TRIB
Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/10/2024, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 564/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
OP
PARTE RESISTENTE Oggi 10/10/2024, alle ore 12:50, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MAIOCCHI EMILIO;
Parte_1 Per l'Avv. Caravelli in sostituzione OP dell za ed acquisita in giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 564/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Parte_1 C.F._1 io è el in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), OP P.IVA_1 studio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 08/07/2024, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con OP
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il
[...] diritto della ricorrente alla corresponsione dal fondo di garanzia dell' dei crediti di lavoro (diversi dal TFR) maturati nel CP_1 rapporto intercorso fra la stessa e l'impresa individuale HE AU nella misura di euro 3.028,98 lordi ovvero dell'altra maggiore o minore somma, per i medesimi titoli, accertata come dovuta a favore del ricorrente in corso di causa;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma di euro 3.028,98 lordi ovvero l'altra maggiore o minore, accertata come dovuta dal Giudice in corso di causa;
oltre rivalutazione e interessi, come per legge, dal 3.9.2019-o dall'altra decorrenza accertata secondo legge in corso di causa- al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore avv. Emilio Maiocchi che si dichiara antistatario”.
Si è ritualmente costituito in giudizio OP
, eccependo in via preliminare la prescrizione annuale del credito diverso dal TFR ex art. 2 comma
[...]
5 del d.lgs. n. 80/1992, contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di ad ottenere la liquidazione del Parte_1 credito ex art. 2 comma 5 d.lgs. n. 80/1992 -diverso dal trattamento di fine rapporto- pari a complessivi €
3.028,98 lordi (ovvero: € 915,42 a titolo di retribuzione di giugno 2019; € 922,47 a titolo di retribuzione di luglio 2019; € 964,17 a titolo di retribuzione di agosto 2019; € 226,68 a titolo di 3/12 della tredicesima del
2019).
La ricorrente documenta di: - aver chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del
Lavoro, l'emissione dei decreti ingiuntivi n. 153/2019 (r.g. 610/2019) e n. 6/2020 (r.g. 7/2020) portanti il credito – diverso dal TFR – di cui si discute (docc. nn.
1-2 ric.); - di aver notificato entrambi i decreti ingiuntivi al debitore UC AU nelle date del 03.10.2019 e del 31.03.2020 (docc. nn.
1-2 ric.); - di aver ottenuto per entrambi dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. per omessa proposizione di opposizione nel termine di legge;
- di aver notificato alla debitrice atti di precetto per i crediti oggetto di ingiunzione, notificati in data 01.10.2020 (docc. nn.
3-4 ric.); - di aver intrapreso in diverse occasioni il pignoramento mobiliare del credito durante il periodo dal 26.06.2020 al 24.11.2020 (docc. nn. da 5 a 8 compresi ric.), senza esito alcuno;
- di aver presentato istanza di fallimento della debitrice, notificata in data 13.04.2021, rigettata dal Tribunale di Pavia per assenza dei presupposti (docc. nn.
9-10 ric.); - di aver notificato alla debitrice atti di precetto per interrompere la prescrizione, ovvero nelle date del 29.12.2021, del 21.11.2022, del 17.03.2023 (docc. nn. da CP_ 11 a 13 compresi ric.); - di aver presentato domanda al Fondo di Garanzia in data 30.10.2023 (doc. n.
17 ric.); - dell'accoglimento della domanda per il credito di TFR e del rigetto della domanda per il credito diverso dal TFR oggetto del presente giudizio (c.d. “credito di lavoro”), con la seguente motivazione: “la domanda
è stata presentata oltre il termine prescrizionale previsto dalle norme vigenti” (doc. n. 18 ric.); - di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale dell'impugnazione e del successivo annullamento della delibera favorevole, a CP_1 motivo della Circolare n. 70/2023, par. 10.3., co. 5. CP_1
La ricorrente, che pur ravvisa di aver interrotto la prescrizione anche nei confronti di ritiene che la CP_1 prescrizione annuale eccepita in questa sede non possa essere decorsa, poiché quando avrebbe CP_1 autorizzato e legittimato la presentazione della domanda al Fondo di Garanzia senza necessità di presentare la documentazione inerente la non esistenza di beni immobili della debitrice, ovvero al momento della vigenza della Circolare n. 70/2023, sarebbe venuta meno la condizione che impediva l'esistenza del diritto previdenziale e dunque sarebbe stata posta in grado di presentare domanda al Fondo (cfr. doc. n. 24 ric.).
La tesi della ricorrente non coglie nel segno.
L'art. 2 comma 5 del d.lgs. n. 80/1992 prevede, per i crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto
– quali quelli azionati nel caso di specie-: “il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”.
Il paragrafo 10.3 della circolare n. 70/2023 del 26.07.2023 (doc. n. 24 ric., pag. 31 di 39) prevede che: CP_1
“l'articolo 2, comma 5, del D.lgs n. 80/1992 ha previsto che il diritto alla liquidazione dei crediti di lavoro da parte del Fondo
2 di garanzia si prescriva in un anno. Dalla natura autonoma delle prestazioni del Fondo di garanzia, rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, deriva che la prescrizione non può decorrere prima del verificarsi dei presupposti per l'intervento del Fondo medesimo e che la domanda di insinuazione al passivo non produce alcun effetto interruttivo della prescrizione.
Nell'istruttoria delle domande deve essere verificato che tra la data di presentazione e le date indicate al precedente paragrafo 10 non siano trascorsi più di 10 anni quanto al TFR e più di un anno quanto ai crediti di lavoro, fatti salvi eventuali atti interruttivi nei confronti del Fondo di garanzia notificati dopo la maturazione del diritto”.
Ciò posto, tanto dal tenore della più recente circolare, quanto dagli indirizzi – condivisi- della giurisprudenza di legittimità, emerge che i diritti, di credito e previdenziale, sono autonomi: “nel caso in cui il datore di lavoro sia insolvente, la corresponsione del t.f.r. ha la natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è distinto ed autonomo dal credito vantato nei confronti del datore di lavoro” (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 26/05/2015, n. 10824).
Non potrebbe dunque aversi riguardo a quanto previsto dalla circolare, n. 74/2008, del 15.07.2008 (cfr. doc.
n. 23 ric.), sotto il paragrafo 4.5 (intitolato, “prescrizione”): “la Corte di Cassazione tuttavia ha affermato, secondo
l'indirizzo maggiormente accreditato, che il Fondo di Garanzia in virtù dell'accollo legislativamente previsto diviene condebitore solidale del datore di lavoro;
ne consegue che, in forza dell'art. 1310 c.c., tutti gli atti con i quali il lavoratore interrompe la prescrizione nei confronti del datore di lavoro hanno effetti anche nei confronti del Fondo di Garanzia e che l'eventuale rinunzia alla prescrizione fatta dal datore di lavoro (o dalla procedura concorsuale) non ha efficacia nei confronti del Fondo”: la giurisprudenza di legittimità ivi menzionata è un indirizzo tradizionale, che qualificava la fattispecie in termini di accollo ex lege del Fondo di Garanzia rispetto al datore di lavoro, nel caso particolare del dichiarato fallimento del datore di lavoro – nel caso di specie non fallito- (cfr. ad es., Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
02/10/2007, n. 20664).
L'orientamento più recente, piuttosto, tende a distinguere tra il diritto al TFR o a crediti diversi vantati nei confronti del datore di lavoro ed il diritto di natura previdenziale azionato nei confronti del Fondo di
Garanzia, escludendo la solidarietà (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 22.12.2016, n. 26819; cfr. conforme
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/08/2020, n. 16852; cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 21/01/2022, n. 1861 per un caso specifico di affitto di ramo d'azienda; cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 25/08/2020, n. 17643).
Ciò posto, non è possibile (come al contrario ha fatto in prima battuta il Comitato Provinciale v. doc. CP_1
n. 20 ric.), a causa della autonomia dei diritti, retributivo e previdenziale, applicare il regime di solidarietà tra quale gestore del Fondo di Garanzia ed il datore di lavoro inadempiente (non soggetto, in questo caso, CP_1
a procedura concorsuale) per il credito differente dal TFR e dunque estendere il disposto dell'art. 1310 c.c. come paventato dalla ricorrente e ravvisare che un atto interruttivo nei confronti di un debitore solidale
“abbia effetto” riguardo gli altri debitori.
Tale opzione ermeneutica non è dunque sostenibile, in quanto priva di fondamento normativo, difettando la solidarietà e nel caso di specie gli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale pacificamente annuale sono stati notificati nei confronti del solo debitore ingiunto e non di nei cui confronti la prescrizione CP_1
3 non è stata interrotta. Pertanto, anche durante l'avviata procedura fallimentare – seppur il debitore, impresa individuale, non sia stato assoggettato a fallimento – cfr. doc. n. 10 ric.- il termine di prescrizione non resta interrotto nei confronti del Fondo di Garanzia CP_1
Ciò posto, la ricorrente argomenta che dal seguente tenore della circolare differente dalla previsione CP_1 della previgente circolare n. 74/2008: “inoltre, non è necessario procedere al pignoramento immobiliare nell'ipotesi CP_1 in cui i crediti vantati dal lavoratore per il TFR e le ultime mensilità non superino l'importo lordo complessivo di 5.000,00 euro” (v. paragrafo D, pag. 19, doc. n. 24 cit.) sarebbe stata in grado di azionare l'intervento del Fondo di CP_ Garanzia in data 30.10.2023 (doc. n. 17 ric.).
Ma è la stessa ricorrente, che pur ha avviato il pignoramento, ad allegare di aver deciso, dopo la reiezione dell'istanza di fallimento, di non intraprendere alcuna procedura esecutiva immobiliare nei confronti della debitrice, che possiede immobili nelle province di Cremona e Como – giuridicamente possibile secondo la previgente Circolare n. 70/2008, seppur insostenibile per i costi in relazione all'ammontare del credito – (v. capitolo 4 del ricorso), confidando nella perdurante vigenza della circolare n. 74 del 2008 e così decidendo di “monitorare” la situazione patrimoniale immobiliare di UC (v. capitolo 5 del ricorso).
Ed allora, è noto che l'art. 2935 prevede che: “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Costante giurisprudenza di legittimità afferma che: “l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 28/04/2022, n. 13343; conforme Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 11/09/2018,
n. 22072; v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 24/05/2021, n. 14193).
La ricorrente allega un ostacolo di mero fatto (ovvero: evitare spese eccessive), pur potendo agire in via esecutiva con l'esecuzione immobiliare avverso immobili presenti nel territorio della Regione Lombardia di CP_ proprietà della debitrice, in ossequio a quanto previsto al tempo dalla Circolare vigente. Quanto esposto nella circolare n. 74 del 2008, oltre ad avere valenza meramente interna – e potendosi discutere, semmai, di un affidamento tutelabile riposto sulla circolare del 2008, in ipotesi foriero di danno - non potrebbe rappresentare alcun ostacolo giuridico all'azionabilità del diritto nei confronti di (o alla notificazione CP_1 medio tempore di atti interruttivi nei suoi confronti, in aggiunta a quelli notificati all'indirizzo della ex datrice di lavoro).
In conclusione, la prescrizione è maturata, dacché il dies a quo andava individuato nella reiezione dell'istanza di fallimento del 08.07.2021 come eccepito da e come risulta dal par. 10 della circolare n. 70 del 2023 CP_1 in materia di domanda di intervento del Fondo di Garanzia per crediti di lavoro (doc. n. 10 ric.; v. doc. n. 24 ric.), domanda presentata in data 30.10.2023 (doc. n. 17 ric.), con il compiuto decorso del termine annuale ex
4 art. 2 comma 5 d.lgs. 80/1992 e dacché gli atti di precetto non sono stati notificati al Fondo di Garanzia
e dunque sono improduttivi di efficacia interruttiva nei suoi confronti. CP_1
La particolare novità e complessità della questione affrontata, in uno con l'assenza, allo stato, di precedenti su casi analoghi, giustificano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso di;
Parte_1
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 10 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
5
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
OP
PARTE RESISTENTE Oggi 10/10/2024, alle ore 12:50, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MAIOCCHI EMILIO;
Parte_1 Per l'Avv. Caravelli in sostituzione OP dell za ed acquisita in giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 564/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Parte_1 C.F._1 io è el in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), OP P.IVA_1 studio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 08/07/2024, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con OP
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il
[...] diritto della ricorrente alla corresponsione dal fondo di garanzia dell' dei crediti di lavoro (diversi dal TFR) maturati nel CP_1 rapporto intercorso fra la stessa e l'impresa individuale HE AU nella misura di euro 3.028,98 lordi ovvero dell'altra maggiore o minore somma, per i medesimi titoli, accertata come dovuta a favore del ricorrente in corso di causa;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma di euro 3.028,98 lordi ovvero l'altra maggiore o minore, accertata come dovuta dal Giudice in corso di causa;
oltre rivalutazione e interessi, come per legge, dal 3.9.2019-o dall'altra decorrenza accertata secondo legge in corso di causa- al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore avv. Emilio Maiocchi che si dichiara antistatario”.
Si è ritualmente costituito in giudizio OP
, eccependo in via preliminare la prescrizione annuale del credito diverso dal TFR ex art. 2 comma
[...]
5 del d.lgs. n. 80/1992, contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di ad ottenere la liquidazione del Parte_1 credito ex art. 2 comma 5 d.lgs. n. 80/1992 -diverso dal trattamento di fine rapporto- pari a complessivi €
3.028,98 lordi (ovvero: € 915,42 a titolo di retribuzione di giugno 2019; € 922,47 a titolo di retribuzione di luglio 2019; € 964,17 a titolo di retribuzione di agosto 2019; € 226,68 a titolo di 3/12 della tredicesima del
2019).
La ricorrente documenta di: - aver chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del
Lavoro, l'emissione dei decreti ingiuntivi n. 153/2019 (r.g. 610/2019) e n. 6/2020 (r.g. 7/2020) portanti il credito – diverso dal TFR – di cui si discute (docc. nn.
1-2 ric.); - di aver notificato entrambi i decreti ingiuntivi al debitore UC AU nelle date del 03.10.2019 e del 31.03.2020 (docc. nn.
1-2 ric.); - di aver ottenuto per entrambi dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. per omessa proposizione di opposizione nel termine di legge;
- di aver notificato alla debitrice atti di precetto per i crediti oggetto di ingiunzione, notificati in data 01.10.2020 (docc. nn.
3-4 ric.); - di aver intrapreso in diverse occasioni il pignoramento mobiliare del credito durante il periodo dal 26.06.2020 al 24.11.2020 (docc. nn. da 5 a 8 compresi ric.), senza esito alcuno;
- di aver presentato istanza di fallimento della debitrice, notificata in data 13.04.2021, rigettata dal Tribunale di Pavia per assenza dei presupposti (docc. nn.
9-10 ric.); - di aver notificato alla debitrice atti di precetto per interrompere la prescrizione, ovvero nelle date del 29.12.2021, del 21.11.2022, del 17.03.2023 (docc. nn. da CP_ 11 a 13 compresi ric.); - di aver presentato domanda al Fondo di Garanzia in data 30.10.2023 (doc. n.
17 ric.); - dell'accoglimento della domanda per il credito di TFR e del rigetto della domanda per il credito diverso dal TFR oggetto del presente giudizio (c.d. “credito di lavoro”), con la seguente motivazione: “la domanda
è stata presentata oltre il termine prescrizionale previsto dalle norme vigenti” (doc. n. 18 ric.); - di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale dell'impugnazione e del successivo annullamento della delibera favorevole, a CP_1 motivo della Circolare n. 70/2023, par. 10.3., co. 5. CP_1
La ricorrente, che pur ravvisa di aver interrotto la prescrizione anche nei confronti di ritiene che la CP_1 prescrizione annuale eccepita in questa sede non possa essere decorsa, poiché quando avrebbe CP_1 autorizzato e legittimato la presentazione della domanda al Fondo di Garanzia senza necessità di presentare la documentazione inerente la non esistenza di beni immobili della debitrice, ovvero al momento della vigenza della Circolare n. 70/2023, sarebbe venuta meno la condizione che impediva l'esistenza del diritto previdenziale e dunque sarebbe stata posta in grado di presentare domanda al Fondo (cfr. doc. n. 24 ric.).
