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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4748/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4748/2023, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Arena;
-ricorrente- contro
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Enrico Claudio Schiavone;
-resistente-
Oggetto: illegittimità contratti a termine;
conversione del rapporto e risarcimento danno;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.4.2023 , operatore ecologico inquadrato Parte_1
nel profilo professionale 2B del CCNL Fise Assoambiente, impiegato presso il cantiere del
Comune di Riposto, ha convenuto in giudizio la resistente sua datrice di lavoro CP_2
a far data dall'1.10.2022, deducendo la violazione della disciplina del contratto a termine in ragione dell'unitario rapporto intercorso, a far data dall'13.7.2020, prima con la Tech Servizi
s.r.l. e, poi, con l'odierna convenuta e della illegittima reiterazione di rapporti a tempo determinato.
1 Nel dettaglio, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della Tech
Servizi s.r.l. dal 13.7.2020 con rapporto di lavoro a tempo determinato soggetto a plurime proroghe (n. 24), da ultimo fino al 30.4.2022, svolgendo la propria attività presso il cantiere del
Comune di Riposto;
di aver successivamente continuato a lavorare presso il medesimo cantiere in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato alle dipendenze della Temporary
s.p.a., prima con prestazioni rese in favore della Tech Servizi s.r.l. (dal 1.5.2022 all'11.9.2022)
e, poi, in favore della (dal 12.9.2022 a 30.9.2022); di essere quindi stato assunto Controparte_1 dalla resistente a far data dall'1.10.2022 con contratto a termine prorogato una prima volta fino al 30.1.2023 e, alla data di deposito del ricorso, fino al 30.4.2023.
Sulla scorta di tali premesse in fatto e muovendo dall'assunto della natura unitaria e continua dell'attività lavorativa svolta, il ricorrente ha dedotto la violazione del termine di durata massima del contratto acausale e l'assenza delle condizioni oggettive giustificatrici l'apposizione del termine di cui all'art. 19 D.lgs. 81/2015, nonché la violazione della disciplina delle proroghe di cui all'art. 21, vantando il diritto alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato e al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 28 del D.lgs. 81/2015.
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni “In via Principale, accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, che la successione di contratti a tempo determinato intercorsa tra il sig. e la Tech Servizi, oggi costituisce violazione Parte_1 Controparte_1 di legge, ai sensi dell'art. 1344 c.c., dichiararsi l'invalidità di tali contratti e, per l'effetto, disporsi la trasformazione del rapporto di lavoro da ultimo stipulato in data 01.10.2022, e successive proroghe, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
In subordine, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, in virtù del combinato disposto della L. 96/2018, comma 1bis e l'art. 19 comma 1, del D.lgs 81/2015, la mancata apposizione delle causali giustificatrici sia nel contratto e sia nelle successive proroghe contrattuali intercorse nel rapporto tra il ricorrente e la Controparte_3
e la conseguente durata del rapporto contrattuale superiore a 12 mesi e pertanto, disporsi
[...]
la trasformazione del rapporto di lavoro, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
In ulteriore subordine, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, ai sensi dell'art. 21, comma 01, del D.lgs. 81/2015, la mancata apposizione, nel contratto a tempo determinato e nelle successive proroghe della Tech Servizi
[...]
delle causali previste dall'art. 19, comma 1 D.lgs 81/2015, accertare e Controparte_3
dichiarare che il rapporto contrattuale si è protratto per un periodo superiore ai 12 mesi e che le proroghe sono state superiori a 5 nell'arco dei 24 mesi e pertanto, disporsi la trasformazione
2 del rapporto di lavoro, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
In subordine, accertare e dichiarare, che le società Tech Servizi s.r.l., oggi
in virtù della cessione del ramo aziendale, costituivano un unico centro di Controparte_1 imputazione di rapporti giuridici, come tale rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del
D.lgs n. 81/2015, e dell'art. 11 del CCNL Fise Assomabiente e che la successione di contratti
a tempo determinato intercorsi tra il ricorrente e le predette società ha superato i 30 mesi, disporsi la trasformazione del rapporto di lavoro da ultimo stipulato in data 01.10.2022, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
Condannare la convenuta, ex art. 28 D.lgs 81/2015, al pagamento dell'indennità risarcitoria di legge nella misura massima ritenuta di giustizia, da determinarsi sulla base della retribuzione di riferimento, così come indicato in premessa, è pari “€ 1.648,00 liv. 2B”; Condannare, altresì, la resistente al riconoscimento nello stato di servizio l'assunzione fin dal inizio dell'appalto di igiene ambientale del Comune di Riposto, utile al fine del passaggio ad altra azienda, ex art. 6
CCNL Fise Assoambiente. Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge”.
Con atto dell'1.12.2023 si è costituita, in sostituzione dell'avv. Salamone Vincenzo, precedente difensore di parte ricorrente, l'avv. Arena Antonella.
Con memoria depositata il 7.12.2023, successivamente alla prima udienza del 5.10.2023, si è costituita in giudizio la eccependo in via preliminare la decadenza ex art. Controparte_1
28 D.lgs 81/2015 in relazione all'impugnazione dei contratti antecedenti a quello del 1.10.2022.
Nel merito, ha dedotto la propria estraneità rispetto ai rapporti intercorsi con la Tech servizi s.r.l., non imputabili alla resistente ai sensi dell'art. 2112 c.c. in quanto il ricorrente non era dipendente della società cedente al momento della cessione di ramo d'azienda relativa al servizio di appalto presso il Comune di Riposto;
ha poi contestato la fondatezza della domanda deducendo che la durata dei contratti stipulati con il ricorrente e le proroghe erano avvenute nel rispetto dei limiti di legge;
che, in ogni caso, i rapporti intercorsi con la Tech Servizi s.r.l. non potevano assumere rilievo in quanto intercorsi con un soggetto diverso e afferenti allo svolgimento di mansioni non di pari livello e categoria legale, dovendo peraltro escludersi anche l'intento fraudolento ex art. 1344 c.c. per essersi le società avvicendate nella gestione dell'appalto in assenza di collegamenti fra loro.
Parte resistente ha quindi concluso chiedendo: “in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità della domanda: - per effetto della non applicabilità dell'art. 2112 c.c. ai contratti di lavoro del ricorrente;
- per effetto dell'intervenuta decadenza dal diritto di
3 impugnare il termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con la Società convenuta;
in subordine, nel merito - dichiarare l'integrale rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede che il Giudice adito: - ai fini della determinazione dell'eventuale misura risarcitoria, limiti il risarcimento del danno al giusto e dovuto nella misura minima e – comunque - tenga conto delle somme percepite dal ricorrente per effetto di rapporti di lavoro stipulati con soggetti terzi successivamente alla data di cessazione dell'ultimo contratto a termine intercorso tra le parti;
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
Tentata senza buon esito la conciliazione tra le parti e ritenuta irrilevante la prova orale articolata da parte ricorrente, stante il carattere documentale delle circostanze di cui al capitolo.
1 e la formulazione generica del capitolo 2, all'udienza del 24.4.2025, stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta;
la causa è stata quindi definita con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3. In via preliminare, va rilevato che parte resistente si è costituita in giudizio oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., così incorrendo nelle relative decadenze, il che rende inammissibile l'eccezione di decadenza formulata ex art. 28 del D.lgs. 81/2015 (che prevede un termine di impugnazione analogo a quello già previsto dall'art. 32 della L. 183/2010), trattandosi di una eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio dal giudice e, dunque, non esaminabile se non sollevata dalla parte interessata nel rispetto dei termini decadenziali (cfr.
Cass. n. 8443/2020; Cass. n. 34180/2022).
4. Venendo al merito, il ricorso appare infondato non riscontrandosi la denunciata violazione della disciplina del contratto a termine di cui all'art. 19 e ss. del D.lgs. 81/2015.
4.1. L'assunto da cui muove parte ricorrente è che l'attività lavorativa prestata prima in favore della Tech Servizi s.r.l. e poi in favore della in virtù di plurimi contratti Controparte_1
a termine, anche in regime di somministrazione, sia da considerarsi unitariamente, determinando la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell'ultima società datrice di lavoro.
Alla ricostruzione unitaria dei rapporti di lavoro osta tuttavia e in primo luogo lo stesso disposto letterale dell'art. 19 co. 2 del D.lgs. 81/2015, che stabilisce il limite massimo di durata del lavoro a tempo indeterminato facendo riferimento ai soli rapporti di lavoro “intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore […] conclusi per lo svolgimento di mansioni
4 di pari livello e categoria”, prevedendo che nel computo debbano altresì considerarsi i “periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato”.
