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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel. dott. Gabriele Sordi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 1059 rgac anno 2024 e pendente fra (USA, il 13 dicembre 1959) Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Atteritano, Emanuele Ferrara e Mewangi Serenella Kaluthantrige Don ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Marche 1-3, in virtù di procura speciale del 22 gennaio 2024 per atto del notaio e munita di Persona_1 apostille
E
(Ecuador 27 settembre 1960) Parte_2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Archimede n. 86, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Letizia Spasari che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Antonio Manganiello del Foro di Viterbo, come da procura in atti
E Con l'intervento del P.G. in sede.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 67, l. 218/1995, la ha dedotto che _1
. i) essa esponente ha contratto matrimonio con il il 19 dicembre CP_1
1981 nella CO di AR, Texas (USA) per poi intraprendere un giudizio presso la della predetta CO onde ottenere lo CP_2
scioglimento del matrimonio e la divisione dei beni facenti parte della 1 comunione dei coniugi, conclusioni fatte proprie, nel costituirsi, dal ii) il 4 agosto 2017, ha trovato un'intesa sulla divisione dei beni, CP_1
sicchè firmava con la controparte iii) Controparte_3
all'esito del procedimento di primo grado, la Corte distrettuale ha emesso il Final Decree of Divorce and Final Judgment del 21 dicembre 2018, pronunciando il divorzio e accertando che la deducente era stata fraudolentemente indotta a firmare il dal Controparte_3
che ha condannato a corrisponderle l'importo di USD CP_1
249.600.000 oltre interessi, iv) a seguito dell'appello del la Corte CP_1
ha, con provvedimento del 27 luglio 2021, parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarato l'inefficacia del Controparte_3
(sulla base delle condotte fraudolente accertate in primo
[...]
grado) e rinviato la causa alla Corte di prime cure per l'emissione di provvedimento conforme alla propria Opinion, v) l'impugnazione proposta avverso detto provvedimento è stata respinta dalla Corte
Suprema del Texas, sicchè la deducente ha introdotto il giudizio di rinvio, notificando al l'atto introduttivo e l'avviso di fissazione CP_1
dell'udienza, vi) il 31 agosto 2022, in linea col provvedimento di rinvio della Corte d'Appello, la 312esima District Court della CO di AR,
Texas (USA), ha emesso il Revised Final Decree of Divorce and Final
Judgment ossia la sentenza (sub All. B) oggetto della chiesta delibazione, sentenza che ha dichiarato invalido il Mediated Settlement Agreement, pronunciato il divorzio, accertato che una giusta e corretta divisione della comunione prevede l'attribuzione della quota del 60% alla deducente, condannato il a pagare alla l'importo di USD CP_1 _1
249.600.000, oltre interessi nella misura del 5% a decorrere dal 21
2 dicembre 2018 (emissione della Sentenza di Primo Grado) sino al soddisfo, condannato il predetto alle spese di lite, pari ad USD 134.830,40 per l'instaurazione della controversia, costi di istruttoria e spese vive, oltre interessi, e ad USD 1.822.808 per compensi professionali, vi) la sentenza detta è passata in giudicato, essendo decorso il termine per proporre appello il 30 settembre 2022 ex art. 26.1 delle Regole di Procedura dell'Appello del Texas e della stessa l'esponente chiede l'accertamento, ex art. 67, L. 218/1995, anche ai fini dell'esecuzione forzata, vii) sussistono i requisiti ex art. 64 L. 218/1995, atteso che la sentenza è passata in giudicato e non pende tra le stesse parti alcun processo in Italia, tanto meno tra le stesse è stata mai emessa una sentenza contraria passata in giudicato, la Corte che ha emesso la sentenza poteva conoscere della causa secondo i princìpi dell'ordinamento italiano sulla competenza giurisdizionale, l'atto introduttivo della causa è stato portato a conoscenza del convenuto secondo la lex fori -e non sono stati violati i diritti essenziali di difesa del che si è costituito e difeso nei vari gradi CP_1
di giudizio, in conformità alle leggi del Texas (USA)- le disposizioni della sentenza non producono alcun effetto contrario all'ordine pubblico.
Ha chiesto alla Corte di dichiarare che “il provvedimento denominato
Revised final decree of divorce and final judgment emesso, all'esito del procedimento r.g. n. 3866/2003 tra le Parti, dalla 312esima Corte distrettuale della CO di AR il 31 agosto 2022 soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 64 L. 218/1995 per il riconoscimento di sentenze straniere”.
Costituendosi, il ha, in primo luogo, dedotto che controparte ha CP_1
mancato di menzionare l'esistenza di giudicati internazionali e cioè 1)
3 sentenza emessa dal Nono Tribunale Civile di Pinchacha QU (Equador) il 23 giugno 1998 che ha pronunciato il divorzio statuendo in ordine alla divisione dei beni, confermata in appello e passata in giudicato, 2) il provvedimento con cui il Tribunale di Las Palmas-Gran Canaria (Spagna)
(procedura N. 180/2014) ha, in data 14 gennaio 2020, riconosciuto l'efficacia della predetta sentenza, anch'essa passato in giudicato, 3) provvedimenti relativi alla causa N. 1998-05682 della 312° Corte dello
Stato del Texas (USA) ossia l'ordinanza finale sulla quarta istanza di rigetto presentata dal convenuto, emessa in data 13 marzo 2002,
l'ordinanza in merito a un nuovo processo, emessa il 23 maggio 2002, le
“constatazioni di fatto e conclusioni di legge” del 22 luglio 2002 con cui
è stata riconosciuta l'efficacia della sentenza ecuadoregna che ha deciso su tutte le questioni tra le parti in ordine al divorzio e alle questioni patrimoniali rigettando ogni richiesta avanzata dalla , compresa _1
quella di risarcimento. Ciò posto, il ha CP_1
. 4) eccepito, in via preliminare principale, il riconoscimento automatico, ex art. 30 del Regolamento (UE) n. 1111 del Consiglio del 25 giugno 2019
-ovvero, ratione temporis, ex art. 21 del Regolamento (CE) del Consiglio
n. 2201/2003 del 27 novembre 2003- ossia il riconoscimento automatico della decisione assunta in altro Stato membro (Spagna) quanto alla delibazione del provvedimento di scioglimento del matrimonio e decisione delle questioni patrimoniali inter partes emesso in Ecuador, anteriormente al provvedimento divorzile oggetto di delibazione nel presente giudizio, 5) chiesto, in via preliminare subordinata e/o alternativa, ai sensi dell'art. 30, commi 1, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE)
n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 -ovvero, ratione temporis,
4 dell'art. 21, commi 1, 3 e 4 del Regolamento (CE) del Consiglio n.
2201/2003 del 27 novembre 2003- una pronuncia attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento della decisione spagnola quanto alla delibazione del provvedimento divorzile ecuadoregno oppure una pronuncia che dichiari che detto provvedimento ecuadoregno deve essere riconosciuto in Italia, 6) eccepito, in via preliminare, la natura dichiarativa della pronuncia, priva di attitudine a costituire titolo esecutivo non solo peraltro nello stato italiano ma anche nello stesso stato del Texas, risultando l'accertamento in essa contenuto incompatibile con la sentenza ecuadoregna, ciò che osta ulteriormente alla delibazione, 7) addotto, in via preliminare, l'inammissibilità delle allegazioni depositate con il ricorso (cfr. all da 1 a 15 al ricorso introduttivo), essendo le stesse in lingua originale inglese e non associate a legalizzazione/traduzione giurata, 8) chiesto, in via preliminare subordinata al mancato accoglimento dei motivi di cui ai precedenti punti, la conversione del rito, ai sensi dell'art. 281duodecies, comma 1, c.p.c., e la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, con conseguente applicazione del rito unitario ex artt 473 bis ss cpc,
. dedotto, nel merito, 9) l'inammissibilità del riconoscimento in forza del principio dell'intangibilità del giudicato, visto che il matrimonio inter partes era stato, già prima della proposizione dell'istanza del 2003, sciolto
“in virtù del provvedimento emesso nello Stato dell'Ecuador, ed ivi rivestito dell'autorità della cosa giudicata non solo in ordine all'effetto dissolutivo del vincolo, ma anche rispetto alla statuizione giudiziale di recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti onde definire i loro reciproci rapporti patrimoniali”; a conferma del fatto che la decisione
5 ecuadoregna rappresenta “la pronuncia primigenia destinata a far definitivamente stato tra le parti, anche in ordine alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali”, sta la circostanza dell'intervenuta relativa delibazione ad opera dell'autorità spagnola, da ritenersi di per sé efficace in Italia in base al disposto dell'art. 30, commi 1 e 2, di detto
Regolamento di fonte comunitaria, oltre che dell'art. 21, comma 1, del precedente Regolamento n. 2201/2003, 10) che la Corte texana, sull'assunto di una pretesa “frode intenzionale e costruttiva sulla comunione legale” da parte del marito, ha ritenuto di dover emettere a carico di costui una sentenza di condanna attribuendogli, a titolo sanzionatorio, soltanto il 40% del valore complessivo della comunione legale, riconoscendo alla moglie una quota corrispondente al 60% di detto valore complessivo, con ulteriore condanna alle spese di lite, il che tuttavia contrasta con norme imperative di diritto interno, permeato dal principio che la divisione dei beni in comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo, in omaggio al principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sancito dall'art 29 Cost,
11) che ai sensi dell'art. 38, lett. b, del Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 -che riproduce la norma di cui all'art. 22, lett. b, del Regolamento (CE) n. 2201/2003- il riconoscimento di una decisione di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio è negato “quando la decisione è stata resa in contumacia” e la
Corte distrettuale statunitense ha espressamente dichiarato la contumacia,
12) che la violazione del principio del contraddittorio sta nel fatto che la
“notifica” della domanda introduttiva attinente alla fase processuale di cui al “rinvio a seguito di appello” così come la successiva “notifica”
6 concernente l'avviso di fissazione di udienza risultano essere state effettuate a mezzo della posta elettronica personale ordinaria, e non già certificata, del deducente, 13) l'inammissibilità del riconoscimento stante la violazione del principio di ordine pubblico processuale connesso alla necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, risultando il provvedimento della Corte distrettuale americana –nella sua apodittica schematizzazione decisoria– connotato da radicale carenza di motivazione, 14) che la controparte è carente di interesse ad agire nel presente giudizio, alla stregua dell'intervenuto integrale adempimento da parte dell'odierno deducente.
Ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile o rigettare l'avversa istanza, 15) in via preliminare, in considerazione della sussistenza del provvedimento di riconoscimento emesso dal Tribunale spagnolo;
in via preliminare subordinata e/o alternativa, accogliere l'eccezione riconvenzionale intesa ad ottenere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento in Italia del provvedimento spagnolo ovvero una pronuncia tesa a dichiarare che il predetto provvedimento spagnolo deve essere riconosciuto in Italia, 16) in via preliminare, per l'insussistenza dei requisiti atti a qualificare il provvedimento di cui all'istanza quale titolo esecutivo ai sensi di legge, 17) in via preliminare subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi, disporre, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1,
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, con conseguente applicazione del rito unitario introdotto con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), adottando ogni conseguente provvedimento, anche in ordine allo stralcio degli allegati al ricorso
7 introduttivo del presente giudizio (allegati da 1 a 15), siccome sprovvista di ogni requisito di legge, 18) nel merito, nel caso di mancato accoglimento dei suesposti motivi, per inammissibilità e/o per infondatezza della domanda, 19) con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
E' pervenuto il parere del PG.
E' stata disposta la sostituzione dell'udienza del 4/7/2024 con trattazione scritta.
