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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale n. 12647/2024 R.G. promosso da
( (avv. BAZZOLI LIDIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. GRECO ROCCO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 6/5/2025: «pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: vita separata con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
rinuncia alla domanda di addebito;
rinuncia al contributo di mantenimento per la moglie;
assegnazione della casa coniugale alla resistente affinché la abiti con la Per GL , maggiorenne ma non economicamente autonoma;
obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della GL con il versamento la somma di € 250,00/mese entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da aprile
2025, oltre al 50% delle spese universitarie relative alla facoltà di psicologia a Perugia e alle ulteriori spese straordinarie da suddividere al 50% come da Protocollo in uso presso il Tribunale;
rinuncia in questa sede alle ulteriori domande svolte dalle parti. Impegno del sig. a riconsegnare il mazzo delle chiavi della casa Pt_1 coniugale in suo possesso tramite i difensori entro il 16/5/2025. Spese compensate».
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 28/07/2003, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Montichiari (BS) (atto n. 24, parte II, serie B, anno 2003), con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_ Dalla loro unione è nata la GL (n. 16/10/2002), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
1 Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 17/10/2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale fra i coniugi e adottarsi i provvedimenti consequenziali relativi alla prole e ai rapporti patrimoniali.
Parte resistente si è costituita con comparsa del 4/4/2025, aderendo alla richiesta relativa alla pronuncia sullo status e contestando nel resto le avverse domande.
All'udienza del 6/5/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti all'esito di ampia discussione hanno raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., nonché all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Giudice, dato atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi a legge e all'interesse della GL maggiorenne non economicamente indipendente. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/7/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale n. 12647/2024 R.G. promosso da
( (avv. BAZZOLI LIDIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. GRECO ROCCO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 6/5/2025: «pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: vita separata con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
rinuncia alla domanda di addebito;
rinuncia al contributo di mantenimento per la moglie;
assegnazione della casa coniugale alla resistente affinché la abiti con la Per GL , maggiorenne ma non economicamente autonoma;
obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della GL con il versamento la somma di € 250,00/mese entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da aprile
2025, oltre al 50% delle spese universitarie relative alla facoltà di psicologia a Perugia e alle ulteriori spese straordinarie da suddividere al 50% come da Protocollo in uso presso il Tribunale;
rinuncia in questa sede alle ulteriori domande svolte dalle parti. Impegno del sig. a riconsegnare il mazzo delle chiavi della casa Pt_1 coniugale in suo possesso tramite i difensori entro il 16/5/2025. Spese compensate».
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 28/07/2003, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Montichiari (BS) (atto n. 24, parte II, serie B, anno 2003), con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_ Dalla loro unione è nata la GL (n. 16/10/2002), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
1 Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 17/10/2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale fra i coniugi e adottarsi i provvedimenti consequenziali relativi alla prole e ai rapporti patrimoniali.
Parte resistente si è costituita con comparsa del 4/4/2025, aderendo alla richiesta relativa alla pronuncia sullo status e contestando nel resto le avverse domande.
All'udienza del 6/5/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti all'esito di ampia discussione hanno raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., nonché all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Giudice, dato atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi a legge e all'interesse della GL maggiorenne non economicamente indipendente. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/7/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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