Ai fini della conversione del rapporto a tempo indeterminato, dunque, assumono rilievo solo i rapporti intercorsi tra i medesimi soggetti, eventualmente anche nell'ambito di somministrazioni di lavoro ove il lavoratore a tempo determinato sia chiamato a svolgere l'attività presso il medesimo soggetto utilizzatore. Di contro, la diversità soggettiva tra lavoratore, da un lato, e datore di lavoro o soggetto utilizzatore, dall'altro, non consente di cumulare i contratti ai fini del superamento del limite massimo dei ventiquattro mesi di rapporto.
Ciò comporta che, nel caso di specie, i periodi di attività lavorativa prestata in favore della
Tech Servizi s.r.l., anche per il tramite dell'agenzia di somministrazione Temporary s.r.l., non possano essere considerati unitamente ai rapporti di lavoro intercorsi con e per la CP_1
stante la diversità soggettiva delle parti coinvolte.
[...]
A ciò si aggiunga che la ricostruzione unitaria della successione dei contratti a termine è ostacolata anche dalla diversità di mansioni per le quali era stato assunto . Pt_1
Invero, dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dai modelli Unilav relativi al rapporto con la Tech Servizi s.r.l., si evince che il ricorrente era stato da questa assunto con la qualifica di operatore ecologico e inquadramento nel livello J (cfr. doc. 4 e 5, fascicolo ricorrente), mentre a decorrere dall'1.5.2022 è stato assunto da Temporary s.p.a. con Pt_1
inquadramento nel livello 2B. Tale circostanza risulta ostativa alla possibilità di considerare come continuativa la successione di contratti indicata in ricorso ai fini del superamento del termine massimo di durata del rapporto a tempo determinato e della sua conversione in rapporto a tempo indeterminato.
4.2. La ricostruzione unitaria del rapporto di lavoro ai fini della conversione e della sua imputazione integrale in capo alla non può essere sostenuta nemmeno in virtù Controparte_1 dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda da parte della Tech Servizi s.r.l., né facendo applicazione dell'art. 1344 c.c. e valorizzando, dunque, la natura abusiva della concreta reiterazione dei contratti a termine.
Quanto al profilo attinente alla cessione di ramo d'azienda, pur essendo incontestato tra le parti che in data 27.7.2022 la acquisì dalla Tech Servizi s.r.l. il ramo d'azienda Controparte_4 afferente all'appalto “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
5 pubblica all'interno dell'ARO Comune di Riposto” (cfr. pag. 3 della memoria, doc. 1, fascicolo di parte resistente), risulta altrettanto pacifico tra le parti che a quella data il ricorrente non era dipendente della società cedente e, dunque, non era incluso nel relativo ramo d'azienda, prestando piuttosto la propria attività in regime di somministrazione e alle dipendenze della
Temporary s.p.a. (cfr. Unilav Temporary s.p.a., doc. 6 fascicolo ricorrente). Il ricorrente non poteva dunque beneficiare degli effetti dell'art. 2112 c.c. nei confronti della società cessionaria, non essendo suo dipendente, né ha chiesto accertarsi la fittizietà del rapporto di somministrazione o dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro imputabile in capo alla Tech
Servizi per il medesimo periodo (società nemmeno convenuta in giudizio), che possa condurre ad un analogo effetto.
Nemmeno sono stati offerti nel presente giudizio concreti elementi fattuali che consentano al Tribunale di affermare che l'effettivo atteggiarsi dei rapporti a termine intercorsi con parti datoriali formalmente differenti sottendessero in realtà un intento fraudolento o fossero in concreto riconducibili ad un “unico centro di imputazione dei rapporti giuridici”, come rappresentato in ricorso.
Al dì là dell'argomentazione relativa al superamento dei limiti temporali di durata e dei limiti posti alle proroghe del contratto a tempo determinato che, come di seguito si esaminerà, non posso dirsi violati dalla il ricorrente non ha infatti indicato quali ulteriori Controparte_1
circostanze afferenti alla fattispecie concreta possano essere indicative, anche solo in via presuntiva, di una condotta che integri la frode alla legge sanzionabile ai sensi dell'art. 1344
c.c., non consentendo quindi al giudice di ravvisare quel “quid pluris rappresentato da circostanze di fatto o comportamenti oggettivamente o soggettivamente idonei a rappresentare il quadro, anche solo indiziario, di una macchinazione funzionale alla frode” (cfr. Cass.
