Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 679/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 679/2025, promossa con ricorso depositato il 18/02/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 29.09.1976
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con Avv.ti Alan Andreoletti e Giovanni Grassi
e
2) Parte_2
Nata a Saronno il 17.05.1982
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...]
con Avv.ti Alan Andreoletti e Giovanni Grassi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VE OR (CO), in data 23 luglio 2005
(anno 2005 atto n. 9 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 22.06.2015 omologato con decreto del
23.06.2015 depositato il 29.06.2015 del Tribunale di Como – R.G. 1929/2015.
con il seguente figlio:
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.02.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Nella casa coniugale, sita in Turate, via Puccini n. 18 B, assegnata alla Sig.ra in sede di separazione ed attualmente di esclusiva proprietà della Pt_2 medesima, continuerà ad abitarci la Sig.ra con il figlio minore Parte_2
mentre il Sig. ha fissato la propria residenza in Persona_1 Parte_1
Varese, via M. Molteni n. 12.
2. Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e Persona_1 collocato stabilmente presso la madre. I genitori stabiliscono di comune accordo la residenza abituale del figlio minore a fini anagrafici in Turate, via G. Puccini n. 18
B.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Tempi e modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore. Per_1
3. I genitori si impegnano, nel rispetto delle esigenze del minore e considerati i rispettivi impegni lavorativi, a disciplinare i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore secondo le seguenti modalità:
4. frequenta il I anno della scuola professionale per meccanico a Saronno, e Per_1 trascorrerà alternativamente con i genitori il fine settimana, precisamente dalle ore
18.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con impegno della Sig.ra Pt_2 ad accompagnare e recuperare il minore presso l'abitazione del Sig nei Per_1 fine settimana di spettanza del medesimo.
5. trascorrerà inoltre con il padre il mercoledì dalle 17.00 alle 21.00 nel fine Per_1 settimana di spettanza del Sig. ed il martedì ed il giovedì, sempre dalle Per_1
17.00 alle 21.00 nel fine settimana di competenza della madre;
con impegno della
Sig. a recuperare ed accompagnare il minore presso l'abitazione della Per_1
Sig.ra Pt_2
6. I genitori si impegnano vicendevolmente, stante la totale assenza di conflittualità, a favorire e mantenere i rapporti tra loro ed il figlio il più possibile equilibrati, continuativi e significativi in termini di qualità e quantità.
7. Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi che potranno essere assunti caso per caso dai genitori di comune accordo, in deroga alle presenti disposizioni, nell'interesse del minore e secondo la disponibilità delle parti.
pagina2 di 5 8. I ricorrenti precisano che le sopra descritte modalità di affidamento e collocamento, già omologate dal Tribunale, sono state attuate con risultati positivi nel lungo periodo di separazione, assicurando al minore la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Festività e vacanze.
9. Il figlio trascorrerà con il padre venti giorni anche non consecutivi di vacanza durante il periodo estivo, da individuarsi di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
10. Le feste tradizionali saranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre, considerando le esigenze di studio e di svago nonché i desideri del figlio.
11. Precisamente, per quanto riguarda le festività natalizie, ad anni alterni, il minore starà con il padre dal 24.12 al 30.12 e con la madre dal 31.12 al 6.1.
12. Con riferimento alle festività pasquali trascorrerà alternativamente con il Per_1 padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo.
13. Le festività del XXV aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre verranno trascorse dai figli in base al principio dell'alternanza di anno in anno ora con uno, ora con l'altro genitore.
14. Anche con riferimento a vacanze e festività sono fatti salvi i diversi e migliori accordi che potranno essere assunti caso per caso dai genitori di comune accordo, in deroga alle presenti disposizioni, nell'interesse del minore e secondo la disponibilità delle parti.
Mantenimento del figlio.
15. Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore nella misura Per_1 Per_1 di € 300,00 (trecento/00) mensili, oltre rivalutazione secondo l'indice ISTAT.
16. Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Tra tali spese, che dovranno essere previamente concordate e comunque documentate
(fatti salvi i motivi di urgenza), si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richiamate comunque integralmente le linee guida del Tribunale di Varese del 1.2.2018:
a) le spese mediche straordinarie non coperte dal SSN (oculista, dentista etc etc), ovvero visite specialistiche, interventi chirurgici, particolari terapie;
b) le rette e tasse scolastiche ed universitarie, corsi di specializzazione, libri di testo, cancelleria di inizio anno, gite scolastiche, corsi musicali, ivi compreso l'acquisto del relativo strumento;
c) corsi ed attività sportive, compreso l'acquisto di abbigliamento specialistico ed attrezzature.
17. I ricorrenti si impegnano a suddividere tra loro nella misura del 50% gli importi che riceveranno a titoli di assegni familiari/assegno unico universale.
pagina3 di 5 18. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
Condizioni economico patrimoniali dei coniugi.
19. Il Sig. è magazziniere presso Unifor S.p.a. di Turate, mentre la Sig.ra Per_1
è operaia del settore grafico presso Legatoria R.C.R. di Solaro, e le Pt_2 rispettive condizioni reddituali sono comprovate dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che si allegano al presente atto (docc. 07, 08, 09, 10, 11, 12).
20. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento precisando di aver già definito ogni questione di carattere economico – patrimoniale.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza, alla cui impugnazione le parti rinunciano sin d'ora, a margine dell'atto di matrimonio del Comune di VE OR (Atto n. 9, parte II, Serie A, anno
2005, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Lozza al n. 5, parte II, S. B., anno 2005).
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
23.07.2025, in VE OR (CO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di VE OR (anno 2005, atto n. 9, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
pagina4 di 5 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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