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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 2405 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento numero 1041 pubblicata il 4 maggio 2022 e notificata in pari data, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Altea Capriglione (cf
[...]
), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in C.F._2
Avella (AV), Via Casagnotta, 41, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
Controparte_1
(cf ), in persona del
[...] P.IVA_1 procuratore speciale, fra , per atto Notaio in Parte_3 Persona_1
Roma del 29 marzo 2022, rep. 24430, racc. 12259, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Raffaele Troncone (cf e Maurizio Barbatelli (cf C.F._3
), elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in C.F._4
1 Napoli, Piazza G. Bovio, 22 giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
- Email_2
; Email_3 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 giugno 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
vedova conveniva in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, la
[...] onde ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni iure hereditatis nonché iure proprio, conseguenti al decesso del coniuge, avvenuto per sepsi in data 12 maggio 2019, da ascrivere al comportamento negligente dei sanitari del nosocomio che lo avevano sottoposto nel marzo 2019 a intervento di protesi dell'anca, non tenendo conto della condizione di fragilità del paziente, immunodepresso e già sottoposto a trapianto renale nell'anno 2004, e non gestendo, successivamente all'operazione chirurgica, correttamente l'infezione post-operatoria che insorgeva.
L' si costituiva in giudizio e, all'esito della ctu, il Tribunale rigettava la Pt_4 domanda con la seguente motivazione: “I sanitari hanno correttamente adempiuto la loro obbligazione di mezzi fotografando e monitorando correttamente il quadro clinico del paziente di volta in volta e dall'esame della
CTU si evidenzia che non ci sono state condotte censurabili da parte del personale medico sanitario dell' essendosi gli ausiliari Parte_5 del giudice espressi in termini di inequivocabile assenza di colpa dei medici, evidenziando, di contro, le numerose comorbilità del paziente e le sue condizioni di enorme fragilità.
A riprova delle scadute condizioni pregresse del paziente i CTU hanno scritto che ”…. il paziente era un soggetto fragile, in quanto trapiantato di rene ed immunodepresso” e che, ciò nonostante ”Secondo le linee guida e buone pratiche mediche del tempo non era bandito l'intervento, ancorché il soggetto fosse
2 fragile, ovvero immunodepresso ché trapiantato. Se vi era la necessità clinica di sostituire l'anca, ragione di valutazione ortopedica che in questa sede si conferma, la protesizzazione dell'anca era da effettuare, nella consapevolezza di un rischio maggiore”. La valutazione del comportamento dei sanitari del
in ambito strettamente ortopedico, è risultato, dunque, essere Controparte_1 appropriato nei tempi e nell'esecuzione. Infatti, nei controlli ambulatoriali, alla presenza della secrezione dalla ferita, veniva correttamente prescritta una terapia antibiotica e nella successiva fase di ricovero del 8.4.2019 veniva effettuato un lavaggio della ferita con successivo esame colturale ed antibiogramma. Da quest'ultimo esame risultava una infezione da Escherichia
Coli che veniva aggredita con terapia antibiotica mirata. I ctu, in particolare, hanno evidenziato che “l'infezione della protesi è da considerarsi sia cronologicamente che casualmente, conseguente all'intervento ortopedico” e
“con gestione della ferita anche in tema di profilassi antibiotica post-operatoria, non censurabile”.
Invero è noto che l'infezione della ferita è tra le più comuni complicanze di tali tipi di interventi chirurgici, come riferito dai ctu, che hanno scritto che “risulta essere tra le complicazioni più frequenti (circa 2%) negli interventi di protesi di anca”-. Lo stato pregresso del paziente che, come detto, era immunocompromesso da trapianto renale, ha inciso in modo determinante nelle concause che hanno condotto il paziente al decesso, senza che tale evento sia in alcun modo collegabile a mal practice sanitaria.
La stessa presunta parziale insufficienza del consenso informato, per non essere stato segnalato un maggior grado di rischio settico nel consenso sottoscritto dal paziente, non è ritenuto sussistente da questo giudice, in quanto nel modulo sottoscritto si faceva riferimento al rischio settico e non rileva che non fosse stato specificato il grado, certamente più elevato in funzione delle condizioni pregresse del paziente. Le informazioni circa i rischi dell'intervento, rifiutato da altri nosocomi, furono rese correttamente ed in ogni caso non è nemmeno immaginabile che il paziente non conoscesse le sue condizioni pregresse di cui era portatore da diversi anni e che aggravavano il rischio delle normali complicanze tipiche di ogni intervento chirurgico anche semplice (la sepsi è una di tali complicanze).
3 Ciò posto, viste e condivise le logiche e approfondite argomentazioni e conclusioni svolte dai ctu dottori – medico legale – e Persona_2 [...]
– chirurgo ortopedico esperto di settore – anche in risposta ai rilievi Per_3 di parte, che qui si richiamano integralmente, la domanda attorea non va accolta.
La dubbiezza dell'esito della lite induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio”.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec il 1 giugno 2022, invocandone l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
- che la domanda è fondata e va accolta e nello specifico
-- in via preliminare condannare parte convenuta al versamento in favore dell' di una somma di importo corrispondente al Controparte_2 contributo unificato pari a € 1.214,00 dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs.28/10
- ammettere la prova per testi così come articolata ritualmente in primo grado ovvero indicando i capi per i quali si ammettono i già citati testi;
- nominare una nuova CTU medico legale che risponda a TUTTE LE
DOGLIANZE PROSPETTATE NELL'ATTO INTRODUTTIVO E NELLE
MEMORIE EX ART. 183 C.P.C.-;
- nel merito, in accoglimento della presente domanda, condannare la convenuta
a risarcire tutti i danni patiti e patiendi alla sig.ra iure proprio e iure Pt_1 hereditatis per quanto subito dal sig. sia in Parte_2 considerazione al decesso e sia in considerazione a tutta la degenza ospedaliera
e la negligenza medica operata, ovvero tutti i danni a qualunque titolo ravvisabili sia di natura patrimoniale che non patrimoniale di cui se ne chiede il risarcimento conseguenti all'errata diagnosi, prognosi e interventi medici di sorta (ivi compreso mancanza di completo, chiaro e corretto consenso informato) sia essi consistiti in azioni o omissioni di cui in narrativa degli atti di primo grado e nella misura risultante dall'istruttoria per la somma €
500.000,00 o nella maggiore o minore somma e comunque ritenuta di giustizia,
4 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo. Tutte le categorie di danno di cui in citazione ovvero danno biologico, tanatologico, parentale, perdita di chance e patrimoniale, e tutte le tipologie di danno il giudicante vorrà identificare e qualificare nel corso di causa per i fatti lamentati dalla di cui in citazione. Voglia altresì l'adito giudice ai fini Pt_1 probatori della spiegata domanda considerare, come da giurisprudenza oramai consolidata, l'assenza di parte convenuta nel tentativo di mediazione quale presunzione di fondatezza della spiegata domanda;
-in via gradata, voglia altresì l'adito giudice procedere alla condanna ex art. 96
c.p.c per parte avversaria sempre in ragione della ingiustificata assenza alla procedura di mediazione attivata,
-il tutto con vittoria degli onorari, diritti e spese di entrambi i gradi di giudizio.
-in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda attorea, disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della violazione del dlg. 28/2010 da parte della convenuta come da atti già depositati”.
Con comparsa depositata in data 11 ottobre 2022, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_5 dell'appello per genericità dei motivi e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Corte, con ordinanza del 6 aprile
2022, ritenuti insussistenti i presupposti per disporre la rinnovazione della ctu, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25 giugno 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato dalla cancelleria il 1 luglio 2024.
Il solo appellato depositava comparsa e memoria di replica conclusionale.
L'appello presenta superabili profili di inammissibilità, sostanziandosi nella reiterazione delle difese di primo grado piuttosto che in una puntuale censura dell'impugnato provvedimento ma non è, in ogni caso, fondato.
L'appellante formula quattro motivi di gravame così rubricati:
“1) La sentenza impugnata è VIZIATA E VA RIFORMATA perché emessa in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.;
5 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C e 111 DELLA COSTITUZIONE;
3) La sentenza è altresì viziata per la PALESE E INSUPERABILE, nonché
CONCLAMATA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 219/17;
4) NEGLIGENZA MEDICA NELLA COMPILAZIONE DELLA CARTELLA
CLINICA, ULTERIORE VIOLAZIONE EX ART 112 C.P.C.- PRESUNZIONE DI
COLPA DELLA CONVENUTA”.
Con primo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per aver il Tribunale aderito alle conclusioni dei ctu ritenendo che l'intervento, in ambito strettamente ortopedico, risultava appropriato nei tempi e nell'esecuzione e l'infezione della ferita è tra le più comuni complicanze del tipo di intervento chirurgico.
La questione controversa, invece, non era afferente alla correttezza dell'intervento di protesi dell'anca bensì alla fattibilità e opportunità di tale intervento con riferimento alle condizioni di salute generali del paziente fragile.