Con le note del 4/7/2024, la ha chiesto che viii) acquisita agli atti _1
la documentazione contestualmente prodotta, la causa sia trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 275-bis c.p.c. per note di precisazione delle conclusioni e note conclusionali e fissazione dell'udienza di discussione orale e ix) in subordine, ove ritenuto necessario ai fini dell'acquisizione della documentazione prodotta in risposta alla comparsa avversaria, vengano assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c., giustificati anche dall'allargamento del thema decidendum provocato da controparte con la proposizione di domanda di riconoscimento incidentale. A tanto ha aggiunto che xii) non può procedersi alla delibazione della sentenza spagnola ex artt. 21 del
Reg. (UE) 2201/2003 (“Bruxelles II-bis”) o 30 del Reg. (UE) 1111/2019
(“Bruxelles II-ter”), applicandosi tali disposizioni alle sole sentenze, emesse in uno Stato membro, che pronuncino divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, xiii) sussistono motivi per negare il riconoscimento della sentenza spagnola ex artt. 22 del Reg.
8 Bruxelles II-bis e art. 38 del Reg. Bruxelles II-ter -invocati ex adverso- che non consentono il riconoscimento di decisioni in contumacia, come la decisione spagnola nella specie, xiv) osta all'avversa pretesa di delibare una sentenza di delibazione il fatto che bisognerebbe disinteressarsi del contenuto della sentenza ecuadoregna, mentre quest'ultima è assolutamente illeggibile e incomprensibile, sicché non è possibile un controllo sul rispetto dell'ordine pubblico;
essa si fonda, sotto il profilo della giurisdizione, su una procura falsa (come attestato dal doc. 16 -
Order denying comity - che si produce) e non era neppure definitiva, visto che è stata impugnata dinanzi la Corte Superiore di QU e revocata il 10 gennaio 2003, xv) la sentenza texana non è di mero accertamento, visto che, oltre a dichiarare il divorzio, essa condanna espressamente il CP_1
al pagamento di 249.600.000 dollari in favore di essa e al _1
pagamento dei costi del procedimento e delle spese legali, autorizzando nel contempo la deducente ad agire in via esecutiva per il recupero della somma liquidata e delle spese legali, senza emanazione di ulteriori provvedimenti;
è esecutiva negli Stati Uniti (non solo in Texas); i docc. avversari 4, 5 e 6 riguardano un procedimento diverso (n. 1998-05682, mentre la sentenza è stata emessa all'esito del procedimento n. 2003-
03866) e sono stati emessi prima che la decisione ecuadoregna di divorzio venisse impugnata dalla deducente dinanzi alla Corte Superiore di QU, tanto che, all'esito dell'impugnazione in Ecuador, la Corte texana, adita in nuovo procedimento, ha definitivamente negato validità/efficacia al provvedimento ecuadoregno di divorzio, statuendo poi nel merito con dichiarazione di divorzio e divisione della comunione;
la giurisdizione della Corte texana è stata espressamente accettata dal Penafiel, xvi) la
9 mancata allegazione della traduzione non determina inammissibilità, potendo il Giudice disporla se necessario o in caso di contestazione del contenuto, risultando oltretutto la contestazione avversa generica, non circostanziata, omnicomprensiva, di mero stile e quindi improduttiva di effetti secondo la giurisprudenza di legittimità, oltre che manifestamente contraddittoria, visto che la stessa controparte non ha prodotto alcuna traduzione o legalizzazione di documenti, xvii) la conversione del rito è esclusa dall'art. 3, co. 1, del D.lgs. n. 150/2011; a ogni modo, anche volendosi accedere alla tesi avversa, non si applicherebbe il rito speciale di cui all'art. 473 bis c.p.c., xviii) le norme sul giudicato formale (art. 324
c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 c.c.) si applicano unicamente ai provvedimenti emessi dal giudice italiano, mentre l'esistenza (eventuale) di sentenze straniere difformi non ha effetti sul riconoscimento della sentenza straniera in Italia, xviii) ) l'art. 38 del Reg. Bruxelles II-ter (o comunque l'art. 22 del Reg. Bruxelles II-bis) non si applica al riconoscimento di sentenze emesse in Stati terzi, di contro applicandosi nella specie gli artt. 64-65 LDIP, secondo cui la contumacia di per sé non osta al riconoscimento, contumacia che nemmeno è stata dichiarata dalla decisione della Corte texana, xix) l'obbligo motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali non rientra nel concetto di ordine pubblico processuale, risultando oltretutto espressi nel provvedimento le norme di legge e i principi di diritto applicati, previa concisa esposizione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, xx) l'asserito “intervenuto integrale adempimento” rispetto alla sentenza texana è circostanza infondata e comunque non dimostrata dal resistente, su cui grava il relativo onere della prova.
10 Con ordinanza del 25/7/2024, questa Corte, facendo applicazione dell'art
281 duodecies comma 4, cpc, ha concesso alle parti termine sino al
30/1/2025 per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, indicare i mezzi di prova e produrre documenti debitamente tradotti e ulteriore termine sino al 30/4/2025 per replicare e dedurre prova contraria, rinviando per la decisione all'udienza del 3/7/2025.
Con note del 30/1/2025 (prima memoria ex art 281 duodecies comma 4, cpc), la ha dedotto che _1
. sussistono i presupposti per l'accertamento ex art. 67 della l. 218/1995, visto che xxi) il provvedimento “Revised final decree of divorce and final judgment”, reso dalla 312esima Corte Distrettuale della CO di AR
(Texas, USA) il 31 agosto 2022 (di seguito “Sentenza”) -all'esito del procedimento R.G. n. 3866/2003- è passato in giudicato il 30 settembre
2022, xxii) la Sentenza è stata riconosciuta anche dal King's Bench
Claims della High Court of Justice inglese, con provvedimento del 7 maggio 2024, munito di formale timbro l'11 novembre 2024, all'esito di analogo procedimento instaurato nel Regno unito, xxiii) la corte statunitense poteva conoscere della causa anche in base alla normativa italiana (art. 64, co. 1, lett. a), LDIP), non avendo controparte svolto contestazioni in merito e comunque perché (ex art. 3 Regolamento n.
2019/1111/UE del 25 giugno 2019), la deducente è cittadina statunitense ed era residente in [...]nei 6 mesi precedenti la domanda e da almeno un anno prima della proposizione della domanda, perché (ex art. 32 L. n.
218/1995) la deducente è cittadina statunitense e il matrimonio è stato
11 celebrato negli Usa, perché (ex art. 4 L. 218/1995) la controparte non ha mai contestato la giurisdizione delle corti statunitensi,
. al è stato consentito l'esercizio dei diritti di difesa, rilevandosi CP_1
che xxiv) vi sarebbe violazione degli artt 38, lett. b), Reg. UE 1111/2019
(“Bruxelles II-ter”) e 22, lett. b), Reg. UE 2201/2003 (“Bruxelles II-bis”) poiché la Sentenza sarebbe stata resa in contumacia -non essendo il comparso all'udienza finale del 31 agosto 2022- e l'istanza CP_1
introduttiva della fase processuale di rinvio e l'avviso di fissazione dell'udienza del 31 agosto 2022 non gli sarebbero state validamente notificate perché effettuate sulla sua e-mail, mezzo di notifica non previsto nell'ordinamento italiano, con conseguente violazione dei suoi diritti di difesa, xxv) l'art. 38 Reg. Bruxelles II-ter (o comunque il corrispondente art. 22 del Reg. Bruxelles II-bis) si applica esclusivamente al riconoscimento di sentenze emesse in uno Stato membro dell'Unione europea e comunque l'assenza all'udienza del 31/8/2022 del Penafiel precedentemente costituito non può qualificarsi contumacia, risultando oltretutto valida la notifica effettuata via mail agli indirizzi della parte e del legale presenti nel sistema elettronico deputato (“electronic filing manager”) secondo la lex fori cui occorre far capo ex art 64 LDIP,
. la Sentenza è passata in giudicato, non pende tra le stesse parti alcun processo in Italia e non esiste una sentenza contraria passata in giudicato in Italia, tale non essendo l'
Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) del 14 gennaio 2020 (doc. 3 avv.), che ha riconosciuto come efficace in Spagna una pronuncia del Tribunale
Civile di Pinchacha QU (Ecuador) del 23 giugno 1998 (doc. 2 avv.) che avrebbe pronunciato il divorzio tra le medesime parti>, risultando
12 oltretutto la pronuncia spagnola xxvi) resa in contumacia (sussistendo dunque motivo di diniego ex art 38, lett b, del Reg. Bruxelles II-ter) e con contenuto illeggibile -il che precluderebbe la verifica del rispetto del limite dell'ordine pubblico-, xxvii) resa a fronte di domanda giudiziale non notificata/comunicata alla deducente in tempo utile per la difesa, avendo controparte violato l'art. 155, co. 3, del Codice di Procedura spagnolo -che impone all'attore di indicare alla corte tutti gli indirizzi noti e ogni altra informazione che può essere utile per la corretta citazione in giudizio del convenuto- e avendo il cancelliere omesso qualsiasi tipo di indagine per provvedere “frettolosamente” alla notifica per pubblici proclami, xxviii) resa nonostante non esista un formale provvedimento che dichiari la deducente contumace, né tantomeno prova che un tale provvedimento le sia mai stato notificato, pur essendo la notifica precipuo onere della Corte ex art. 496 del Codice di Procedura spagnolo, xxix) non notificata in violazione dell'art. 497 del Codice di procedura spagnolo che dispone che al convenuto deve essere notificato il provvedimento che conclude il giudizio, ciò cui è seguito, a fronte di sua istanza di accesso al fascicolo, l'emissione di provvedimento datato 16/1/2025 con cui la
Corte di Las avvedutasi della mancata notifica, ha rimesso in CP_4
termini essa per l'appello, annullando il provvedimento del 4 _1
giugno 2020 che dichiarava definitiva l'ordinanza del 14 gennaio 2020, xxx) non definitiva, ciò che non ne consentiva evidentemente la delibazione,
. non esiste una sentenza contraria passata in giudicato in Italia, tale non essendo la sentenza ecuadoregna che non è passata in giudicato, visto che xxxi) è stata impugnata dinanzi la Corte Superiore di QU ed è stata
13 revocata per difetto di giurisdizione del tribunale ecuadoregno il 10 gennaio 2003, xxxii) la Corte ha infatti riconosciuto la falsità delle firme apparentemente attribuibili alla deducente e apposte sui documenti -ad es registrazione del matrimonio in Ecuador- che consentivano di considerare radicata la giurisdizione del giudice ecuadoregno, il che determina anche la contrarietà del provvedimento considerato all'ordine pubblico, xxxiii) preso atto dell'annullamento della decisione, la Corte statunitense ha negato efficacia al provvedimento di divorzio ecuadoregno, che controparte, senza contraddittorio, è riuscito a far riconoscere in Spagna dopo oltre 20 anni, xxxiv) oltre ad essere privo di giurisdizione ai sensi del diritto ecuadoregno, il Tribunale di QU lo è anche ai sensi dei princìpi in materia di competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano, xxxv) irrilevanti sono i provvedimenti ex adverso prodotti della
CO di AR (docc. 4, 5 e 6 avversari) -che controparte deposita per dimostrare la giurisdizione del Tribunale ecuadoregno- essendo relativi al procedimento n. 1998.05682 e quindi antecedenti al citato provvedimento della Corte Suprema di QU del 2003 -che ha dichiarato la nullità della sentenza emessa in Ecuador- e del provvedimento della stessa CO di
AR del 2004, che ha negato validità al procedimento ecuadoregno,
. la sentenza statunitense contiene capi di condanna, oltre ad autorizzare la deducente ad agire in via esecutiva, è esecutiva negli Usa, e non solo in
Texas, non è contraria all'ordine pubblico xxxvi) limitandosi la Sentenza
a statuire sul divorzio tra coniugi, peraltro in assenza di figli minori e in presenza di congiunta richiesta dei coniugi, sulla validità e/o efficacia di un accordo transattivo stipulato in costanza di false rappresentazioni e frode da parte di uno dei due contraenti in danno dell'altro e sulla
14 divisione- ritenuta equa e giusta dalla Corte distrettuale in conformità alle leggi locali- dei beni facenti parti della comunione dei coniugi, xxxvii) risultando escluso in questa sede un controllo contenutistico sul provvedimento oggetto delibazione, xxxviii) non risultando la divisione tradursi in una decisione punitiva per il Penafiel, “imponendosi la valutazione di una serie di circostanze fattuali (come capacità lavorativa e di guadagno del coniuge, l'addebito della situazione che ha determinato l'interruzione del matrimonio, la frode perpetrata da un coniuge ai danni dell'altro, beni che rientrano nella proprietà personale del coniuge)”, xxxix) risultando indimostrato che la divisione in eguali porzioni all'esito dello scioglimento della comunione legale costituisca un principio di ordine pubblico e che la Sentenza si ponga in contrasto con quest'ultimo,
xL) non sostanziando una violazione dell'ordine pubblico l'asserita inadeguatezza di motivazione, (in violazione del principio di ordine pubblico processuale ex art. 111 Cost), visto che l'obbligo motivazionale non rientra nel concetto di ordine pubblico processuale, come chiarito in giurisprudenza (cfr. Cass. 10540/2019; Cass. 597/2017), la Sentenza è stata adeguatamente motivata, la motivazione non rientra tra i requisiti essenziali dei provvedimenti secondo le regole di diritto processuale civile dello Stato del Texas,
. la legalizzazione è richiesta solo per la sentenza di cui si chiede la delibazione (oltre che per la procura) e non anche per i documenti depositati a dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui agli artt.
64 e 65 LDIP.
Ha insistito nella declaratoria che il provvedimento denominato Revised final decree of divorce and final judgment emesso, all'esito del
15 procedimento r.g. n. 3866/2003 tra le Parti, dalla 312esima Corte distrettuale della CO di AR il 31 agosto 2022 soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 64 e 65 L. 218/1995 per il riconoscimento di sentenze straniere. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con note del 30/1/2025 (prima memoria ex art 281 duodecies comma 4, cpc), il ha dedotto CP_1
. in ordine alla delibazione della sentenza di divorzio ecuadoriana, che 1)
“non corrisponde al vero né secondo un'interpretazione letterale, né logica, né sistematica che i Regolamenti Bruxelles II-bis e Bruxelles II- ter si riferiscano alle sole decisioni di merito che sanciscono il divorzio”,
2) l'esponente -che è anche cittadino spagnolo- ha contratto nuovo matrimonio in Spagna prima del 2022 (anno della pronuncia di cui controparte invoca la delibazione), in quanto già divorziato in Ecuador, come riconosciuto in Spagna, ed è attualmente residente in [...]con la propria nuova famiglia, 3) dopo la pronuncia della Corte Superiore di
QU del 10 gennaio 2003 (secondo grado), la Corte Suprema di Giustizia
(ultimo grado di legittimità Corte di Cassazione dell'Ecuador) in data
28/1/2004 ha definitivamente concluso la vicenda giudiziaria divorzile fra le parti, rigettando ogni impugnazione promossa dalla (doc 9), _1
risultando dunque la sentenza di divorzio passata in giudicato e legittimamente delibata in Spagna, 4) nel procedimento davanti alla Corte di Las Palmas-Gran Canaria viene espressamente dato atto della conoscenza del giudizio da parte della convenuta e della circostanza che costei non ha presentato osservazioni per sua scelta, risultando dunque la verifica della sussistenza del presupposto per la delibazione già svolta
16 correttamente dall'autorità giudiziaria spagnola, 5) infondato è l'avverso riferimento ad una supposta procura falsa con richiamo ad un
“incomprensibile allegato inammissibile (cfr. doc. 16) relativo ad altra procedimento ed autorità, del tutto diversa da quella spagnola, e basato su una mera lettera priva di qualsiasi efficacia”, 6) va dunque riconosciuta l'efficacia nel nostro ordinamento della sentenza ecuadoriana come delibata o per effetto della delibazione che in questa sede di chiede,
. la decisione ecuadoregna, delibata in Spagna, è già in atti in lingua spagnola e ad essa si associa la versione con la traduzione inglese della stessa già in possesso della parte (doc. 10), risultando richiesta e attesa la documentazione relativa al procedimento di delibazione detto e insistendosi per la relativa acquisizione da parte della Corte adita,
. si richiamano le pronunce del 2002, dalla Corte Americana-AR
County Texas emesse nella Causa n. 1998-05682 (docc. 4, 5 e 6), che hanno riconosciuto la giurisdizione dell'Ecuador sul divorzio delle parti in causa, argomentando in base alla pronuncia precedentemente emessa inter partes in Ecuador,
. il provvedimento per cui è causa è di accertamento -facendo espresso rinvio (in più parti e sotto ogni altro aspetto) all'emissione successiva di sentenza di condanna con riserva espressa del diritto di emettere le ordinanze necessarie per chiarire ed eseguire il decreto emesso- e non è esecutivo né nello Stato del Texas (ove non si ha notizia siano stati effettuati ulteriori richieste) e neppure negli Stati Uniti, non essendo esso una sentenza federale, ma un mero provvedimento statale.
Ha insistito nelle domande
17 . a) chiedendo il rigetto dell'avvera pretesa in via preliminare, in considerazione della sussistenza del provvedimento di delibazione spagnolo del 14/1/2020, b) sempre in via preliminare subordinata e/o alternativa, ha chiesto accogliersi, ai sensi dell'art. 30, comma 3,
Regolamento del Consiglio (UE) n. 2019/1111, l'eccezione riconvenzionale intesa ad ottenere la declaratoria dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento in Italia del provvedimento di delibazione spagnolo del 14/1/2020, ovvero, in forza dell'art. 21, comma 3,
Regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 -ove ritenuta applicabile ratione temporis- procedersi al riconoscimento in Italia del provvedimento spagnolo 14/1/2020, c) in via ulteriormente preliminare subordinata e/o alternativa, ha chiesto il riconoscimento diretto della pronuncia di divorzio ecuadoriana in data 23 giugno 1998 e della pronuncia della Corte Suprema di Giustizia dell'Ecuador, d) in via preliminare, ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa non potendosi qualificare il provvedimento quale titolo esecutivo ai sensi di legge,
. in via preliminare subordinata, in caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi, disporre, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1,
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, con conseguente applicazione del rito unitario introdotto con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), adottando ogni conseguente provvedimento, anche in ordine allo stralcio degli allegati al ricorso introduttivo del presente giudizio (allegati da 1 a 15),
. nel merito, ha chiesto la reiezione dell'avversa pretesa, con vittoria di spese,
18 . in via istruttoria: ha chiesto l'acquisizione presso il Tribunale di Las
Palmas–Gran Canaria della documentazione di cui all'allegato n. 2 dell'istanza che ha introdotto il procedimento di delibazione N. 180/2014 ovvero di tutti gli atti ed i documenti relativi al predetto procedimento N.
180/2014, definito con dichiarazione di riconoscimento del 14 gennaio
2020, e ciò in forza del “Regolamento (Ue) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2020 N. 1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove)” e del
Regolamento Bruxelles II ter.
Con memoria del 30/4/2025 (seconda memoria ex art 281 duodecies comma 4, cpc), la ha rappresentato che controparte _1
. non ha contestato la sussistenza dei presupposti del chiesto riconoscimento, segnalando che la Corte distrettuale del Texas lungi dal denegare la propria giurisdizione ha negato ingresso ai provvedimenti ecuadoregni, escludendo gli ex adverso denunciati vizi di integrità del contraddittorio, affermando la definitività della Sentenza la non contrarietà all'ordine pubblico e presentando la Sentenza capi di condanna, risultando esecutiva oltretutto in tutti gli Stati Uniti,
. nel sollecitare il riconoscimento della sentenza di delibazione spagnola, non considera -profilo questo assorbente- che la stessa non è definitiva atteso che, con provvedimento del 16 gennaio 2025 (docc. 39 e 41), la
Corte di Las Palmas ha annullato il provvedimento del 4 giugno 2020 che aveva dichiarato definitiva la sentenza di delibazione spagnola,
19 concedendo termine per l'impugnazione alla deducente che ha proposto appello il 17 febbraio 2025,
. ha formulato una domanda nuova chiedendo il riconoscimento -non più della pronuncia spagnola- ma di quella ecuadoregna di primo grado del
1998 e “di una sentenza della Corte Suprema dell'Ecuador del 29 gennaio
2004 che l'avrebbe definitivamente confermata”, domanda al cui accoglimento ostano (i) la relativa novità -afferendo a vicende sostanziali diverse rispetto a quelle della domanda originaria- e non consequenzialità rispetto alle altrui difese, (ii) l'inammissibilità del riconoscimento in via incidentale ex art 67, LDIP, cui si ricorre per paralizzare l'avversa domanda di merito, rispetto alla quale la domanda di merito si pone in rapporto di pregiudizialità, (iii) l'assenza di apostille e traduzione in lingua italiana della sentenza ecuadoregna del 1998, ciò cui non può ovviarsi attraverso la chiesta rogatoria internazionale, (iv) l'omessa enunciazione dei presupposti richiesti dall'ordinamento italiano per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri, (v) l'assenza di tali presupposti, risultando la sentenza ecuadoregna pronunciata all'esito di un procedimento viziato da plurime e gravi irregolarità, frode alla legge, falsificazione di documenti -la procura e l'atto di registrazione del matrimonio in Ecuador recano firme della falsificate (come _1
emerso dalla testimonianza, con affidavit dell'Ambasciatore statunitense in Ecuador, resa il 4/1/2005 nel procedimento dinanzi alla Corte texana n.
2003-03866, dalla deposizione della grafologa chiamata a pronunciarsi sull'autenticità delle firme, risultanze di cui ha preso atto la Corte distrettuale del Texas con provvedimento del 29 ottobre 2004 che ha confermato l'intento fraudolento nella registrazione del matrimonio,
20 finalizzata a ottenere una divisione patrimoniale in danno della deducente)- nonché da violazioni delle garanzie fondamentali del giusto processo, sicché il suo riconoscimento sarebbe inter alia in violazione dell'ordine pubblico,
. la rogatoria internazionale, avente ad oggetto la documentazione allegata al procedimento di delibazione spagnolo e in particolare copia della sentenza ecuadoregna di primo grado, è inammissibile perché avente a oggetto documenti in possesso della parte ed è irrilevante sol che si consideri che l'unico giudicato rilevante ai fini del diniego di delibazione
è quello maturato rispetto a una sentenza emessa da un giudice italiano, mentre ai sensi dell'art. 65 LDIP anche il giudicato italiano non è preclusivo tout court.
Ha insistito nelle conclusioni prese.
Con note del 29/4/2025 (reiterate il 30/4/2025) (seconda memoria ex art
281 duodecies comma 4, cpc), il ha dedotto, fra l'altro, che CP_1
. la vicenda giudiziaria in Ecuador si è conclusa con la sentenza della
Corte Superiore di QU del 10 gennaio 2003 (secondo grado), seguita dalla pronuncia della Corte Suprema di Giustizia (ultimo grado di legittimità Corte di Cassazione dell'Ecuador) del 26 gennaio 2004 (cfr doc 9), che ha cassato la sentenza emessa dalla Quinta Sezione della Corte
Superiore di QU, rigettando la domanda di nullità della sentenza presentata da nei confronti di Controparte_5 [...]
e suggellando così il divorzio intervenuto fra le parti con Controparte_6
la sentenza del 1998,
21 . è incontestabile, in ogni caso, che sussistano un procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria spagnola ed una pronuncia in contrasto con la sentenza del Texas, risultando oltretutto la costruzione secondo cui la pronuncia ecuadoregna sarebbe frutto di falsificazione smentita sfornita di supporto fattuale e smentita dalla sentenza della Corte Suprema di
Giustizia di QU,
. sussiste una condizione di litispendenza internazionale ex art 7, l
218/1995 -che si ravvisa anche in caso di identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere- profilandosi l'esigenza della sospensione del procedimento attivato successivamente, con possibilità per il giudice adito successivamente di dichiararsi incompetente, anche qualora sussista connessione e non identità di oggetto,
. quanto al procedimento di riconoscimento attivato nel Regno Unito, esso si è svolto in assenza del deducente che era all'oscuro della relativa esistenza della quale si è appreso a seguito del deposito della sentenza da parte della , sicchè, pendendo attualmente mozione di _1
annullamento della sentenza, la vicenda giudiziaria in quello Stato è ancora aperta.
Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni prese, così come integrate nella memoria del 30/1/2025, sollecitando nel contempo, in considerazione della litispendenza internazionale-comunitaria, la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello precedentemente instaurato in Spagna.
22 E' stata disposta la cartolarizzazione dell'udienza del 3/7/2025, con assegnazione dei termini ex art 127 ter cpc.
Con note di trattazione scritta, la ha A) reiterato l'eccezione di _1
inammissibilità/infondatezza della domanda avversaria di riconoscimento incidentale della sentenza ecuadoriana di divorzio, rilevando fra l'altro il difetto della definitività del provvedimento della Corte Suprema di quito del 2004 -disponendo la Corte un rinvio ad altra Corte di cui controparte non dà conto-, B) segnalato la tardività del doc 13 -sentenza ecuadoregna del 1998 tradotta- oltretutto non munito di apostille, C) contestato la auspicata sospensione per litispendenza perché il diritto UE non si applica al riconoscimento di sentenza di stati terzi, la litispendenza internazionale si applica ai giudizi di merito e non ai procedimenti di delibazione, manca l'identità di petitum ex art 7, l 218/1995 -essendo richiesta in Spagna e in
Italia la delibazione di due provvedimenti stranieri diversi, e la sospensione deve riguardare provvedimenti che abbiano un effetto in
Italia -e tale non è il provvedimento spagnolo di delibazione-, D) precisato che il procedimento di delibazione inglese è stato introdotto in conformità alla lex fori e il non ha coltivato l'impugnazione, avendo i suoi CP_1
difensori rimesso il mandato. Ha insistito nelle domande come formulate nella memoria 30/1/2025 e nel rigetto delle avverse richieste.
Nelle note di trattazione scritta, il ha precisato fra l'altro che, a CP_1
seguito delle avverse contestazioni circa il provvedimento spagnolo del
14/1/2020, si è reso necessario modificare le difese e le richieste anche di natura istruttoria e che il provvedimento ecuadoregno, la cui esistenza la
23 controparte non contesta, è stato depositato in copia legalizzata e tradotta: ha reiterato le conclusioni rassegnate nella memoria del 30/1/2025.
In primo luogo, ostano alla sospensione del procedimento chiesta dal in attesa della definizione di delibazione spagnolo CP_1
. la previsione normativa dell'art 7, l 218/1995 che, contemplando l'ipotesi di contemporanea trattazione di un processo davanti a giudice italiano e a giudice straniero, stabilisce, nel comma 3, che nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano possa sospendere il processo, ove ritenga il provvedimento straniero potenzialmente produttivo di effetti nel nostro ordinamento,
. la considerazione che il provvedimento spagnolo di delibazione non è destinato a produrre effetti in Italia, visto che alla definizione del relativo conseguirebbe l'accertamento in via definitiva dei presupposti per il riconoscimento in Spagna della sentenza ecuadoregna di divorzio.
Le ragioni che non consentono di accedere alla sospensione conducono al rigetto dell'istanza istruttoria, volta all'acquisizione della documentazione afferente il procedimento n 180/2014 presso il tribunale di Las Palmas-Gran Canaria.
La domanda di riconoscimento del provvedimento straniero è fondata.
Sussistono, invero, tutte le condizioni di riconoscibilità del provvedimento straniero in quanto
. il provvedimento, denominato Revised final decree of divorce and final judgment e reso dalla 312esima Corte Distrettuale della CO di AR
(Texas, USA) il 31 agosto 2022, all'esito del procedimento R.G. n.
24 3866/2003, ha pronunciato il divorzio, disposto lo scioglimento della comunione dei beni e la divisione, condannato il al pagamento CP_1
dell'importo di USD 249.600.000 più interessi e alla rifusione delle spese di lite (quantificate in USD 134.830,40, più interessi, per oneri di instaurazione della causa e USD 1.822.808 più interessi, per compensi professionali) in favore della (All B al ricorso), cfr Cass _1
13556/2012
. il giudice dello Stato estero (Texas) poteva conoscere della causa, ciò che peraltro il non ha mai contestato, in quanto, come precisato CP_1
nel provvedimento, “la ricorrente al momento della domanda era stata domiciliata in Texas per il precedente periodo di sei mesi e residente nella contea in cui è stato presentato il ricorso per il precedente periodo di 90 giorni” (cfr all B ricorso ), ricorrendo anche il requisito di cui _1
all'art. 64 lett. a) della legge n. 218 del 1995, visto che il giudice straniero che ha pronunciato la sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi propri dell'ordinamento italiano, quali espressi dagli artt. 32 e 3 della medesima legge, dal momento che la è cittadina statunitense _1
(cfr doc 15) e il matrimonio tra le parti è stato celebrato negli Stati Uniti
(CO di AR, Texas) (cfr doc 1),
. il provvedimento è definitivo secondo la disciplina straniera [il CP_1
si è costituito (cfr docc 4 e 24) e ha impugnato (cfr docc 6 e 26, 7 e 27, 9
e 29) le sentenze di primo (cfr doc 5 e 25) e secondo grado (cfr docc 8 e
28) dinanzi rispettivamente alla Corte d'appello del Texas e alla Corte
Suprema del Texas e quest'ultima ha rigettato il ricorso il 5/5/2022 (doc
30), sicchè la Corte d'appello, il 6/5/2022 ha rimesso il procedimento alla
25 Corte di prima istanza per il provvedimento definitivo, da emettersi in conformità ai principi esposti nella sentenza di secondo grado ed effettivamente emesso il 31/8/2022; il termine per l'appello è scaduto il
30/9/2022] ed è autenticato secondo la normativa di cui alla Convenzione dell'Aja 5.10.1961 (cfr All B al ricorso),
. è stato assicurato al l'esercizio del diritto di difesa, dovendosi, CP_1
quanto all'obiezione di costui che lamenta l'irrituale notifica dell'atto introduttivo della fase di rinvio e dell'avviso di fissazione dell'udienza
(cfr comparsa pag 15), che l'odierno resistente, che ha partecipato attivamente tanto da impugnare le sentenze di primo e secondo grado, è stato coinvolto anche nella fase successiva -con notifica effettuata agli indirizzi di posta elettronica del predetto e del suo procuratore riportati nell'archivio a tanto deputato- regolarmente secondo la lex fori, ex art 64
l 218/1995, come del resto verificato dalla stessa Corte texana ai sensi dell'art 21a del Texas Rule of Civil Procedure -che consente la notifica telematica presso gli indirizzi presenti nel sistema-, restando inconferente il riferimento ai Regg UE 1111/2019 e 2201/2003, applicabili al riconoscimento di sentenza emesse da uno stato membro dell'Unione
Europea,
. non risulta pendente alcun processo davanti al Giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti iniziato prima di quello straniero, risultando dunque irrilevante l'allegata esistenza di giudicati internazionali, dovendosi oltretutto al riguardo segnalare che A) la sentenza ecuadoregna -che, come i provvedimenti dei gradi superiori, il non ha menzionato nel giudizio statunitense- non si può ritenere CP_1
con certezza passata in giudicato, visto che il provvedimento della Corte
26 Suprema di QU del 28/1/2004 (cfr doc 10) contiene una previsione di
“rinvi[o] alla Corte” di cui il non dà conto, nulla il predetto CP_1
allegando sugli sviluppi successivi, e ove fosse definitiva mancherebbe dell'apostille, B) il provvedimento de Las Palmas in data 14/1/2020 si limita ad appurare la sussistenza dei presupposti per la delibazione della sentenza ecuadoregna nell'ordinamento spagnolo e allo stato non risulta nemmeno definitivo (il che fa venir meno la pertinenza del richiamo ai regolamenti UE 2019/1111 e CE 2201/2003 e della contestata relativa applicabilità a sentenze di delibazione di sentenze in materia matrimoniale), C) i provvedimenti -dal depositati a comprova CP_1
della giurisdizione dell'AG ecuadoregna e contraddistinti come docc 4, 5
e 6- della CO di AR sono relativi al procedimento n 1998.05862 e quindi antecedenti, oltre che alla sentenza della Corte di QU che ha annullato la sentenza ecuadoregna, anche al provvedimento della stessa
CO di AR del 2004 che ha negato validità al procedimento ecuadoregno (cfr doc 35),
. le statuizioni contenute nella sentenza texana non contengono disposizioni contrarie all'ordine pubblico, visto che essa pronuncia il divorzio, peraltro in assenza di figli minori e in presenza di richiesta congiunta dei coniugi, e, in modo non dissimile da quanto sarebbe accaduto nel nostro ordinamento, ha rimosso l'accordo ritenuto illegittimo per procedere allo scioglimento della comunione legale, con determinazione delle quote rispettivamente spettanti: al riguardo si osserva che il fa discendere dalla prevista “ripartizione difforme CP_1
delle quote inter partes a titolo sanzionatorio del marito” un contrasto con il principio paritario consacrato dall'art 194 cod civ che, norma
27 inderogabile, è la “trasposizione, sul piano dei […] rapporti patrimoniali, del principio di uguaglianza [dei coniugi] consacrato a livello di fonte primaria ex art 29 Cost” (cfr comparsa pag 13): al riguardo, si osserva I) che non vi è prova della finalità punitiva della previsione contestata, II) che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quando le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico, prescindendosi dalla correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana, III) che l'eventuale lesione deve riguardare il
"complesso dei principi - ivi compresi quelli desumibili dalla Carta
Costituzionale - che formano il cardine della struttura economico sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fondamentalità
(che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici" (così in motivazione Cass
9483/2013), IV) che gli effetti della sentenza straniera non interferiscono col piano dei principi sopra evidenziati, limitandosi a definire l'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e la mera difformità della decisione americana rispetto al regime giuridico interno non è idonea a determinare alcuna lesione di principi essenziali,
. non sussiste contrarietà all'ordine pubblico per mancanza di motivazione, peraltro sussistente, in quanto l'obbligo motivazionale non rientra nel concetto di ordine pubblico processuale, come chiarito in giurisprudenza (cfr. Cass. 10540/2019),
. costituendo la sentenza titolo esecutivo -la sentenza, infatti, contiene capi di condanna al pagamento di somme di denaro ed autorizza la ad _1
28 agire per ottenere il recupero forzoso de quanto dovutole-, è priva di pregio la contestazione afferente il difetto di interesse in capo alla . _1
Venendo alle conclusioni formulate dal nelle note di trattazione CP_1
scritta da ultimo depositate,
. è da escludere, per quanto su chiarito, che l'esistenza del provvedimento spagnolo di delibazione possa costituire fattore ostativo al riconoscimento invocato dalla (“in via preliminare”) o fondare “una decisione _1
attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento in Italia” del ridetto provvedimento spagnolo (“sempre in via preliminare subordinata e/o alternativa”),
. è da escludere possa procedersi al riconoscimento della sentenza ecuadoregna del 23/6/1998 una volta “preso atto anche della pronuncia della Corte Suprema di Giustizia dell'Ecuador” (“sempre in via preliminare subordinata e/o alternativa”), trattandosi oltretutto di domanda nuova in quanto formulata per la prima nella seconda memoria ex art 281 duodecies comma 4, cpc, e nemmeno in conseguenza di difese svolte dalla , _1
. è da escludere “l'insussistenza dei requisiti atti a qualificare il provvedimento” texano “quale titolo esecutivo ai sensi di legge” (in via preliminare”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
29 . dichiara l'esecutività in Italia del Revised Final Decree of Divorce and Final Judgment emesso, il 31/8/2022, all'esito del procedimento n 3866/2003 intercorso fra (USA, 13 dicembre 1959) e Parte_1
(Ecuador 27 settembre 1960), dalla Parte_2
312esima District Court della CO di AR, Texas (USA),
. condanna il al pagamento in favore della delle spese di Pt_2 _1
lite che liquida in euro 8.400 per compensi, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 16/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesca Romana Salvadori Sofia Rotunno
30
così composta: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel. dott. Gabriele Sordi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 1059 rgac anno 2024 e pendente fra (USA, il 13 dicembre 1959) Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Atteritano, Emanuele Ferrara e Mewangi Serenella Kaluthantrige Don ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Marche 1-3, in virtù di procura speciale del 22 gennaio 2024 per atto del notaio e munita di Persona_1 apostille
E
(Ecuador 27 settembre 1960) Parte_2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Archimede n. 86, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Letizia Spasari che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Antonio Manganiello del Foro di Viterbo, come da procura in atti
E Con l'intervento del P.G. in sede.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 67, l. 218/1995, la ha dedotto che _1
. i) essa esponente ha contratto matrimonio con il il 19 dicembre CP_1
1981 nella CO di AR, Texas (USA) per poi intraprendere un giudizio presso la della predetta CO onde ottenere lo CP_2
scioglimento del matrimonio e la divisione dei beni facenti parte della 1 comunione dei coniugi, conclusioni fatte proprie, nel costituirsi, dal ii) il 4 agosto 2017, ha trovato un'intesa sulla divisione dei beni, CP_1
sicchè firmava con la controparte iii) Controparte_3
all'esito del procedimento di primo grado, la Corte distrettuale ha emesso il Final Decree of Divorce and Final Judgment del 21 dicembre 2018, pronunciando il divorzio e accertando che la deducente era stata fraudolentemente indotta a firmare il dal Controparte_3
che ha condannato a corrisponderle l'importo di USD CP_1
249.600.000 oltre interessi, iv) a seguito dell'appello del la Corte CP_1
ha, con provvedimento del 27 luglio 2021, parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarato l'inefficacia del Controparte_3
(sulla base delle condotte fraudolente accertate in primo
[...]
