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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1131/2021 depositato il 05/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via Rubichi, 16 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 519/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 19/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1441 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2889 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1028 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 478 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Deve darsi atto della mancanza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non essendo più persistente l'interesse delle stesse a sentire accolta ovvero rigettata la domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conseguentemente deve essere pronunciata con sentenza la cessazione della materia del contendere.
Se, infatti, non vi sia più motivo di contrasto tra le parti contrapposte nel processo, non vi è ragione che lo stesso prosegua sino a giungere ad una sentenza i cui effetti sono già stati raggiunti per altra via. Aspetto fondamentale pertanto è la concordanza delle parti circa la inutilità della prosecuzione del giudizio così come ribadito dalla sentenza n. 8607 del 24 giugno 2000 pronunciata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione.
Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 dell'art. 46 d.l. n. 546/92 restano a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1131/2021 depositato il 05/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via Rubichi, 16 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 519/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 19/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1441 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2889 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1028 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 478 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Deve darsi atto della mancanza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non essendo più persistente l'interesse delle stesse a sentire accolta ovvero rigettata la domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conseguentemente deve essere pronunciata con sentenza la cessazione della materia del contendere.
Se, infatti, non vi sia più motivo di contrasto tra le parti contrapposte nel processo, non vi è ragione che lo stesso prosegua sino a giungere ad una sentenza i cui effetti sono già stati raggiunti per altra via. Aspetto fondamentale pertanto è la concordanza delle parti circa la inutilità della prosecuzione del giudizio così come ribadito dalla sentenza n. 8607 del 24 giugno 2000 pronunciata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione.
Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 dell'art. 46 d.l. n. 546/92 restano a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.