TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/10/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 25.09.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4662 del ruolo gen. dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Renato Negroni opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli ed Erminio
Capasso, in virtù di procura generale alle liti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.07.2021 la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2021 con cui alla stessa è stato ingiunto CP_ il pagamento in favore dell' di € 32.118,67 in quanto obbligata solidale ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 276/2003. Al fine di ottenerne la revoca, l'opponente ha eccepito la nullità del verbale di accertamento per omessa notificazione dell'atto presupposto, la decadenza dall'azione di recupero contributivo e, nel merito, l'infondatezza della pretesa e l'illeggibilità dei conteggi operati dall'Istituto. Sennonché:
a) Non sussiste alcun vizio di notifica in quanto, come opportunamente evidenziato CP_ dall' , “il verbale principale è stato regolarmente notificato, unitamente a tutti i verbali interlocutori, alla ditta Progetto Lavoro scarl, unico soggetto cui sono riferite le contestazioni relativamente alle varie inadempienze contributive riscontrate.
D'altra parte, la è stata individuata dagli Ispettori di vigilanza al Parte_1 fine di estendere ad essa la responsabilità solidale prevista dall'art. 29 Dlgs 276/2003: ma ovviamente le inadempienze riscontrate e contestate erano e sono addebitabili all'obbligato principale, appunto Progetto Lavoro.
Nei confronti della non è stato adottato alcun accertamento Parte_1 ispettivo relativo a proprie eventuali irregolarità, se non il verbale con il quale, individuata come responsabile in solido, viene estesa per l'individuazione dei responsabili in solido”;
b) In ordine alla seconda censura, che attiene alla pretesa maturata decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/'99, si osserva che il profilo è estraneo all'oggetto del giudizio, da individuare nella sussistenza o meno del credito contributivo, che andrebbe comunque verificata a prescindere dall'accertamento dell'illegittimità dell'“iscrizione a ruolo (“In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”; così, da ultimo, Cass. n. 17858 del
2018 e ord. n. 24134/2021).
c) Quanto, infine, al merito delle doglianze attoree, giova ricordare che il richiamato art. 29 prevede un'ipotesi di solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione (in questo caso) contributiva;
ne consegue che oggetto di contestazione da parte del coobbligato possono essere solo le questioni relative a tale estensione di responsabilità, non già il merito delle inadempienze dell'obbligato principale (peraltro neppure lambito dalle deduzioni di parte opponente). In secondo luogo, la contestazione dei calcoli effettuati si appalesa del tutto generica, difettando nell'atto di opposizione tanto l'indicazione degli errori che apoditticamente si denunciano, quanto l'indicazione del diverso importo dell'obbligazione pecuniaria il cui inadempimento non si nega. L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 322/2021;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00.
S.M.C.V., 25.10.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino