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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/11/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2398 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Contrada Vallebruca N.68 C.F._1
98076 SANT'AGATA presso lo studio dell'Avv. Parte_2
PA IZ che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. MONORITI Controparte_2
LL che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex artt. 442 ss. c.p.c. il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 595 2021 00000301 37 000 CP_1
(anno 2015) e n. 595 2021 00000302 38 000 (anno 2016), relativi a preteso indebito da disoccupazione agricola a seguito di cancellazione delle giornate dagli elenchi OTD per riclassificazione della ditta datrice ” (da agricola CP_3 ad impresa del terziario/servizi). Ha chiesto l'annullamento degli avvisi, la restituzione di quanto eventualmente riscosso e, in via sostanziale, l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo con reiscrizione negli elenchi e riconoscimento delle connesse prestazioni. Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, la decadenza CP_1 dall'azione quanto alle domande di reiscrizione (elenco di variazione 1VD2020 pubblicato 1–15.6.2020; mancata impugnazione amministrativa entro 30 gg.; definitività al 15.7.2020; decadenza giudiziale ex art. 22 D.L. 7/1970 al
12.11.2020; ricorso depositato solo il 13.7.2021). Nel merito ha sostenuto la Con natura non agricola dell'impresa e, per l'effetto, la non iscrivibilità degli addetti come OTD.
Il ricorrente ha richiamato, tra l'altro, l'art. 6 L. 92/1979 (addetti di imprese non agricole che svolgano attività oggettivamente agricole) e la non retroattività degli effetti della riclassificazione sull'erogato, invocando l'art. 3, comma 8, L. 335/1995 e giurisprudenza di legittimità.
In diritto
L'art. 22 D.L. 7/1970 (conv. in L. 83/1970), in combinato disposto con l'art. 11 d.lgs. 375/1993, prevede che l'azione giudiziale avverso la cancellazione dagli elenchi debba proporsi nel termine di 120 giorni dalla definitività del provvedimento amministrativo (espresso o per silenzio), secondo il consolidato indirizzo della Cassazione (tra le molte: n. 13092/2009; più di recente ord. n.
4378/2024; conformi varie pronunce di merito). (Lavoro Facile)
Nel caso concreto l' ha documentato la pubblicazione dell'elenco di CP_1 variazione 1VD2020 dal 1° al 15.6.2020 e il mancato ricorso amministrativo del lavoratore;
il provvedimento è dunque divenuto definitivo il 15.7.2020 e la decadenza giudiziale è maturata il 12.11.2020. Il ricorso è stato depositato il
13.7.2021, oltre termine. L'eccezione è fondata e comporta l'inammissibilità della domanda di reiscrizione negli elenchi e di ogni accertamento giudiziale volto a
“recuperare” giornate OTD cancellate.
Diversa è la sorte della domanda di annullamento degli avvisi, che ha ad oggetto non già la reiscrizione ma la legittimità della pretesa restitutoria per gli anni 2015–2016.
L'art. 3, comma 8, L. 335/1995 stabilisce che i provvedimenti di CP_1 variazione della classificazione producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica (regola dell'efficacia ex nunc). Tale principio è stato ribadito dalla
Cassazione n. 3460/2018 e ripreso dalla Circolare n. 113/2021 (con richiami CP_1 a Cass. n. 14257/2019 e n. 5541/2021). Ne deriva, in linea generale, la non retroattività della riclassificazione ai periodi anteriori, salvo l'ipotesi – qui non provata – di dichiarazioni inesatte o fraudolente all'origine.
Poiché gli avvisi opposti pretendono la restituzione delle indennità di disoccupazione agricola già erogate per anni precedenti alla riclassificazione
(2015–2016), l' non poteva far discendere ex tunc dalla sola variazione di CP_1 inquadramento l'automatica illegittimità delle prestazioni e il correlato indebito, dovendosi invece rispettare il limite temporale ex nunc fissato dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue l'illegittimità degli avvisi impugnati in quanto fondati su un effetto retroattivo non consentito.
Resta assorbita, ai fini che interessano, la discussione sul perimetro dell'art. 6, L. 92/1979 (addetti agricoli di imprese non agricole che svolgano attività oggettivamente agricole), che comunque conferma un approccio oggettivo all'inquadramento dei lavoratori e non legittima, di per sé, la pretesa restitutoria verso il dipendente incolpevole.
Il verbale ispettivo redatto da pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza e dei fatti compiuti dal verbalizzante;
le dichiarazioni di terzi e le valutazioni in esso riportate non godono di fede privilegiata, costituendo tuttavia elementi liberamente apprezzabili dal giudice
(Cass. ord. 36573/2022). Nel caso concreto, anche attribuendo rilievo alle risultanze ispettive sulla natura dell'attività di ”, tali elementi non CP_3 valgono a derogare alla regola legale di non retroattività della riclassificazione.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza (inammissibilità della domanda di reiscrizione;
accoglimento dell'opposizione agli avvisi) e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara inammissibile per decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970 la domanda di reiscrizione del sig. negli elenchi nominativi dei lavoratori Parte_1 agricoli per gli anni 2015 e 2016; 2. Accoglie l'opposizione proposta da avverso gli avvisi di Parte_1 addebito n. 595 2021 00000301 37 000 e n. 595 2021 00000302 38 000 e, per l'effetto, annulla i predetti avvisi;
3. Ordina all' di restituire a le somme eventualmente CP_1 Parte_1 riscosse in esecuzione dei suddetti avvisi, oltre interessi legali dalla data di riscossione al soddisfo;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 06/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo