva, trova proprio sul terreno del cd. “repechage” il suo più corposo contrappeso, gravando sull'imprenditore recedente l'obbligo di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ricollocare altrove il lavoratore privato del posto soppresso, ma di non esservi riuscito per effettiva impossibilità di una diversa utilizzazione dello stesso in altro posto equivalente che egli sarebbe stato in grado di ricoprire, desumibile dalla correlativa indisponibilità al tempo del licenziamento ovvero dalla mancanza di assunzioni mirate entro un arco di tempo ragionevole. L'onere probatorio relativo all'elemento in parola, secondo la giurisprudenza maggioritaria, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la
14 dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica (vedi, da ultimo, Cass. n. 19416/2013, Cass. n. 10527/1996, Cass. n.
3030/99, Cass. n. 17928/02). Detto onere, come ha precisato la
Suprema Corte, deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria
(si veda Cass. n. 3198/1987, Cass. n. 8254/1992), con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di repechage (si veda Cass. n. 10559/1998, Cass. n.
8254/1992).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta emerge che non sono state effettuate assunzioni di personale con la medesima qualifica rivestita dal ricorrente per un tempo apprezzabile in relazione al licenziamento. Infatti, emerge dal LUL in atti che, insieme al ricorrente, sempre ad agosto 2018, la società ha cessato definitivamente il CP_1
rapporto di lavoro con altri n. 4 autisti, , Persona_6
, , e che, Persona_7 Persona_8 Persona_9
dopo il licenziamento di non ha assunto personale addetto Pt_1
a mansioni di autista di bighe, livello 3 S.
Ancora, risulta che gli autisti dello stesso livello - 3S del ricorrente - ( , , Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Pt_7 Parte_8 Parte_9 Persona_10
15 , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , ,
[...] Parte_14 Per_11 [...]
), a differenza dal come sopra Parte_15 Pt_1
detto, avevano maturato esperienza di guida su ogni genere di veicolo, bighe ed autoarticolati compresi. D'altro canto, il lavoratore, come suaccennato, aveva l'onere di allegare, tra gli elementi posti a fondamento dell'azione e tra i presupposti della sua domanda, la possibilità di essere adibito ad altre mansioni, allo scopo di sollecitare, con l'indicazione di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione, il relativo onere probatorio datoriale (cfr. Cass. n. 7046/2011, 8207/200, Cass. n.
13134/2000). Ma, nel caso di specie, l'istante non ha dedotto alcunché sul punto. Ne consegue che sussiste prova sufficiente del fatto che il datore non avrebbe potuto impiegare il ricorrente in altre mansioni. E' solo il caso di aggiungere che privo di pregio
è il richiamo effettuato dalla difesa dell'istante alla normativa in tema di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223/1991 in quanto, come noto, le regole sul licenziamento collettivo si applicano solo alle imprese che soddisfano il requisito dimensionale di cui all'art. 24 della stessa legge che non ricorre nel caso di specie.
Per le ragioni innanzi rassegnate, avendo trovato pieno riscontro probatorio le condizioni in tesi legittimanti il licenziamento impugnato, i relativi capi di domanda vanno integralmente rigettati.
Venendo ora al capo di domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, come noto, in tale situazione, incombe evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si
16 veda, da ultimo Trib. Roma 4.3.2002, nonché Cass., Sez. Lav.,
15.7.2002, n. 10262).