14828/2018 § 4 e ss.). Non sono stati nemmeno allegati dalla parte ricorrente elementi in forza dei quali desumere l'esistenza fra le società datrici di lavoro di un collegamento che ne faccia venire meno l'alterità e che risulti sintomatico di una sostanziale unicità soggettiva tale da qualificarle in termini di unico centro di imputazione di interessi, circostanza alla quale far conseguire la considerazione unitaria dei rapporti intercorsi, non potendosi ravvisare nel caso di specie alcun elemento concreto indice di simulazione o preordinazione in frode alla legge che abbia determinato il frazionamento dell'attività fra vari soggetti in realtà ascrivibili ad una realtà organizzativa unitaria (cfr. in termini, Cass. 17176/2022; Cass. 37291/2021).
5. I soli rapporti a termine rilevanti nel presente giudizio sono quelli intercorsi con la anche per tramite di agenzia di somministrazione, a far data dal 12.9.2022 e Controparte_1
6 fino al 30.4.2023, data di scadenza dell'ultima proroga alla data di deposito del ricorso, che costituisce il limite ultimo per l'individuazione dei fatti rilevanti in questo procedimento. È dunque con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati in tale periodo e alle relative proroghe che va condotta la verifica in merito alla lamentata violazione della disciplina di legge ratione temporis applicabile.
5.2. In punto di diritto, la disciplina applicabile alla fattispecie è quella di cui all'art. 19 e ss. del D.lgs. 81/2015, conseguente alle modifiche apportate con D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, in vigore fino al 4.5.2023.
L'art. 19 del D.lgs. 81/2015, all'epoca vigente, prevedeva al comma 1 che “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi” senza vincolo di causalità; al comma 1-bis che “In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi” e al comma 2 che “fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”.
Il successivo art. 21, disciplinante il regime delle proroghe e dei rinnovi, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate con D.L. n. 87/2018, convertito il L.
96/2018, prevedeva, per quanto rileva in questa sede, che “01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e,
7 comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
A ciò si aggiunga che il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali FISE Assoambiente all'art. 11, comma 4, prevede che “in attuazione dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 […], la successione dei contratti a tempo determinato e di periodi di missione per contratti di somministrazione a tempo determinato in capo allo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, […] non può superare la durata complessiva di 30 mesi”.
5.3. Individuati i limiti temporali alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato e i limiti alle proroghe previsti dalla normativa richiamata, nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione della disciplina di legge che giustifichi la conversione del rapporto.
Invero, il contratto a termine con la è stato pacificamente stipulato con Controparte_1
decorrenza dal 1.10.2022 e fino al 30.11.2022 (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente) ed è stato poi prorogato una prima volta fino al 31.1.2023 (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente) e una seconda volta fino al 30.4.2023 (cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente). Al contratto era quindi stato apposto un termine inferiore ai dodici mesi, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19 del
D.lgs. 81/2015 e tale contratto è stato soggetto a due proroghe libere nel limite di dodici mesi.
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19, a tale periodo deve aggiungersi il rapporto prestato in regime di somministrazione a tempo determinato alle dipendenze di
Temporary s.p.a. a far data dal 12.9.2022 e fino al 30.9.2022, il quale tuttavia, Parte_2 secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rileva solo ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi stabilito per la successione di tali contratti e non di quello previsto per la proroga o il rinnovo acausale dei rapporti a tempo determinato” (cfr. Cass.
20505/2024). Anche aggiungendo tale rapporto, dunque, non è possibile ravvisare alcuna violazione della disciplina di legge atteso che, pur considerando il periodo di attività prestata in somministrazione, la durata complessiva del rapporto non ha superato nemmeno i dodici mesi.
