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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 28/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 15 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to FIORDA DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CAMPOBASSO, CORSO BUCCI 54/A, giusta procura in atti;
- OPPONENTE-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv.to MIGLINO MARCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via
F. Ugoni, 36/C, giusta procura in atti;
- OPPOSTO –
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Architetto in ordine agli incarichi ricevuti e, Controparte_1 per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 290/2022, emesso in data 26 settembre 2022 nell'ambito del giudizio R.G. N. 729/2022, dal Tribunale di Larino, oggi opposto, accertando la non debenza delle somme ivi richieste;
in via riconvenzionale, condannare parte opposta alla restituzione delle spese sopportate dal in conseguenza all'impiego del personale avventizio per la sostituzione dei raccordi per € 92.600,00 Parte_1 pagina 1 di 11 e ai danni richiesti dai proprietari terrieri interessati dagli eventi alluvionali, nonché ai danni per il mancato rintraccio di n. 13 misuratori, per complessivi € 15.937,80; in ogni caso condannare parte opposta al pagamento delle spese di giudizio”; per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in persona del Giudice Vacca ogni contrariis rejectis così giudicare: 1) in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 290/2022 emesso dal Tribunale di Larino in data ai sensi dell'art.648 c.p.c.; 2) Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 290/2022 emesso dal Tribunale di Larino in data e per l'effetto condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. a pagare le seguenti Parte_1 somme : euro 19.714,55 al lordo con gli interessi di mora al tasso legale dalla scadenza al saldo, così come determinato dal decreto ingiuntivo n. 290/2022 del Tribunale di Larino oltre le competenze legali ivi liquidate pari € 540,00 per compensi e in € 145,50 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di questo giudizio, con attribuzione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'Arch. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Larino l'emissione, in Controparte_1 data 26/09/2022, del decreto ingiuntivo n. 290/2022 per il pagamento della somma di €
19.714,55 da parte del . Il ricorrente allegava nel Parte_1 proprio ricorso che in data 15.6.2015 il aveva affidato all'Arch. Parte_1 CP_1
l'incarico di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per l'installazione di misuratori di portata sulla rete di distribuzione per un compenso pattuito di €
32.000,00; che in corso d'opera si rendevano necessarie varianti regolarmente approvate dai competenti organi;
che i lavori terminavano con il collaudo del 10.6.2020; che, a titolo di compenso professionale, non era stato versato il residuo importo di € 3.425,76 con riguardo alla pattuizione di cui alla convenzione originaria, mentre nulla era stato corrisposto per le prestazioni professionali riguardanti le varianti tecniche e suppletive apportate al progetto iniziale, non ricomprese nell'originaria convenzione, per un importo di € 16.288,79.
2. Avverso tale decreto ha spiegato opposizione il , Parte_1 chiedendone la revoca del decreto monitorio per inadempimento contrattuale del professionista e spiegando contestuale domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto che: Parte_1
- l'Arch. era stato incaricato dal quale Direttore dei CP_1 Parte_1
Lavori e Responsabile della Sicurezza per l'installazione, sulla rete di distribuzione dell'acqua, pagina 2 di 11 di misuratori di portata;
- nel gennaio 2017, durante l'esecuzione dei lavori, pervenivano al diverse Parte_1 comunicazioni da parte di aziende situate nell'agro di Palata, con cui si segnalava l'apertura non programmata di alcuni gruppi di consegna, con il conseguente allagamento dei terreni circostanti;
sebbene il D.L. fosse stato informato della questione con nota n. 281 dell'1 marzo
2017 e sebbene il RUP, già in quella occasione, avesse riscontrato che le problematiche dei misuratori fossero riconducibili alle basse temperature e alla formazione del ghiaccio su materiali inadeguati, l'Arch. ometteva di compilare una relazione con la CP_1 descrizione dei fatti e le presumibili cause, di adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose e di formalizzare una contestazione nei confronti dell'impresa appaltatrice per l'anomalo funzionamento dei gruppi di consegna e per la manleva in ordine alle richieste di risarcimento dei danni patiti dalle ditte consorziate, tanto in violazione dell'art. 11 del D.M 49/2018;
- nei primi mesi del 2018 (tra febbraio e marzo), nel comprensorio irriguo si verificavano ulteriori casi (circa 300) di anomala apertura dell'idrovalvola dei gruppi di consegna “dovuti alla formazione di ghiaccio all'interno del circuito idraulico e si accertava che, la quasi totalità dei predetti eventi critici, risultava imputabile allo sfilamento di tubicini in rilsan (resina poliammidica di origine vegetale) dai raccordi a gomito di collegamento col filtro a Y dei gruppi di consegna”; anche in tale occasione l'Arch. , sebbene informato degli CP_1 accadimenti, non provvedeva a comunicare con tempestività alla Stazione Appaltante le problematiche insorte e a contestare all'impresa l'apertura anomala dei contatori;
- in data 8 marzo 2018, il D.L., alla presenza dell'Impresa appaltatrice redigeva CP_2 verbale di ultimazione dei lavori, terminati il 17 febbraio 2018;
- tuttavia, i ripetuti episodi di malfunzionamento delle apparecchiature installate inducevano la Commissione di Collaudo a richiedere una soluzione tecnico-economica condivisa tra e Impresa ed a sospendere le operazioni di collaudo;
Parte_1
- a seguito di prove eseguite presso la sede del si appurava che l'apertura degli Parte_1 idrocontatori era da imputarsi alla deformazione di alcuni raccordi in materiale plastico che non resistevano a temperature sotto lo zero termico e che la soluzione dovesse essere quella di una loro sostituzione con raccordi di materiale metallico;
dopo una riunione con la
Commissione di Collaudo del 12.03.2019, con verbale di intesa del 19 marzo 2019 la CP_3
[... si impegnava alla fornitura gratuita di tutto il materiale necessario al cambio della raccorderia ed il a provvedere alla sostituzione di tutti i raccordi, entro il mese di Parte_1 pagina 3 di 11 agosto 2019, e a farsi carico dei costi di manodopera;
- i costi relativi alle operazioni di sostituzione, protrattesi da maggio 2019 a gennaio 2020 e per le quali il fu costretto all'assunzione di personale avventizio, ammontavano ad € Parte_1
92.600,00.
Così esposti i fatti e allegate le inadempienze addebitate all'Arch. , l'opponente, CP_1 nel chiedere il rigetto dell'opposizione, ha spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno, pari ad € 92.600,00 per i costi sopportati dal per Parte_1
l'assunzione di personale avventizio per la sostituzione dei raccordi , oltre ai danni richiesti dai proprietari terrieri interessati dagli eventi alluvionali e quelli per il mancato rintraccio dei 13 misuratori, pari a complessivi € 15.937,80.
3. Si è costituito l'Arch. , contestando ogni addebito mosso a suo carico Controparte_1 dal . Parte_1
In particolare, l'opposto, rammentati i ruoli e i compiti del Direttore dei Lavori descritti nel
DM 49/2018, ha evidenziato di aver assolto scrupolosamente e con diligenza al proprio incarico, presenziando costantemente allo svolgimento dei lavori appaltati, compiendo numerosi sopralluoghi nelle zone di cantiere prima, durante e dopo le lavorazioni, redigendo sei ordini di servizio e due perizie di variante in corso d'opera approvate dagli organi competenti. Tanto premesso, l'opposto ha dedotto che, in esecuzione all'obbligo gravante sul
D.L. di verificare la corrispondenza delle caratteristiche del materiale utilizzato dall'esecutore a quanto approvato e la quantità assegnata, aveva proceduto a verificare che il materiale prodotto dall'impresa coincidesse con le specifiche tecniche nel capitolato Speciale d'Appalto
e le caratteristiche enunciate dal fornitore in fase di gara, chiarendo altresì che i misuratori di portata erano stati valutati come idonei da apposita commissione che ne aveva verificato le caratteristiche confrontandole con quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dando parere favorevole a quelle illustrate dall'Impresa CP_3
Con riguardo ai danni lamentati dalle ditte, l'opposto ha evidenziato che, quando è stato messo a conoscenza dal RUP, con nota n. 281 del 01.03.2017, di danni non meglio precisati verificatasi nel gennaio 2017, egli si attivava prontamente, riuscendo a mediare e a favorire il raggiungimento di una conciliazione tra l'impresa e i danneggiati, come attestato dai verbali versati in atti. Ad ogni modo, secondo l'opposto, i citati danni non erano stati causati da errata o negligente messa in opera dei materiali dell'appalto, bensì, come poi appurato da tutte le parti ( , Rup, Impresa, D.L.), dal malfunzionamento dei misuratori dovuto alle Parte_1 condizioni climatiche eccezionali che si erano verificate in quel periodo e non considerate dai pagina 4 di 11 progettisti, che avevano previsto misuratori idonei per temperature più miti rispetto a quelle verificatesi, di talché, solo quando è stata individuata tale causa, si è potuti intervenire per la soluzione. Ad ogni modo, in quell'arco temporale il D.L. si interfacciava tempestivamente con l'impresa, la quale dava riscontro a mezzo delle note del 09.03.18 e del 21.03.2018, consentendo poi al Direttore dei Lavori di eseguire i propri accertamenti e rendere la propria relazione sull'accaduto; si arrivava così alla riunione del 02.07.2018, a cui partecipava, oltre allo stesso D.L., l'Alto Sorvegliante, l'impresa e il RUP e, nel corso della stessa, si attestava la causa del malfunzionamento dei misuratori per il ghiaccio che non era stato considerato negli atti di fornitura e di gara. In data 07.08.2018, il D.L. invia alle parti la relazione dell'impresa esecutrice i lavori e, a seguito della riunione del 26/09/2018, si decideva di testare i citati misuratori a varie temperature, prove a cui era sempre presente il D.L., come pure all'incontro in cui si decideva di inserire dei raccordi in ottone nichelato in sostituzione di quelli originali in polinero rislan. Alla luce di ciò, l'opposto ha sostenuto che alcun danno è allo stesso riconducibile, come pure non addebitale è il mancato rinvenimento dei 13 misuratori in campo, essendo stati integrati a cura e spese dell'impresa ; allo stesso modo, la stessa CP_3 impresa provvedeva al ristoro dei danni subiti dagli agricoltori per il CP_3 malfunzionamento delle citate valvole, ancorché non fosse a tanto tenuta, viste ed accertate le cause, sicché alcun danno sarebbe a sé addebitabile.
Infine, quanto al compenso in ordine alle varianti, erronea sarebbe l'indicazione del quantum da parte dell'opponente, considerata peraltro il parere favorevole della Commissione dell'Ordine degli Architetti di Campobasso.
4. La causa, respinte le prove orali in ragione della natura documentale della causa e dell'inammissibilità dei capitoli, articolati su circostanze documentali o da provarsi a mezzo di documenti nonché valutative, è stata rinviata per la decisione e così trattenuta, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
5. L'Arch. ha agito in via monitoria per l'ottenimento del pagamento del saldo CP_1 del compenso pattuito con il nella Convenzione di incarico professionale del Parte_1
15.6.2015, per un importo di € 3.425,76, nonché per il pagamento del dovuto con riguardo alle due varianti tecniche e suppletive apportate al progetto iniziale, non ricomprese nell'originaria convenzione, per un importo di € 16.288,79.
5.1. È noto il principio giurisprudenziale secondo cui in materia di inadempimento pagina 5 di 11 contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass.-
SS.UU.- n. 13533/2001). Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Tali principi di distribuzione dell'onus probandi non trovano deroga nell'ipotesi in cui il professionista abbia agito con decreto ingiuntivo per chiedere il pagamento della prestazione ed il committente abbia eccepito l'inadempimento; anche in tal caso, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo ed esatto espletamento dello stesso incombe al professionista (Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n. 21522; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997).
6. Venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che non è contestato tra le parti il titolo negoziale (Convenzione del 15.6.2015) fatto valere dal professionista, nonché l'esecuzione, da parte dell'Arch. , delle due varianti tecniche e suppletive, la prima in data CP_1
12/10/2016 e la seconda in data 21/11/2017, che risultano descritte nella relazione di collaudo finale.
Pacifico essendo il mancato pagamento delle somme richieste dall'ingiungente da parte del
, a giustificazione di ciò l'Ente ha eccepito l'inadempimento contrattuale del Parte_1 professionista, con specifico riferimento alle omissioni nella gestione dei sinistri verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, segnatamente nel gennaio 2017 e nel febbraio-marzo 2018, in violazione di quanto prescritto al D.L. dall'art. 11 del D.M. 49/2018, spiegando anche conseguenziale domanda risarcitoria. Nessun inadempimento è stato invece allegato dal con riguardo alla redazione delle perizie di variante a cui si riferisce la relativa voce Parte_1 di compenso richiesta, avendo l'opponente incentrato le proprie difese sul solo aspetto del quantum debeatur, di talché, in parte qua, l'opposizione avrà ad oggetto la fondatezza della contestazione sulla quantificazione del dovuto.
7. Venendo allora alla verifica della fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata pagina 6 di 11 dall'Ente e, conseguentemente, alla prova dell'esatto adempimento gravante sull'opposto, reputa il Tribunale che dall'esame della documentazione prodotta in atti sia emersa l'omissione addebitata al professionista dal committente.
Partendo dalla relazione del 18.6.2018 dell'Arch. , richiesta dall' CP_1 [...]
in data 19.05.2018 sull'Anomala apertura dei misuratori di portata avanzata - ma CP_4 si veda anche la relazione di collaudo, punto n. 18, “Aperture non programmate dei gruppi di consegna” e pag. 19 e segg.-, si legge che “Durante la nevicata del gennaio-febbraio 2017, si sono verificate limitate aperture dei gruppi di consegna, circa una trentina, conseguenza di tali problema è stata la richieste di risarcimento danni da parte dei proprietari dei terreni che hanno denunciato la mancata semina a causa degli allagamenti. Tali richieste sono ancora al vaglio dell'impresa. Con l'ondata di gelo che ha colpito il
a fine febbraio 2018 si è verificata, nuovamente, l'apertura involontaria dei gruppi di consegna Pt_2
(hydropass), segnalati, prontamente dal R.U.P., arch. con nota n. 185 del Persona_1
27.02.2018. L'apertura non è stata circoscritta ad una specifica zona o area del vasto territorio del
[...]
, ma ha interessato per intero il suo territorio. In pari data la D.L. inoltrava alla società Parte_1 CP_2 la nota n. 185 e chiedeva chiarimenti in merito alle aperture dei gruppi di consegna (all. 2). In data
[...]
09.03.2018 la società inviava nota n. 018/TV in risposta alla nota n. 185 del R.U.P., CP_2 nella quale precisavano che “le aperture non erano da ritenere anomale ma come naturale conseguenza dovuta al ghiaccio” (all. 3). In data 21.03.2018, con nota n. 031/TV avanzavano alcune proposte per limitare e/o risolvere il problema”.
Tanto posto, va premesso che la normativa applicabile al caso di specie, ratione temporis, è il
DPR n. 207/2010, e, per quel che qui rileva, l'art. 165, rubricato “Sinistri alle persone e danni”, il quale, al co. 1, dispone che “Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose”.
Orbene, con riguardo ai sinistri verificatisi nel gennaio 2017, il RUP, con nota n. 281 dell'1.3.2017, informava il D.L. di richieste di danni per “malfunzionamento e messa in opera dei misuratori”. A fronte di tale segnalazione non è seguita alcuna pronta relazione sui fatti e sulle cause dei sinistri da parte del D.L.: difatti, premesso che agli accordi prodotti dall'opposto con tre ditte - prodotti dal D.L.- si giungeva solo nel 2020 e dopo diversi solleciti da parte delle ditte stesse e del RUP al D.L. (v. nota di sollecito n. 1089 del 6.7.2017 per
[...]
e ; pec del RUP del 23.2.2018 per la ditta Sgariglia;
nota RUP n. 600 Pt_3 Parte_4 dell'1.6.2018 e sollecito con nota RUP n. 609 del 16.6.2020 a cui solo seguiva relazione da pagina 7 di 11 parte del D.L.), con riguardo agli eventi del gennaio 2017 non è rinvenibile alcuna relazione del D.L., inviata al RUP, volta ad indagare le cause dei sinistri in contraddittorio con la ditta appaltatrice.
Quanto agli eventi del febbraio e marzo 2018, il RUP, con due note del 27.2.2018 n. 185 e del 19.3.2018 n. 268, informava il D.L. di nuove segnalazioni di danni (circa 300) per aperture anomale degli hydropass e degli interventi urgenti per chiusura da parte del proprio personale, chiedendo al D.L. di comunicare all'impresa tali problematiche e così attivarsi prontamente onde individuarne cause e soluzioni. Anche su tali segnalazioni non si rinviene alcuna relazione inoltrata al RUP. Difatti, l'unica relazione redatta dal D.L. al riguardo è quella sopra citata del 18.6.2018, in riscontro però alla richiesta dell'Alto Sorvegliante, il quale aveva sollevato riserve – e così sospeso la convalida della rendicontazione finale- in ragione dello
“stallo persistente sull'individuazione delle cause dei diffusi malfunzionamenti e sui possibili interventi risolutori, nonostante fosse stata già emessa la certificazione di ultimazione lavori”.
Da quanto precede, non v'è dubbio che, quantomeno con riguardo ai sinistri verificatisi nel
2017 (ma anche per quelli del successivo 2018, per quanto visto), il D.L. non provvide, com'era suo onere fare, ad indagare tempestivamente con l'impresa le possibili cause dell'apertura anomala dei punti di consegna, ritardandone così l'accertamento.
Ne consegue allora che l'opposto, gravato della dimostrazione positiva dell'esatto adempimento, sul piano quantitativo e qualitativo, della propria prestazione, in collegamento sinallagmatico rispetto al pagamento del compenso (che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione), non ha assolto all'onere su di esso posto, non soverchiando lo specifico profilo di inadempimento allegato dall'opponente e, in relazione al residuo compenso, ad esso proporzionale, di talché la domanda di condanna dell'Ente al pagamento richiesto dell'importo residuo di € 3.425,76 non potrà essere accolta.
8. È invece infondata e va rigettata la domanda riconvenzionale connessa al suesposto inadempimento.
Non è stata contestata dal l'affermazione, più volte ribadita dall'opposto, della Parte_1 conformità del materiale utilizzato dall'appaltatore alle specifiche tecniche nel capitolato
Speciale d'Appalto e alle caratteristiche enunciate in fase di gara. Ne consegue che i costi sostenuti dal per la sostituzione dei raccordi con materiale più idoneo e diverso da Parte_1 quello offerto ed approvato in fase di gara, conforme alle specifiche tecniche progettuali, non
è addebitabile al direttore dei lavori, non essendovi alcun nesso di riconducibilità dell'inadeguatezza di quei materiali, così come verificato in corso di esecuzione dell'opera, con pagina 8 di 11 gli obblighi contrattuali posti in capo alla direzione dei lavori, difatti neppure enunciati dall'opponente. Né è sostenibile l'assunto difensivo dell'opponente secondo cui “se l'Architetto si fosse attivato tempestivamente, nei confronti della ditta esecutrice CP_1 dei lavori e se lo stesso non avesse rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori, il Parte_1 non sarebbe stato costretto a sostenere le spese suddette e, soprattutto, a giungere ad un accordo transattivo con l'impresa appaltatrice, così come si avrà modo di dimostrare nella fase istruttoria del presente procedimento” (pag. 7 atto di opposizione;
pag. 10 comparsa conclusionale): un siffatto assunto è rimasto del tutto indimostrato, non avendo l'opponente in alcun modo provato, neppure a mezzo di presunzioni, che proprio l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori – che è ben diverso, sotto il profilo delle conseguenze giuridiche in tema di vizi, dal certificato di regolare esecuzione e, soprattutto, dal collaudo, entrambi non emessi, al tempo, dal D.L.- o l'intempestività del rilievo da parte del D.L., abbia determinato il tipo di accordo, asseritamente più svantaggioso per l'Ente, in concreto raggiunto con l'impresa, tenuto conto di quanto già esposto con riguardo ai materiali forniti dall'esecutore, conformi – si ripete- al progetto fornito dalla committenza e a base di gara.
Quanto invece ai danni a terzi, anche in parte qua l'Ente non ha contestato l'assunto dell'opposto, ovvero che a tanto provvide l'appaltatore, né ha dimostrato di aver provveduto all'esborso quale danno emergente di cui ha chiesto il ristoro per la somma di € 15.937,80, rimasta quindi indimostrata;
del pari, alcuna prova del danno è stata fornita per il mancato rintraccio dei 13 misuratori, su cui nulla l'opponente ha specificatamente allegato su cause e addebiti al D.L. nei propri scritti, in uno alla mancata contestazione dell'allegazione dell'opposto per cui detti misuratori sarebbero stati integrati a cura e spese dell'impresa
CP_3
9. Venendo infine agli importi per la redazione delle due perizie di variante, rispetto alle quali non sono state mosse contestazioni con riguardo all'esatto adempimento, l'opponente ha eccepito che, nella liquidazione del compenso professionale, l'Arch. non avrebbe CP_1 tenuto conto delle tariffe di cui al D.M. 17/06/2016, con applicazione degli sconti/ribassi, nella misura del 25%, di cui all'art. 4 della convenzione di incarico sottoscritta tra il Parte_1 ed il Professionista.
L'eccezione è infondata.
Invero, l'art. 4 della Convenzione prevede che in caso di variante in corso d'opera, spetta al professionista un compenso, non ricompreso nel corrispettivo complessivo fissato all'art. 3 del contratto, determinato in base alle tariffe di cui al D.M. 143 del 31 ottobre 2013, con pagina 9 di 11 applicazione di uno sconto/ribasso del 25%. Il compenso, quindi, è stato ancorato dalle parti ad un parametro fisso, ovvero il predetto DM n. 143/2013, e non mobile (ovvero ai successivi
DM in materia di tariffe professionali, volta per volta applicabili), sicché è in base ad esso, e non al D.M. 17/06/2016, che il compenso deve essere determinato. Ne consegue, allora, che l'eccezione avversa è infondata.
10. In definitiva, l'opposizione va accolta nei limiti che precedono mentre va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
In punto di spese, il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta, perciò, una riduzione delle spese a suo carico, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.c. Nel procedimento per ingiunzione, infatti, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Deve essere applicato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, ma rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 14.11.2002, n. 16012; Cass. 1.10.2002,
n. 14095; Cass. 11.11.1996, 9840).
Nel caso di specie, tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite possono essere legittimamente compensate per la metà, restando per l'altra metà a carico dell'opponente. Dette spese si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi, attesa l'esiguità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
− in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 290/2022, emesso dal Tribunale di Larino in data 26/09/2022 e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore Parte_1 dell'Arch. , dell'importo di € 16.288,79, oltre interessi Controparte_1 legali;
− rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal Parte_1
pagina 10 di 11 ; Parte_1
− condanna il al pagamento, Parte_1 per le causali di cui in motivazione ed in favore di , delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 4.571,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
compensa la restante metà delle spese tra le parti.
Larino, 27 aprile 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 15 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to FIORDA DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CAMPOBASSO, CORSO BUCCI 54/A, giusta procura in atti;
- OPPONENTE-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv.to MIGLINO MARCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via
F. Ugoni, 36/C, giusta procura in atti;
- OPPOSTO –
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Architetto in ordine agli incarichi ricevuti e, Controparte_1 per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 290/2022, emesso in data 26 settembre 2022 nell'ambito del giudizio R.G. N. 729/2022, dal Tribunale di Larino, oggi opposto, accertando la non debenza delle somme ivi richieste;
in via riconvenzionale, condannare parte opposta alla restituzione delle spese sopportate dal in conseguenza all'impiego del personale avventizio per la sostituzione dei raccordi per € 92.600,00 Parte_1 pagina 1 di 11 e ai danni richiesti dai proprietari terrieri interessati dagli eventi alluvionali, nonché ai danni per il mancato rintraccio di n. 13 misuratori, per complessivi € 15.937,80; in ogni caso condannare parte opposta al pagamento delle spese di giudizio”; per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in persona del Giudice Vacca ogni contrariis rejectis così giudicare: 1) in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 290/2022 emesso dal Tribunale di Larino in data ai sensi dell'art.648 c.p.c.; 2) Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 290/2022 emesso dal Tribunale di Larino in data e per l'effetto condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. a pagare le seguenti Parte_1 somme : euro 19.714,55 al lordo con gli interessi di mora al tasso legale dalla scadenza al saldo, così come determinato dal decreto ingiuntivo n. 290/2022 del Tribunale di Larino oltre le competenze legali ivi liquidate pari € 540,00 per compensi e in € 145,50 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di questo giudizio, con attribuzione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'Arch. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Larino l'emissione, in Controparte_1 data 26/09/2022, del decreto ingiuntivo n. 290/2022 per il pagamento della somma di €
19.714,55 da parte del . Il ricorrente allegava nel Parte_1 proprio ricorso che in data 15.6.2015 il aveva affidato all'Arch. Parte_1 CP_1
l'incarico di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per l'installazione di misuratori di portata sulla rete di distribuzione per un compenso pattuito di €
32.000,00; che in corso d'opera si rendevano necessarie varianti regolarmente approvate dai competenti organi;
che i lavori terminavano con il collaudo del 10.6.2020; che, a titolo di compenso professionale, non era stato versato il residuo importo di € 3.425,76 con riguardo alla pattuizione di cui alla convenzione originaria, mentre nulla era stato corrisposto per le prestazioni professionali riguardanti le varianti tecniche e suppletive apportate al progetto iniziale, non ricomprese nell'originaria convenzione, per un importo di € 16.288,79.
2. Avverso tale decreto ha spiegato opposizione il , Parte_1 chiedendone la revoca del decreto monitorio per inadempimento contrattuale del professionista e spiegando contestuale domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto che: Parte_1
- l'Arch. era stato incaricato dal quale Direttore dei CP_1 Parte_1
Lavori e Responsabile della Sicurezza per l'installazione, sulla rete di distribuzione dell'acqua, pagina 2 di 11 di misuratori di portata;
- nel gennaio 2017, durante l'esecuzione dei lavori, pervenivano al diverse Parte_1 comunicazioni da parte di aziende situate nell'agro di Palata, con cui si segnalava l'apertura non programmata di alcuni gruppi di consegna, con il conseguente allagamento dei terreni circostanti;
sebbene il D.L. fosse stato informato della questione con nota n. 281 dell'1 marzo
2017 e sebbene il RUP, già in quella occasione, avesse riscontrato che le problematiche dei misuratori fossero riconducibili alle basse temperature e alla formazione del ghiaccio su materiali inadeguati, l'Arch. ometteva di compilare una relazione con la CP_1 descrizione dei fatti e le presumibili cause, di adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose e di formalizzare una contestazione nei confronti dell'impresa appaltatrice per l'anomalo funzionamento dei gruppi di consegna e per la manleva in ordine alle richieste di risarcimento dei danni patiti dalle ditte consorziate, tanto in violazione dell'art. 11 del D.M 49/2018;
- nei primi mesi del 2018 (tra febbraio e marzo), nel comprensorio irriguo si verificavano ulteriori casi (circa 300) di anomala apertura dell'idrovalvola dei gruppi di consegna “dovuti alla formazione di ghiaccio all'interno del circuito idraulico e si accertava che, la quasi totalità dei predetti eventi critici, risultava imputabile allo sfilamento di tubicini in rilsan (resina poliammidica di origine vegetale) dai raccordi a gomito di collegamento col filtro a Y dei gruppi di consegna”; anche in tale occasione l'Arch. , sebbene informato degli CP_1 accadimenti, non provvedeva a comunicare con tempestività alla Stazione Appaltante le problematiche insorte e a contestare all'impresa l'apertura anomala dei contatori;
- in data 8 marzo 2018, il D.L., alla presenza dell'Impresa appaltatrice redigeva CP_2 verbale di ultimazione dei lavori, terminati il 17 febbraio 2018;
- tuttavia, i ripetuti episodi di malfunzionamento delle apparecchiature installate inducevano la Commissione di Collaudo a richiedere una soluzione tecnico-economica condivisa tra e Impresa ed a sospendere le operazioni di collaudo;
Parte_1
- a seguito di prove eseguite presso la sede del si appurava che l'apertura degli Parte_1 idrocontatori era da imputarsi alla deformazione di alcuni raccordi in materiale plastico che non resistevano a temperature sotto lo zero termico e che la soluzione dovesse essere quella di una loro sostituzione con raccordi di materiale metallico;
dopo una riunione con la
Commissione di Collaudo del 12.03.2019, con verbale di intesa del 19 marzo 2019 la CP_3
[... si impegnava alla fornitura gratuita di tutto il materiale necessario al cambio della raccorderia ed il a provvedere alla sostituzione di tutti i raccordi, entro il mese di Parte_1 pagina 3 di 11 agosto 2019, e a farsi carico dei costi di manodopera;
- i costi relativi alle operazioni di sostituzione, protrattesi da maggio 2019 a gennaio 2020 e per le quali il fu costretto all'assunzione di personale avventizio, ammontavano ad € Parte_1
92.600,00.
Così esposti i fatti e allegate le inadempienze addebitate all'Arch. , l'opponente, CP_1 nel chiedere il rigetto dell'opposizione, ha spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno, pari ad € 92.600,00 per i costi sopportati dal per Parte_1
l'assunzione di personale avventizio per la sostituzione dei raccordi , oltre ai danni richiesti dai proprietari terrieri interessati dagli eventi alluvionali e quelli per il mancato rintraccio dei 13 misuratori, pari a complessivi € 15.937,80.
3. Si è costituito l'Arch. , contestando ogni addebito mosso a suo carico Controparte_1 dal . Parte_1
In particolare, l'opposto, rammentati i ruoli e i compiti del Direttore dei Lavori descritti nel
DM 49/2018, ha evidenziato di aver assolto scrupolosamente e con diligenza al proprio incarico, presenziando costantemente allo svolgimento dei lavori appaltati, compiendo numerosi sopralluoghi nelle zone di cantiere prima, durante e dopo le lavorazioni, redigendo sei ordini di servizio e due perizie di variante in corso d'opera approvate dagli organi competenti. Tanto premesso, l'opposto ha dedotto che, in esecuzione all'obbligo gravante sul
D.L. di verificare la corrispondenza delle caratteristiche del materiale utilizzato dall'esecutore a quanto approvato e la quantità assegnata, aveva proceduto a verificare che il materiale prodotto dall'impresa coincidesse con le specifiche tecniche nel capitolato Speciale d'Appalto
e le caratteristiche enunciate dal fornitore in fase di gara, chiarendo altresì che i misuratori di portata erano stati valutati come idonei da apposita commissione che ne aveva verificato le caratteristiche confrontandole con quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dando parere favorevole a quelle illustrate dall'Impresa CP_3
Con riguardo ai danni lamentati dalle ditte, l'opposto ha evidenziato che, quando è stato messo a conoscenza dal RUP, con nota n. 281 del 01.03.2017, di danni non meglio precisati verificatasi nel gennaio 2017, egli si attivava prontamente, riuscendo a mediare e a favorire il raggiungimento di una conciliazione tra l'impresa e i danneggiati, come attestato dai verbali versati in atti. Ad ogni modo, secondo l'opposto, i citati danni non erano stati causati da errata o negligente messa in opera dei materiali dell'appalto, bensì, come poi appurato da tutte le parti ( , Rup, Impresa, D.L.), dal malfunzionamento dei misuratori dovuto alle Parte_1 condizioni climatiche eccezionali che si erano verificate in quel periodo e non considerate dai pagina 4 di 11 progettisti, che avevano previsto misuratori idonei per temperature più miti rispetto a quelle verificatesi, di talché, solo quando è stata individuata tale causa, si è potuti intervenire per la soluzione. Ad ogni modo, in quell'arco temporale il D.L. si interfacciava tempestivamente con l'impresa, la quale dava riscontro a mezzo delle note del 09.03.18 e del 21.03.2018, consentendo poi al Direttore dei Lavori di eseguire i propri accertamenti e rendere la propria relazione sull'accaduto; si arrivava così alla riunione del 02.07.2018, a cui partecipava, oltre allo stesso D.L., l'Alto Sorvegliante, l'impresa e il RUP e, nel corso della stessa, si attestava la causa del malfunzionamento dei misuratori per il ghiaccio che non era stato considerato negli atti di fornitura e di gara. In data 07.08.2018, il D.L. invia alle parti la relazione dell'impresa esecutrice i lavori e, a seguito della riunione del 26/09/2018, si decideva di testare i citati misuratori a varie temperature, prove a cui era sempre presente il D.L., come pure all'incontro in cui si decideva di inserire dei raccordi in ottone nichelato in sostituzione di quelli originali in polinero rislan. Alla luce di ciò, l'opposto ha sostenuto che alcun danno è allo stesso riconducibile, come pure non addebitale è il mancato rinvenimento dei 13 misuratori in campo, essendo stati integrati a cura e spese dell'impresa ; allo stesso modo, la stessa CP_3 impresa provvedeva al ristoro dei danni subiti dagli agricoltori per il CP_3 malfunzionamento delle citate valvole, ancorché non fosse a tanto tenuta, viste ed accertate le cause, sicché alcun danno sarebbe a sé addebitabile.
Infine, quanto al compenso in ordine alle varianti, erronea sarebbe l'indicazione del quantum da parte dell'opponente, considerata peraltro il parere favorevole della Commissione dell'Ordine degli Architetti di Campobasso.
4. La causa, respinte le prove orali in ragione della natura documentale della causa e dell'inammissibilità dei capitoli, articolati su circostanze documentali o da provarsi a mezzo di documenti nonché valutative, è stata rinviata per la decisione e così trattenuta, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Il Tribunale osserva quanto segue.
5. L'Arch. ha agito in via monitoria per l'ottenimento del pagamento del saldo CP_1 del compenso pattuito con il nella Convenzione di incarico professionale del Parte_1
15.6.2015, per un importo di € 3.425,76, nonché per il pagamento del dovuto con riguardo alle due varianti tecniche e suppletive apportate al progetto iniziale, non ricomprese nell'originaria convenzione, per un importo di € 16.288,79.
5.1. È noto il principio giurisprudenziale secondo cui in materia di inadempimento pagina 5 di 11 contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass.-
SS.UU.- n. 13533/2001). Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Tali principi di distribuzione dell'onus probandi non trovano deroga nell'ipotesi in cui il professionista abbia agito con decreto ingiuntivo per chiedere il pagamento della prestazione ed il committente abbia eccepito l'inadempimento; anche in tal caso, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo ed esatto espletamento dello stesso incombe al professionista (Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n. 21522; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997).
6. Venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che non è contestato tra le parti il titolo negoziale (Convenzione del 15.6.2015) fatto valere dal professionista, nonché l'esecuzione, da parte dell'Arch. , delle due varianti tecniche e suppletive, la prima in data CP_1
12/10/2016 e la seconda in data 21/11/2017, che risultano descritte nella relazione di collaudo finale.
Pacifico essendo il mancato pagamento delle somme richieste dall'ingiungente da parte del
, a giustificazione di ciò l'Ente ha eccepito l'inadempimento contrattuale del Parte_1 professionista, con specifico riferimento alle omissioni nella gestione dei sinistri verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, segnatamente nel gennaio 2017 e nel febbraio-marzo 2018, in violazione di quanto prescritto al D.L. dall'art. 11 del D.M. 49/2018, spiegando anche conseguenziale domanda risarcitoria. Nessun inadempimento è stato invece allegato dal con riguardo alla redazione delle perizie di variante a cui si riferisce la relativa voce Parte_1 di compenso richiesta, avendo l'opponente incentrato le proprie difese sul solo aspetto del quantum debeatur, di talché, in parte qua, l'opposizione avrà ad oggetto la fondatezza della contestazione sulla quantificazione del dovuto.
7. Venendo allora alla verifica della fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata pagina 6 di 11 dall'Ente e, conseguentemente, alla prova dell'esatto adempimento gravante sull'opposto, reputa il Tribunale che dall'esame della documentazione prodotta in atti sia emersa l'omissione addebitata al professionista dal committente.
Partendo dalla relazione del 18.6.2018 dell'Arch. , richiesta dall' CP_1 [...]
in data 19.05.2018 sull'Anomala apertura dei misuratori di portata avanzata - ma CP_4 si veda anche la relazione di collaudo, punto n. 18, “Aperture non programmate dei gruppi di consegna” e pag. 19 e segg.-, si legge che “Durante la nevicata del gennaio-febbraio 2017, si sono verificate limitate aperture dei gruppi di consegna, circa una trentina, conseguenza di tali problema è stata la richieste di risarcimento danni da parte dei proprietari dei terreni che hanno denunciato la mancata semina a causa degli allagamenti. Tali richieste sono ancora al vaglio dell'impresa. Con l'ondata di gelo che ha colpito il
a fine febbraio 2018 si è verificata, nuovamente, l'apertura involontaria dei gruppi di consegna Pt_2
(hydropass), segnalati, prontamente dal R.U.P., arch. con nota n. 185 del Persona_1
27.02.2018. L'apertura non è stata circoscritta ad una specifica zona o area del vasto territorio del
[...]
, ma ha interessato per intero il suo territorio. In pari data la D.L. inoltrava alla società Parte_1 CP_2 la nota n. 185 e chiedeva chiarimenti in merito alle aperture dei gruppi di consegna (all. 2). In data
[...]
09.03.2018 la società inviava nota n. 018/TV in risposta alla nota n. 185 del R.U.P., CP_2 nella quale precisavano che “le aperture non erano da ritenere anomale ma come naturale conseguenza dovuta al ghiaccio” (all. 3). In data 21.03.2018, con nota n. 031/TV avanzavano alcune proposte per limitare e/o risolvere il problema”.
Tanto posto, va premesso che la normativa applicabile al caso di specie, ratione temporis, è il
DPR n. 207/2010, e, per quel che qui rileva, l'art. 165, rubricato “Sinistri alle persone e danni”, il quale, al co. 1, dispone che “Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose”.
Orbene, con riguardo ai sinistri verificatisi nel gennaio 2017, il RUP, con nota n. 281 dell'1.3.2017, informava il D.L. di richieste di danni per “malfunzionamento e messa in opera dei misuratori”. A fronte di tale segnalazione non è seguita alcuna pronta relazione sui fatti e sulle cause dei sinistri da parte del D.L.: difatti, premesso che agli accordi prodotti dall'opposto con tre ditte - prodotti dal D.L.- si giungeva solo nel 2020 e dopo diversi solleciti da parte delle ditte stesse e del RUP al D.L. (v. nota di sollecito n. 1089 del 6.7.2017 per
[...]
e ; pec del RUP del 23.2.2018 per la ditta Sgariglia;
nota RUP n. 600 Pt_3 Parte_4 dell'1.6.2018 e sollecito con nota RUP n. 609 del 16.6.2020 a cui solo seguiva relazione da pagina 7 di 11 parte del D.L.), con riguardo agli eventi del gennaio 2017 non è rinvenibile alcuna relazione del D.L., inviata al RUP, volta ad indagare le cause dei sinistri in contraddittorio con la ditta appaltatrice.
Quanto agli eventi del febbraio e marzo 2018, il RUP, con due note del 27.2.2018 n. 185 e del 19.3.2018 n. 268, informava il D.L. di nuove segnalazioni di danni (circa 300) per aperture anomale degli hydropass e degli interventi urgenti per chiusura da parte del proprio personale, chiedendo al D.L. di comunicare all'impresa tali problematiche e così attivarsi prontamente onde individuarne cause e soluzioni. Anche su tali segnalazioni non si rinviene alcuna relazione inoltrata al RUP. Difatti, l'unica relazione redatta dal D.L. al riguardo è quella sopra citata del 18.6.2018, in riscontro però alla richiesta dell'Alto Sorvegliante, il quale aveva sollevato riserve – e così sospeso la convalida della rendicontazione finale- in ragione dello
“stallo persistente sull'individuazione delle cause dei diffusi malfunzionamenti e sui possibili interventi risolutori, nonostante fosse stata già emessa la certificazione di ultimazione lavori”.
Da quanto precede, non v'è dubbio che, quantomeno con riguardo ai sinistri verificatisi nel
2017 (ma anche per quelli del successivo 2018, per quanto visto), il D.L. non provvide, com'era suo onere fare, ad indagare tempestivamente con l'impresa le possibili cause dell'apertura anomala dei punti di consegna, ritardandone così l'accertamento.
Ne consegue allora che l'opposto, gravato della dimostrazione positiva dell'esatto adempimento, sul piano quantitativo e qualitativo, della propria prestazione, in collegamento sinallagmatico rispetto al pagamento del compenso (che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione), non ha assolto all'onere su di esso posto, non soverchiando lo specifico profilo di inadempimento allegato dall'opponente e, in relazione al residuo compenso, ad esso proporzionale, di talché la domanda di condanna dell'Ente al pagamento richiesto dell'importo residuo di € 3.425,76 non potrà essere accolta.
8. È invece infondata e va rigettata la domanda riconvenzionale connessa al suesposto inadempimento.
Non è stata contestata dal l'affermazione, più volte ribadita dall'opposto, della Parte_1 conformità del materiale utilizzato dall'appaltatore alle specifiche tecniche nel capitolato
Speciale d'Appalto e alle caratteristiche enunciate in fase di gara. Ne consegue che i costi sostenuti dal per la sostituzione dei raccordi con materiale più idoneo e diverso da Parte_1 quello offerto ed approvato in fase di gara, conforme alle specifiche tecniche progettuali, non
è addebitabile al direttore dei lavori, non essendovi alcun nesso di riconducibilità dell'inadeguatezza di quei materiali, così come verificato in corso di esecuzione dell'opera, con pagina 8 di 11 gli obblighi contrattuali posti in capo alla direzione dei lavori, difatti neppure enunciati dall'opponente. Né è sostenibile l'assunto difensivo dell'opponente secondo cui “se l'Architetto si fosse attivato tempestivamente, nei confronti della ditta esecutrice CP_1 dei lavori e se lo stesso non avesse rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori, il Parte_1 non sarebbe stato costretto a sostenere le spese suddette e, soprattutto, a giungere ad un accordo transattivo con l'impresa appaltatrice, così come si avrà modo di dimostrare nella fase istruttoria del presente procedimento” (pag. 7 atto di opposizione;
pag. 10 comparsa conclusionale): un siffatto assunto è rimasto del tutto indimostrato, non avendo l'opponente in alcun modo provato, neppure a mezzo di presunzioni, che proprio l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori – che è ben diverso, sotto il profilo delle conseguenze giuridiche in tema di vizi, dal certificato di regolare esecuzione e, soprattutto, dal collaudo, entrambi non emessi, al tempo, dal D.L.- o l'intempestività del rilievo da parte del D.L., abbia determinato il tipo di accordo, asseritamente più svantaggioso per l'Ente, in concreto raggiunto con l'impresa, tenuto conto di quanto già esposto con riguardo ai materiali forniti dall'esecutore, conformi – si ripete- al progetto fornito dalla committenza e a base di gara.
Quanto invece ai danni a terzi, anche in parte qua l'Ente non ha contestato l'assunto dell'opposto, ovvero che a tanto provvide l'appaltatore, né ha dimostrato di aver provveduto all'esborso quale danno emergente di cui ha chiesto il ristoro per la somma di € 15.937,80, rimasta quindi indimostrata;
del pari, alcuna prova del danno è stata fornita per il mancato rintraccio dei 13 misuratori, su cui nulla l'opponente ha specificatamente allegato su cause e addebiti al D.L. nei propri scritti, in uno alla mancata contestazione dell'allegazione dell'opposto per cui detti misuratori sarebbero stati integrati a cura e spese dell'impresa
CP_3
9. Venendo infine agli importi per la redazione delle due perizie di variante, rispetto alle quali non sono state mosse contestazioni con riguardo all'esatto adempimento, l'opponente ha eccepito che, nella liquidazione del compenso professionale, l'Arch. non avrebbe CP_1 tenuto conto delle tariffe di cui al D.M. 17/06/2016, con applicazione degli sconti/ribassi, nella misura del 25%, di cui all'art. 4 della convenzione di incarico sottoscritta tra il Parte_1 ed il Professionista.
L'eccezione è infondata.
Invero, l'art. 4 della Convenzione prevede che in caso di variante in corso d'opera, spetta al professionista un compenso, non ricompreso nel corrispettivo complessivo fissato all'art. 3 del contratto, determinato in base alle tariffe di cui al D.M. 143 del 31 ottobre 2013, con pagina 9 di 11 applicazione di uno sconto/ribasso del 25%. Il compenso, quindi, è stato ancorato dalle parti ad un parametro fisso, ovvero il predetto DM n. 143/2013, e non mobile (ovvero ai successivi
DM in materia di tariffe professionali, volta per volta applicabili), sicché è in base ad esso, e non al D.M. 17/06/2016, che il compenso deve essere determinato. Ne consegue, allora, che l'eccezione avversa è infondata.
10. In definitiva, l'opposizione va accolta nei limiti che precedono mentre va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
In punto di spese, il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta, perciò, una riduzione delle spese a suo carico, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.c. Nel procedimento per ingiunzione, infatti, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Deve essere applicato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, ma rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 14.11.2002, n. 16012; Cass. 1.10.2002,
n. 14095; Cass. 11.11.1996, 9840).
Nel caso di specie, tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite possono essere legittimamente compensate per la metà, restando per l'altra metà a carico dell'opponente. Dette spese si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi, attesa l'esiguità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
− in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 290/2022, emesso dal Tribunale di Larino in data 26/09/2022 e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore Parte_1 dell'Arch. , dell'importo di € 16.288,79, oltre interessi Controparte_1 legali;
− rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal Parte_1
pagina 10 di 11 ; Parte_1
− condanna il al pagamento, Parte_1 per le causali di cui in motivazione ed in favore di , delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 4.571,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
compensa la restante metà delle spese tra le parti.
Larino, 27 aprile 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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