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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MADREPERLA Parte_1 C.F._1
SILVIA Parte ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
In via principale: previa dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di accertamento somme emesso dell' di Chiari del 21.09.2022 e della CP_2
delibera del Comitato Provinciale n.236428 del 31/01/2023 nonché di ogni loro atto connesso e/o CP_1 prodromico, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente all' per tutti i motivi esposti in CP_1
narrativa e che il ricorrente ha diritto al ripristino della come domandata in data 07.02.2019 ed Pt_2 alla fruizione e pagamento di 411 giornate oltre all'accredito della relativa contribuzione;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse possibile riattivare la Pt_2
come domandata in data 07.02.2019 e ne fosse esclusa la fruizione oltre che il pagamento di 411 giornate oltre all'accredito della relativa contribuzione in favore del ricorrente, accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella determinazione dell'errore e del danno subito dal signor CP_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per i
[...] CP_1
motivi tutti illustrati, a risarcire al signor il danno arrecato per la perdita di 411 Parte_1 pagina 1 di 9 giornate di trattamento per l'importo di €12.071,14 o quello maggiore o minore che risulterà in Pt_2
giudizio o, in ogni caso, da determinarsi in via equitativa, oltre contribuzione.
In ogni caso: con refusione di spese e compensi di lite con liquidazione in favore della scrivente.
Per la parte convenuta: dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute, per intervenuta decadenza sostanziale e comunque in quanto infondato in fatto e in diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.12.2023, ha convenuto in giudizio per proporre le Parte_1 CP_1
domande trascritte in epigrafe, esponendo che: in data 7.2.2019 ha presentato domanda di indennità di disoccupazione NaSpI ed è stata accolta con decorrenza dal 14.2.2019 per 707 giorni; in data 16.12.2019 ha informato di aver reperito una nuova occupazione e richiesto chiarimenti in CP_1
merito alle tempistiche per la comunicazione della sospensione della indennità; in data 18.12.2019 ha comunicato che la sospensione “per il contratto avviato in data CP_1
13.12.2019” risultava “già inserita” e non necessitava di alcun ulteriore adempimento;
in data 19.12.2019 ha informato dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro durante il CP_1
periodo di prova da parte del datore di lavoro e ha chiesto che gli venisse indicato l'iter per poter riprendere ad usufruire dei benefici della e in pari data ha reso noto che la dichiarazione Pt_2 CP_1
era stata registrata e che si riservava di verificare nel prosieguo ed una volta pervenuti i dati comunicati dall'azienda; in data 21.12.2019 si è rivolto nuovamente a per avere delucidazioni su come “far ripartire” la CP_1
sospesa; Pt_2
in data 27.12.2019 ha comunicato che “il contratto stipulato a tempo determinato ha durata sei CP_1
mesi per cui la domanda decade e si consiglia di depositare nuova ; Pt_2
in ottemperanza alle indicazioni ricevute, in data 9.1.2020 ha presentato nuova domanda che è Pt_2
stata accolta con decorrenza dal 15.1.2020, per giorni 272; in data 30.1.2020 ha chiesto delucidazioni riguardo al numero inferiore di giorni riconosciuti e in pari data ha comunicato che il quadriennio di riferimento era da ritenersi “spostato in avanti CP_1 comprendendo un periodo completamente privo di contribuzione perché coperto dall'indennità”; in data 10.10.2022 ha ricevuto da accertamento delle somme indebitamente percepite a n. CP_1 Pt_2
940841/2020 pari ad €6.986,89;
pagina 2 di 9 ha chiesto a ragione di tale accertamento e in data 17.10.2022 ha comunicato che “la CP_1 CP_1 revoca della prestazione è derivata dalla rilevata mancanza, in sede di verifica dell'ultimo pagamento, del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro nell'ultimo anno precedente la cessazione involontaria del rapporto di lavoro sulla quale la domanda è stata presentata”; avverso l'accertamento ha proposto ricorso amministrativo innanzi al competente Comitato che è CP_1 stato rigettato con la seguente motivazione: il debito scaturisce dalla revoca dall'origine della n. Pt_2
940841/2020 per mancanza del requisito delle 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro (requisito ancora richiesto al momento della cessazione che non viene messo in discussione dal ricorrente); le osservazioni relative alla chiusura della precedente non sono attinenti rispetto al debito oggetto del ricorso ed è inoltre intervenuta la decadenza”. Pt_2
Tutto ciò esposto, il ricorrente ha contestato la pretesa restitutoria di della somma di €6.986,89 e CP_1
ha sostenuto l'obbligo in capo a di riattivazione della domanda del 7.2.2019 per 411 CP_1 Pt_2
giorni residui con il pagamento di quanto medio tempore maturato, detratto quanto percepito per il periodo 15.1.2020 – 16.9.2020, avendo osservato le disposizioni ricevute dall'ente previdenziale con legittimo affidamento sulle istruzioni dategli. Per il caso di mancato ripristino della domanda di Pt_2
del 7.2.2019, il ricorrente ha dedotto di avere diritto al risarcimento del danno arrecatogli dall'errore dell'ente previdenziale, pari a quanto avrebbe percepito a titolo di per i 411 giorni residui, oltre Pt_2
al versamento della relativa contribuzione per tutto tale periodo.
Si è costituito per dedurre la fondatezza dell'indebito comunicato al ricorrente in quanto, CP_1
con riferimento alla domanda di presentata in data 9.1.2020 ed accolta per 272 giornate, il Pt_2 ricorrente difettava del requisito di cui all'art.3 comma 1 lett. c) D.Lgs. 22/2015.
Con riferimento alla pretesa volta al pagamento della residua prestazione di cui alla domanda Pt_2
presentata il 7.2.2019, ha eccepito la decadenza sostanziale annuale di cui all'art.47 ultimo CP_1
comma DPR 639/1970, introdotto dall'art.38 D.L. 98/2011 e ha quindi rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto proporre azione giudiziaria entro un anno dal pagamento parziale della prestazione – cessato dal 12.12.2019 - di cui alla predetta domanda. ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha CP_1 effettuato la comunicazione reddituale di cui all'art.9 D. Lgs. 22/2015, con conseguente decadenza dalla prestazione.
Infine ha dedotto che la propria condotta è stata corretta e legittima in quanto, dopo CP_1
l'accoglimento della prima domanda di il ricorrente aveva instaurato due rapporti di lavoro Pt_2
pagina 3 di 9 subordinato, con durata superiore ai sei mesi, con conseguente decadenza dalla prestazione ai sensi dell'art.9 D.Lgs n. 22/2015.
La causa, di natura documentale, è stata rimessa in decisione a seguito della celebrazione dell'udienza a mezzo trattazione scritta.
***
Con il giudizio promosso , in principalità, chiede che sia dichiarata infondata la Parte_1
pretesa di alla restituzione della prestazione di indennità di disoccupazione per un CP_1 Pt_2 importo complessivo di €6.986,89, corrisposta per il periodo dal 15.1.2020 al 16.9.2020 a seguito della domanda presentata dal ricorrente il 9.1.2020, e che sia riconosciuto il suo diritto al ripristino della precedente indennità di disoccupazione presentata in data 7.2.2019 e al pagamento di 411 giornate, oltre all'accredito della relativa contribuzione.
Dai documenti versati in atti risultano le circostanze di seguito esposte.
Al ricorrente è stata riconosciuta indennità di disoccupazione (943254/2019), a seguito della Pt_2
presentazione della relativa domanda in data 7.2.2019, accolta con decorrenza dal 14.2.2019, per 707 giorni (doc. 1 ric.).
Successivamente il ricorrente, in data 19.1.2020, ha presentato nuova domanda riconosciutagli Pt_2
con decorrenza 15.1.2020 (940841/2020), per giorni 272 (doc. 9 ric.).
Nel corso dell'erogazione dell'indennità oggetto della prima domanda, il ricorrente, in data Pt_2
30.5.2019, è stato assunto da con contratto di lavoro subordinato della durata di un mese CP_3
(doc.2 ) e, in data 13.12.2019, è stato assunto da con contratto di lavoro CP_1 Parte_3
subordinato, con decorrenza 13.12.2019 e cessazione al 12.6.2020 (doc. 3 ). CP_1
Questo secondo rapporto è cessato il 7.1.2020 per licenziamento per mancato superamento del periodo di prova (doc.3 e doc. 2 ric.). CP_1
Quanto corrisposto in accoglimento della seconda domanda di è oggetto della pretesa Pt_2
restitutoria avanzata da con il provvedimento datato 21.9.2022 di accertamento somme CP_1
indebitamente percepite per mancanza dei requisiti di legge (doc. 11 ric.). Il provvedimento di accertamento è successivo alla comunicazione del 17.10.2022 con cui è stato rappresentato al CP_1
ricorrente che la “la revoca della prestazione è derivata dalla rilevata mancanza, in sede di verifica dell'ultimo pagamento, del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro nell'ultimo anno precedente la cessazione involontaria del rapporto di lavoro sulla quale la domanda è stata presentata” (doc. 12 ric.).
pagina 4 di 9 ***
Tra i requisiti stabiliti dalla L.22/2015 ai fini del riconoscimento della è richiesto che Pt_2
l'interessato possa far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (art.3 comma 1 lett.
c).
Il suddetto requisito, relativamente alla domanda oggetto dell'indebito rivendicato da , è Pt_2 CP_1
assente.
Come infatti risulta da quanto esposto in precedenza, la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta in data 7.1.2020 e quindi, allorchè è stata presentata la domanda n data 9.1.2020, nei dodici mesi Pt_2
anteriori, il ricorrente, come è incontestato, vantava 16 giornate lavorative (data di assunzione presso
13.12.2019). Parte_3
Mancando i requisiti di legge, sussiste l'indebito oggetto del provvedimento 21.9.2022 di . CP_1
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non vi sono le condizioni di irripetibilità dell'indebito.
Secondo il ricorrente lo ha indotto in errore in quanto, dopo essersi rivolto a a seguito della CP_1 CP_1
risoluzione del rapporto di lavoro con per chiedere come poter riprendere ad Parte_3
usufruire dei benefici della (mail 19.12.2019, doc. 4 ric. e mail 21.12.2019, doc. 6 ric.), , Pt_2 CP_1
con mail 27.12.2019 (doc. 7 ric.), ha comunicato che il contratto stipulato a tempo determinato ha durata sei mesi per cui la domanda decade e si consiglia di depositare nuova Pt_2
Secondo il ricorrente questa comunicazione è erronea in quanto il rapporto di lavoro instaurato con
[...]
aveva durata inferiore a sei mesi con l'effetto che, ai sensi dell'art.9 comma 1 D.Lvo Pt_3
22/2015, la oggetto della domanda presentata il 7.2.2019 – sospesa a seguito della Pt_2
comunicazione di inizio attività lavorativa – doveva essere riattivata d'ufficio, essendovi stata la risoluzione del rapporto di lavoro, mentre lo avrebbe indotto in errore indicandogli la necessità di CP_1
presentare una nuova domanda, come in effetti avvenuto con la domanda presentata il 9.1.2020.
In tema di indebito assistenziale, pur non potendosi applicare la disciplina dell'indebito previdenziale, non vale la generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità ex art.2033 c.c., dovendo essere esclusa la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la indebita erogazione non gli sia addebitabile (cfr Cass. S.L. 13223/2020; 24133/2021; 24617/2022).
L'applicazione del principio esposto comporta che debba essere valutato se ricorrano le condizioni per ritenere ingenerato un affidamento meritevole di tutela quanto al diritto alla percezione della indennità
pagina 5 di 9 940841/2020, che, secondo quanto dedotto dal ricorrente, sarebbe stato determinato dalla Pt_2
comunicazione del 27.12.2019. CP_1
Con quella comunicazione , dopo avere dato atto che al Centro per l'impiego nessuna cessazione CP_1
del rapporto di lavoro risultava al 19.12.2019 (data in cui invece il ricorrente, come da mail 19.12.2019 prodotta sub doc.4 ric., aveva scritto esservi stata la conclusione del rapporto), ha consigliato la presentazione di nuova domanda rilevando la durata superiore a sei mesi del contratto a tempo Pt_2
determinato, con decadenza della domanda.
Ebbene, la revoca della indennità 940841/2020 è conseguita alla mancanza del requisito di cui Pt_2
al citato art.3 comma 1 lett. c L.22/2015, rispetto al quale , con la comunicazione 27.12.2019, CP_1
non si era proprio espresso e quindi non poteva avere ingenerato alcun affidamento sul diritto in capo al ricorrente a percepire la relativa indennità ad essa connessa.
Si aggiunga che nella mail 27.12.2019 si legge “Al Centro per l'Impiego non risulta nessuna cessazione al 19.12.2019 per mancato superamento del periodo di prova”. Pertanto al momento della redazione della mail neppure risultava a la cessazione del rapporto di lavoro (che in effetti CP_1
avveniva successivamente, in data 7.1.2020) e ciò ancor più esclude che avesse potuto ingenerare CP_1
in capo al ricorrente un qualsivoglia affidamento sulla sussistenza dei requisiti di legge – con particolare riferimento alle 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro - ai fini del riconoscimento della 940841/2020. E comunque, non essendo Pt_2
nota la data di cessazione del rapporto alla data della mail, non poteva neppure escludersi il raggiungimento delle trenta giornate lavorative.
Né ai fini della irripetibilità dell'indebito afferente la domanda 940841/2020 può venire in Pt_2
considerazione quanto rilevato da in merito al superamento della durata dei sei mesi del contratto CP_1
a tempo determinato e alla conseguente decadenza della prima domanda Pt_2
Il rilievo di infatti riguarda la prima domanda e anche a ritenere, come sostenuto dal ricorrente, CP_1
che fosse erroneo in quanto il contratto a tempo determinato non aveva durata superiore a sei mesi (art. 9 comma 1 D. Lgs. 22/2015), non valeva a far insorgere in capo all'interessato l'affidamento per la seconda domanda relativamente alla quale ha solo consigliato di presentarla, senza nulla Pt_2 CP_1
rappresentare quanto alla effettiva sussistenza dei requisiti di legge.
In altri termini la mail redatta da poteva ingenerare nel ricorrente il convincimento della perdita CP_1
della prima ma non già del sicuro conseguimento della seconda che costituisce oggetto Pt_2 Pt_2
pagina 6 di 9 dell'indebito ed in relazione alla quale, per le ragioni esposte, non si è determinata una situazione idonea a generare affidamento in capo al ricorrente.
Deriva da quanto precede che l'indebito maturato deve essere restituito dal ricorrente.
***
Neppure è meritevole di accoglimento la domanda volta ad ottenere il ripristino dell'indennità di disoccupazione presentata in data 7.2.2019 e il pagamento di 411 giornate, oltre all'accredito della relativa contribuzione.