5.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela infondato e deve essere integralmente rigettato, rimanendo assorbite le ulteriori domande.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria e del valore indeterminabile della causa facendo applicazione del parametro tabellare per le cause di valore superiore a € 26.000,00.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4748/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
si liquidano in complessivi € 3.688,5 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania, 24/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4748/2023, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Arena;
-ricorrente- contro
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Enrico Claudio Schiavone;
-resistente-
Oggetto: illegittimità contratti a termine;
conversione del rapporto e risarcimento danno;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.4.2023 , operatore ecologico inquadrato Parte_1
nel profilo professionale 2B del CCNL Fise Assoambiente, impiegato presso il cantiere del
Comune di Riposto, ha convenuto in giudizio la resistente sua datrice di lavoro CP_2
a far data dall'1.10.2022, deducendo la violazione della disciplina del contratto a termine in ragione dell'unitario rapporto intercorso, a far data dall'13.7.2020, prima con la Tech Servizi
s.r.l. e, poi, con l'odierna convenuta e della illegittima reiterazione di rapporti a tempo determinato.
1 Nel dettaglio, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della Tech
Servizi s.r.l. dal 13.7.2020 con rapporto di lavoro a tempo determinato soggetto a plurime proroghe (n. 24), da ultimo fino al 30.4.2022, svolgendo la propria attività presso il cantiere del
Comune di Riposto;
di aver successivamente continuato a lavorare presso il medesimo cantiere in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato alle dipendenze della Temporary
s.p.a., prima con prestazioni rese in favore della Tech Servizi s.r.l. (dal 1.5.2022 all'11.9.2022)
e, poi, in favore della (dal 12.9.2022 a 30.9.2022); di essere quindi stato assunto Controparte_1 dalla resistente a far data dall'1.10.2022 con contratto a termine prorogato una prima volta fino al 30.1.2023 e, alla data di deposito del ricorso, fino al 30.4.2023.
Sulla scorta di tali premesse in fatto e muovendo dall'assunto della natura unitaria e continua dell'attività lavorativa svolta, il ricorrente ha dedotto la violazione del termine di durata massima del contratto acausale e l'assenza delle condizioni oggettive giustificatrici l'apposizione del termine di cui all'art. 19 D.lgs. 81/2015, nonché la violazione della disciplina delle proroghe di cui all'art. 21, vantando il diritto alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato e al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 28 del D.lgs. 81/2015.
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni “In via Principale, accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, che la successione di contratti a tempo determinato intercorsa tra il sig. e la Tech Servizi, oggi costituisce violazione Parte_1 Controparte_1 di legge, ai sensi dell'art. 1344 c.c., dichiararsi l'invalidità di tali contratti e, per l'effetto, disporsi la trasformazione del rapporto di lavoro da ultimo stipulato in data 01.10.2022, e successive proroghe, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
In subordine, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, in virtù del combinato disposto della L. 96/2018, comma 1bis e l'art. 19 comma 1, del D.lgs 81/2015, la mancata apposizione delle causali giustificatrici sia nel contratto e sia nelle successive proroghe contrattuali intercorse nel rapporto tra il ricorrente e la Controparte_3
e la conseguente durata del rapporto contrattuale superiore a 12 mesi e pertanto, disporsi
[...]
la trasformazione del rapporto di lavoro, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
In ulteriore subordine, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, ai sensi dell'art. 21, comma 01, del D.lgs. 81/2015, la mancata apposizione, nel contratto a tempo determinato e nelle successive proroghe della Tech Servizi
[...]
delle causali previste dall'art. 19, comma 1 D.lgs 81/2015, accertare e Controparte_3
dichiarare che il rapporto contrattuale si è protratto per un periodo superiore ai 12 mesi e che le proroghe sono state superiori a 5 nell'arco dei 24 mesi e pertanto, disporsi la trasformazione
2 del rapporto di lavoro, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
In subordine, accertare e dichiarare, che le società Tech Servizi s.r.l., oggi
in virtù della cessione del ramo aziendale, costituivano un unico centro di Controparte_1 imputazione di rapporti giuridici, come tale rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del
D.lgs n. 81/2015, e dell'art. 11 del CCNL Fise Assomabiente e che la successione di contratti
a tempo determinato intercorsi tra il ricorrente e le predette società ha superato i 30 mesi, disporsi la trasformazione del rapporto di lavoro da ultimo stipulato in data 01.10.2022, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
Condannare la convenuta, ex art. 28 D.lgs 81/2015, al pagamento dell'indennità risarcitoria di legge nella misura massima ritenuta di giustizia, da determinarsi sulla base della retribuzione di riferimento, così come indicato in premessa, è pari “€ 1.648,00 liv. 2B”; Condannare, altresì, la resistente al riconoscimento nello stato di servizio l'assunzione fin dal inizio dell'appalto di igiene ambientale del Comune di Riposto, utile al fine del passaggio ad altra azienda, ex art. 6
CCNL Fise Assoambiente. Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge”.