grado) e rinviato la causa alla Corte di prime cure per l'emissione di provvedimento conforme alla propria Opinion, v) l'impugnazione proposta avverso detto provvedimento è stata respinta dalla Corte
Suprema del Texas, sicchè la deducente ha introdotto il giudizio di rinvio, notificando al l'atto introduttivo e l'avviso di fissazione CP_1
dell'udienza, vi) il 31 agosto 2022, in linea col provvedimento di rinvio della Corte d'Appello, la 312esima District Court della CO di AR,
Texas (USA), ha emesso il Revised Final Decree of Divorce and Final
Judgment ossia la sentenza (sub All. B) oggetto della chiesta delibazione, sentenza che ha dichiarato invalido il Mediated Settlement Agreement, pronunciato il divorzio, accertato che una giusta e corretta divisione della comunione prevede l'attribuzione della quota del 60% alla deducente, condannato il a pagare alla l'importo di USD CP_1 _1
249.600.000, oltre interessi nella misura del 5% a decorrere dal 21
2 dicembre 2018 (emissione della Sentenza di Primo Grado) sino al soddisfo, condannato il predetto alle spese di lite, pari ad USD 134.830,40 per l'instaurazione della controversia, costi di istruttoria e spese vive, oltre interessi, e ad USD 1.822.808 per compensi professionali, vi) la sentenza detta è passata in giudicato, essendo decorso il termine per proporre appello il 30 settembre 2022 ex art. 26.1 delle Regole di Procedura dell'Appello del Texas e della stessa l'esponente chiede l'accertamento, ex art. 67, L. 218/1995, anche ai fini dell'esecuzione forzata, vii) sussistono i requisiti ex art. 64 L. 218/1995, atteso che la sentenza è passata in giudicato e non pende tra le stesse parti alcun processo in Italia, tanto meno tra le stesse è stata mai emessa una sentenza contraria passata in giudicato, la Corte che ha emesso la sentenza poteva conoscere della causa secondo i princìpi dell'ordinamento italiano sulla competenza giurisdizionale, l'atto introduttivo della causa è stato portato a conoscenza del convenuto secondo la lex fori -e non sono stati violati i diritti essenziali di difesa del che si è costituito e difeso nei vari gradi CP_1
di giudizio, in conformità alle leggi del Texas (USA)- le disposizioni della sentenza non producono alcun effetto contrario all'ordine pubblico.
Ha chiesto alla Corte di dichiarare che “il provvedimento denominato
Revised final decree of divorce and final judgment emesso, all'esito del procedimento r.g. n. 3866/2003 tra le Parti, dalla 312esima Corte distrettuale della CO di AR il 31 agosto 2022 soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 64 L. 218/1995 per il riconoscimento di sentenze straniere”.
Costituendosi, il ha, in primo luogo, dedotto che controparte ha CP_1
mancato di menzionare l'esistenza di giudicati internazionali e cioè 1)
3 sentenza emessa dal Nono Tribunale Civile di Pinchacha QU (Equador) il 23 giugno 1998 che ha pronunciato il divorzio statuendo in ordine alla divisione dei beni, confermata in appello e passata in giudicato, 2) il provvedimento con cui il Tribunale di Las Palmas-Gran Canaria (Spagna)
(procedura N. 180/2014) ha, in data 14 gennaio 2020, riconosciuto l'efficacia della predetta sentenza, anch'essa passato in giudicato, 3) provvedimenti relativi alla causa N. 1998-05682 della 312° Corte dello
Stato del Texas (USA) ossia l'ordinanza finale sulla quarta istanza di rigetto presentata dal convenuto, emessa in data 13 marzo 2002,
l'ordinanza in merito a un nuovo processo, emessa il 23 maggio 2002, le
“constatazioni di fatto e conclusioni di legge” del 22 luglio 2002 con cui
è stata riconosciuta l'efficacia della sentenza ecuadoregna che ha deciso su tutte le questioni tra le parti in ordine al divorzio e alle questioni patrimoniali rigettando ogni richiesta avanzata dalla , compresa _1
quella di risarcimento. Ciò posto, il ha CP_1
. 4) eccepito, in via preliminare principale, il riconoscimento automatico, ex art. 30 del Regolamento (UE) n. 1111 del Consiglio del 25 giugno 2019
-ovvero, ratione temporis, ex art. 21 del Regolamento (CE) del Consiglio
n. 2201/2003 del 27 novembre 2003- ossia il riconoscimento automatico della decisione assunta in altro Stato membro (Spagna) quanto alla delibazione del provvedimento di scioglimento del matrimonio e decisione delle questioni patrimoniali inter partes emesso in Ecuador, anteriormente al provvedimento divorzile oggetto di delibazione nel presente giudizio, 5) chiesto, in via preliminare subordinata e/o alternativa, ai sensi dell'art. 30, commi 1, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE)
n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 -ovvero, ratione temporis,
4 dell'art. 21, commi 1, 3 e 4 del Regolamento (CE) del Consiglio n.
2201/2003 del 27 novembre 2003- una pronuncia attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento della decisione spagnola quanto alla delibazione del provvedimento divorzile ecuadoregno oppure una pronuncia che dichiari che detto provvedimento ecuadoregno deve essere riconosciuto in Italia, 6) eccepito, in via preliminare, la natura dichiarativa della pronuncia, priva di attitudine a costituire titolo esecutivo non solo peraltro nello stato italiano ma anche nello stesso stato del Texas, risultando l'accertamento in essa contenuto incompatibile con la sentenza ecuadoregna, ciò che osta ulteriormente alla delibazione, 7) addotto, in via preliminare, l'inammissibilità delle allegazioni depositate con il ricorso (cfr. all da 1 a 15 al ricorso introduttivo), essendo le stesse in lingua originale inglese e non associate a legalizzazione/traduzione giurata, 8) chiesto, in via preliminare subordinata al mancato accoglimento dei motivi di cui ai precedenti punti, la conversione del rito, ai sensi dell'art. 281duodecies, comma 1, c.p.c., e la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, con conseguente applicazione del rito unitario ex artt 473 bis ss cpc,
. dedotto, nel merito, 9) l'inammissibilità del riconoscimento in forza del principio dell'intangibilità del giudicato, visto che il matrimonio inter partes era stato, già prima della proposizione dell'istanza del 2003, sciolto
“in virtù del provvedimento emesso nello Stato dell'Ecuador, ed ivi rivestito dell'autorità della cosa giudicata non solo in ordine all'effetto dissolutivo del vincolo, ma anche rispetto alla statuizione giudiziale di recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti onde definire i loro reciproci rapporti patrimoniali”; a conferma del fatto che la decisione
5 ecuadoregna rappresenta “la pronuncia primigenia destinata a far definitivamente stato tra le parti, anche in ordine alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali”, sta la circostanza dell'intervenuta relativa delibazione ad opera dell'autorità spagnola, da ritenersi di per sé efficace in Italia in base al disposto dell'art. 30, commi 1 e 2, di detto
Regolamento di fonte comunitaria, oltre che dell'art. 21, comma 1, del precedente Regolamento n. 2201/2003, 10) che la Corte texana, sull'assunto di una pretesa “frode intenzionale e costruttiva sulla comunione legale” da parte del marito, ha ritenuto di dover emettere a carico di costui una sentenza di condanna attribuendogli, a titolo sanzionatorio, soltanto il 40% del valore complessivo della comunione legale, riconoscendo alla moglie una quota corrispondente al 60% di detto valore complessivo, con ulteriore condanna alle spese di lite, il che tuttavia contrasta con norme imperative di diritto interno, permeato dal principio che la divisione dei beni in comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo, in omaggio al principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sancito dall'art 29 Cost,
11) che ai sensi dell'art. 38, lett. b, del Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 -che riproduce la norma di cui all'art. 22, lett. b, del Regolamento (CE) n. 2201/2003- il riconoscimento di una decisione di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio è negato “quando la decisione è stata resa in contumacia” e la
Corte distrettuale statunitense ha espressamente dichiarato la contumacia,
12) che la violazione del principio del contraddittorio sta nel fatto che la
“notifica” della domanda introduttiva attinente alla fase processuale di cui al “rinvio a seguito di appello” così come la successiva “notifica”
6 concernente l'avviso di fissazione di udienza risultano essere state effettuate a mezzo della posta elettronica personale ordinaria, e non già certificata, del deducente, 13) l'inammissibilità del riconoscimento stante la violazione del principio di ordine pubblico processuale connesso alla necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, risultando il provvedimento della Corte distrettuale americana –nella sua apodittica schematizzazione decisoria– connotato da radicale carenza di motivazione, 14) che la controparte è carente di interesse ad agire nel presente giudizio, alla stregua dell'intervenuto integrale adempimento da parte dell'odierno deducente.
Ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile o rigettare l'avversa istanza, 15) in via preliminare, in considerazione della sussistenza del provvedimento di riconoscimento emesso dal Tribunale spagnolo;
in via preliminare subordinata e/o alternativa, accogliere l'eccezione riconvenzionale intesa ad ottenere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento in Italia del provvedimento spagnolo ovvero una pronuncia tesa a dichiarare che il predetto provvedimento spagnolo deve essere riconosciuto in Italia, 16) in via preliminare, per l'insussistenza dei requisiti atti a qualificare il provvedimento di cui all'istanza quale titolo esecutivo ai sensi di legge, 17) in via preliminare subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi, disporre, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1,
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, con conseguente applicazione del rito unitario introdotto con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), adottando ogni conseguente provvedimento, anche in ordine allo stralcio degli allegati al ricorso
7 introduttivo del presente giudizio (allegati da 1 a 15), siccome sprovvista di ogni requisito di legge, 18) nel merito, nel caso di mancato accoglimento dei suesposti motivi, per inammissibilità e/o per infondatezza della domanda, 19) con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
E' pervenuto il parere del PG.
E' stata disposta la sostituzione dell'udienza del 4/7/2024 con trattazione scritta.
