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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3723/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 6/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3723/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1
e Giovanni Rinaldi, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
[...]
- in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari ex art. 417 bis c.p.c. Dott.sse e Controparte_2 [...]
CP_3
-resistente-
avente ad oggetto: illegittima reiterazione contratti a termine – risarcimento danno dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso, depositato in data 18.11.2022 - premesso Parte_1
di essere inserito nelle GPS quale docente idoneo all'insegnamento nella scuola superiore di I grado, di prestare attualmente servizio presso l'IC Plinio il Vecchio di Cisterna di
Latina e di aver prestato servizio per più di 36 mesi alle dipendenze dell'amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti a termine su posti vacanti e disponibili - ha convenuto in giudizio il al fine di vedersi accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al risarcimento danno secondo i Controparte_1 criteri forfettari indicati nel ricorso”.
Si è costituito in giudizio il convenuto, spiegando difese volte a contrastare la CP_1
pretesa avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale
(v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
2. La parte ricorrente eccepisce l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato oltre 36 mesi con relativa richiesta di risarcimento del danno come previsto dall'art. 31
L.183/2010 e successive modifiche, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
altresì richiama, nelle note conclusive, l'art. 12 del DPR 131/2024 in
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro vigore dal 17.9.2024
3. La domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine è fondata.
4. Occorre in via preliminare prendere le mosse dal quadro normativo rilevante ai fini decisori.
L'art. 5 comma 4 bis, d.lgs 368/2001 dispone:
“qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.”
Per il settore del pubblico impiego l'art. 36 del d.lvo 165/2001 stabilisce, per quel che qui rileva, che:
“
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. […]
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4 […]
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative […]”.
L'art.
4. L. 124/1999 (“disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) dispone:
“
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e2 si provvede con supplenze temporanee
[…]”.
La norma (ed il regolamento attuativo di cui al D.M. n. 201/2000) distingue, dunque, tre tipologie di supplenza:
-la prima è destinata a soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione scolastica di coprire posti “vacanti e disponibili” e va attuata con contratti a termine di durata annuale -ossia fino al 31 agosto successivo -attingendo dalle graduatorie permanenti ex art. 401 d. lgs
297/1994, mediante individuazione ad opera del dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente;
a tale forma di supplenza è consentito ricorrere quando non sia possibile provvedere con personale di ruolo o in sovrannumero, o non vi sia già assegnato personale di ruolo, e che si sia “in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per il personale docente di ruolo”;
-la seconda ipotesi permette di coprire posti “non vacanti che si rendano di fatto disponibili” fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), anche in tal attingendo dalle citate graduatorie permanenti ex art. 401;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro -la terza ed ultima ipotesi, di natura residuale, è volta a soddisfare ogni altra esigenza temporanea di servizio e si attua attingendo dalle graduatorie di circolo o di istituto, mediante individuazione diretta del dirigente scolastico interessato.
5. In giurisprudenza va ricordata la sentenza n. 187/2016 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.”
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22552/2016 del 18.10.2016 (alla cui integrale lettura si rimanda), dopo una ricostruzione del complesso quadro normativo e tenuto conto delle sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale, ha affermato in sintesi i seguenti principi di diritto:
a) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs.n. 165 del2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” così escludendo ogni rilevanza delle previsioni di cui al d.lvo 368/2001 nella valutazione circa la legittimità o meno della reiterazione dei contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, che deve essere piuttosto compiuta avendo come unico diretto riferimento il diritto dell'Unione Europea (punto 118 della sentenza);
b) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima,
a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art.
4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi
(punto 119)
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro c) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. (punto 120)
d) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio
2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. (punto 121)
e) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali. (punto 122)
f) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge
13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. (punto 123)
g) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c.
1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. (punto 124)
h) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”. (punto 125).
6. La Suprema Corte ha poi avuto modo di ritornare, anche in tempi recenti, sulla materia in trattazione, stabilendo che: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo
l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-
429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria” (Cass. n. 14815/2021); “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale” (Cass. ord. n. 15353/2020);
7. In definitiva, sulla scorta dei principi enucleati dalla Suprema Corte deve affermarsi che la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 4, comma 1 cit., è illegittima soltanto se sia accertato il superamento dei 36 mesi (ovvero tre anni) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. “organico di diritto”): in sostanza, l'abuso si concretizza con il venire in essere di un quarto contratto, quand'anche i tre precedenti non siano consecutivi.
Nell'ipotesi di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 (tendenzialmente destinati, come si è detto, a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee) il lavoratore è invece onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì che i contratti fossero di fatto impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili.
8. Nel caso in esame la documentazione versata in atti comprova che la parte ricorrente ha ricevuto plurimi incarichi di supplenza su posti vacanti in organico di diritto per sei anni segnatamente dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023 (cfr. doc.ti all.ti al ricorso)
Solo a fronte della ripetuta assegnazione della parte ricorrente di incarichi sino al 31 agosto dall'a.s. 2017/2018 è provato che l'Amministrazione abbia inteso fronteggiare una situazione di perenne scopertura del posto attraverso un impiego distorto dello strumento contrattuale (il convenuto , infatti, non è stato in grado di allegare e provare CP_1
l'esistenza di concrete esigenze che giustificassero, di anno in anno, la copertura del posto con contratti a termine, quali ad esempio temporanee assente dei docenti titolari della cattedra): l'abuso si è concretizzato con l'incarico conferito nell'a.s. 2020/2021, reiterato ancora negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023.
9. Per quanto attiene ai profili sanzionatori dell'abuso, è sufficiente fare rimando alle
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro puntuali osservazioni della Corte di legittimità, sopra riportate, per escludere che nell'ambito del pubblico impiego possa operare il rimedio della “conversione” del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
cionondimeno, è indubitabile che la ricorrente debba essere risarcita del danno conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a termine.
La quantificazione del pregiudizio va parametrata alle previsioni contenute nell'art. 12 DPR
131/2024 in vigore dal 17.9.2024 (risarcimento del danno patito dal lavoratore in misura tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto).
9.1 Occorre osservare che nel richiamato decreto legge non è contenuta una disciplina di diritto transitorio, ma ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il
17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione
Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto-legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche.
10. Nel caso di specie, al fine di quantificare il risarcimento del danno appare opportuno valorizzare, da un lato, il numero non esiguo di contratti a tempo determinato reiterati nel
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro tempo, la circostanza per la quale sono stati reiterati contratti che hanno consentito la copertura dell'intero anno scolastico (con il conseguente diritto alle ferie e alla maggiore anzianità), e, dall'altro, il fatto che non è stato allegato e provato un ulteriore danno riferito a patimenti soggettivi connessi alle difficoltà di una stabile organizzazione di vita.
In definitiva, dunque, considerati e bilanciati fra loro gli elementi sopra evidenziati, appare equo determinare il danno risarcibile nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (oltre interessi dalla domanda al saldo), potendosi riscontrare un abuso nella reiterazione dei contratti a termine a partire dall'anno scolastico 2020/2021 (corrispondente al quarto contratto a termine dopo due consecutivi su organico di diritto e sempre nella stessa scuola sullo stesso posto comune).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 147/22), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA che il resistente ha posto in essere, nei confronti CP_1
della parte ricorrente, una illegittima reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, condanna il a risarcire il danno alla parte ricorrente nella misura di 6 CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
2) CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
2.109,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge ed oltre € 259,00 per C.U., con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Latina, 7.03.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 6/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3723/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1
e Giovanni Rinaldi, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
[...]
- in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari ex art. 417 bis c.p.c. Dott.sse e Controparte_2 [...]
CP_3
-resistente-
avente ad oggetto: illegittima reiterazione contratti a termine – risarcimento danno dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso, depositato in data 18.11.2022 - premesso Parte_1
di essere inserito nelle GPS quale docente idoneo all'insegnamento nella scuola superiore di I grado, di prestare attualmente servizio presso l'IC Plinio il Vecchio di Cisterna di
Latina e di aver prestato servizio per più di 36 mesi alle dipendenze dell'amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti a termine su posti vacanti e disponibili - ha convenuto in giudizio il al fine di vedersi accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al risarcimento danno secondo i Controparte_1 criteri forfettari indicati nel ricorso”.
Si è costituito in giudizio il convenuto, spiegando difese volte a contrastare la CP_1
pretesa avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale
(v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
2. La parte ricorrente eccepisce l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato oltre 36 mesi con relativa richiesta di risarcimento del danno come previsto dall'art. 31
L.183/2010 e successive modifiche, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
altresì richiama, nelle note conclusive, l'art. 12 del DPR 131/2024 in
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro vigore dal 17.9.2024
3. La domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine è fondata.
4. Occorre in via preliminare prendere le mosse dal quadro normativo rilevante ai fini decisori.
L'art. 5 comma 4 bis, d.lgs 368/2001 dispone:
“qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.”
Per il settore del pubblico impiego l'art. 36 del d.lvo 165/2001 stabilisce, per quel che qui rileva, che:
“
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. […]
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4 […]
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative […]”.
L'art.
4. L. 124/1999 (“disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) dispone:
“
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e2 si provvede con supplenze temporanee
[…]”.
La norma (ed il regolamento attuativo di cui al D.M. n. 201/2000) distingue, dunque, tre tipologie di supplenza:
-la prima è destinata a soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione scolastica di coprire posti “vacanti e disponibili” e va attuata con contratti a termine di durata annuale -ossia fino al 31 agosto successivo -attingendo dalle graduatorie permanenti ex art. 401 d. lgs
297/1994, mediante individuazione ad opera del dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente;
a tale forma di supplenza è consentito ricorrere quando non sia possibile provvedere con personale di ruolo o in sovrannumero, o non vi sia già assegnato personale di ruolo, e che si sia “in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per il personale docente di ruolo”;
-la seconda ipotesi permette di coprire posti “non vacanti che si rendano di fatto disponibili” fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), anche in tal attingendo dalle citate graduatorie permanenti ex art. 401;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro -la terza ed ultima ipotesi, di natura residuale, è volta a soddisfare ogni altra esigenza temporanea di servizio e si attua attingendo dalle graduatorie di circolo o di istituto, mediante individuazione diretta del dirigente scolastico interessato.
