a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 , sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;
b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;
c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000.
2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.