E' infatti fondata l'eccezione di decadenza sostanziale annuale di cui all'art.47 ultimo comma DPR
639/1970, introdotto dall'articolo 38 del D.L. 98/2011 ai sensi del quale “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Nel caso di specie viene in considerazione una prestazione di pertinenza della gestione prestazioni temporanee di cui all'art.24 L.88/1989, relativamente alla quale il citato art.47 al II comma stabilisce il termine decadenziale di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Tenuto conto della decorrenza del suddetto termine come fissata nel riportato ultimo comma dell'art.47, la decadenza è maturata in quanto il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il
6.12.2023, laddove il pagamento della prestazione oggetto della domanda in esame è cessato Pt_2
dal 12.12.2019.
***
In via subordinata, il ricorrente chiede che sia accertata la responsabilità di nella determinazione CP_1 dell'errore e del danno subito e, per l'effetto, condannato al risarcimento del danno arrecato per CP_1 la perdita di 411 giornate di trattamento NaSpI per l'importo di €12.071,14.
A fondamento della domanda risarcitoria, il ricorrente ha ribadito che, in conseguenza dell'errore dell'ente previdenziale, che gli ha indicato di presentare una nuova domanda a causa del reperimento di attività lavorativa a tempo determinato di sei mesi, ha presentato la nuova domanda in data 9.1.2020, così perdendo il diritto di fruire della NASpI 943254/2019 sospesa nella misura residua di 411 giorni con relativa contribuzione, in ciò consistendo il danno di cui chiede il ristoro.
L'errore lamentato dal ricorrente in cui sarebbe incorso , quanto alla necessità di presentare una CP_1
nuova domanda, è privo di efficacia causale sulla perdita del diritto di fruire della 43254/2019. Pt_2
pagina 7 di 9 Ciò per la ragione che il ricorrente, come rilevato dalla difesa , non ha provveduto ad effettuare le CP_1 comunicazioni previste, a pena di decadenza, dall'art.9 comma 2 D.Lgs. 22/2015.
Ai sensi della citata norma “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la instauri un Pt_2
rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto…” e il CP_1
successivo art.11 dispone che il lavoratore decade dalla fruizione della tra gli altri, nel caso di Pt_2
inizio di un'attività lavorativa subordinata, senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
Nel caso di specie si è detto che il ricorrente, allorchè usufruiva dell'indennità per effetto Pt_2 dell'accoglimento della domanda presentata il 7.2.2019, ha instaurato due rapporti lavorativi, il primo in data 30.5.2019 allorchè è stato assunto da con contratto di lavoro subordinato della CP_3
durata di un mese e il secondo in data 13.12.2019 allorchè è stato assunto da con Parte_3
contratto di lavoro subordinato, con decorrenza 13.12.2019 e cessazione al 12.6.2020.
E' incontestato che il ricorrente non abbia provveduto ad effettuare le comunicazioni del reddito annuo previsto, stabilite ai sensi del citato art.9, a pena di decadenza ai sensi del citato art.11 D. Lgs. 22/2015.
Non coglie nel segno quanto rilevato dal ricorrente nelle note conclusionali allorchè sostiene che la comunicazione reddituale presuppone che la domanda sia sospesa o comunque aperta, mentre Pt_2
nel caso di specie aveva comunicato che la domanda era decaduta di modo che alcuna CP_1
comunicazione reddituale avrebbe potuto inviare.
Al di là del rilievo che il ricorrente neppure nel periodo di sospensione della 943254/2019 ha Pt_2
comunicato il reddito annuo previsto, resta che l'attività lavorativa oggetto del primo contratto di lavoro è iniziata il 30 maggio 2019 e pertanto entro il 29 giugno 2019 il ricorrente era tenuto a rendere la comunicazione di cui al citato art.9 e a quell'epoca la ra certamente aperta. Pt_2
La comunicazione obbligatoria non è stata resa, determinandosi in tal modo la decadenza dalla fruizione della NASpI 943254/2019, con l'effetto che non può essere imputato a il mancato CP_1
ripristino della suddetta indennità.
In definitiva deve essere escluso che il ricorrente abbia perso il diritto a percepire la oggetto Pt_2
della domanda 7.12.2019 per avere presentato la successiva domanda 9.1.2020 su consiglio di , in CP_1
quanto, come eccepito in giudizio da , la decadenza è conseguita a fatto imputabile al ricorrente CP_1
stesso, afferente la violazione dell'obbligo di comunicazione del reddito annuo previsto, tant'è che,
pagina 8 di 9 anche qualora il ricorrente non avesse presentato la nuova domanda, sarebbe incorso nella decadenza ex art.11 e non avrebbe percepito le residue 411 giornate di trattamento Pt_2
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Tenuto conto che alcune eccezioni ostative all'accoglimento del ricorso sono state dedotte dalla parte convenuta solo nella fase giudiziaria, ricorrono gravi ragioni ai fini della compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta le domande del ricorrente;
2) compensa le spese del giudizio
Brescia, 23 maggio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MADREPERLA Parte_1 C.F._1
SILVIA Parte ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
In via principale: previa dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di accertamento somme emesso dell' di Chiari del 21.09.2022 e della CP_2
delibera del Comitato Provinciale n.236428 del 31/01/2023 nonché di ogni loro atto connesso e/o CP_1 prodromico, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente all' per tutti i motivi esposti in CP_1
narrativa e che il ricorrente ha diritto al ripristino della come domandata in data 07.02.2019 ed Pt_2 alla fruizione e pagamento di 411 giornate oltre all'accredito della relativa contribuzione;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse possibile riattivare la Pt_2
come domandata in data 07.02.2019 e ne fosse esclusa la fruizione oltre che il pagamento di 411 giornate oltre all'accredito della relativa contribuzione in favore del ricorrente, accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella determinazione dell'errore e del danno subito dal signor CP_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per i
[...] CP_1
motivi tutti illustrati, a risarcire al signor il danno arrecato per la perdita di 411 Parte_1 pagina 1 di 9 giornate di trattamento per l'importo di €12.071,14 o quello maggiore o minore che risulterà in Pt_2
giudizio o, in ogni caso, da determinarsi in via equitativa, oltre contribuzione.
In ogni caso: con refusione di spese e compensi di lite con liquidazione in favore della scrivente.
Per la parte convenuta: dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute, per intervenuta decadenza sostanziale e comunque in quanto infondato in fatto e in diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.12.2023, ha convenuto in giudizio per proporre le Parte_1 CP_1
domande trascritte in epigrafe, esponendo che: in data 7.2.2019 ha presentato domanda di indennità di disoccupazione NaSpI ed è stata accolta con decorrenza dal 14.2.2019 per 707 giorni; in data 16.12.2019 ha informato di aver reperito una nuova occupazione e richiesto chiarimenti in CP_1
merito alle tempistiche per la comunicazione della sospensione della indennità; in data 18.12.2019 ha comunicato che la sospensione “per il contratto avviato in data CP_1
13.12.2019” risultava “già inserita” e non necessitava di alcun ulteriore adempimento;
in data 19.12.2019 ha informato dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro durante il CP_1
periodo di prova da parte del datore di lavoro e ha chiesto che gli venisse indicato l'iter per poter riprendere ad usufruire dei benefici della e in pari data ha reso noto che la dichiarazione Pt_2 CP_1
era stata registrata e che si riservava di verificare nel prosieguo ed una volta pervenuti i dati comunicati dall'azienda; in data 21.12.2019 si è rivolto nuovamente a per avere delucidazioni su come “far ripartire” la CP_1
sospesa; Pt_2
in data 27.12.2019 ha comunicato che “il contratto stipulato a tempo determinato ha durata sei CP_1
mesi per cui la domanda decade e si consiglia di depositare nuova ; Pt_2
in ottemperanza alle indicazioni ricevute, in data 9.1.2020 ha presentato nuova domanda che è Pt_2
stata accolta con decorrenza dal 15.1.2020, per giorni 272; in data 30.1.2020 ha chiesto delucidazioni riguardo al numero inferiore di giorni riconosciuti e in pari data ha comunicato che il quadriennio di riferimento era da ritenersi “spostato in avanti CP_1 comprendendo un periodo completamente privo di contribuzione perché coperto dall'indennità”; in data 10.10.2022 ha ricevuto da accertamento delle somme indebitamente percepite a n. CP_1 Pt_2
940841/2020 pari ad €6.986,89;
pagina 2 di 9 ha chiesto a ragione di tale accertamento e in data 17.10.2022 ha comunicato che “la CP_1 CP_1 revoca della prestazione è derivata dalla rilevata mancanza, in sede di verifica dell'ultimo pagamento, del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro nell'ultimo anno precedente la cessazione involontaria del rapporto di lavoro sulla quale la domanda è stata presentata”; avverso l'accertamento ha proposto ricorso amministrativo innanzi al competente Comitato che è CP_1 stato rigettato con la seguente motivazione: il debito scaturisce dalla revoca dall'origine della n. Pt_2
940841/2020 per mancanza del requisito delle 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro (requisito ancora richiesto al momento della cessazione che non viene messo in discussione dal ricorrente); le osservazioni relative alla chiusura della precedente non sono attinenti rispetto al debito oggetto del ricorso ed è inoltre intervenuta la decadenza”. Pt_2
Tutto ciò esposto, il ricorrente ha contestato la pretesa restitutoria di della somma di €6.986,89 e CP_1
ha sostenuto l'obbligo in capo a di riattivazione della domanda del 7.2.2019 per 411 CP_1 Pt_2
giorni residui con il pagamento di quanto medio tempore maturato, detratto quanto percepito per il periodo 15.1.2020 – 16.9.2020, avendo osservato le disposizioni ricevute dall'ente previdenziale con legittimo affidamento sulle istruzioni dategli. Per il caso di mancato ripristino della domanda di Pt_2
del 7.2.2019, il ricorrente ha dedotto di avere diritto al risarcimento del danno arrecatogli dall'errore dell'ente previdenziale, pari a quanto avrebbe percepito a titolo di per i 411 giorni residui, oltre Pt_2
al versamento della relativa contribuzione per tutto tale periodo.
Si è costituito per dedurre la fondatezza dell'indebito comunicato al ricorrente in quanto, CP_1
con riferimento alla domanda di presentata in data 9.1.2020 ed accolta per 272 giornate, il Pt_2 ricorrente difettava del requisito di cui all'art.3 comma 1 lett. c) D.Lgs. 22/2015.
Con riferimento alla pretesa volta al pagamento della residua prestazione di cui alla domanda Pt_2
presentata il 7.2.2019, ha eccepito la decadenza sostanziale annuale di cui all'art.47 ultimo CP_1
comma DPR 639/1970, introdotto dall'art.38 D.L. 98/2011 e ha quindi rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto proporre azione giudiziaria entro un anno dal pagamento parziale della prestazione – cessato dal 12.12.2019 - di cui alla predetta domanda. ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha CP_1 effettuato la comunicazione reddituale di cui all'art.9 D. Lgs. 22/2015, con conseguente decadenza dalla prestazione.
Infine ha dedotto che la propria condotta è stata corretta e legittima in quanto, dopo CP_1
l'accoglimento della prima domanda di il ricorrente aveva instaurato due rapporti di lavoro Pt_2
pagina 3 di 9 subordinato, con durata superiore ai sei mesi, con conseguente decadenza dalla prestazione ai sensi dell'art.9 D.Lgs n. 22/2015.
La causa, di natura documentale, è stata rimessa in decisione a seguito della celebrazione dell'udienza a mezzo trattazione scritta.
***
Con il giudizio promosso , in principalità, chiede che sia dichiarata infondata la Parte_1
pretesa di alla restituzione della prestazione di indennità di disoccupazione per un CP_1 Pt_2 importo complessivo di €6.986,89, corrisposta per il periodo dal 15.1.2020 al 16.9.2020 a seguito della domanda presentata dal ricorrente il 9.1.2020, e che sia riconosciuto il suo diritto al ripristino della precedente indennità di disoccupazione presentata in data 7.2.2019 e al pagamento di 411 giornate, oltre all'accredito della relativa contribuzione.
Dai documenti versati in atti risultano le circostanze di seguito esposte.
Al ricorrente è stata riconosciuta indennità di disoccupazione (943254/2019), a seguito della Pt_2
presentazione della relativa domanda in data 7.2.2019, accolta con decorrenza dal 14.2.2019, per 707 giorni (doc. 1 ric.).
Successivamente il ricorrente, in data 19.1.2020, ha presentato nuova domanda riconosciutagli Pt_2
con decorrenza 15.1.2020 (940841/2020), per giorni 272 (doc. 9 ric.).
Nel corso dell'erogazione dell'indennità oggetto della prima domanda, il ricorrente, in data Pt_2
30.5.2019, è stato assunto da con contratto di lavoro subordinato della durata di un mese CP_3
(doc.2 ) e, in data 13.12.2019, è stato assunto da con contratto di lavoro CP_1 Parte_3
subordinato, con decorrenza 13.12.2019 e cessazione al 12.6.2020 (doc. 3 ). CP_1
Questo secondo rapporto è cessato il 7.1.2020 per licenziamento per mancato superamento del periodo di prova (doc.3 e doc. 2 ric.). CP_1
Quanto corrisposto in accoglimento della seconda domanda di è oggetto della pretesa Pt_2
restitutoria avanzata da con il provvedimento datato 21.9.2022 di accertamento somme CP_1
indebitamente percepite per mancanza dei requisiti di legge (doc. 11 ric.). Il provvedimento di accertamento è successivo alla comunicazione del 17.10.2022 con cui è stato rappresentato al CP_1
ricorrente che la “la revoca della prestazione è derivata dalla rilevata mancanza, in sede di verifica dell'ultimo pagamento, del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro nell'ultimo anno precedente la cessazione involontaria del rapporto di lavoro sulla quale la domanda è stata presentata” (doc. 12 ric.).
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Tra i requisiti stabiliti dalla L.22/2015 ai fini del riconoscimento della è richiesto che Pt_2
l'interessato possa far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (art.3 comma 1 lett.
c).
Il suddetto requisito, relativamente alla domanda oggetto dell'indebito rivendicato da , è Pt_2 CP_1
assente.
Come infatti risulta da quanto esposto in precedenza, la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta in data 7.1.2020 e quindi, allorchè è stata presentata la domanda n data 9.1.2020, nei dodici mesi Pt_2
anteriori, il ricorrente, come è incontestato, vantava 16 giornate lavorative (data di assunzione presso
13.12.2019). Parte_3
Mancando i requisiti di legge, sussiste l'indebito oggetto del provvedimento 21.9.2022 di . CP_1
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non vi sono le condizioni di irripetibilità dell'indebito.
