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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1330/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via G. Grezar N 14 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2022 0004194929000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2022 0004194929000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.12.2023 Ricorrente_1 , ha impugnato, chiedendo l'annullamento, la cartella di pagamento n.29920220004194929, ricevuta il 7.06.2023, di importo pari ad €2.898,88 asseritamente dovuti a titolo di omesso/parziale versamento dell'IMU per gli anni 2012 e 2013, relativi ad un'unità immobiliare sita nel Comune di Campobello di Mazara, deducendo l'omessa notifica dei propedeutici avvisi di accertamento e l'erroneo conteggio degli interessi di mora perché calcolati anche sulle somme irrogate a titolo di sanzioni.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 16.04.2024, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della pubblica udienza del 21.01.2026, è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di opposizione non può trovare accoglimento avendo l'ente convenuto dimostrato, allegando idonea documentazione, di avere ritualmente notificato i propedeutici avvisi di accertamento all'odierna ricorrente (cfr. all.4).
In particolare:
- l'avviso di accertamento n.2458 del 6.12.2017 (ruolo IMU 2012 n.2022/000684) era notificato a mezzo di raccomandata A.R. consegnata il 18.01.2018 a mani di una familiare della Ricorrente_1 presso la residenza di quest'ultima (in Campobello di Mazara, nella via Umberto I n.175;
- l'avviso di accertamento n.9703 del 7.12.2017 (ruolo IMU 2013 n.2022/000681) era notificato a mezzo raccomandata inviata alla residenza della Ricorrente_1 (sempre in Campobello di Mazara, nella INDIRIZZO_1
) e restituita al mittente per compiuta giacenza in data 09.03.2018.
Come è noto, la Suprema Corte (Cass. n.17841/2023) ha affermato in tema di notifica dei titoli esattoriali che la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. Nella specie si può ritenere provata la notificazione dei propedeutici avvisi IMU a seguito della rituale produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento di entrambe le raccomandate, senza che la destinataria abbia dimostrato da parte sua, che le raccomandate non contenessero gli avvisi in questione.
D'altronde la Ricorrente_1 non ha contestato la riconducibilità ad un proprio familiare della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata notificata il 18.01.2028, né ha negato che la propria residenza nel 2018 fosse in Campobello di Mazara INDIRIZZO_1, indirizzo (ripreso nell'epigrafe dell'odierno ricorso in opposizione) corrispondente al luogo di tentata notifica della raccomandata restituita per compiuta giacenza in data 09.03.2018.
Deve essere egualmente disatteso il secondo motivo di opposizione risultando il calcolo degli interessi di mora non operato, come riscontrabile da un esame della cartella impugnata, sulle somme irrogate a titolo di sanzioni.
Opzione comportamentale dell'ADER pienamente compatibile alle prescrizioni dettate dall'art.30 D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (come da ultimo modificato dall'art.7, comma 2 sexies, decreto legge 13 maggio
2011, n.70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106) “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi” (art.30 D.P.R. 29 settembre 1973, n.602).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza processuale e sono poste a carico di Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, Sezione Terza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in €950,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Trapani il 21 gennaio 2026.
Il Giudice
AU TO
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1330/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via G. Grezar N 14 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2022 0004194929000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2022 0004194929000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.12.2023 Ricorrente_1 , ha impugnato, chiedendo l'annullamento, la cartella di pagamento n.29920220004194929, ricevuta il 7.06.2023, di importo pari ad €2.898,88 asseritamente dovuti a titolo di omesso/parziale versamento dell'IMU per gli anni 2012 e 2013, relativi ad un'unità immobiliare sita nel Comune di Campobello di Mazara, deducendo l'omessa notifica dei propedeutici avvisi di accertamento e l'erroneo conteggio degli interessi di mora perché calcolati anche sulle somme irrogate a titolo di sanzioni.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 16.04.2024, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della pubblica udienza del 21.01.2026, è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di opposizione non può trovare accoglimento avendo l'ente convenuto dimostrato, allegando idonea documentazione, di avere ritualmente notificato i propedeutici avvisi di accertamento all'odierna ricorrente (cfr. all.4).
In particolare:
- l'avviso di accertamento n.2458 del 6.12.2017 (ruolo IMU 2012 n.2022/000684) era notificato a mezzo di raccomandata A.R. consegnata il 18.01.2018 a mani di una familiare della Ricorrente_1 presso la residenza di quest'ultima (in Campobello di Mazara, nella via Umberto I n.175;
- l'avviso di accertamento n.9703 del 7.12.2017 (ruolo IMU 2013 n.2022/000681) era notificato a mezzo raccomandata inviata alla residenza della Ricorrente_1 (sempre in Campobello di Mazara, nella INDIRIZZO_1
) e restituita al mittente per compiuta giacenza in data 09.03.2018.
Come è noto, la Suprema Corte (Cass. n.17841/2023) ha affermato in tema di notifica dei titoli esattoriali che la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. Nella specie si può ritenere provata la notificazione dei propedeutici avvisi IMU a seguito della rituale produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento di entrambe le raccomandate, senza che la destinataria abbia dimostrato da parte sua, che le raccomandate non contenessero gli avvisi in questione.
D'altronde la Ricorrente_1 non ha contestato la riconducibilità ad un proprio familiare della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata notificata il 18.01.2028, né ha negato che la propria residenza nel 2018 fosse in Campobello di Mazara INDIRIZZO_1, indirizzo (ripreso nell'epigrafe dell'odierno ricorso in opposizione) corrispondente al luogo di tentata notifica della raccomandata restituita per compiuta giacenza in data 09.03.2018.
Deve essere egualmente disatteso il secondo motivo di opposizione risultando il calcolo degli interessi di mora non operato, come riscontrabile da un esame della cartella impugnata, sulle somme irrogate a titolo di sanzioni.
Opzione comportamentale dell'ADER pienamente compatibile alle prescrizioni dettate dall'art.30 D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (come da ultimo modificato dall'art.7, comma 2 sexies, decreto legge 13 maggio
2011, n.70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106) “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi” (art.30 D.P.R. 29 settembre 1973, n.602).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza processuale e sono poste a carico di Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, Sezione Terza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in €950,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Trapani il 21 gennaio 2026.
Il Giudice
AU TO