Con atto dell'1.12.2023 si è costituita, in sostituzione dell'avv. Salamone Vincenzo, precedente difensore di parte ricorrente, l'avv. Arena Antonella.
Con memoria depositata il 7.12.2023, successivamente alla prima udienza del 5.10.2023, si è costituita in giudizio la eccependo in via preliminare la decadenza ex art. Controparte_1
28 D.lgs 81/2015 in relazione all'impugnazione dei contratti antecedenti a quello del 1.10.2022.
Nel merito, ha dedotto la propria estraneità rispetto ai rapporti intercorsi con la Tech servizi s.r.l., non imputabili alla resistente ai sensi dell'art. 2112 c.c. in quanto il ricorrente non era dipendente della società cedente al momento della cessione di ramo d'azienda relativa al servizio di appalto presso il Comune di Riposto;
ha poi contestato la fondatezza della domanda deducendo che la durata dei contratti stipulati con il ricorrente e le proroghe erano avvenute nel rispetto dei limiti di legge;
che, in ogni caso, i rapporti intercorsi con la Tech Servizi s.r.l. non potevano assumere rilievo in quanto intercorsi con un soggetto diverso e afferenti allo svolgimento di mansioni non di pari livello e categoria legale, dovendo peraltro escludersi anche l'intento fraudolento ex art. 1344 c.c. per essersi le società avvicendate nella gestione dell'appalto in assenza di collegamenti fra loro.
Parte resistente ha quindi concluso chiedendo: “in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità della domanda: - per effetto della non applicabilità dell'art. 2112 c.c. ai contratti di lavoro del ricorrente;
- per effetto dell'intervenuta decadenza dal diritto di
3 impugnare il termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con la Società convenuta;
in subordine, nel merito - dichiarare l'integrale rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede che il Giudice adito: - ai fini della determinazione dell'eventuale misura risarcitoria, limiti il risarcimento del danno al giusto e dovuto nella misura minima e – comunque - tenga conto delle somme percepite dal ricorrente per effetto di rapporti di lavoro stipulati con soggetti terzi successivamente alla data di cessazione dell'ultimo contratto a termine intercorso tra le parti;
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
Tentata senza buon esito la conciliazione tra le parti e ritenuta irrilevante la prova orale articolata da parte ricorrente, stante il carattere documentale delle circostanze di cui al capitolo.
1 e la formulazione generica del capitolo 2, all'udienza del 24.4.2025, stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta;
la causa è stata quindi definita con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3. In via preliminare, va rilevato che parte resistente si è costituita in giudizio oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., così incorrendo nelle relative decadenze, il che rende inammissibile l'eccezione di decadenza formulata ex art. 28 del D.lgs. 81/2015 (che prevede un termine di impugnazione analogo a quello già previsto dall'art. 32 della L. 183/2010), trattandosi di una eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio dal giudice e, dunque, non esaminabile se non sollevata dalla parte interessata nel rispetto dei termini decadenziali (cfr.
Cass. n. 8443/2020; Cass. n. 34180/2022).
4. Venendo al merito, il ricorso appare infondato non riscontrandosi la denunciata violazione della disciplina del contratto a termine di cui all'art. 19 e ss. del D.lgs. 81/2015.
4.1. L'assunto da cui muove parte ricorrente è che l'attività lavorativa prestata prima in favore della Tech Servizi s.r.l. e poi in favore della in virtù di plurimi contratti Controparte_1
a termine, anche in regime di somministrazione, sia da considerarsi unitariamente, determinando la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell'ultima società datrice di lavoro.
Alla ricostruzione unitaria dei rapporti di lavoro osta tuttavia e in primo luogo lo stesso disposto letterale dell'art. 19 co. 2 del D.lgs. 81/2015, che stabilisce il limite massimo di durata del lavoro a tempo indeterminato facendo riferimento ai soli rapporti di lavoro “intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore […] conclusi per lo svolgimento di mansioni
4 di pari livello e categoria”, prevedendo che nel computo debbano altresì considerarsi i “periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato”.