Secondo il ricorrente lo ha indotto in errore in quanto, dopo essersi rivolto a a seguito della CP_1 CP_1
risoluzione del rapporto di lavoro con per chiedere come poter riprendere ad Parte_3
usufruire dei benefici della (mail 19.12.2019, doc. 4 ric. e mail 21.12.2019, doc. 6 ric.), , Pt_2 CP_1
con mail 27.12.2019 (doc. 7 ric.), ha comunicato che il contratto stipulato a tempo determinato ha durata sei mesi per cui la domanda decade e si consiglia di depositare nuova Pt_2
Secondo il ricorrente questa comunicazione è erronea in quanto il rapporto di lavoro instaurato con
[...]
aveva durata inferiore a sei mesi con l'effetto che, ai sensi dell'art.9 comma 1 D.Lvo Pt_3
22/2015, la oggetto della domanda presentata il 7.2.2019 – sospesa a seguito della Pt_2
comunicazione di inizio attività lavorativa – doveva essere riattivata d'ufficio, essendovi stata la risoluzione del rapporto di lavoro, mentre lo avrebbe indotto in errore indicandogli la necessità di CP_1
presentare una nuova domanda, come in effetti avvenuto con la domanda presentata il 9.1.2020.
In tema di indebito assistenziale, pur non potendosi applicare la disciplina dell'indebito previdenziale, non vale la generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità ex art.2033 c.c., dovendo essere esclusa la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la indebita erogazione non gli sia addebitabile (cfr Cass. S.L. 13223/2020; 24133/2021; 24617/2022).
L'applicazione del principio esposto comporta che debba essere valutato se ricorrano le condizioni per ritenere ingenerato un affidamento meritevole di tutela quanto al diritto alla percezione della indennità
pagina 5 di 9 940841/2020, che, secondo quanto dedotto dal ricorrente, sarebbe stato determinato dalla Pt_2
comunicazione del 27.12.2019. CP_1
Con quella comunicazione , dopo avere dato atto che al Centro per l'impiego nessuna cessazione CP_1
del rapporto di lavoro risultava al 19.12.2019 (data in cui invece il ricorrente, come da mail 19.12.2019 prodotta sub doc.4 ric., aveva scritto esservi stata la conclusione del rapporto), ha consigliato la presentazione di nuova domanda rilevando la durata superiore a sei mesi del contratto a tempo Pt_2
determinato, con decadenza della domanda.
Ebbene, la revoca della indennità 940841/2020 è conseguita alla mancanza del requisito di cui Pt_2
al citato art.3 comma 1 lett. c L.22/2015, rispetto al quale , con la comunicazione 27.12.2019, CP_1
non si era proprio espresso e quindi non poteva avere ingenerato alcun affidamento sul diritto in capo al ricorrente a percepire la relativa indennità ad essa connessa.
Si aggiunga che nella mail 27.12.2019 si legge “Al Centro per l'Impiego non risulta nessuna cessazione al 19.12.2019 per mancato superamento del periodo di prova”. Pertanto al momento della redazione della mail neppure risultava a la cessazione del rapporto di lavoro (che in effetti CP_1
avveniva successivamente, in data 7.1.2020) e ciò ancor più esclude che avesse potuto ingenerare CP_1
in capo al ricorrente un qualsivoglia affidamento sulla sussistenza dei requisiti di legge – con particolare riferimento alle 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro - ai fini del riconoscimento della 940841/2020. E comunque, non essendo Pt_2
nota la data di cessazione del rapporto alla data della mail, non poteva neppure escludersi il raggiungimento delle trenta giornate lavorative.
Né ai fini della irripetibilità dell'indebito afferente la domanda 940841/2020 può venire in Pt_2
considerazione quanto rilevato da in merito al superamento della durata dei sei mesi del contratto CP_1
a tempo determinato e alla conseguente decadenza della prima domanda Pt_2
Il rilievo di infatti riguarda la prima domanda e anche a ritenere, come sostenuto dal ricorrente, CP_1
che fosse erroneo in quanto il contratto a tempo determinato non aveva durata superiore a sei mesi (art. 9 comma 1 D. Lgs. 22/2015), non valeva a far insorgere in capo all'interessato l'affidamento per la seconda domanda relativamente alla quale ha solo consigliato di presentarla, senza nulla Pt_2 CP_1
rappresentare quanto alla effettiva sussistenza dei requisiti di legge.
In altri termini la mail redatta da poteva ingenerare nel ricorrente il convincimento della perdita CP_1
della prima ma non già del sicuro conseguimento della seconda che costituisce oggetto Pt_2 Pt_2
pagina 6 di 9 dell'indebito ed in relazione alla quale, per le ragioni esposte, non si è determinata una situazione idonea a generare affidamento in capo al ricorrente.
Deriva da quanto precede che l'indebito maturato deve essere restituito dal ricorrente.
***
Neppure è meritevole di accoglimento la domanda volta ad ottenere il ripristino dell'indennità di disoccupazione presentata in data 7.2.2019 e il pagamento di 411 giornate, oltre all'accredito della relativa contribuzione.
