Art. 28.
I professori universitari di ruolo e fuori ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono, mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, inquadrati, secondo l'ordine risultante nel ruolo dei professori universitari e con l'anzianita' acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nelle qualifiche di professore straordinario e di professore ordinario di cui al ruolo della annessa tabella A, integrato dai posti in soprannumero e delle cattedre convenzionate, secondo le norme di cui ai commi seguenti.
Ai professori straordinari e' attribuito il coefficiente di retribuzione 402 con l'anzianita', ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, e' attribuito il coefficiente di retribuzione 500, con l'anzianita', ai fini della progressione economica maturata all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianita' di cinque anni quale ordinario e' attribuito il coefficiente di retribuzione 670; a quelli che abbiano anzianita' complessiva quale ordinario di anni nove il coefficiente di retribuzione 900, e a quelli che abbiano anzianita' complessiva, quale ordinario, di tredici anni il coefficiente di retribuzione 970.
In rapporto a, ciascun coefficiente e' assegnato il trattamento economico spettante, in relazione all'aumento biennale da computarsi, sulla base dell'anzianita' assegnata, nel coefficiente stesso, per effetto dei precedenti commi.
Ai fini della determinazione dell'anzianita' e', altresi', tenuto conto dei riconoscimenti di servizio intervenuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonche' dei servizi da riconoscersi a norma degli articoli 17 e 18 della presente legge.
I professori universitari di ruolo e fuori ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono, mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, inquadrati, secondo l'ordine risultante nel ruolo dei professori universitari e con l'anzianita' acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nelle qualifiche di professore straordinario e di professore ordinario di cui al ruolo della annessa tabella A, integrato dai posti in soprannumero e delle cattedre convenzionate, secondo le norme di cui ai commi seguenti.
Ai professori straordinari e' attribuito il coefficiente di retribuzione 402 con l'anzianita', ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, e' attribuito il coefficiente di retribuzione 500, con l'anzianita', ai fini della progressione economica maturata all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianita' di cinque anni quale ordinario e' attribuito il coefficiente di retribuzione 670; a quelli che abbiano anzianita' complessiva quale ordinario di anni nove il coefficiente di retribuzione 900, e a quelli che abbiano anzianita' complessiva, quale ordinario, di tredici anni il coefficiente di retribuzione 970.
In rapporto a, ciascun coefficiente e' assegnato il trattamento economico spettante, in relazione all'aumento biennale da computarsi, sulla base dell'anzianita' assegnata, nel coefficiente stesso, per effetto dei precedenti commi.
Ai fini della determinazione dell'anzianita' e', altresi', tenuto conto dei riconoscimenti di servizio intervenuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonche' dei servizi da riconoscersi a norma degli articoli 17 e 18 della presente legge.