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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/07/2024, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 10.07.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra , nato a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo (ME) via Vittorio Emanuele III n. 26 presso lo studio dell'Avv. Sara Maria
Gullotti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-resistente-
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura R.G. 1835/2015 al quale è riunito il 1839/2015
All'udienza del 10.07.2024 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 1835/2015 al quale è riunito il r.g. n. 1839/2015 depositati in data 05.06.2015
15.05.2015., la parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di bracciante agricolo nel corso negli anni
2005 e nell'anno 2006 per la ditta , per 151 giornate agricole ogni anno, Organizzazione_1 chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura, stante il disconoscimento effettuato dall'
[...]
costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Il ricorrente è stato cancellato con il secondo elenco nominativo trimestrale di variazione del 2014 pubblicato fino al 31 ottobre del 2014 ed a partire da questa data decorrono i termini per la valida istaurazione del ricorso giudiziario, sia della fase ammnistrativa che del successivo ricorso giudiziario di cui all'art. 22 del D.L. del 70 in ordine alla eccepita decadenza. Nel caso de quo, il ricorso è stato iscritto a ruolo il 05.06.2015 ossia nel pieno rispetto dei termini di legge. Ci concerne entrambi i fascicoli riuniti. Nel merito, la domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2005 e 2006 per 151 giornate annue, in cui lo stesso avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricolo.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i testi dichiarato che effettivamente negli anni interessati il ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricolo per l'anno 2005 per 151 giornate lavorative e nell'anno 2006 per 151 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell' che deve CP_2 essere condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva cpa ed accessori come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
CP_ 1) dichiara che ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della Parte_1
per l'anno 2005 per 151 giornate lavorative annue e per l'anno 2006 per Organizzazione_1
151 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre IVA e cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 10.07.2024
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 10.07.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra , nato a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo (ME) via Vittorio Emanuele III n. 26 presso lo studio dell'Avv. Sara Maria
Gullotti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-resistente-
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura R.G. 1835/2015 al quale è riunito il 1839/2015
All'udienza del 10.07.2024 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 1835/2015 al quale è riunito il r.g. n. 1839/2015 depositati in data 05.06.2015
15.05.2015., la parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di bracciante agricolo nel corso negli anni
2005 e nell'anno 2006 per la ditta , per 151 giornate agricole ogni anno, Organizzazione_1 chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura, stante il disconoscimento effettuato dall'
[...]
costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Il ricorrente è stato cancellato con il secondo elenco nominativo trimestrale di variazione del 2014 pubblicato fino al 31 ottobre del 2014 ed a partire da questa data decorrono i termini per la valida istaurazione del ricorso giudiziario, sia della fase ammnistrativa che del successivo ricorso giudiziario di cui all'art. 22 del D.L. del 70 in ordine alla eccepita decadenza. Nel caso de quo, il ricorso è stato iscritto a ruolo il 05.06.2015 ossia nel pieno rispetto dei termini di legge. Ci concerne entrambi i fascicoli riuniti. Nel merito, la domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2005 e 2006 per 151 giornate annue, in cui lo stesso avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricolo.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i testi dichiarato che effettivamente negli anni interessati il ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricolo per l'anno 2005 per 151 giornate lavorative e nell'anno 2006 per 151 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell' che deve CP_2 essere condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva cpa ed accessori come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
CP_ 1) dichiara che ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della Parte_1
per l'anno 2005 per 151 giornate lavorative annue e per l'anno 2006 per Organizzazione_1
151 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre IVA e cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 10.07.2024
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena