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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G n. 336/2016
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dott.re Natalino Sapone Presidente
2) dott.re Mauro Mirenna Consigliere
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 336/2016 R.G., vertente TRA
, nato in [...] il [...] (C.F : ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Iacopo Maria Pitorri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Pietro Mascagni n. 186, PEC:
; Email_1
appellante CONTRO
(C.F. , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ( ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, P.IVA_2 PEC: ; Email_2 appellato Esposizione del fatto e motivazione
Premesso che, con atto di citazione notificato il 23 giugno 2016 Parte_1 proponeva appello avverso l'ordinanza per il riconoscimento del diritto alla Protezione Internazionale, depositata in data 24.5.2016 ed emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nella causa r.g. 3339/2015;
Costituitosi l'appellato con comparsa di risposta in appello depositata in data 7.4.2017, all'udienza fissata del 12.1.2017 nessuna delle parti era presente e, poiché tale condotta equivaleva a mancata comparizione, la Corte fissava, con ordinanza, anch'essa debitamente comunicata, l'udienza del 6.4.2017 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Anche tale udienza nessuno compariva ed il giudice relatore procedeva alla cancellazione della causa dal ruolo.
Successivamente, con decreto presidenziale del 3.11.2025 – comunicato a tutti i difensori in pari data – la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24 novembre 2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
tanto premesso, e rilevato:
che all'udienza del 24.11.2025 l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e solo parte appellata depositava note chiedendo l'estinzione del giudizio in quanto cancellato e non riassunto;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 16.12.2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott.re Natalino Sapone
pag. 2/2
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dott.re Natalino Sapone Presidente
2) dott.re Mauro Mirenna Consigliere
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 336/2016 R.G., vertente TRA
, nato in [...] il [...] (C.F : ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Iacopo Maria Pitorri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Pietro Mascagni n. 186, PEC:
; Email_1
appellante CONTRO
(C.F. , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ( ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, P.IVA_2 PEC: ; Email_2 appellato Esposizione del fatto e motivazione
Premesso che, con atto di citazione notificato il 23 giugno 2016 Parte_1 proponeva appello avverso l'ordinanza per il riconoscimento del diritto alla Protezione Internazionale, depositata in data 24.5.2016 ed emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nella causa r.g. 3339/2015;
Costituitosi l'appellato con comparsa di risposta in appello depositata in data 7.4.2017, all'udienza fissata del 12.1.2017 nessuna delle parti era presente e, poiché tale condotta equivaleva a mancata comparizione, la Corte fissava, con ordinanza, anch'essa debitamente comunicata, l'udienza del 6.4.2017 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Anche tale udienza nessuno compariva ed il giudice relatore procedeva alla cancellazione della causa dal ruolo.
Successivamente, con decreto presidenziale del 3.11.2025 – comunicato a tutti i difensori in pari data – la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24 novembre 2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
tanto premesso, e rilevato:
che all'udienza del 24.11.2025 l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e solo parte appellata depositava note chiedendo l'estinzione del giudizio in quanto cancellato e non riassunto;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 16.12.2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott.re Natalino Sapone
pag. 2/2