E' infatti fondata l'eccezione di decadenza sostanziale annuale di cui all'art.47 ultimo comma DPR
639/1970, introdotto dall'articolo 38 del D.L. 98/2011 ai sensi del quale “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Nel caso di specie viene in considerazione una prestazione di pertinenza della gestione prestazioni temporanee di cui all'art.24 L.88/1989, relativamente alla quale il citato art.47 al II comma stabilisce il termine decadenziale di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Tenuto conto della decorrenza del suddetto termine come fissata nel riportato ultimo comma dell'art.47, la decadenza è maturata in quanto il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il
6.12.2023, laddove il pagamento della prestazione oggetto della domanda in esame è cessato Pt_2
dal 12.12.2019.
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In via subordinata, il ricorrente chiede che sia accertata la responsabilità di nella determinazione CP_1 dell'errore e del danno subito e, per l'effetto, condannato al risarcimento del danno arrecato per CP_1 la perdita di 411 giornate di trattamento NaSpI per l'importo di €12.071,14.
A fondamento della domanda risarcitoria, il ricorrente ha ribadito che, in conseguenza dell'errore dell'ente previdenziale, che gli ha indicato di presentare una nuova domanda a causa del reperimento di attività lavorativa a tempo determinato di sei mesi, ha presentato la nuova domanda in data 9.1.2020, così perdendo il diritto di fruire della NASpI 943254/2019 sospesa nella misura residua di 411 giorni con relativa contribuzione, in ciò consistendo il danno di cui chiede il ristoro.
L'errore lamentato dal ricorrente in cui sarebbe incorso , quanto alla necessità di presentare una CP_1
nuova domanda, è privo di efficacia causale sulla perdita del diritto di fruire della 43254/2019. Pt_2
pagina 7 di 9 Ciò per la ragione che il ricorrente, come rilevato dalla difesa , non ha provveduto ad effettuare le CP_1 comunicazioni previste, a pena di decadenza, dall'art.9 comma 2 D.Lgs. 22/2015.
Ai sensi della citata norma “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la instauri un Pt_2
rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto…” e il CP_1
successivo art.11 dispone che il lavoratore decade dalla fruizione della tra gli altri, nel caso di Pt_2
inizio di un'attività lavorativa subordinata, senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
Nel caso di specie si è detto che il ricorrente, allorchè usufruiva dell'indennità per effetto Pt_2 dell'accoglimento della domanda presentata il 7.2.2019, ha instaurato due rapporti lavorativi, il primo in data 30.5.2019 allorchè è stato assunto da con contratto di lavoro subordinato della CP_3
durata di un mese e il secondo in data 13.12.2019 allorchè è stato assunto da con Parte_3
contratto di lavoro subordinato, con decorrenza 13.12.2019 e cessazione al 12.6.2020.
E' incontestato che il ricorrente non abbia provveduto ad effettuare le comunicazioni del reddito annuo previsto, stabilite ai sensi del citato art.9, a pena di decadenza ai sensi del citato art.11 D. Lgs. 22/2015.
Non coglie nel segno quanto rilevato dal ricorrente nelle note conclusionali allorchè sostiene che la comunicazione reddituale presuppone che la domanda sia sospesa o comunque aperta, mentre Pt_2
nel caso di specie aveva comunicato che la domanda era decaduta di modo che alcuna CP_1
comunicazione reddituale avrebbe potuto inviare.
Al di là del rilievo che il ricorrente neppure nel periodo di sospensione della 943254/2019 ha Pt_2
comunicato il reddito annuo previsto, resta che l'attività lavorativa oggetto del primo contratto di lavoro è iniziata il 30 maggio 2019 e pertanto entro il 29 giugno 2019 il ricorrente era tenuto a rendere la comunicazione di cui al citato art.9 e a quell'epoca la ra certamente aperta. Pt_2
La comunicazione obbligatoria non è stata resa, determinandosi in tal modo la decadenza dalla fruizione della NASpI 943254/2019, con l'effetto che non può essere imputato a il mancato CP_1
ripristino della suddetta indennità.
In definitiva deve essere escluso che il ricorrente abbia perso il diritto a percepire la oggetto Pt_2
della domanda 7.12.2019 per avere presentato la successiva domanda 9.1.2020 su consiglio di , in CP_1
quanto, come eccepito in giudizio da , la decadenza è conseguita a fatto imputabile al ricorrente CP_1
stesso, afferente la violazione dell'obbligo di comunicazione del reddito annuo previsto, tant'è che,
pagina 8 di 9 anche qualora il ricorrente non avesse presentato la nuova domanda, sarebbe incorso nella decadenza ex art.11 e non avrebbe percepito le residue 411 giornate di trattamento Pt_2
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Tenuto conto che alcune eccezioni ostative all'accoglimento del ricorso sono state dedotte dalla parte convenuta solo nella fase giudiziaria, ricorrono gravi ragioni ai fini della compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta le domande del ricorrente;
2) compensa le spese del giudizio
Brescia, 23 maggio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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