Dunque, la valutazione dell'ortopedico andava effettuata consultando altri specialisti, quali, ad esempio un urologo, visto il noto trapianto subito da
. Parte_2
I ctu avrebbero fornito una relazione “parziaria” e non soddisfacente i quesiti posti, giacché il thema decidendum sarebbe stato ben più ampio. La terapia antibiotica somministrata non sarebbe stata adeguata poiché il paziente si era rivelato resistente e non si comprenderebbe il motivo per il quale, già alla visita del 29 marzo 2019 non era stato effettuato un tampone alla ferita che avrebbe rivelato la resistenza all'antibiotico in corso di somministrazione.
I ctu, inoltre, si sarebbero riferiti, nel valutare la profilassi antibiotica, alla maggior parte degli interventi ma non avrebbe risposto al quesito se la terapia era stata in concreto adeguata alla situazione clinica del paziente con sistema immunitario gravemente compromesso.
Con secondo motivo, che può essere trattato congiuntamente al primo, la difesa appellante deduce che sarebbe palese il ritardo di almeno dieci giorni nell'analizzare il liquido che secerneva dalla ferita, prima del posizionamento del sistema TS Mulano con rilascio prolungato di vancomicina e gentamicina.
L'espansione dell'infezione e la sua degenerazione avevano condotto al decesso del paziente, con gravi sofferenze, documentate in cartella clinica, rispetto alle
6 quali, in ogni caso, l'appellante insiste per l'ammissione della prova per testi denegata in primo grado, con violazione del diritto al contraddittorio, non ammettendo la prova per testi “... finalizzata alla prova delle doglianze sulle quali il giudice di prime cure nemmeno si è espresso” (pag. 5 appello).
Con quarto motivo di gravame, che è opportuno esaminare unitamente ai precedenti, la difesa appellante lamenta che il Tribunale non si sarebbe espresso sulla falsità di quanto attestato nella cartella clinica del secondo ricovero, in data
8 aprile 2019, ove i sanitari riportavano che non si sarebbe recato Parte_2 presso la struttura in ottemperanza alla prescrizione fattagli del cambio di medicazione. Quanto sopra era smentito dai controlli ambulatoriali del 29 marzo e 2 aprile 2019 e, inoltre, il paziente si sarebbe recato in ospedale il 6 aprile, ove ne avrebbero rifiutato il ricovero.
Tale circostanza rappresenterebbe ulteriore negligenza e imperizia dei sanitari, corroborante la presunzione di responsabilità, sovvertita dal primo giudice.
Va, innanzitutto, chiarito che la richiesta di ammissione della prova testimoniale è inammissibile.
Il primo giudice, con ordinanza del 25 settembre 2020, ha “ritenuto inammissibili ed irrilevanti per la decisione le prove orali richieste dalle parti, in quanto relative a fatti non contestati, o documentalmente provati, o relative
a circostanze inconferenti o implicanti valutazioni”, rigettando le istanze istruttorie.
L'appellante, oltre a non aver svolto alcuna censura avverso l'ordinanza, come era suo onere, non ha neanche chiarito la rilevanza ai fini della decisione della prova orale, solo genericamente richiamata, senza neanche indicare in quale atto fosse stata richiesta e articolata (memoria 183 n. 2 cpc, come risulta dal fascicolo telematico di I grado), ritenuta funzionale - come sopra accennato - a provare questioni, non meglio approfondite, sulle quali il Tribunale non si sarebbe espresso.
Quanto alle doglianze afferenti all'idoneità e tempestività del trattamento dell'infezione insorta nel sito della ferita dopo l'intervento chirurgico, i ctu, Prof.
Persona_2 Controparte_3
, e Dott. medico-chirurgo e
[...] Persona_3
7 specialista in ortopedia, hanno redatto una relazione chiara e precisa, nella quale hanno debitamente tenuto conto di tutta la documentazione medica in atti, delle condizioni concrete di salute del paziente nonché delle osservazioni del consulente di parte, alle quali hanno dato puntuale risposta.
In particolare, gli ausiliari hanno spiegato che “l'indicazione all'intervento chirurgico risultava idoneo visto che il paziente presentava una coxartrosi destra con una “sub-anchilosi ed impossibilità alla deambulazione” (pag. 10 relazione), precisando, proprio in riscontro alle osservazioni del ctp, che
“Secondo le linee guida e buone pratiche del tempo non era bandito l'intervento, ancorché il soggetto fosse fragile, ovvero immunodepresso ché trapiantato”
(pag. 15 e ss).
Peraltro, risulta dall'atto di citazione in primo grado che la ragione per la quale non era stato in precedenza operato dalla era stato il Parte_2 Controparte_4 parere negativo dell'anestesista, il quale avrebbe ritenuto l'intervento non sopportabile dal paziente (pag. 13 atto di citazione I grado), per motivi clinici, dunque, non correlati al maggior rischio settico, questione sulla quale, come si dirà oltre, i ctu non sono in disaccordo.
