Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dott. Marcello MAGGI
- Presidente rel.
dott.ssa Patrizia NIGRI
- Giudice
- Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3857-2024 r.g.; tra rappresentato e difeso dall'avv.Andrea Murianni;
Parte 1
-ATTRICE-
CONTRO
Controparte 1 contumace;
-CONVENUTO-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto;
-INTERVENUTO EX LEGE-
All'udienza del 3-4-2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni del relativo verbale.
MOTIVAZIONE
visti gli atti della presente causa rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 3-4-2025;
premesso che:
con ricorso del 9-9-2024 Parte 1 ha esposto di avere intrattenuto una relazione di convivenza, cessata nel luglio del 2024, con Controparte_1 nell'ambito della quale era stata
,
concepita la figlia Persona 1 nata a [...] il [...]; che immediatamente dopo la nascita
,
Controparte 1 aveva vietato al personale sanitario di far vedere la bambina al padre e di fornirgli informazioni, ed in seguito aveva riconosciuto unilateralmente la figlia, senza ingiustificatamente fornire consenso al padre per il riconoscimento congiunto, pur senza mai
su tali presupposti il Pt 1 ha chiesto ex art.250 comma 4 c.civ. di essere autorizzato ad effettuare il riconoscimento della figlia Per 1 con una sentenza che tenga luogo del consenso rifiutato dalla madre con i conseguenti provvedimenti in merito al cognome, ordine all'Ufficiale di stato civile di effettuare le prescritte annotazioni, e con le opportune previsioni anche in via provvisoria riguardanti l'affido congiunto, il diritto di visita paterno ed il mantenimento a carico del padre;
rilevato che:
nel corso dell'udienza del 5-12-2024 è comparsa personalmente Controparte_1 dichiarando di avere avuto relazione sentimentale con Parte 1 nell'ambito della quale era stata concepita
Persona 1 nata il [...], affermando di prestare il consenso acchè il Tribunale la figlia ad effettuare il riconoscimento della propria figlia biologica Per_1 con autorizzi Parte 1
i provvedimenti conseguenti;
ritenuto che:
a seguito di tanto è stato eliso il presupposto di rifiuto di consenso della madre per provvedere ex art.250 comma 4 c.civ. con una sentenza che vi tenga luogo autorizzando il genitore richiedente;
pertanto e Controparte 1 sono stati invitati a perfezionare il Parte 1
riconoscimento da parte del primo della minore Persona 1 presso gli uffici dello Stato civile del Comune di Taranto, come consentito dall'art. 250 comma 3 c.civ.;
per l'udienza del 3-4-2025 il Pt 1 ha prodotto estratto per riassunto dell'atto di nascita del 28-
-
Persona_1 è stata riconosciuta 1-2025 del Comune di Taranto da cui si ricava che la minore anche dal padre come propria figlia;
tanto determina cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda formulata ex art.250 comma 4 c.civ.;
ritenuto:
che sempre nell'udienza del 3-4-2025 la parte ricorrente ha insistito nella domanda di sostituzione del cognome della piccola Per 1 con quello paterno;
tale domanda può essere accolta data la tenera età della minore, per la quale l'attuale cognome non ha assunto particolare valenza identificativa, e la prestazione sul punto di consenso da entrambe le parti (vedi verbale udienza del
5-12-2024 in cui la madre si è detta favorevole alla sostituzione del cognome materno con quello paterno); che la parte ricorrente ha fatto presente essersi le parti attualmente riconciliate, iniziando rapporto di convivenza;
pertanto non residua interesse ad agire attuale ex art.100 c.p.c. per gli altri provvedimenti richiesti su affido, mantenimento e diritti di visita per il caso in cui si dovessero verificare nuovi dissidi tra le parti e crisi o rottura del rapporto di convivenza, eventi allo stato puramente ipotetici;
che le spese del giudizio possono essere compensate in ragione dell'esito complessivo del procedimento;
P.T.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di autorizzazione al
Parte 1 | rispetto alla figlia riconoscimento da parte del padre Persona 1 nata a
Taranto il 7-8-2024;
2) dispone che la minore Persona 1 nata a [...] il [...], figlia di Parte 1 assuma il cognome paterno in sostituzione di quello materno, per modo che e Controparte 1 66la stessa assuma il nome completo di Persona 2 ; manda all'Ufficiale di stato civile competente per le annotazioni di legge;
3)spese compensate.
Taranto, 4.4.2025
Il Presidente est.