Anzitutto, con riferimento all'importo dovuto a titolo di ratei per tredicesima e quattordicesima mensilità afferenti all'anno 2018, il ricorrente ha evidenziato l'errore di calcolo in cui è incorsa la parte resistente nella liquidazione delle suddette voci, come riportate nell'ultima busta paga consegnata al lavoratore (quella di agosto 2018; doc. 25). In particolare, per la tredicesima mensilità, il cui ammontare si determina moltiplicando la retribuzione lorda mensile spettante al lavoratore (nella specie €
1.667,37) per il numero di mesi effettivamente lavorati (nella specie 8) e dividendo il tutto per 12 (totale mensilità), il datore di lavoro, come chiaramente risulta da detta busta paga, ha corrisposto al lavoratore una somma pari ad € 606,31 in luogo della maggiore, pari ad € 1.111,58. In mancanza di prova dell'esatto pagamento fornita dal datore di lavoro, al spetta Pt_1
una differenza retributiva pari ad € 505,27. Similmente, con riferimento ai ratei della quattordicesima mensilità, al lavoratore spettano, giusta il disposto dell'art. 107 C.C.N.L. di categoria, tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità
(nella specie € 1.667,37) quanti sono i mesi di servizio prestati successivamente all'1 luglio dell'anno di maturazione (nella specie, dunque, 2). La retribuzione dovutagli a titolo di ratei per quattordicesima mensilità ammonta così ad € 277,90 in luogo della minor somma corrispostagli, pari ad € 151,57. Ancora una volta, in mancanza di prova dell'esatto pagamento fornita dal datore di lavoro, al spetta una differenza retributiva pari Pt_1
ad € 126,33.
Quanto alle somme richieste a titolo di indennità di trasferta, non si ravvisano neppure le “previsioni contrattuali” sulla base delle
17 quali il ricorrente avrebbe diritto ad € 200,00 mensili come indennità per trasferte supplementari nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, luglio 2018. Il ricorrente riferisce di aver percepito detto importo mensile “solo in riferimento ai mesi da gennaio a giugno 2017” (pag. 17 ricorso) quando non risultava lavorare per Con riferimento all'“indennità di Controparte_1
maneggio denaro” (cfr. ricorso, pag. 17, ult. cpv), l'istante non ha provato i presupposti fattuali posti a fondamento dell'erogazione di detto emolumento, risultando egli autista di bighe.
Con riguardo agli importi dallo stesso rivendicati a titolo di straordinario forfettario, va detto che nessuna prova è stata fornita in merito al fatto che abbia svolto lavoro straordinario e alla misura dello stesso, sicché tale capo di domanda va rigettato.
Venendo ora alle ulteriori richieste di pagamento, dagli atti risulta che la società ha corrisposto € 73,53 per un Controparte_1
verbale di contestazione ricevuto da il giorno 21.4.2018 Pt_1
(cfr. in atti copia bollettino di pagamento). Detto importo risulta correttamente trattenuto nella busta paga del lavoratore di maggio 2018, voce “risarcimento verbale”. A norma, poi, dell'art. 30 CCNL applicabile al rapporto di lavoro tra le parti (allegato in stralcio), “L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore”. La società, quindi, ha correttamente trattenuto sulle retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo, aprile 2018, l'importo esatto di € 281,73 quale sommatoria del costo del danno procurato al suo mezzo attraverso la rottura di uno specchietto retrovisore (€ 244,25
18 come da fattura in atti) e del costo di un mobile danneggiato durante un trasporto (€ 37,47 come da documentazione in atti).
Quanto, poi, alle ulteriori richieste di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è sufficiente evidenziare che le stesse sono del tutto sfornite di supporto probatorio (né sono state effettuate richieste di prova in modo idoneo allo scopo). Né sono evincibili dalle allegazioni dell'istante altri parametri alle cui stregua riconoscere differenze economiche.
Pertanto, in virtù di tutte le considerazioni innanzi svolte, la parte resistente va condannata a pagare, in favore della parte ricorrente la complessiva somma di euro 631,6 a titolo di differenze 13^ e
14^ mensilità, oltre accessori come per legge;
nel resto il ricorso va respinto.
Le argomentazioni sin qui enunciate sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto od in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo l'esito prevalente della lite, si compensano per 2/3, il residuo terzo va posto a carico della società soccombente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna la società resistente a pagare, in favore del ricorrente, la complessiva somma di euro 631,6, per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
- rigetta nel resto il ricorso;
- Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la parte resistente, a pagare, in favore del ricorrente, il residuo terzo che
19 liquida in euro 1.543,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 20.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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