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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 916/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200036025114 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620200036025114, notificata in data 30.07.2022 di € 308,55 comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica.
L'impugnata Cartella di pagamento deriverebbe dall'omesso versamento da parte della stessa delle
Tasse automobilistiche anno 2017, relativa al mezzo tg. Targa_1
Deduce la mancata sottoscrizione del ruolo e il difetto di legittimazione passiva, nonchè la scarsa intellegibilità dell'atto impugnato
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. La cartella risulta regolarmente notificata e conforme alle disposizioni di legge. La sottoscrizione del ruolo con firma elettronica è valida ai sensi dell'art. 12 DPR 602/73. La motivazione dell'atto è sufficiente, essendo indicati gli elementi essenziali della pretesa.
2. Generica e inconsistente è poi l'affermazione che il mezzo non appartenga alla stessa che poteva farsi rilasciare dal PRA una visura dalla quale emergesse l'effettivo proprietario.
3. La cartella contiene tutti gli elementi utili per consentire la difesa del contribuente, compreso tasso e decorrenza degli interessi a seconda che essa sia poagata prima o dopo la sua scadenza.
4. Per completezza espositiva va anche rilevato che lLa legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio
2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma
1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento. Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2017, la decadenza maturava al 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta). Ciò nonostante, la notifica della cartella avvenuta in data 30.7.22 è tempestiva.
Devesi infatti farsi richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica. Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd.
Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal
08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Inoltre, l'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese per effetto della mncata costituzione in giudizio di ADER.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo. 18.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 916/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200036025114 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620200036025114, notificata in data 30.07.2022 di € 308,55 comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica.
L'impugnata Cartella di pagamento deriverebbe dall'omesso versamento da parte della stessa delle
Tasse automobilistiche anno 2017, relativa al mezzo tg. Targa_1
Deduce la mancata sottoscrizione del ruolo e il difetto di legittimazione passiva, nonchè la scarsa intellegibilità dell'atto impugnato
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. La cartella risulta regolarmente notificata e conforme alle disposizioni di legge. La sottoscrizione del ruolo con firma elettronica è valida ai sensi dell'art. 12 DPR 602/73. La motivazione dell'atto è sufficiente, essendo indicati gli elementi essenziali della pretesa.
2. Generica e inconsistente è poi l'affermazione che il mezzo non appartenga alla stessa che poteva farsi rilasciare dal PRA una visura dalla quale emergesse l'effettivo proprietario.
3. La cartella contiene tutti gli elementi utili per consentire la difesa del contribuente, compreso tasso e decorrenza degli interessi a seconda che essa sia poagata prima o dopo la sua scadenza.
4. Per completezza espositiva va anche rilevato che lLa legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio
2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma
1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento. Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2017, la decadenza maturava al 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta). Ciò nonostante, la notifica della cartella avvenuta in data 30.7.22 è tempestiva.
Devesi infatti farsi richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica. Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd.
Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal
08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Inoltre, l'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese per effetto della mncata costituzione in giudizio di ADER.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo. 18.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE