Articolo 2 della Legge 19 ottobre 1956, n. 1215
Articolo 1
Versione
21 novembre 1956
Art. 2.
La spesa di cui al precedente articolo sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57.
Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvedera' con corrispondente riduzione dal fondo speciale previsto dal capitolo n. 495 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 novembre 1956