Gli ausiliari hanno descritto sia le terapie normalmente praticate in caso di intervenuto chirurgico all'anca per prevenire le infezioni, che hanno un'incidenza del 2% circa, ed è con riguardo alla profilassi che i ctu si riferiscono “alla maggior parte degli interventi” (pag. 11), indicando, altresì, i criteri di scelta del tipo e dosaggio di antibiotico, anche in caso di insufficienza renale. Sulla base dei criteri medico scientifici descritti, delle condizioni del paziente, del decorso dell'infezione, i consulenti hanno concluso che “...la profilassi antibiotica prescelta risulta essere idonea ad una prevenzione di infezione, la quale, purtroppo, risulta essere tra le complicazioni più frequenti (circa 2%) negli interventi di protesi di anca.
4) per quanto riguarda la prescrizione delle medicazioni alla dimissione, ad avviso dei sottoscritti CCTTUU, non risulta influire su quello che è stato il decorso della patologia del paziente.
5) sul comportamento dei sanitari del per ciò che riguarda la Controparte_1 gestione dopo la dimissione, si precisa che il paziente si recava a visita di controllo in data 29.03.19 (dove veniva prescritto il Rifadin 450 mg x 2 e
8 OS 200 mg x 2) e 02.04.19 (dove veniva consigliato di continuare la terapia in corso per 20 giorni. Successivamente, in data 08.04.19, il paziente veniva ricoverato con diagnosi di “ferita secernente su PTA dx recente in pz con comorbidità” ed in data 10.04.19 veniva sottoposto ad intervento di toilette della ferita con posizionamento di sistema Ts Mulan per il rilascio prolungato di antibiotico (vancomicina e gentamicina).
Alla luce di quanto su esposto, la valutazione del comportamento dei sanitari del in ambito strettamente ortopedico, risulta appropriato nei Controparte_1 tempi e nell'esecuzione. Infatti, nei controlli ambulatoriali, alla presenza della secrezione dalla ferita veniva correttamente prescritta una terapia antibiotica
e nella successiva fase di ricovero del 08.04.19 veniva effettuato un lavaggio della ferita con successivo esame colturale ed antibiogramma. Da quest'ultimo esame risultava una infezione da Escherichia Coli che veniva aggredita con terapia antibiotica mirata” (pagg 12 e 13).
Va sottolineato che il consulente di parte, nelle osservazioni alla bozza, si è limitato a evidenziare che, il giorno precedente la dimissione, 13 marzo 2019, vi sarebbe stata una incertezza da parte dei medici perché la ferita secerneva e che la stessa non si sarebbe potuta “asciugare”, per lo stato che aveva, nelle 24 ore successive, senza però supportare l'affermazione con alcuna concreta motivazione medico-scientifica.
Inoltre, già nella perizia di parte prodotta con l'atto di citazione introduttivo del primo grado, il consulente di parte, Dr. si era limitato Per_4 genericamente a sostenere che “la struttura sanitaria in cui è stato praticato
l'intervento ... ha presentato mancanze nella organizzazione e gestione del trattamento chirurgico corrisposto che hanno reso più probabile l'insorgenza di infezione periprotesica rendendola non più un evento prevedibile ma non prevenibile e curabile” (pag. 8 ctp), addebitando alla mancanza di adeguata informazione sulle medicazioni la facilitazione dell'insorgere dell'infezione, circostanza, invece, radicalmente esclusa dai ctu e sulla quale il ctp neanche ha insistito in sede di osservazioni.
Le questioni agitate col gravame, come ben si vede, sono state oggetto di compiuto esame da parte dei ctu in contraddittorio tecnico coi ctp ed ivi hanno trovato risposta, con percorso motivazionale logico e sostenuto dalle linee guida e
9 dalle buone regole della scienza medica rispetto al quale non sono state opposte serie e concrete critiche sotto il profilo medico scientifico, dunque, i motivi di gravame vanno respinti.
Parimenti va respinto il quarto motivo di doglianza.
