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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile, iscritta al n. 1382/2022 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.1.2025,
promossa da
codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 22.6.1972, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Polimeni;
appellante
contro
, codice fiscale , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Civica del Comune di Reggio Calabria;
appellato
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 27 gennaio 2025.
Svolgimento del processo Con atto di citazione, notificato in data 11.07.2019, conveniva in Parte_1 giudizio il per chiedere al Giudice adito di: “in via Controparte_1 preliminare […] dichiarare l'illegittimità e/o l'annullabilità e/o la nullità della pretesa
[…] riportata nell'avviso di pagamento n. 000002/00/2376 del 27 maggio 2019 per la somma complessiva di € 424,50, per prescrizione con riferimento all'anno 2013. In via principale […] accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del contribuente
[... e dichiarare illegittima e/o comunque non dovuta la pretesa creditoria del CP_1
”. Controparte_1
A sostegno delle proprie domande l'attore eccepiva e/o deduceva: 1) la prescrizione del canone acqua relativo alle annualità 2013 e 2014 e del canone depurazione relativo all'anno 2014; 2) il proprio difetto di legittimazione passiva dell'attore; 3) l'illegittimità della richiesta per mancanza di effettiva lettura dei consumi;
4) l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto in esso non era stato riportato il nome del responsabile del procedimento.
Si costituiva in giudizio il e chiedeva il rigetto delle Controparte_1
domande, osservando che: 1) il credito non si poteva considerare prescritto giacché il termine iniziale della prescrizione coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati;
2) l'attore aveva stipulato il contratto di somministrazione di acqua potabile
(tipologia domestico non residenziale) con il Comune di;
3) la richiesta di Controparte_1
pagamento di cui alla fattura n. 107101 (saldo anno 2013) era stata calcolata sul consumo effettivo di acqua, pari a mc. 128, mentre la fattura n. 2305 (acconto anno 2014) era stata calcolata sui consumi stimati, in conformità alle delibere ARERA secondo cui è ammessa la possibilità della fatturazione del consumo stimato in acconto;
4) la conformità dell'atto impugnato ai requisiti di legge, essendo completo del nominativo del responsabile del procedimento poiché nel corpo dell'avviso legge “si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. ”. Persona_1
Con sentenza n. 246/2022, il Giudice di Pace di rigettava le domande Controparte_1 attrici, dichiarava dovuto l'importo di € 424,50 e non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
pag. 2/8 Avverso tale decisione, proponeva appello innanzi a codesto Parte_1
Tribunale per le seguenti ragioni: 1) erronea determinazione del tipo di giudizio proposto;
2) illegittimità del pagamento del canone sulla base di consumo forfettario;
3) inesistenza della notifica dell'avviso di pagamento;
4) esclusione delle somme richiesta dal a CP_1
titolo di servizio di depurazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 3.8.2022, si costituiva in appello il eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'atto di appello ex art. 348 bis c. 1 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'atto di appello per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta già depositata in primo grado;
proponeva appello incidentale poiché il primo giudice non aveva disposto la refusione delle spese di lite in favore dell' “stando in giudizio a mezzo di proprio Pt_2 funzionario e non essendosi, invece, costituito tramite procuratore legale esterno”, quando, invece, il era assistito da un avvocato “regolarmente iscritto all'Albo CP_1
degli Avvocati Elenco Speciale”.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale dell'udienza del 27 gennaio 2025.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 348 bis c.1 c.p.c. avanzata da parte appellata. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione è configurabile solo quando, alla luce di una delibazione sommaria (cfr., fra le tante, Cass. sent. n. 15644/2017) e, dunque, prima facie, non sia in alcun modo possibile formulare un giudizio prognostico favorevole. Nel
caso di specie, invece, alla luce delle questioni giuridiche trattate nell'appello principale ed in quello incidentale, le impugnazioni propose non appaiono infondate al punto tale da supportare una pronuncia di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c.
pag. 3/8 2. Nel merito, l'appello principale è infondato e, pertanto, va rigettato per i motivi di seguito esposti.
2.1. ha agito in giudizio chiedendo l'annullamento dell'avviso di Parte_1 pagamento, diffida e messa in mora n. 000002/002376 del 27/5/2019 di € 425,50, notificato il 6/6/2019, relativo al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato (in relazione seguenti fatture: - n. 107101 anno 2013 per complessivi €
117,00; - n. 2305 anno 2014 per complessivi € 307,50).
L'attore ha esercitato un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, comunicata dall'Ente con la notifica dell'avviso di pagamento che è stato ricevuto dal destinatario in data 6.06.2019. È bene precisare che dalla relazione di notificazione emerge che essa è stata eseguita a mezzo Messo del Controparte_1
L'azione così qualificata non merita, comunque, accoglimento per come statuito nella sentenza appellata.
2.2. Il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione, riproposta solo in sede di conclusioni dell'atto di gravame, con motivazione del tutto condivisibile: “la prescrizione decorre dalla scadenza fissata dall'Ente per il pagamento della fattura. […] Non può ritenersi che il diritto al pagamento del canone acqua 2013 ed acconto 2014 si sia
prescritto, giacchè il termine da considerare ai fini della decorrenza della prescrizione non può essere anteriore al 25 giugno, data (dies a quo) entro la quale poteva effettuarsi il pagamento […] e prima della quale il non poteva far valere il relativo diritto, e CP_1 tale termine è stato interrotto con l'avviso di accertamento notificato il 6.06.2019.”
2.3. Nel corso del giudizio di primo grado la Pubblica Amministrazione somministrante ha dato dimostrazione della stipula del contratto di somministrazione di acqua potabile con l'odierno appellante, risalente, peraltro all'anno 1997 (si legge nella sentenza appellata: “il sig. , in quanto proprietario dell'immobile, ha inoltrato al Comune richiesta in Pt_1
data 19.09.1997; istanza accolta con il n. 2769del 17.101997 con tariffazione “uso domestico non residenziale”).
pag. 4/8 Resta irrilevante l'eventuale occupazione dell'appartamento da parte di terzi soggetti, non avendo mai proceduto il contraente alla disdetta dal contratto o alla sua voltura.
2.4. Nel giudizio d'appello reitera il la contestazione della pretesa creditoria per Pt_1
essere stata commisurata sulla base di consumi presunti o forfettari e non misurati.
Sul punto così motiva il primo giudice: “si evidenzia la regolarità della richiesta dell'Ente, la fattura n. 107101 – anno 2013 – riporta il consumo di mq. 128 sul quale è stato calcolato l'importo dovuto;
mentre quella n. 2305 – acconto anno 2014 – risulta emessa nel rispetto del regolamento comunale.”.
Va osservato che l'appellante non lamenta errori di quantificazione dovuti al non corretto funzionamento del contatore, bensì, in modo generico, il criterio di calcolo del canone, che sarebbe stato determinato in maniera forfettaria, in modo avulso da una misurazione precisa dell'effettiva quantità di acqua erogata che, invece avrebbe dovuto eseguire l'Ente somministrante.
Il non offre, tuttavia, alcun elemento per procedere ad una diversa Pt_1 commisurazione dei consumi, ad esempio, dando dimostrazione dell'utilizzo dell'immobile, del numero dei suoi occupanti e/o delle letture del contatore effettuate, oppure trasmesse, per i periodi successivi. Neppure dà dimostrazione di precedenti o successivi pagamenti relativi all'utenza idrica utili ad indicare di quanto il dato reale potrebbe discostarsi da quello fatturato.
Condivide il Tribunale adìto l'indirizzo interpretativo in base al quale, posto che la lettura del contatore da parte degli incaricati del gestore del servizio non esaurisce le possibilità di rilevazione diretta dei consumi potendo questi ultimi essere rilevati periodicamente dallo stesso utente e comunicati anche per via telefonica, “risponde al generale dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale che lo stesso, nell'eventuale mancanza di rilevazioni da parte del gestore, si attivi per comunicare i consumi effettivi, tramite modalità che certo non possono ritenersi un
sacrificio eccessivo, piuttosto che rimanere inerte e poi rifiutare il pagamento del corrispettivo” (cfr. sentenza Trib. Reggio Calabria, n.333/2025).
pag. 5/8 Sulle conseguenze della violazione dell'obbligo di misurazione dei consumi i giudici di legittimità hanno avuto occasione di affermare il seguente principio “Qualora, nel giudizio di equità … relativo al pagamento dal canone per il servizio di acqua potabile erogato dal
l'utente contesti non il proprio obbligo di pagamento, ma la misura del CP_1
corrispettivo richiesto dall'Ente (ponendo in discussione il modo in cui il corrispettivo
stesso è stato determinato), la decisione (condiviso l'assunto di negare validità al modo in
cui il corrispettivo è stato commisurato) non può limitarsi a dichiarare illegittima la richiesta del pagamento del canone, ma deve consistere nella determinazione di un diverso
corrispettivo, alla quale il giudice di pace deve procedere applicando in modo corretto i criteri predeterminati dal oppure, disapplicati questi, applicando il diverso CP_1
criterio che ritenga adeguato al caso concreto. Nella specie, non era stata, infatti, sperimentata un'opposizione avverso un atto d'imposizione tributaria (comportante la
valutazione della legittimità dell'atto e, dunque, il suo eventuale annullamento), bensì
un'azione con la quale si chiedeva d'accertare se per il servizio goduto fosse dovuta, come corrispettivo, la somma richiesta o una somma minore. Di qui la necessità che il giudice si pronunziasse sull'entità di questa somma” (sentenza n. 5465 del 2005 della Corte di
Cassazione).
A fronte della corresponsione dell'acqua sorge in capo al somministrato (parte appellante) il dovere di versare il canone. Non vale ad esonerarlo da tale dovere la mancata rilevazione dei consumi da parte del somministrante, né, in fase di opposizione, la mera contestazione che “la pretesa del basata su un consumo minimo CP_1 presunto o a “forfait” è illegittima”se non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nell'intimazione di pagamento. In tal caso è sempre utilizzabile il ragionamento per presunzioni (cfr. Cass. n. 5465 cit.).
2.5. È inammissibile, infine, la censura attinente all'esclusione delle somme richieste dal a titolo di servizio di depurazione delle acque reflue poiché essa è stata CP_1 formulata, solamente e, per di più, del tutto genericamente, nell'atto di gravame.
pag. 6/8 2.6. In forza delle argomentazioni che precedono il gravame principale non merita accoglimento, con conseguente conferma del rigetto delle domande proposte da Pt_1
.
[...]
3. E', invece, fondato l'appello incidentale proposto dal . Controparte_1
In tema di pagamento del compenso agli avvocati che prestano assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.
1740/2022, ha precisato quanto si riporta: “va quindi ribadito il principio secondo cui, qualora la autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio non da un funzionario
delegato ma da un difensore, ai sensi degli artt. 82 e 87 Cod. Proc. Civ., il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 Cod. Proc. Civ., comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico”.
Nel giudizio di primo grado, il è stato assistito e difeso da Controparte_1 un difensore, suo dipendente, iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti
Pubblici presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di . Controparte_1
Il giudice di pace non si è attenuto al principio di diritto espresso dai giudici di legittimità e, pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della decisione impugnata, va condannato alla rifusione delle spese di Parte_1
lite del primo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda.
4. Le spese e competenze del giudizio di appello, analogamente, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto dei vigenti parametri di cui al d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, dell'assenza della fase istruttoria e delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica,
pag. 7/8 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa d'appello avverso la sentenza n. 246/2022 del Giudice di Pace di così Controparte_1
provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di n. 246/2022, depositata il 25.2.2022; Controparte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal e Controparte_1
parziale riforma della sentenza n. 246/2022, condanna alla rifusione Parte_1 delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 180,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come nelle misure di legge;
3) condanna, altresì, l'appellante alla rifusione delle spese processuali del giudizio di gravame, in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 350,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come nelle misure di legge.
Dà atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale, ai fini della verifica dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Reggio Calabria, 3 maggio 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pag. 8/8