Con le note del 4/7/2024, la ha chiesto che viii) acquisita agli atti _1
la documentazione contestualmente prodotta, la causa sia trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 275-bis c.p.c. per note di precisazione delle conclusioni e note conclusionali e fissazione dell'udienza di discussione orale e ix) in subordine, ove ritenuto necessario ai fini dell'acquisizione della documentazione prodotta in risposta alla comparsa avversaria, vengano assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c., giustificati anche dall'allargamento del thema decidendum provocato da controparte con la proposizione di domanda di riconoscimento incidentale. A tanto ha aggiunto che xii) non può procedersi alla delibazione della sentenza spagnola ex artt. 21 del
Reg. (UE) 2201/2003 (“Bruxelles II-bis”) o 30 del Reg. (UE) 1111/2019
(“Bruxelles II-ter”), applicandosi tali disposizioni alle sole sentenze, emesse in uno Stato membro, che pronuncino divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, xiii) sussistono motivi per negare il riconoscimento della sentenza spagnola ex artt. 22 del Reg.
8 Bruxelles II-bis e art. 38 del Reg. Bruxelles II-ter -invocati ex adverso- che non consentono il riconoscimento di decisioni in contumacia, come la decisione spagnola nella specie, xiv) osta all'avversa pretesa di delibare una sentenza di delibazione il fatto che bisognerebbe disinteressarsi del contenuto della sentenza ecuadoregna, mentre quest'ultima è assolutamente illeggibile e incomprensibile, sicché non è possibile un controllo sul rispetto dell'ordine pubblico;
essa si fonda, sotto il profilo della giurisdizione, su una procura falsa (come attestato dal doc. 16 -
Order denying comity - che si produce) e non era neppure definitiva, visto che è stata impugnata dinanzi la Corte Superiore di QU e revocata il 10 gennaio 2003, xv) la sentenza texana non è di mero accertamento, visto che, oltre a dichiarare il divorzio, essa condanna espressamente il CP_1
al pagamento di 249.600.000 dollari in favore di essa e al _1
pagamento dei costi del procedimento e delle spese legali, autorizzando nel contempo la deducente ad agire in via esecutiva per il recupero della somma liquidata e delle spese legali, senza emanazione di ulteriori provvedimenti;
è esecutiva negli Stati Uniti (non solo in Texas); i docc. avversari 4, 5 e 6 riguardano un procedimento diverso (n. 1998-05682, mentre la sentenza è stata emessa all'esito del procedimento n. 2003-
03866) e sono stati emessi prima che la decisione ecuadoregna di divorzio venisse impugnata dalla deducente dinanzi alla Corte Superiore di QU, tanto che, all'esito dell'impugnazione in Ecuador, la Corte texana, adita in nuovo procedimento, ha definitivamente negato validità/efficacia al provvedimento ecuadoregno di divorzio, statuendo poi nel merito con dichiarazione di divorzio e divisione della comunione;
la giurisdizione della Corte texana è stata espressamente accettata dal Penafiel, xvi) la
9 mancata allegazione della traduzione non determina inammissibilità, potendo il Giudice disporla se necessario o in caso di contestazione del contenuto, risultando oltretutto la contestazione avversa generica, non circostanziata, omnicomprensiva, di mero stile e quindi improduttiva di effetti secondo la giurisprudenza di legittimità, oltre che manifestamente contraddittoria, visto che la stessa controparte non ha prodotto alcuna traduzione o legalizzazione di documenti, xvii) la conversione del rito è esclusa dall'art. 3, co. 1, del D.lgs. n. 150/2011; a ogni modo, anche volendosi accedere alla tesi avversa, non si applicherebbe il rito speciale di cui all'art. 473 bis c.p.c., xviii) le norme sul giudicato formale (art. 324
c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 c.c.) si applicano unicamente ai provvedimenti emessi dal giudice italiano, mentre l'esistenza (eventuale) di sentenze straniere difformi non ha effetti sul riconoscimento della sentenza straniera in Italia, xviii) ) l'art. 38 del Reg. Bruxelles II-ter (o comunque l'art. 22 del Reg. Bruxelles II-bis) non si applica al riconoscimento di sentenze emesse in Stati terzi, di contro applicandosi nella specie gli artt. 64-65 LDIP, secondo cui la contumacia di per sé non osta al riconoscimento, contumacia che nemmeno è stata dichiarata dalla decisione della Corte texana, xix) l'obbligo motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali non rientra nel concetto di ordine pubblico processuale, risultando oltretutto espressi nel provvedimento le norme di legge e i principi di diritto applicati, previa concisa esposizione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, xx) l'asserito “intervenuto integrale adempimento” rispetto alla sentenza texana è circostanza infondata e comunque non dimostrata dal resistente, su cui grava il relativo onere della prova.
10 Con ordinanza del 25/7/2024, questa Corte, facendo applicazione dell'art
281 duodecies comma 4, cpc, ha concesso alle parti termine sino al
30/1/2025 per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, indicare i mezzi di prova e produrre documenti debitamente tradotti e ulteriore termine sino al 30/4/2025 per replicare e dedurre prova contraria, rinviando per la decisione all'udienza del 3/7/2025.
Con note del 30/1/2025 (prima memoria ex art 281 duodecies comma 4, cpc), la ha dedotto che _1
. sussistono i presupposti per l'accertamento ex art. 67 della l. 218/1995, visto che xxi) il provvedimento “Revised final decree of divorce and final judgment”, reso dalla 312esima Corte Distrettuale della CO di AR
(Texas, USA) il 31 agosto 2022 (di seguito “Sentenza”) -all'esito del procedimento R.G. n. 3866/2003- è passato in giudicato il 30 settembre
2022, xxii) la Sentenza è stata riconosciuta anche dal King's Bench
Claims della High Court of Justice inglese, con provvedimento del 7 maggio 2024, munito di formale timbro l'11 novembre 2024, all'esito di analogo procedimento instaurato nel Regno unito, xxiii) la corte statunitense poteva conoscere della causa anche in base alla normativa italiana (art. 64, co. 1, lett. a), LDIP), non avendo controparte svolto contestazioni in merito e comunque perché (ex art. 3 Regolamento n.
2019/1111/UE del 25 giugno 2019), la deducente è cittadina statunitense ed era residente in [...]nei 6 mesi precedenti la domanda e da almeno un anno prima della proposizione della domanda, perché (ex art. 32 L. n.
218/1995) la deducente è cittadina statunitense e il matrimonio è stato
11 celebrato negli Usa, perché (ex art. 4 L. 218/1995) la controparte non ha mai contestato la giurisdizione delle corti statunitensi,
. al è stato consentito l'esercizio dei diritti di difesa, rilevandosi CP_1
che xxiv) vi sarebbe violazione degli artt 38, lett. b), Reg. UE 1111/2019
(“Bruxelles II-ter”) e 22, lett. b), Reg. UE 2201/2003 (“Bruxelles II-bis”) poiché la Sentenza sarebbe stata resa in contumacia -non essendo il comparso all'udienza finale del 31 agosto 2022- e l'istanza CP_1
introduttiva della fase processuale di rinvio e l'avviso di fissazione dell'udienza del 31 agosto 2022 non gli sarebbero state validamente notificate perché effettuate sulla sua e-mail, mezzo di notifica non previsto nell'ordinamento italiano, con conseguente violazione dei suoi diritti di difesa, xxv) l'art. 38 Reg. Bruxelles II-ter (o comunque il corrispondente art. 22 del Reg. Bruxelles II-bis) si applica esclusivamente al riconoscimento di sentenze emesse in uno Stato membro dell'Unione europea e comunque l'assenza all'udienza del 31/8/2022 del Penafiel precedentemente costituito non può qualificarsi contumacia, risultando oltretutto valida la notifica effettuata via mail agli indirizzi della parte e del legale presenti nel sistema elettronico deputato (“electronic filing manager”) secondo la lex fori cui occorre far capo ex art 64 LDIP,
. la Sentenza è passata in giudicato, non pende tra le stesse parti alcun processo in Italia e non esiste una sentenza contraria passata in giudicato in Italia, tale non essendo l'
Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) del 14 gennaio 2020 (doc. 3 avv.), che ha riconosciuto come efficace in Spagna una pronuncia del Tribunale
Civile di Pinchacha QU (Ecuador) del 23 giugno 1998 (doc. 2 avv.) che avrebbe pronunciato il divorzio tra le medesime parti>, risultando
12 oltretutto la pronuncia spagnola xxvi) resa in contumacia (sussistendo dunque motivo di diniego ex art 38, lett b, del Reg. Bruxelles II-ter) e con contenuto illeggibile -il che precluderebbe la verifica del rispetto del limite dell'ordine pubblico-, xxvii) resa a fronte di domanda giudiziale non notificata/comunicata alla deducente in tempo utile per la difesa, avendo controparte violato l'art. 155, co. 3, del Codice di Procedura spagnolo -che impone all'attore di indicare alla corte tutti gli indirizzi noti e ogni altra informazione che può essere utile per la corretta citazione in giudizio del convenuto- e avendo il cancelliere omesso qualsiasi tipo di indagine per provvedere “frettolosamente” alla notifica per pubblici proclami, xxviii) resa nonostante non esista un formale provvedimento che dichiari la deducente contumace, né tantomeno prova che un tale provvedimento le sia mai stato notificato, pur essendo la notifica precipuo onere della Corte ex art. 496 del Codice di Procedura spagnolo, xxix) non notificata in violazione dell'art. 497 del Codice di procedura spagnolo che dispone che al convenuto deve essere notificato il provvedimento che conclude il giudizio, ciò cui è seguito, a fronte di sua istanza di accesso al fascicolo, l'emissione di provvedimento datato 16/1/2025 con cui la
Corte di Las avvedutasi della mancata notifica, ha rimesso in CP_4
termini essa per l'appello, annullando il provvedimento del 4 _1
giugno 2020 che dichiarava definitiva l'ordinanza del 14 gennaio 2020, xxx) non definitiva, ciò che non ne consentiva evidentemente la delibazione,
. non esiste una sentenza contraria passata in giudicato in Italia, tale non essendo la sentenza ecuadoregna che non è passata in giudicato, visto che xxxi) è stata impugnata dinanzi la Corte Superiore di QU ed è stata
13 revocata per difetto di giurisdizione del tribunale ecuadoregno il 10 gennaio 2003, xxxii) la Corte ha infatti riconosciuto la falsità delle firme apparentemente attribuibili alla deducente e apposte sui documenti -ad es registrazione del matrimonio in Ecuador- che consentivano di considerare radicata la giurisdizione del giudice ecuadoregno, il che determina anche la contrarietà del provvedimento considerato all'ordine pubblico, xxxiii) preso atto dell'annullamento della decisione, la Corte statunitense ha negato efficacia al provvedimento di divorzio ecuadoregno, che controparte, senza contraddittorio, è riuscito a far riconoscere in Spagna dopo oltre 20 anni, xxxiv) oltre ad essere privo di giurisdizione ai sensi del diritto ecuadoregno, il Tribunale di QU lo è anche ai sensi dei princìpi in materia di competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano, xxxv) irrilevanti sono i provvedimenti ex adverso prodotti della
CO di AR (docc. 4, 5 e 6 avversari) -che controparte deposita per dimostrare la giurisdizione del Tribunale ecuadoregno- essendo relativi al procedimento n. 1998.05682 e quindi antecedenti al citato provvedimento della Corte Suprema di QU del 2003 -che ha dichiarato la nullità della sentenza emessa in Ecuador- e del provvedimento della stessa CO di
AR del 2004, che ha negato validità al procedimento ecuadoregno,
. la sentenza statunitense contiene capi di condanna, oltre ad autorizzare la deducente ad agire in via esecutiva, è esecutiva negli Usa, e non solo in
Texas, non è contraria all'ordine pubblico xxxvi) limitandosi la Sentenza
a statuire sul divorzio tra coniugi, peraltro in assenza di figli minori e in presenza di congiunta richiesta dei coniugi, sulla validità e/o efficacia di un accordo transattivo stipulato in costanza di false rappresentazioni e frode da parte di uno dei due contraenti in danno dell'altro e sulla
14 divisione- ritenuta equa e giusta dalla Corte distrettuale in conformità alle leggi locali- dei beni facenti parti della comunione dei coniugi, xxxvii) risultando escluso in questa sede un controllo contenutistico sul provvedimento oggetto delibazione, xxxviii) non risultando la divisione tradursi in una decisione punitiva per il Penafiel, “imponendosi la valutazione di una serie di circostanze fattuali (come capacità lavorativa e di guadagno del coniuge, l'addebito della situazione che ha determinato l'interruzione del matrimonio, la frode perpetrata da un coniuge ai danni dell'altro, beni che rientrano nella proprietà personale del coniuge)”, xxxix) risultando indimostrato che la divisione in eguali porzioni all'esito dello scioglimento della comunione legale costituisca un principio di ordine pubblico e che la Sentenza si ponga in contrasto con quest'ultimo,
xL) non sostanziando una violazione dell'ordine pubblico l'asserita inadeguatezza di motivazione, (in violazione del principio di ordine pubblico processuale ex art. 111 Cost), visto che l'obbligo motivazionale non rientra nel concetto di ordine pubblico processuale, come chiarito in giurisprudenza (cfr. Cass. 10540/2019; Cass. 597/2017), la Sentenza è stata adeguatamente motivata, la motivazione non rientra tra i requisiti essenziali dei provvedimenti secondo le regole di diritto processuale civile dello Stato del Texas,
. la legalizzazione è richiesta solo per la sentenza di cui si chiede la delibazione (oltre che per la procura) e non anche per i documenti depositati a dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui agli artt.
