TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13852/2023 promossa da:
AVV. , (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AMENTA VIRGINIA giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, NELLA PERSONA DEL MINISTRO RAPPR. LEGALE PRO TEMPORE Controparte_1
(C.F. P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'Avv. Cocuzza Floriana, proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. avverso il decreto di liquidazione dei compensi comunicato il 20.11.2023 ed emesso dal Giudice del Tribunale di
Catania ( I Sezione penale) nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. TRIB n. 2922/2017 –
R.G.N.R. 10485/15; la ricorrente, dopo aver premesso di avere svolto attività di difesa d'ufficio in favore di , riferiva di avere inutilmente esperito le procedure per il Parte_2
recupero del credito professionale, richiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo, (divenuto esecutivo per mancata opposizione in data 11.09.20) e notificandolo il 5.10.20 unitamente ad atto di precetto, ma che in data 31.12.20 era stato redatto verbale di pignoramento negativo.
Riferiva che con decreto del 23.12.21 (non opposto) il Giudice Penale aveva rigettato l'istanza di liquidazione presentata dall'avv Cocuzza in data 12.04.21, avendo ritenuto non provato il rituale pagina 1 di 4 esperimento della procedura esecutiva per il recupero del credito professionale e che, pertanto, era stata nuovamente effettuata la notifica dell'atto di precetto (cfr. all 10 e 11) ed era stato nuovamente tentato il pignoramento, notificato al debitore ed a nove terzi, con esito negativo (cfr. all. 12); deducendo di aver dunque presentato una seconda istanza di liquidazione al Tribunale di Catania, chiedendo la liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta per la difesa del e per le spese di Parte_2
recupero del credito professionale, lamentava l'omessa liquidazione dei compensi richiesti per la fase introduttiva e decisionale, sostenendo di avere svolto tali attività (allegando una bozza di appunti redatta per la discussione dell'udienza del 14.03.19) nonché dei compensi inerenti l'attività posta in essere per il recupero del credito professionale e, di conseguenza, chiedeva riconoscersi l'importo di euro 3.933,00 oltre 15%, IVA e C.P.A. come per legge per compensi e l'importo di euro 1.683,94 per le spese di recupero del credito professionale, con vittoria di spese e compensi.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
Con il decreto opposto è stata liquidata la somma di euro 510,00 per compensi ed euro 76,50 per spese generali, essendo stato ritenuto l'espletamento dell'attività per le fasi di studio ed istruttoria, ma non anche per le fasi introduttiva e decisoria.
In punto di diritto, si premette che trova applicazione il combinato disposto degli 116 e 106 bis, nonché
l'art. 82 del DPR 115 del 2002, mentre per la specifica liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali si applicano le tabelle Ministeriali del DM 55 del 2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018.; secondo orientamento consolidato della Suprema Corte “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, (tra le varie, v. 30484/2017;
15394/2012; 24104/2011; 27854/2011). E' stato altresì precisato che, poichè l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116,i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
(b) proprio perchè il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti pagina 2 di 4 professionali (laddove solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (così, Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n.
1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473)” (cfr. Cass. civ. sent. n. 3673/2019 ; e, ancora da ultimo: Cass. Civ. sent. n. 5041/2024 “ È consolidato l'indirizzo di cui sono espressione già Cass. Sez.
2 17-11-2011 n. 24104 Rv. 620032-01 e Cass. Sez. 6-2 20-12-2011 n. 27854 Rv. 620470-01 le quali, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (nello stesso senso Cass. Sez. 6-2 19-12-2017n. 30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n.
22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2
13- 3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7-8-2023 n. 23958). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato.”).
La ricorrente ha depositato copia della sentenza con cui è stato concluso il processo e alcuni verbali di udienza cui ha partecipato (cfr. all. 2) da cui non emerge lo svolgimento di attività riconducibile alla fase introduttiva, come specificata nell'art. 12 comma 3 DM 55/2014 (“per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”); non essendo stata posta in essere tale attività, nulla spetta per tale fase.
Ancora, ai sensi della medesima norma nella fase decisionale sono comprese: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica” ; al riguardo occorre precisare che, dalla lettura dei verbali d'udienza depositati (in particolare verbale del 14.03.2019 e del 21.03.2019), emerge che il difensore di fiducia era assente all'udienza del 21.03.2019 e che la ricorrente chiedeva l'assoluzione dell'imputato, sì che per tale fase può essere liquidato l'onorario calcolato secondo i valori medi di cui al DM cit. , ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002; l'avv. ha dunque diritto ad un compenso pari ad € Pt_1
pagina 3 di 4 945,33.
Quanto ai compensi inerenti la procedura per il recupero dell'onorario dalla parte assistita si osserva che parte ricorrente chiede la somma complessiva di euro 1.683,94 di cui 678,13 per il procedimento monitorio, euro 169,80 per l'atto di precetto, 440,13 per il procedimento di esecuzione mobiliare e
395,88 per il procedimento di esecuzione presso terzi;
le indicate attività risultano documentate come da allegati 5, 6,7, 10, 11 e 12.
Ella ha diritto all'importo di € 450,00 , ottenuta tenendo conto del DM 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 tabella 8-Procedimenti Monitori per cause di valore fino ad euro
5.200,00, valori medi, nonché alla somma di € 142,00 sulla base della tabella 6 – Atto di precetto, la somma di € 368,00 sulla base della tabella 16 – Procedure esecutive mobiliari e la somma di €
331,00 sulla base della tabella 17 – Procedure esecutive presso terzi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014 secondo i valori minimi ritenuta la non particolare complessità della questione trattata e senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M
- in riforma parziale del decreto impugnato, che per il resto conferma, liquida in favore dell'avv.
l'ulteriore importo di € 2.236,33 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come Parte_1 per legge, che pone a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle Controparte_1 spese del procedimento liquidate in complessivi € 125,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre
IVA, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13852/2023 promossa da:
AVV. , (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AMENTA VIRGINIA giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, NELLA PERSONA DEL MINISTRO RAPPR. LEGALE PRO TEMPORE Controparte_1
(C.F. P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'Avv. Cocuzza Floriana, proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. avverso il decreto di liquidazione dei compensi comunicato il 20.11.2023 ed emesso dal Giudice del Tribunale di
Catania ( I Sezione penale) nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. TRIB n. 2922/2017 –
R.G.N.R. 10485/15; la ricorrente, dopo aver premesso di avere svolto attività di difesa d'ufficio in favore di , riferiva di avere inutilmente esperito le procedure per il Parte_2
recupero del credito professionale, richiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo, (divenuto esecutivo per mancata opposizione in data 11.09.20) e notificandolo il 5.10.20 unitamente ad atto di precetto, ma che in data 31.12.20 era stato redatto verbale di pignoramento negativo.
Riferiva che con decreto del 23.12.21 (non opposto) il Giudice Penale aveva rigettato l'istanza di liquidazione presentata dall'avv Cocuzza in data 12.04.21, avendo ritenuto non provato il rituale pagina 1 di 4 esperimento della procedura esecutiva per il recupero del credito professionale e che, pertanto, era stata nuovamente effettuata la notifica dell'atto di precetto (cfr. all 10 e 11) ed era stato nuovamente tentato il pignoramento, notificato al debitore ed a nove terzi, con esito negativo (cfr. all. 12); deducendo di aver dunque presentato una seconda istanza di liquidazione al Tribunale di Catania, chiedendo la liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta per la difesa del e per le spese di Parte_2
recupero del credito professionale, lamentava l'omessa liquidazione dei compensi richiesti per la fase introduttiva e decisionale, sostenendo di avere svolto tali attività (allegando una bozza di appunti redatta per la discussione dell'udienza del 14.03.19) nonché dei compensi inerenti l'attività posta in essere per il recupero del credito professionale e, di conseguenza, chiedeva riconoscersi l'importo di euro 3.933,00 oltre 15%, IVA e C.P.A. come per legge per compensi e l'importo di euro 1.683,94 per le spese di recupero del credito professionale, con vittoria di spese e compensi.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
Con il decreto opposto è stata liquidata la somma di euro 510,00 per compensi ed euro 76,50 per spese generali, essendo stato ritenuto l'espletamento dell'attività per le fasi di studio ed istruttoria, ma non anche per le fasi introduttiva e decisoria.
In punto di diritto, si premette che trova applicazione il combinato disposto degli 116 e 106 bis, nonché
l'art. 82 del DPR 115 del 2002, mentre per la specifica liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali si applicano le tabelle Ministeriali del DM 55 del 2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018.; secondo orientamento consolidato della Suprema Corte “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, (tra le varie, v. 30484/2017;
15394/2012; 24104/2011; 27854/2011). E' stato altresì precisato che, poichè l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116,i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
(b) proprio perchè il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti pagina 2 di 4 professionali (laddove solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (così, Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n.
1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473)” (cfr. Cass. civ. sent. n. 3673/2019 ; e, ancora da ultimo: Cass. Civ. sent. n. 5041/2024 “ È consolidato l'indirizzo di cui sono espressione già Cass. Sez.
2 17-11-2011 n. 24104 Rv. 620032-01 e Cass. Sez. 6-2 20-12-2011 n. 27854 Rv. 620470-01 le quali, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (nello stesso senso Cass. Sez. 6-2 19-12-2017n. 30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n.
22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2
13- 3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7-8-2023 n. 23958). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato.”).
La ricorrente ha depositato copia della sentenza con cui è stato concluso il processo e alcuni verbali di udienza cui ha partecipato (cfr. all. 2) da cui non emerge lo svolgimento di attività riconducibile alla fase introduttiva, come specificata nell'art. 12 comma 3 DM 55/2014 (“per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”); non essendo stata posta in essere tale attività, nulla spetta per tale fase.
Ancora, ai sensi della medesima norma nella fase decisionale sono comprese: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica” ; al riguardo occorre precisare che, dalla lettura dei verbali d'udienza depositati (in particolare verbale del 14.03.2019 e del 21.03.2019), emerge che il difensore di fiducia era assente all'udienza del 21.03.2019 e che la ricorrente chiedeva l'assoluzione dell'imputato, sì che per tale fase può essere liquidato l'onorario calcolato secondo i valori medi di cui al DM cit. , ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002; l'avv. ha dunque diritto ad un compenso pari ad € Pt_1
pagina 3 di 4 945,33.
Quanto ai compensi inerenti la procedura per il recupero dell'onorario dalla parte assistita si osserva che parte ricorrente chiede la somma complessiva di euro 1.683,94 di cui 678,13 per il procedimento monitorio, euro 169,80 per l'atto di precetto, 440,13 per il procedimento di esecuzione mobiliare e
395,88 per il procedimento di esecuzione presso terzi;
le indicate attività risultano documentate come da allegati 5, 6,7, 10, 11 e 12.
Ella ha diritto all'importo di € 450,00 , ottenuta tenendo conto del DM 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 tabella 8-Procedimenti Monitori per cause di valore fino ad euro
5.200,00, valori medi, nonché alla somma di € 142,00 sulla base della tabella 6 – Atto di precetto, la somma di € 368,00 sulla base della tabella 16 – Procedure esecutive mobiliari e la somma di €
331,00 sulla base della tabella 17 – Procedure esecutive presso terzi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014 secondo i valori minimi ritenuta la non particolare complessità della questione trattata e senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M
- in riforma parziale del decreto impugnato, che per il resto conferma, liquida in favore dell'avv.
l'ulteriore importo di € 2.236,33 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come Parte_1 per legge, che pone a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle Controparte_1 spese del procedimento liquidate in complessivi € 125,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre
IVA, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4