Nella cartella clinica del secondo ricovero, quando il paziente fu sottoposto a intervento di pulizia profonda della ferita, i sanitari hanno riportato che il paziente era stato dimesso con prescrizione di medicazione ambulatoriale bisettimanale e che lo stesso si era presentato solo una settimana prima del detto ricovero con ferita secernente. La cartella clinica dell'intervento di protesi all'anca non contiene, in effetti, la prescrizione di medicazioni ambulatoriali bisettimanali ma l'indicazione di medicazione ogni 5 gg. In ogni caso, l'imprecisione della cartella clinica non è in alcun modo correlata all'insorgenza dell'infezione né indicativa – sotto il profilo omissivo – di erroneo trattamento della stessa non ponendosi, nel caso di specie, una questione di cd cartella clinica reticente che, come noto, ridonda in danno della struttura. Nel caso concreto, poi, si rammenta nuovamente che i ctu hanno escluso che la frequenza delle medicazioni abbia influito sul decorso dell'infezione e, tra l'altro, proprio l'originaria attrice ha affermato in citazione che “il paziente quindi torna a casa, assistito dai suoi familiari e ottemperava a tutto quanto prescrittogli nel foglio di dimissioni” (punto 12), “la ferita viene opportunamente disinfettata” (punto 14) e, infine che le medicazioni erano state fatte a regola d'arte “poiché il commissionava tale Parte_2 trattamento ad infermieri specializzati” (pag. 11).
Con terzo motivo di censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, con riguardo all'insufficienza del consenso informato, ha respinto la domanda ritenendo che il rischio settico fosse comunque indicato nel modulo, sottoscritto dal paziente, rimanendo irrilevante che non fosse specificato che tale rischio fosse più elevato in ragione delle condizioni pregresse di salute del paziente.
La domanda sul punto presenta profili di novità, non essendo contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, nel quale non vi è alcun riferimento al consenso informato, né in fatto né in diritto. Con memoria ex art. 183, n. 2, cpc,
l'originaria attrice ha ribadito che il paziente non avrebbe dovuto essere operato, affermando che “Di contro sulla cartella clinica del ricovero del 4.3.2019 si legge
10 che il rischio dello stesso era di livello III e cioè tale da non compromettere
l'esistenza in vita del .. Ed è a quel livello di rischio che il paziente ha Parte_2 prestato il consenso sicuro che tale intervento non gli avrebbe comportato il decesso, perché tale ipotesi mai neanche lontanamente ipotizzatagli”, deducendo che non vi era stata informazione precisa, puntuale e corretta da parte della struttura. In punto di fatto, non è stato mai dedotto, se non nel presente grado di appello, che ove correttamente informato del maggior rischio di infezione,
non si sarebbe sottoposto all'intervento e, inoltre, va sottolineato che Parte_2 il rischio di livello III al quale ha operato riferimento la difesa dell'originaria attrice è quello contenuto nel consenso all'anestesia (pag. 21 cartella clinica) mentre nel consenso all'intervento chirurgico (pag. 31) sono chiaramente indicati, tra le possibili complicazioni, tra gli altri, i seguenti rischi: decesso intra o postoperatorio, trombosi venosa profonda, embolia polmonare, infarto del miocardio, accidente cerebrovascolare, insufficienza cardio-polmonare, stato settico.
Peraltro, nel presente grado, la difesa appellante deduce che “E' inverosimile pensare che se il paziente fosse stato informato adeguatamente dell'altissima probabilità di infezione difficilmente aggredibile con la prassi ordinaria tale che lo avrebbe condotto con molta probabilità alla premorienza, lo stesso avrebbe comunque accettato l'intervento” (pag. 6 appello), affermazioni queste che non trovano riscontro nella consulenza tecnica (e neanche in quella di parte), avendo gli ausiliari del giudice evidenziato che il paziente presentava un maggior rischio e non un “altissimo” rischio né, men che meno, che l'infezione sarebbe stata difficilmente aggredibile.
E', quindi, evidente, per un profilo, che la tesi secondo la quale non sarebbe stato prospettato al paziente il rischio “decesso” correlato all'intervento non è condivisibile poiché tale rischio è chiaramente esposto nel consenso informato all'intervento chirurgico e, quanto alla specifica questione del maggior rischio settico, oggettivamente esistente come affermato anche dai ctu in ragione della fragilità del paziente per presenza di comorbidità, non solo non è stato dedotto in punto di fatto che se fosse stato correttamente informato non si Parte_2 sarebbe sottoposto all'intervento ma neanche potrebbe farsi ricorso a presunzioni, avendo il paziente consapevolmente accettato e prestato il consenso a seguito di
11 puntuale e chiara informazione che l'intervento si presentava anche a rischio vita per numerosi altri fattori, sopra descritti.
In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 500.00o,00, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da €
260.001,00 a € 52o.000,00, in € 10.060,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Raffaele Troncone, dichiaratosi antistatario.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico spese di
Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 1041 pubblicata il 4 maggio 2022, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, liquidate in € 10.060,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. Raffaele Troncone, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, Testo Unico spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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