64 e 65 LDIP.
Ha insistito nella declaratoria che il provvedimento denominato Revised final decree of divorce and final judgment emesso, all'esito del
15 procedimento r.g. n. 3866/2003 tra le Parti, dalla 312esima Corte distrettuale della CO di AR il 31 agosto 2022 soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 64 e 65 L. 218/1995 per il riconoscimento di sentenze straniere. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con note del 30/1/2025 (prima memoria ex art 281 duodecies comma 4, cpc), il ha dedotto CP_1
. in ordine alla delibazione della sentenza di divorzio ecuadoriana, che 1)
“non corrisponde al vero né secondo un'interpretazione letterale, né logica, né sistematica che i Regolamenti Bruxelles II-bis e Bruxelles II- ter si riferiscano alle sole decisioni di merito che sanciscono il divorzio”,
2) l'esponente -che è anche cittadino spagnolo- ha contratto nuovo matrimonio in Spagna prima del 2022 (anno della pronuncia di cui controparte invoca la delibazione), in quanto già divorziato in Ecuador, come riconosciuto in Spagna, ed è attualmente residente in [...]con la propria nuova famiglia, 3) dopo la pronuncia della Corte Superiore di
QU del 10 gennaio 2003 (secondo grado), la Corte Suprema di Giustizia
(ultimo grado di legittimità Corte di Cassazione dell'Ecuador) in data
28/1/2004 ha definitivamente concluso la vicenda giudiziaria divorzile fra le parti, rigettando ogni impugnazione promossa dalla (doc 9), _1
risultando dunque la sentenza di divorzio passata in giudicato e legittimamente delibata in Spagna, 4) nel procedimento davanti alla Corte di Las Palmas-Gran Canaria viene espressamente dato atto della conoscenza del giudizio da parte della convenuta e della circostanza che costei non ha presentato osservazioni per sua scelta, risultando dunque la verifica della sussistenza del presupposto per la delibazione già svolta
16 correttamente dall'autorità giudiziaria spagnola, 5) infondato è l'avverso riferimento ad una supposta procura falsa con richiamo ad un
“incomprensibile allegato inammissibile (cfr. doc. 16) relativo ad altra procedimento ed autorità, del tutto diversa da quella spagnola, e basato su una mera lettera priva di qualsiasi efficacia”, 6) va dunque riconosciuta l'efficacia nel nostro ordinamento della sentenza ecuadoriana come delibata o per effetto della delibazione che in questa sede di chiede,
. la decisione ecuadoregna, delibata in Spagna, è già in atti in lingua spagnola e ad essa si associa la versione con la traduzione inglese della stessa già in possesso della parte (doc. 10), risultando richiesta e attesa la documentazione relativa al procedimento di delibazione detto e insistendosi per la relativa acquisizione da parte della Corte adita,
. si richiamano le pronunce del 2002, dalla Corte Americana-AR
County Texas emesse nella Causa n. 1998-05682 (docc. 4, 5 e 6), che hanno riconosciuto la giurisdizione dell'Ecuador sul divorzio delle parti in causa, argomentando in base alla pronuncia precedentemente emessa inter partes in Ecuador,
. il provvedimento per cui è causa è di accertamento -facendo espresso rinvio (in più parti e sotto ogni altro aspetto) all'emissione successiva di sentenza di condanna con riserva espressa del diritto di emettere le ordinanze necessarie per chiarire ed eseguire il decreto emesso- e non è esecutivo né nello Stato del Texas (ove non si ha notizia siano stati effettuati ulteriori richieste) e neppure negli Stati Uniti, non essendo esso una sentenza federale, ma un mero provvedimento statale.
Ha insistito nelle domande
17 . a) chiedendo il rigetto dell'avvera pretesa in via preliminare, in considerazione della sussistenza del provvedimento di delibazione spagnolo del 14/1/2020, b) sempre in via preliminare subordinata e/o alternativa, ha chiesto accogliersi, ai sensi dell'art. 30, comma 3,
Regolamento del Consiglio (UE) n. 2019/1111, l'eccezione riconvenzionale intesa ad ottenere la declaratoria dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento in Italia del provvedimento di delibazione spagnolo del 14/1/2020, ovvero, in forza dell'art. 21, comma 3,
Regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 -ove ritenuta applicabile ratione temporis- procedersi al riconoscimento in Italia del provvedimento spagnolo 14/1/2020, c) in via ulteriormente preliminare subordinata e/o alternativa, ha chiesto il riconoscimento diretto della pronuncia di divorzio ecuadoriana in data 23 giugno 1998 e della pronuncia della Corte Suprema di Giustizia dell'Ecuador, d) in via preliminare, ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa non potendosi qualificare il provvedimento quale titolo esecutivo ai sensi di legge,
. in via preliminare subordinata, in caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi, disporre, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1,
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, con conseguente applicazione del rito unitario introdotto con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), adottando ogni conseguente provvedimento, anche in ordine allo stralcio degli allegati al ricorso introduttivo del presente giudizio (allegati da 1 a 15),
. nel merito, ha chiesto la reiezione dell'avversa pretesa, con vittoria di spese,
18 . in via istruttoria: ha chiesto l'acquisizione presso il Tribunale di Las
Palmas–Gran Canaria della documentazione di cui all'allegato n. 2 dell'istanza che ha introdotto il procedimento di delibazione N. 180/2014 ovvero di tutti gli atti ed i documenti relativi al predetto procedimento N.
180/2014, definito con dichiarazione di riconoscimento del 14 gennaio
2020, e ciò in forza del “Regolamento (Ue) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2020 N. 1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove)” e del
Regolamento Bruxelles II ter.
Con memoria del 30/4/2025 (seconda memoria ex art 281 duodecies comma 4, cpc), la ha rappresentato che controparte _1
. non ha contestato la sussistenza dei presupposti del chiesto riconoscimento, segnalando che la Corte distrettuale del Texas lungi dal denegare la propria giurisdizione ha negato ingresso ai provvedimenti ecuadoregni, escludendo gli ex adverso denunciati vizi di integrità del contraddittorio, affermando la definitività della Sentenza la non contrarietà all'ordine pubblico e presentando la Sentenza capi di condanna, risultando esecutiva oltretutto in tutti gli Stati Uniti,
. nel sollecitare il riconoscimento della sentenza di delibazione spagnola, non considera -profilo questo assorbente- che la stessa non è definitiva atteso che, con provvedimento del 16 gennaio 2025 (docc. 39 e 41), la
Corte di Las Palmas ha annullato il provvedimento del 4 giugno 2020 che aveva dichiarato definitiva la sentenza di delibazione spagnola,
19 concedendo termine per l'impugnazione alla deducente che ha proposto appello il 17 febbraio 2025,
. ha formulato una domanda nuova chiedendo il riconoscimento -non più della pronuncia spagnola- ma di quella ecuadoregna di primo grado del
1998 e “di una sentenza della Corte Suprema dell'Ecuador del 29 gennaio
2004 che l'avrebbe definitivamente confermata”, domanda al cui accoglimento ostano (i) la relativa novità -afferendo a vicende sostanziali diverse rispetto a quelle della domanda originaria- e non consequenzialità rispetto alle altrui difese, (ii) l'inammissibilità del riconoscimento in via incidentale ex art 67, LDIP, cui si ricorre per paralizzare l'avversa domanda di merito, rispetto alla quale la domanda di merito si pone in rapporto di pregiudizialità, (iii) l'assenza di apostille e traduzione in lingua italiana della sentenza ecuadoregna del 1998, ciò cui non può ovviarsi attraverso la chiesta rogatoria internazionale, (iv) l'omessa enunciazione dei presupposti richiesti dall'ordinamento italiano per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri, (v) l'assenza di tali presupposti, risultando la sentenza ecuadoregna pronunciata all'esito di un procedimento viziato da plurime e gravi irregolarità, frode alla legge, falsificazione di documenti -la procura e l'atto di registrazione del matrimonio in Ecuador recano firme della falsificate (come _1
emerso dalla testimonianza, con affidavit dell'Ambasciatore statunitense in Ecuador, resa il 4/1/2005 nel procedimento dinanzi alla Corte texana n.
2003-03866, dalla deposizione della grafologa chiamata a pronunciarsi sull'autenticità delle firme, risultanze di cui ha preso atto la Corte distrettuale del Texas con provvedimento del 29 ottobre 2004 che ha confermato l'intento fraudolento nella registrazione del matrimonio,
20 finalizzata a ottenere una divisione patrimoniale in danno della deducente)- nonché da violazioni delle garanzie fondamentali del giusto processo, sicché il suo riconoscimento sarebbe inter alia in violazione dell'ordine pubblico,
. la rogatoria internazionale, avente ad oggetto la documentazione allegata al procedimento di delibazione spagnolo e in particolare copia della sentenza ecuadoregna di primo grado, è inammissibile perché avente a oggetto documenti in possesso della parte ed è irrilevante sol che si consideri che l'unico giudicato rilevante ai fini del diniego di delibazione
è quello maturato rispetto a una sentenza emessa da un giudice italiano, mentre ai sensi dell'art. 65 LDIP anche il giudicato italiano non è preclusivo tout court.
Ha insistito nelle conclusioni prese.
Con note del 29/4/2025 (reiterate il 30/4/2025) (seconda memoria ex art
281 duodecies comma 4, cpc), il ha dedotto, fra l'altro, che CP_1
. la vicenda giudiziaria in Ecuador si è conclusa con la sentenza della
Corte Superiore di QU del 10 gennaio 2003 (secondo grado), seguita dalla pronuncia della Corte Suprema di Giustizia (ultimo grado di legittimità Corte di Cassazione dell'Ecuador) del 26 gennaio 2004 (cfr doc 9), che ha cassato la sentenza emessa dalla Quinta Sezione della Corte
Superiore di QU, rigettando la domanda di nullità della sentenza presentata da nei confronti di Controparte_5 [...]
e suggellando così il divorzio intervenuto fra le parti con Controparte_6
la sentenza del 1998,
21 . è incontestabile, in ogni caso, che sussistano un procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria spagnola ed una pronuncia in contrasto con la sentenza del Texas, risultando oltretutto la costruzione secondo cui la pronuncia ecuadoregna sarebbe frutto di falsificazione smentita sfornita di supporto fattuale e smentita dalla sentenza della Corte Suprema di
Giustizia di QU,
. sussiste una condizione di litispendenza internazionale ex art 7, l
218/1995 -che si ravvisa anche in caso di identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere- profilandosi l'esigenza della sospensione del procedimento attivato successivamente, con possibilità per il giudice adito successivamente di dichiararsi incompetente, anche qualora sussista connessione e non identità di oggetto,
. quanto al procedimento di riconoscimento attivato nel Regno Unito, esso si è svolto in assenza del deducente che era all'oscuro della relativa esistenza della quale si è appreso a seguito del deposito della sentenza da parte della , sicchè, pendendo attualmente mozione di _1
annullamento della sentenza, la vicenda giudiziaria in quello Stato è ancora aperta.
Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni prese, così come integrate nella memoria del 30/1/2025, sollecitando nel contempo, in considerazione della litispendenza internazionale-comunitaria, la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello precedentemente instaurato in Spagna.
22 E' stata disposta la cartolarizzazione dell'udienza del 3/7/2025, con assegnazione dei termini ex art 127 ter cpc.
Con note di trattazione scritta, la ha A) reiterato l'eccezione di _1
inammissibilità/infondatezza della domanda avversaria di riconoscimento incidentale della sentenza ecuadoriana di divorzio, rilevando fra l'altro il difetto della definitività del provvedimento della Corte Suprema di quito del 2004 -disponendo la Corte un rinvio ad altra Corte di cui controparte non dà conto-, B) segnalato la tardività del doc 13 -sentenza ecuadoregna del 1998 tradotta- oltretutto non munito di apostille, C) contestato la auspicata sospensione per litispendenza perché il diritto UE non si applica al riconoscimento di sentenza di stati terzi, la litispendenza internazionale si applica ai giudizi di merito e non ai procedimenti di delibazione, manca l'identità di petitum ex art 7, l 218/1995 -essendo richiesta in Spagna e in
Italia la delibazione di due provvedimenti stranieri diversi, e la sospensione deve riguardare provvedimenti che abbiano un effetto in
Italia -e tale non è il provvedimento spagnolo di delibazione-, D) precisato che il procedimento di delibazione inglese è stato introdotto in conformità alla lex fori e il non ha coltivato l'impugnazione, avendo i suoi CP_1
difensori rimesso il mandato. Ha insistito nelle domande come formulate nella memoria 30/1/2025 e nel rigetto delle avverse richieste.
Nelle note di trattazione scritta, il ha precisato fra l'altro che, a CP_1
seguito delle avverse contestazioni circa il provvedimento spagnolo del
14/1/2020, si è reso necessario modificare le difese e le richieste anche di natura istruttoria e che il provvedimento ecuadoregno, la cui esistenza la
23 controparte non contesta, è stato depositato in copia legalizzata e tradotta: ha reiterato le conclusioni rassegnate nella memoria del 30/1/2025.
In primo luogo, ostano alla sospensione del procedimento chiesta dal in attesa della definizione di delibazione spagnolo CP_1
. la previsione normativa dell'art 7, l 218/1995 che, contemplando l'ipotesi di contemporanea trattazione di un processo davanti a giudice italiano e a giudice straniero, stabilisce, nel comma 3, che nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano possa sospendere il processo, ove ritenga il provvedimento straniero potenzialmente produttivo di effetti nel nostro ordinamento,
. la considerazione che il provvedimento spagnolo di delibazione non è destinato a produrre effetti in Italia, visto che alla definizione del relativo conseguirebbe l'accertamento in via definitiva dei presupposti per il riconoscimento in Spagna della sentenza ecuadoregna di divorzio.
Le ragioni che non consentono di accedere alla sospensione conducono al rigetto dell'istanza istruttoria, volta all'acquisizione della documentazione afferente il procedimento n 180/2014 presso il tribunale di Las Palmas-Gran Canaria.
La domanda di riconoscimento del provvedimento straniero è fondata.
Sussistono, invero, tutte le condizioni di riconoscibilità del provvedimento straniero in quanto
. il provvedimento, denominato Revised final decree of divorce and final judgment e reso dalla 312esima Corte Distrettuale della CO di AR
(Texas, USA) il 31 agosto 2022, all'esito del procedimento R.G. n.
24 3866/2003, ha pronunciato il divorzio, disposto lo scioglimento della comunione dei beni e la divisione, condannato il al pagamento CP_1
dell'importo di USD 249.600.000 più interessi e alla rifusione delle spese di lite (quantificate in USD 134.830,40, più interessi, per oneri di instaurazione della causa e USD 1.822.808 più interessi, per compensi professionali) in favore della (All B al ricorso), cfr Cass _1
13556/2012
. il giudice dello Stato estero (Texas) poteva conoscere della causa, ciò che peraltro il non ha mai contestato, in quanto, come precisato CP_1
nel provvedimento, “la ricorrente al momento della domanda era stata domiciliata in Texas per il precedente periodo di sei mesi e residente nella contea in cui è stato presentato il ricorso per il precedente periodo di 90 giorni” (cfr all B ricorso ), ricorrendo anche il requisito di cui _1
all'art. 64 lett. a) della legge n. 218 del 1995, visto che il giudice straniero che ha pronunciato la sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi propri dell'ordinamento italiano, quali espressi dagli artt. 32 e 3 della medesima legge, dal momento che la è cittadina statunitense _1
(cfr doc 15) e il matrimonio tra le parti è stato celebrato negli Stati Uniti
(CO di AR, Texas) (cfr doc 1),
. il provvedimento è definitivo secondo la disciplina straniera [il CP_1
si è costituito (cfr docc 4 e 24) e ha impugnato (cfr docc 6 e 26, 7 e 27, 9
e 29) le sentenze di primo (cfr doc 5 e 25) e secondo grado (cfr docc 8 e
28) dinanzi rispettivamente alla Corte d'appello del Texas e alla Corte
Suprema del Texas e quest'ultima ha rigettato il ricorso il 5/5/2022 (doc
30), sicchè la Corte d'appello, il 6/5/2022 ha rimesso il procedimento alla
25 Corte di prima istanza per il provvedimento definitivo, da emettersi in conformità ai principi esposti nella sentenza di secondo grado ed effettivamente emesso il 31/8/2022; il termine per l'appello è scaduto il
30/9/2022] ed è autenticato secondo la normativa di cui alla Convenzione dell'Aja 5.10.1961 (cfr All B al ricorso),
. è stato assicurato al l'esercizio del diritto di difesa, dovendosi, CP_1
quanto all'obiezione di costui che lamenta l'irrituale notifica dell'atto introduttivo della fase di rinvio e dell'avviso di fissazione dell'udienza
(cfr comparsa pag 15), che l'odierno resistente, che ha partecipato attivamente tanto da impugnare le sentenze di primo e secondo grado, è stato coinvolto anche nella fase successiva -con notifica effettuata agli indirizzi di posta elettronica del predetto e del suo procuratore riportati nell'archivio a tanto deputato- regolarmente secondo la lex fori, ex art 64
l 218/1995, come del resto verificato dalla stessa Corte texana ai sensi dell'art 21a del Texas Rule of Civil Procedure -che consente la notifica telematica presso gli indirizzi presenti nel sistema-, restando inconferente il riferimento ai Regg UE 1111/2019 e 2201/2003, applicabili al riconoscimento di sentenza emesse da uno stato membro dell'Unione
Europea,
. non risulta pendente alcun processo davanti al Giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti iniziato prima di quello straniero, risultando dunque irrilevante l'allegata esistenza di giudicati internazionali, dovendosi oltretutto al riguardo segnalare che A) la sentenza ecuadoregna -che, come i provvedimenti dei gradi superiori, il non ha menzionato nel giudizio statunitense- non si può ritenere CP_1
con certezza passata in giudicato, visto che il provvedimento della Corte
26 Suprema di QU del 28/1/2004 (cfr doc 10) contiene una previsione di
“rinvi[o] alla Corte” di cui il non dà conto, nulla il predetto CP_1
allegando sugli sviluppi successivi, e ove fosse definitiva mancherebbe dell'apostille, B) il provvedimento de Las Palmas in data 14/1/2020 si limita ad appurare la sussistenza dei presupposti per la delibazione della sentenza ecuadoregna nell'ordinamento spagnolo e allo stato non risulta nemmeno definitivo (il che fa venir meno la pertinenza del richiamo ai regolamenti UE 2019/1111 e CE 2201/2003 e della contestata relativa applicabilità a sentenze di delibazione di sentenze in materia matrimoniale), C) i provvedimenti -dal depositati a comprova CP_1
della giurisdizione dell'AG ecuadoregna e contraddistinti come docc 4, 5
e 6- della CO di AR sono relativi al procedimento n 1998.05862 e quindi antecedenti, oltre che alla sentenza della Corte di QU che ha annullato la sentenza ecuadoregna, anche al provvedimento della stessa
CO di AR del 2004 che ha negato validità al procedimento ecuadoregno (cfr doc 35),
. le statuizioni contenute nella sentenza texana non contengono disposizioni contrarie all'ordine pubblico, visto che essa pronuncia il divorzio, peraltro in assenza di figli minori e in presenza di richiesta congiunta dei coniugi, e, in modo non dissimile da quanto sarebbe accaduto nel nostro ordinamento, ha rimosso l'accordo ritenuto illegittimo per procedere allo scioglimento della comunione legale, con determinazione delle quote rispettivamente spettanti: al riguardo si osserva che il fa discendere dalla prevista “ripartizione difforme CP_1
delle quote inter partes a titolo sanzionatorio del marito” un contrasto con il principio paritario consacrato dall'art 194 cod civ che, norma
27 inderogabile, è la “trasposizione, sul piano dei […] rapporti patrimoniali, del principio di uguaglianza [dei coniugi] consacrato a livello di fonte primaria ex art 29 Cost” (cfr comparsa pag 13): al riguardo, si osserva I) che non vi è prova della finalità punitiva della previsione contestata, II) che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quando le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico, prescindendosi dalla correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana, III) che l'eventuale lesione deve riguardare il
"complesso dei principi - ivi compresi quelli desumibili dalla Carta
Costituzionale - che formano il cardine della struttura economico sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fondamentalità
(che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici" (così in motivazione Cass
9483/2013), IV) che gli effetti della sentenza straniera non interferiscono col piano dei principi sopra evidenziati, limitandosi a definire l'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e la mera difformità della decisione americana rispetto al regime giuridico interno non è idonea a determinare alcuna lesione di principi essenziali,
. non sussiste contrarietà all'ordine pubblico per mancanza di motivazione, peraltro sussistente, in quanto l'obbligo motivazionale non rientra nel concetto di ordine pubblico processuale, come chiarito in giurisprudenza (cfr. Cass. 10540/2019),
. costituendo la sentenza titolo esecutivo -la sentenza, infatti, contiene capi di condanna al pagamento di somme di denaro ed autorizza la ad _1
28 agire per ottenere il recupero forzoso de quanto dovutole-, è priva di pregio la contestazione afferente il difetto di interesse in capo alla . _1
Venendo alle conclusioni formulate dal nelle note di trattazione CP_1
scritta da ultimo depositate,
. è da escludere, per quanto su chiarito, che l'esistenza del provvedimento spagnolo di delibazione possa costituire fattore ostativo al riconoscimento invocato dalla (“in via preliminare”) o fondare “una decisione _1
attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento in Italia” del ridetto provvedimento spagnolo (“sempre in via preliminare subordinata e/o alternativa”),
. è da escludere possa procedersi al riconoscimento della sentenza ecuadoregna del 23/6/1998 una volta “preso atto anche della pronuncia della Corte Suprema di Giustizia dell'Ecuador” (“sempre in via preliminare subordinata e/o alternativa”), trattandosi oltretutto di domanda nuova in quanto formulata per la prima nella seconda memoria ex art 281 duodecies comma 4, cpc, e nemmeno in conseguenza di difese svolte dalla , _1
. è da escludere “l'insussistenza dei requisiti atti a qualificare il provvedimento” texano “quale titolo esecutivo ai sensi di legge” (in via preliminare”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
29 . dichiara l'esecutività in Italia del Revised Final Decree of Divorce and Final Judgment emesso, il 31/8/2022, all'esito del procedimento n 3866/2003 intercorso fra (USA, 13 dicembre 1959) e Parte_1
(Ecuador 27 settembre 1960), dalla Parte_2
312esima District Court della CO di AR, Texas (USA),
. condanna il al pagamento in favore della delle spese di Pt_2 _1
lite che liquida in euro 8.400 per compensi, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 16/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesca Romana Salvadori Sofia Rotunno
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