5. In giurisprudenza va ricordata la sentenza n. 187/2016 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.”
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22552/2016 del 18.10.2016 (alla cui integrale lettura si rimanda), dopo una ricostruzione del complesso quadro normativo e tenuto conto delle sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale, ha affermato in sintesi i seguenti principi di diritto:
a) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs.n. 165 del2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” così escludendo ogni rilevanza delle previsioni di cui al d.lvo 368/2001 nella valutazione circa la legittimità o meno della reiterazione dei contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, che deve essere piuttosto compiuta avendo come unico diretto riferimento il diritto dell'Unione Europea (punto 118 della sentenza);
b) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima,
a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art.
4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi
(punto 119)
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro c) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. (punto 120)
d) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio
2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. (punto 121)
e) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali. (punto 122)
f) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge
13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. (punto 123)
g) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c.
1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. (punto 124)
h) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”. (punto 125).
6. La Suprema Corte ha poi avuto modo di ritornare, anche in tempi recenti, sulla materia in trattazione, stabilendo che: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo
l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-
429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria” (Cass. n. 14815/2021); “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale” (Cass. ord. n. 15353/2020);
7. In definitiva, sulla scorta dei principi enucleati dalla Suprema Corte deve affermarsi che la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 4, comma 1 cit., è illegittima soltanto se sia accertato il superamento dei 36 mesi (ovvero tre anni) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. “organico di diritto”): in sostanza, l'abuso si concretizza con il venire in essere di un quarto contratto, quand'anche i tre precedenti non siano consecutivi.
Nell'ipotesi di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 (tendenzialmente destinati, come si è detto, a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee) il lavoratore è invece onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì che i contratti fossero di fatto impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili.
8. Nel caso in esame la documentazione versata in atti comprova che la parte ricorrente ha ricevuto plurimi incarichi di supplenza su posti vacanti in organico di diritto per sei anni segnatamente dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023 (cfr. doc.ti all.ti al ricorso)
Solo a fronte della ripetuta assegnazione della parte ricorrente di incarichi sino al 31 agosto dall'a.s. 2017/2018 è provato che l'Amministrazione abbia inteso fronteggiare una situazione di perenne scopertura del posto attraverso un impiego distorto dello strumento contrattuale (il convenuto , infatti, non è stato in grado di allegare e provare CP_1
l'esistenza di concrete esigenze che giustificassero, di anno in anno, la copertura del posto con contratti a termine, quali ad esempio temporanee assente dei docenti titolari della cattedra): l'abuso si è concretizzato con l'incarico conferito nell'a.s. 2020/2021, reiterato ancora negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023.
9. Per quanto attiene ai profili sanzionatori dell'abuso, è sufficiente fare rimando alle
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro puntuali osservazioni della Corte di legittimità, sopra riportate, per escludere che nell'ambito del pubblico impiego possa operare il rimedio della “conversione” del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
cionondimeno, è indubitabile che la ricorrente debba essere risarcita del danno conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a termine.
La quantificazione del pregiudizio va parametrata alle previsioni contenute nell'art. 12 DPR
131/2024 in vigore dal 17.9.2024 (risarcimento del danno patito dal lavoratore in misura tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto).
9.1 Occorre osservare che nel richiamato decreto legge non è contenuta una disciplina di diritto transitorio, ma ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il
17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione
Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto-legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche.
10. Nel caso di specie, al fine di quantificare il risarcimento del danno appare opportuno valorizzare, da un lato, il numero non esiguo di contratti a tempo determinato reiterati nel
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro tempo, la circostanza per la quale sono stati reiterati contratti che hanno consentito la copertura dell'intero anno scolastico (con il conseguente diritto alle ferie e alla maggiore anzianità), e, dall'altro, il fatto che non è stato allegato e provato un ulteriore danno riferito a patimenti soggettivi connessi alle difficoltà di una stabile organizzazione di vita.
In definitiva, dunque, considerati e bilanciati fra loro gli elementi sopra evidenziati, appare equo determinare il danno risarcibile nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (oltre interessi dalla domanda al saldo), potendosi riscontrare un abuso nella reiterazione dei contratti a termine a partire dall'anno scolastico 2020/2021 (corrispondente al quarto contratto a termine dopo due consecutivi su organico di diritto e sempre nella stessa scuola sullo stesso posto comune).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 147/22), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA che il resistente ha posto in essere, nei confronti CP_1
della parte ricorrente, una illegittima reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, condanna il a risarcire il danno alla parte ricorrente nella misura di 6 CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
2) CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
2.109,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge ed oltre € 259,00 per C.U., con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Latina, 7.03.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro