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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/07/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RG nn. 558/2023 + 565/2023 + 567/2023 V.G
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE FAMIGLIA E MINORENNI
Composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott.ssa Ester Moroni Consigliere onorario Dott. Beniamino Cucchi Consigliere onorario ha pronunciato, all'udienza del 10.06.2025, la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite nn. 558/2023 + 565/2023 + 567/2023 V.G., aventi per oggetto:
appello avverso la sentenza n. 280/2023 del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, depositata il 23.11.2023, che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore:
, Parte_1
n. a Torino, il 19.10.2021
promosso da:
padre del minore (n. 558/2023 V.G.) Parte_2 elettivamente domiciliato in Vercelli in Piazza Pajetta n. 4, presso lo studio dell'Avv. Federico ROSELLI che lo rappresenta e difende in forza di delega in atti dismissione di mandato in data 13.1.25 con ulteriore comunicazione in data 22.4.25) E
, madre del minore (n. 565/2023 V.G.) Parte_3 elettivamente domiciliata in Torino, Corso Galileo Ferrari n. 110, presso lo studio dell'Avv. Laura DI CIOMMO che la rappresenta e difende in forza di delega in atti (parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato) E
nonna materna del minore (n. 567/2023 V.G.) Controparte_1 elettivamente domiciliata in Torino, Corso Sebastopoli n. 176, presso lo studio dell'Avv. Elisa LINGUA che la rappresenta e difende in forza di delega in atti (parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato)
Appellanti nei confronti di
nonna paterna del minore Controparte_2
Appellata contumace
E con l'intervento:
del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in persona del Sost. Proc. dr.ssa Marina NUCCIO
del TUTORE PROVVISORIO del minore, in persona della Dott.ssa Caterina Politi, Assessore alle politiche sociali di Vercelli
della CURATRICE SPECIALE del minore, in persona dell'Avv. Raffaella BARONI (con studio in Torino, via Bertola n. 59), parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato)
CONCLUSIONI DELLE PARTI (come da verbale d'udienza del10.6.2025)
Curatrice speciale del minore: Per quanto riguarda la posizione della nonna materna e della mamma chiede dichiararsi l'estinzione del procedimento stante l'accettazione delle rinunce da parte di tutte le parti. Per quanto riguarda la posizione del padre, invece, chiede il rigetto della domanda formulata, precisando che il signor è stato incostante nel proprio percorso Pt_1 di disintossicazione e negli incontri in luogo neutro con il figlio. Chiede, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado.
Procuratore Generale: si associa alle argomentazioni delle altre parti chiedendo l'estinzione della procedura per la mamma e la nonna materna e il rigetto delle domande paterne, con conferma della sentenza di primo grado.
Tutore del minore: si associa alle argomentazioni della curatrice e chiede la conferma della sentenza appellata. Per l'appellante (padre del minore): Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino – Sezione Minori, Persone e Famiglia adita, contraris rejectis, in via preliminare: previa fissazione udienza di comparizione delle Parti, con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, sospendersi, con effetto immediato, l'efficacia esecutiva della sentenza ivi impugnata, per le ragioni tutte esposte in narrativa e qui integralmente richiamate, e conseguentemente disporsi l'immediata ripresa degli incontri fra il Sig. Parte_2 ed il di lui figlio , secondo tempi e modalità stabiliti d
[...] Pt_1
Corte di Appello di Torino – Sezione Minori, Persone e Famiglia, nel merito in via principale: in riforma della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 10.11.2023 all'esito del procedimento R.G. 80000005/2023, notificata in data 23.11.2023, via P.E.C., al domicilio eletto dall'odierno Ricorrente, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore con Parte_1 ogni conseguente statuizione, e in ogni caso ristabilire i rapporti del minore con il padre, Sig. , Parte_2 nel merito in via subordinata: confermare l'affidamento endo-familiare ad oggi sussistente, con calendarizzazione di incontri tra l'odierno Appellante ed il figlio minore secondo tempi Parte_1
e modalità ritenute adeguate dall'Ecc.ma Corte d ino – Sezione Minori, Persone e Famiglia in via istruttoria previa acquisizione di relazioni aggiornate dei Servizi assegnati al nucleo, disporre C.T.U. volta a verificare le sussistenti capacità genitoriali in capo all'Appellante, nonché ogni altra indagine ritenuta utile ai fini della verifica dell'idoneità genitoriale in relazione alle esigenze evolutive del minore. Con ogni più ampia riserva processualmente consentita, ivi compresa la produzione documentale a seguito di detta udienza, qualora ne emergesse necessità.”;
Per (madre del minore) – rinuncia all'appello e accetta le rinunce Parte_3 altrui. Per (nonna materna del minore) – rinuncia all'appello e Controparte_1 acce
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, in via provvisoriamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore;
ha confermato l'inserimento del minore Parte_1 presso una famiglia affidataria in possesso dei requisiti per accedere alla eventuale futura adozione;
ha disposto l'interruzione dei rapporti tra il minore e la famiglia d'origine. Avverso detto provvedimento hanno proposto appello, con separati ricorsi, il padre del minore (R.G. 558/2023 V.G.), la madre del minore (R.G. 565/2023 V.G.) e la nonna materna (R.G. 567/2023 V.G.)