Ai fini della conversione del rapporto a tempo indeterminato, dunque, assumono rilievo solo i rapporti intercorsi tra i medesimi soggetti, eventualmente anche nell'ambito di somministrazioni di lavoro ove il lavoratore a tempo determinato sia chiamato a svolgere l'attività presso il medesimo soggetto utilizzatore. Di contro, la diversità soggettiva tra lavoratore, da un lato, e datore di lavoro o soggetto utilizzatore, dall'altro, non consente di cumulare i contratti ai fini del superamento del limite massimo dei ventiquattro mesi di rapporto.
Ciò comporta che, nel caso di specie, i periodi di attività lavorativa prestata in favore della
Tech Servizi s.r.l., anche per il tramite dell'agenzia di somministrazione Temporary s.r.l., non possano essere considerati unitamente ai rapporti di lavoro intercorsi con e per la CP_1
stante la diversità soggettiva delle parti coinvolte.
[...]
A ciò si aggiunga che la ricostruzione unitaria della successione dei contratti a termine è ostacolata anche dalla diversità di mansioni per le quali era stato assunto . Pt_1
Invero, dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dai modelli Unilav relativi al rapporto con la Tech Servizi s.r.l., si evince che il ricorrente era stato da questa assunto con la qualifica di operatore ecologico e inquadramento nel livello J (cfr. doc. 4 e 5, fascicolo ricorrente), mentre a decorrere dall'1.5.2022 è stato assunto da Temporary s.p.a. con Pt_1
inquadramento nel livello 2B. Tale circostanza risulta ostativa alla possibilità di considerare come continuativa la successione di contratti indicata in ricorso ai fini del superamento del termine massimo di durata del rapporto a tempo determinato e della sua conversione in rapporto a tempo indeterminato.
4.2. La ricostruzione unitaria del rapporto di lavoro ai fini della conversione e della sua imputazione integrale in capo alla non può essere sostenuta nemmeno in virtù Controparte_1 dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda da parte della Tech Servizi s.r.l., né facendo applicazione dell'art. 1344 c.c. e valorizzando, dunque, la natura abusiva della concreta reiterazione dei contratti a termine.
Quanto al profilo attinente alla cessione di ramo d'azienda, pur essendo incontestato tra le parti che in data 27.7.2022 la acquisì dalla Tech Servizi s.r.l. il ramo d'azienda Controparte_4 afferente all'appalto “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
5 pubblica all'interno dell'ARO Comune di Riposto” (cfr. pag. 3 della memoria, doc. 1, fascicolo di parte resistente), risulta altrettanto pacifico tra le parti che a quella data il ricorrente non era dipendente della società cedente e, dunque, non era incluso nel relativo ramo d'azienda, prestando piuttosto la propria attività in regime di somministrazione e alle dipendenze della
Temporary s.p.a. (cfr. Unilav Temporary s.p.a., doc. 6 fascicolo ricorrente). Il ricorrente non poteva dunque beneficiare degli effetti dell'art. 2112 c.c. nei confronti della società cessionaria, non essendo suo dipendente, né ha chiesto accertarsi la fittizietà del rapporto di somministrazione o dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro imputabile in capo alla Tech
Servizi per il medesimo periodo (società nemmeno convenuta in giudizio), che possa condurre ad un analogo effetto.
Nemmeno sono stati offerti nel presente giudizio concreti elementi fattuali che consentano al Tribunale di affermare che l'effettivo atteggiarsi dei rapporti a termine intercorsi con parti datoriali formalmente differenti sottendessero in realtà un intento fraudolento o fossero in concreto riconducibili ad un “unico centro di imputazione dei rapporti giuridici”, come rappresentato in ricorso.
Al dì là dell'argomentazione relativa al superamento dei limiti temporali di durata e dei limiti posti alle proroghe del contratto a tempo determinato che, come di seguito si esaminerà, non posso dirsi violati dalla il ricorrente non ha infatti indicato quali ulteriori Controparte_1
circostanze afferenti alla fattispecie concreta possano essere indicative, anche solo in via presuntiva, di una condotta che integri la frode alla legge sanzionabile ai sensi dell'art. 1344
c.c., non consentendo quindi al giudice di ravvisare quel “quid pluris rappresentato da circostanze di fatto o comportamenti oggettivamente o soggettivamente idonei a rappresentare il quadro, anche solo indiziario, di una macchinazione funzionale alla frode” (cfr. Cass.