La tesi della ricorrente non coglie nel segno.
L'art. 2 comma 5 del d.lgs. n. 80/1992 prevede, per i crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto
– quali quelli azionati nel caso di specie-: “il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”.
Il paragrafo 10.3 della circolare n. 70/2023 del 26.07.2023 (doc. n. 24 ric., pag. 31 di 39) prevede che: CP_1
“l'articolo 2, comma 5, del D.lgs n. 80/1992 ha previsto che il diritto alla liquidazione dei crediti di lavoro da parte del Fondo
2 di garanzia si prescriva in un anno. Dalla natura autonoma delle prestazioni del Fondo di garanzia, rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, deriva che la prescrizione non può decorrere prima del verificarsi dei presupposti per l'intervento del Fondo medesimo e che la domanda di insinuazione al passivo non produce alcun effetto interruttivo della prescrizione.
Nell'istruttoria delle domande deve essere verificato che tra la data di presentazione e le date indicate al precedente paragrafo 10 non siano trascorsi più di 10 anni quanto al TFR e più di un anno quanto ai crediti di lavoro, fatti salvi eventuali atti interruttivi nei confronti del Fondo di garanzia notificati dopo la maturazione del diritto”.
Ciò posto, tanto dal tenore della più recente circolare, quanto dagli indirizzi – condivisi- della giurisprudenza di legittimità, emerge che i diritti, di credito e previdenziale, sono autonomi: “nel caso in cui il datore di lavoro sia insolvente, la corresponsione del t.f.r. ha la natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è distinto ed autonomo dal credito vantato nei confronti del datore di lavoro” (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 26/05/2015, n. 10824).
Non potrebbe dunque aversi riguardo a quanto previsto dalla circolare, n. 74/2008, del 15.07.2008 (cfr. doc.
n. 23 ric.), sotto il paragrafo 4.5 (intitolato, “prescrizione”): “la Corte di Cassazione tuttavia ha affermato, secondo
l'indirizzo maggiormente accreditato, che il Fondo di Garanzia in virtù dell'accollo legislativamente previsto diviene condebitore solidale del datore di lavoro;
ne consegue che, in forza dell'art. 1310 c.c., tutti gli atti con i quali il lavoratore interrompe la prescrizione nei confronti del datore di lavoro hanno effetti anche nei confronti del Fondo di Garanzia e che l'eventuale rinunzia alla prescrizione fatta dal datore di lavoro (o dalla procedura concorsuale) non ha efficacia nei confronti del Fondo”: la giurisprudenza di legittimità ivi menzionata è un indirizzo tradizionale, che qualificava la fattispecie in termini di accollo ex lege del Fondo di Garanzia rispetto al datore di lavoro, nel caso particolare del dichiarato fallimento del datore di lavoro – nel caso di specie non fallito- (cfr. ad es., Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
02/10/2007, n. 20664).
L'orientamento più recente, piuttosto, tende a distinguere tra il diritto al TFR o a crediti diversi vantati nei confronti del datore di lavoro ed il diritto di natura previdenziale azionato nei confronti del Fondo di
Garanzia, escludendo la solidarietà (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 22.12.2016, n. 26819; cfr. conforme
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/08/2020, n. 16852; cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 21/01/2022, n. 1861 per un caso specifico di affitto di ramo d'azienda; cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 25/08/2020, n. 17643).
Ciò posto, non è possibile (come al contrario ha fatto in prima battuta il Comitato Provinciale v. doc. CP_1
n. 20 ric.), a causa della autonomia dei diritti, retributivo e previdenziale, applicare il regime di solidarietà tra quale gestore del Fondo di Garanzia ed il datore di lavoro inadempiente (non soggetto, in questo caso, CP_1
a procedura concorsuale) per il credito differente dal TFR e dunque estendere il disposto dell'art. 1310 c.c. come paventato dalla ricorrente e ravvisare che un atto interruttivo nei confronti di un debitore solidale
“abbia effetto” riguardo gli altri debitori.
Tale opzione ermeneutica non è dunque sostenibile, in quanto priva di fondamento normativo, difettando la solidarietà e nel caso di specie gli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale pacificamente annuale sono stati notificati nei confronti del solo debitore ingiunto e non di nei cui confronti la prescrizione CP_1
3 non è stata interrotta. Pertanto, anche durante l'avviata procedura fallimentare – seppur il debitore, impresa individuale, non sia stato assoggettato a fallimento – cfr. doc. n. 10 ric.- il termine di prescrizione non resta interrotto nei confronti del Fondo di Garanzia CP_1
Ciò posto, la ricorrente argomenta che dal seguente tenore della circolare differente dalla previsione CP_1 della previgente circolare n. 74/2008: “inoltre, non è necessario procedere al pignoramento immobiliare nell'ipotesi CP_1 in cui i crediti vantati dal lavoratore per il TFR e le ultime mensilità non superino l'importo lordo complessivo di 5.000,00 euro” (v. paragrafo D, pag. 19, doc. n. 24 cit.) sarebbe stata in grado di azionare l'intervento del Fondo di CP_ Garanzia in data 30.10.2023 (doc. n. 17 ric.).
Ma è la stessa ricorrente, che pur ha avviato il pignoramento, ad allegare di aver deciso, dopo la reiezione dell'istanza di fallimento, di non intraprendere alcuna procedura esecutiva immobiliare nei confronti della debitrice, che possiede immobili nelle province di Cremona e Como – giuridicamente possibile secondo la previgente Circolare n. 70/2008, seppur insostenibile per i costi in relazione all'ammontare del credito – (v. capitolo 4 del ricorso), confidando nella perdurante vigenza della circolare n. 74 del 2008 e così decidendo di “monitorare” la situazione patrimoniale immobiliare di UC (v. capitolo 5 del ricorso).
Ed allora, è noto che l'art. 2935 prevede che: “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Costante giurisprudenza di legittimità afferma che: “l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 28/04/2022, n. 13343; conforme Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 11/09/2018,
n. 22072; v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 24/05/2021, n. 14193).
La ricorrente allega un ostacolo di mero fatto (ovvero: evitare spese eccessive), pur potendo agire in via esecutiva con l'esecuzione immobiliare avverso immobili presenti nel territorio della Regione Lombardia di CP_ proprietà della debitrice, in ossequio a quanto previsto al tempo dalla Circolare vigente. Quanto esposto nella circolare n. 74 del 2008, oltre ad avere valenza meramente interna – e potendosi discutere, semmai, di un affidamento tutelabile riposto sulla circolare del 2008, in ipotesi foriero di danno - non potrebbe rappresentare alcun ostacolo giuridico all'azionabilità del diritto nei confronti di (o alla notificazione CP_1 medio tempore di atti interruttivi nei suoi confronti, in aggiunta a quelli notificati all'indirizzo della ex datrice di lavoro).
In conclusione, la prescrizione è maturata, dacché il dies a quo andava individuato nella reiezione dell'istanza di fallimento del 08.07.2021 come eccepito da e come risulta dal par. 10 della circolare n. 70 del 2023 CP_1 in materia di domanda di intervento del Fondo di Garanzia per crediti di lavoro (doc. n. 10 ric.; v. doc. n. 24 ric.), domanda presentata in data 30.10.2023 (doc. n. 17 ric.), con il compiuto decorso del termine annuale ex
4 art. 2 comma 5 d.lgs. 80/1992 e dacché gli atti di precetto non sono stati notificati al Fondo di Garanzia
e dunque sono improduttivi di efficacia interruttiva nei suoi confronti. CP_1
La particolare novità e complessità della questione affrontata, in uno con l'assenza, allo stato, di precedenti su casi analoghi, giustificano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso di;
Parte_1
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 10 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
5