14828/2018 § 4 e ss.). Non sono stati nemmeno allegati dalla parte ricorrente elementi in forza dei quali desumere l'esistenza fra le società datrici di lavoro di un collegamento che ne faccia venire meno l'alterità e che risulti sintomatico di una sostanziale unicità soggettiva tale da qualificarle in termini di unico centro di imputazione di interessi, circostanza alla quale far conseguire la considerazione unitaria dei rapporti intercorsi, non potendosi ravvisare nel caso di specie alcun elemento concreto indice di simulazione o preordinazione in frode alla legge che abbia determinato il frazionamento dell'attività fra vari soggetti in realtà ascrivibili ad una realtà organizzativa unitaria (cfr. in termini, Cass. 17176/2022; Cass. 37291/2021).
5. I soli rapporti a termine rilevanti nel presente giudizio sono quelli intercorsi con la anche per tramite di agenzia di somministrazione, a far data dal 12.9.2022 e Controparte_1
6 fino al 30.4.2023, data di scadenza dell'ultima proroga alla data di deposito del ricorso, che costituisce il limite ultimo per l'individuazione dei fatti rilevanti in questo procedimento. È dunque con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati in tale periodo e alle relative proroghe che va condotta la verifica in merito alla lamentata violazione della disciplina di legge ratione temporis applicabile.
5.2. In punto di diritto, la disciplina applicabile alla fattispecie è quella di cui all'art. 19 e ss. del D.lgs. 81/2015, conseguente alle modifiche apportate con D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, in vigore fino al 4.5.2023.
L'art. 19 del D.lgs. 81/2015, all'epoca vigente, prevedeva al comma 1 che “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi” senza vincolo di causalità; al comma 1-bis che “In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi” e al comma 2 che “fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”.
Il successivo art. 21, disciplinante il regime delle proroghe e dei rinnovi, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate con D.L. n. 87/2018, convertito il L.
96/2018, prevedeva, per quanto rileva in questa sede, che “01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e,
7 comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
A ciò si aggiunga che il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali FISE Assoambiente all'art. 11, comma 4, prevede che “in attuazione dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 […], la successione dei contratti a tempo determinato e di periodi di missione per contratti di somministrazione a tempo determinato in capo allo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, […] non può superare la durata complessiva di 30 mesi”.
5.3. Individuati i limiti temporali alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato e i limiti alle proroghe previsti dalla normativa richiamata, nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione della disciplina di legge che giustifichi la conversione del rapporto.
Invero, il contratto a termine con la è stato pacificamente stipulato con Controparte_1
decorrenza dal 1.10.2022 e fino al 30.11.2022 (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente) ed è stato poi prorogato una prima volta fino al 31.1.2023 (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente) e una seconda volta fino al 30.4.2023 (cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente). Al contratto era quindi stato apposto un termine inferiore ai dodici mesi, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19 del
D.lgs. 81/2015 e tale contratto è stato soggetto a due proroghe libere nel limite di dodici mesi.
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19, a tale periodo deve aggiungersi il rapporto prestato in regime di somministrazione a tempo determinato alle dipendenze di
Temporary s.p.a. a far data dal 12.9.2022 e fino al 30.9.2022, il quale tuttavia, Parte_2 secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rileva solo ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi stabilito per la successione di tali contratti e non di quello previsto per la proroga o il rinnovo acausale dei rapporti a tempo determinato” (cfr. Cass.
20505/2024). Anche aggiungendo tale rapporto, dunque, non è possibile ravvisare alcuna violazione della disciplina di legge atteso che, pur considerando il periodo di attività prestata in somministrazione, la durata complessiva del rapporto non ha superato nemmeno i dodici mesi.
5.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela infondato e deve essere integralmente rigettato, rimanendo assorbite le ulteriori domande.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria e del valore indeterminabile della causa facendo applicazione del parametro tabellare per le cause di valore superiore a € 26.000,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4748/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
si liquidano in complessivi € 3.688,5 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania, 24/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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