Nella sentenza appellata, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alle conseguenti valutazioni, si osserva quanto segue.
1.La vicenda originaria. La situazione del minore veniva sottoposta all'attenzione del Tribunale minorile in un primo momento con l'attivazione, su ricorso datato 29.10.2021 del P.M., di un procedimento de potestate (procedimento n. 1891/2021 Reg. V.G.). Il P.M. aveva presentato ricorso dopo aver acquisito le informazioni pervenute dall'Ospedale Sant'Anna di Torino, dalle quali emergeva che il piccolo si Pt_1 trovava in una situazione di grave pregiudizio a causa della lunga storia di tossicodipendenza della madre, seguita dal 2013 dal Ser.D., la quale aveva fatto uso di sostanze fino al terzo mese di gravidanza per poi passare al metadone con un dosaggio di 90 mg/die. Le analisi dei metaboliti urinari del bambino risultavano positive al metadone ed il piccolo alla nascita presentava segni di astinenza neonatale. La coppia genitoriale era di recente formazione ed era stata connotata da conflitti e tensioni. La madre era favorevole ad un progetto di comunità madre-bambino volto a sostenerla in questo suo nuovo ruolo genitoriale nonché aiutarla ad affrancarsi dall'uso di sostanze. Il padre si era invece dichiarato contrario, ritenendo che con il suo aiuto e amore avrebbe risolto le proprie fragilità ed Pt_3
i problemi del passato. Sulla base di tali elementi, il Tribunale, con decreto del 2.11.2021, riteneva che il minore fosse esposto a grave pregiudizio e che fosse pertanto necessario intervenire immediatamente in sua tutela anche al fine di valutare le capacità genitoriali di padre e madre (infatti la madre aveva un passato difficile, risultava fragile, dedita all'uso di sostanze nei momenti difficili della sua vita) e, pertanto, in questa situazione si imponeva un immediato intervento a tutela di . Pt_1
Veniva allora disposto che, al momento delle dimissioni dall'ospedale, il piccolo fosse collocato in comunità terapeutica assieme alla madre. Solo nel contesto comunitario, infatti, la madre avrebbe potuto, da un lato, cercare di intraprendere un serio percorso di disintossicazione dagli stupefacenti e, al contempo, essere adeguatamente sostenuta e monitorata nello svolgimento del suo ruolo di madre e, quindi, nell'accudimento del piccolo. Veniva inoltre dato incarico ai competenti Servizi, attraverso un lavoro coordinato, di dare tutti i sostegni necessari alla diade, contestualmente all'approfondimento in ordine alle competenze genitoriali materne e paterne. Veniva altresì nominato un curatore speciale. La successiva istruttoria evidenziava che:
-il percorso comunitario della madre fino a marzo 2022 era stato positivo e di crescita (c'era stata una difficoltà iniziale dovuta alla stanchezza, alla mancanza di sostanze ed alla fatica di gestire un neonato;
successivamente la signora aveva fatto affidamento agli operatori della comunità, maturando competenze nella gestione del piccolo); rispetto all'inserimento nei gruppi terapeutici e nelle attività quotidiane, la signora aveva all'inizio avuto qualche difficoltà ma poi aveva Per_1 dimostrato impegno;
- il 16 dicembre 2022, la comunità inviava una relazione segnalando che negli ultimi mesi il percorso comunitario era stato altalenante: si erano infatti alternate fasi di buona collaborazione a fasi in cui la donna era parsa in difficoltà e quindi era risultata scostante ed intransigente;
ella aveva riferito di essersi sentita in difficoltà dopo l'incontro con i servizi del 16.11.2022 in quanto era emersa la necessità di fare chiarezza sulla coppia atteso che il padre del bambino, ai controlli ematici, era risultato fare uso frequente di alcool e quindi si era prospettato un prolungamento della collocazione comunitaria mamma-bambino; parallelamente alla riduzione della terapia metadonica, aveva dichiarato in più occasioni di avere voglia di far uso di sostanze ed alcool;
a fronte della comunicazione dello stop alle uscite in autonomia, la donna aveva reagito con rabbia. Il padre aveva continuato a mostrarsi adeguato nei confronti del figlio, proponendogli poche attività semplici, anche se non sempre era in grado di dare risposta ai bisogni esplicitati dal bambino. Saltuariamente contattava telefonicamente la comunità per sapere come stavano la compagna ed il figlio. Il 19 dicembre la comunità segnalava che la notte del 12.12.2022 la signora non aveva sentito il bambino piangere e la mattina era stata trovata in stato confusionale. In seguito ad un controllo in camera, era emerso che la signora aveva rubato medicinali (AL gocce, NT gocce, IT e paroxetina in compresse) dall'armadio della struttura e ne aveva fatto uso prima di andare a dormire. Vi erano state esplosioni di rabbia a fronte di semplici rifiuti, tanto che la signora era stata portata in ospedale ove le era stata somministrata una terapia endovena ed era stata aumentata la terapia del SerD e del CSM. Al rientro in comunità, si erano osservati il permanere di sbalzi di umore ed un aumento della tensione e del pensiero paranoico ed irrazionale nei confronti, in particolare, di un'altra ospite e della di lei FI. La donna continuava ad affermare di aver voglia di fare uso di sostanze, continuando però a stare con suo figlio. Con nota del 23.12.2022 il servizio sociale segnalava che, a seguito delle condizioni della madre, la medesima era stata trasferita in data 22.12.2022 presso la comunità terapeutica “Il Tavoleto “ di Alba in attesa di essere ricoverata Contr nella clinica Villa San Michele di Bra (individuata dal ).La signora aveva ammesso le sue difficoltà affermando "...io adesso sto male...io pensavo di poter uscire a Natale, fare delle cose...io ci sono rimasta male quando ho saputo di
...che non ha fatto nulla...''; “...io mi sono impegnata...io non voglio perdere Parte_2 bino...vi chiedo aiuto..."; "io adesso ho voglia di farmi...è difficile.., sto male... aiutatemi...". La sig.ra si era resa disponibile a collaborare, ricocendo il suo malessere e la sua rabbia "...sono in crisi...a Vercelli non voglio tornare perché so che andrei a farmi...". Il padre era risultato positivo ad un abuso di assunzione di sostanze alcooliche, problematica dal medesimo minimizzata in sede di colloquio con i servizi: in quella sede era parso sfuggente ed inconsapevole che la situazione sarebbe inevitabilmente ricaduta sul figlio. A seguito dell'evoluzione negativa della situazione, il P.M., con ricorso depositato in data 24.01.2023, ai sensi degli artt. 8 e ss. L. 184/1983, chiedeva l'apertura del procedimento per la eventuale dichiarazione dello stato adottabilità di Pt_1
e chiedeva, altresì, di disporre il collocamento del minore in famiglia affidataria;
di disporre incontri del minore con il padre e la madre in luogo neutro alla presenza di un educatore;
di sospendere i genitori dalla responsabilità genitoriale;
di incaricare la presa in carico sociale e psicologica da parte dei Servizi, con prescrizione per la madre di mantenere un atteggiamento collaborativo;
di disporre CTU sulle condizioni evolutive affettive e relazionali del minore e sulle capacità genitoriali della madre e del padre, con nomina di un tutore provvisorio e di un curatore speciale per il minore. Con decreto del 28.01.2023, il Tribunale, dichiarato chiuso il precedente procedimento di volontaria giurisdizione (n. 1891/2021 V.G.), ordinava l'apertura della procedura per l'eventuale adottabilità del minore;
ordinava accertamenti approfonditi sulle condizioni psicofisiche del minore, sull'ambiente nel quale si sarebbe trovato a vivere se inserito nel nucleo di origine e sulla condizione personale e familiare di genitori e parenti e sulle loro capacità genitoriali, incaricando di ciò il Servizio sociale di Vercelli, il servizio NPI, il SerD e il CSM presso l'ASL di Vercelli;
prescriveva ai genitori di collaborare e di astenersi dall'uso di sostanze alcooliche e stupefacenti;
disponeva il collocamento del minore in famiglia affidataria;
disponeva che i genitori – e i parenti che avessero fatto richiesta – potessero incontrare il minore in luogo neutro. Il Tribunale dava atto, nel decreto di apertura, che, per le problematiche materne e paterne sopra evidenziate, il minore non poteva, allo stato, essere affidato ai genitori (la madre infatti era in quel momento in grave difficoltà e necessitava di intraprendere un percorso di riabilitazione personale;
anche il padre era in difficoltà sia sotto il profilo di abuso di alcool che nella relazione con il figlio, atteso il suo scarso investimento nella relazione con il minore). L'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento aveva confermato che nell'ambito del nucleo familiare non erano presenti risorse tali da assicurare al minore adeguate cure materiali ed affettive. Per quanto riguarda la madre, dopo le dimissioni comunitarie dalla comunità mamma-bambino ed un breve trasferimento nella CT “Il Tavoleto” di Alba, la stessa veniva ricoverata dal 27.12.2023 al 6.2.2023 presso la Clinica Villa San Michele di Bra, individuata dallo psichiatra del CSM di Alba. Rifiutava poi, sostenuta dal compagno, un ingresso in comunità terapeutica e si autoriduceva i farmaci prescritti alla dimissione dalla clinica. Il CSM formulava una diagnosi di Disturbo di Personalità n.a.s. (non altrimenti specificato), con necessità di supporto psicologico e educativo, ed evidenziava un pensiero povero della madre, con tendenza a minimizzare l'aspetto disfunzionale della personalità e a delegare ad altri i propri doveri. Il percorso di riabilitazione e affrancamento dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti vedeva una prima fase positiva e poi un netto peggioramento della situazione: il Ser.D., con relazione del 18.5.2023, dava atto che la madre si era presentata regolarmente ai colloqui socio-sanitari di verifica e per l'esecuzione degli esami delle urine, che risultavano negativi ai comuni cataboliti delle sostanze di abuso e continuava la terapia metadonica a scalare;
poi, con relazione del 31.8.2023, evidenziava come ella non si fosse più sottoposta con regolarità agli esami previsti, mentre l'esito di alcuni di quelli effettuati rilevava positività alla cannabis. L'esame del capello effettuato il 23.8.2023 evidenziava la positività della madre all'alcool, alla cocaina e a diverse benzodiazepine. La donna non si era poi più sottoposta ai controlli. Rispetto a tali gravi ricadute, la donna, dapprima, si dichiarava disponibile ad intraprendere un percorso comunitario, ma successivamente cambiava idea in quanto in contrasto con il pensiero del compagno, aggiungendo in sede di audizione che, in realtà, anche lei stessa non ce l'avrebbe fatta a reggere il percorso. Il rapporto di coppia era conflittuale, si verificavano allontanamenti e successivi riavvicinamenti. Ciononostante, la donna affermava di non avere problemi. Il servizio di psicologia, con relazione del 22.5.2023, riferiva che il tono dell'umore era apparso gravemente depresso, con tratti di marcata disforia, tensione ed ansietà; fasi alternate di irrequietezza motoria ad altre di rallentamento ed un'oscillazione tra fasi grave indecisione e dubbio e fasi di aggressività scarsamente controllata, presentando dubbi e svalutazione delle proprie capacità intervallati a momenti caratterizzati da acritica fiducia nelle proprie possibilità. La sua capacità di effettuare un corretto giudizio di realtà non appariva sempre adeguata e manifestava un limitato controllo sulla sfera emotiva, con conseguente limitata capacità di riflessione e deficitaria capacità di comprendere e dare senso ai comportamenti altrui. L'ultima relazione del Servizio di Psicologia (8.9.2023) aveva evidenziato come, malgrado la madre avesse messo in luce una certa capacità di attribuirsi le proprie responsabilità e di identificare le sue difficoltà, permanessero tratti personali molto fragili e come, nei colloqui alla presenza del signor Pt_1 avesse sempre adottato un atteggiamento controllato e difeso, subalterno e tendente ad assecondare ed appoggiare le comunicazioni del compagno.
Quanto alla nonna materna, il servizio di psicologia evidenziava che, dopo la dimissione dalla Comunità e dalla Clinica, la Sig.ra e la FI CP_1 Pt_3 avevano trascorso diverso tempo insieme: la giovane era stata ospitata a lungo a casa della madre durante la giornata o per alcuni giorni consecutivi (nel periodo in cui la coppia era stata separata), partecipando alla vita Persona_2 famigliare del nucleo Bonetti/Karchache. Dalla somministrazione del test PAI si evidenziava un tentativo di presentarsi in modo favorevole e positivo o di minimizzare i difetti personali. Pur considerando il test valido, la risposta ad alcuni items poteva non risultare corretta. In generale, ogni scala clinica appariva nella norma, nonostante un lieve innalzamento fino alla soglia di rilevanza per quanto riguarda la presenza di una certa sospettosità, eventuali affronti subiti dagli altri e un certo bisogno di controllo sull'ambiente. Era probabile che la Sig.ra avesse risposto in modo difensivo e il profilo CP_1 nella norma che emergeva dal test (senza l'evidenza, quindi, di problematiche/criticità da un punto di vista clinico) avrebbe potuto riflettere il modo in cui la signora desiderava apparire. Come già segnalato nella relazione datata 22.05.23, la sig.ra era stata in CP_1 grado di mettere in evidenza fragilità e risorse della FI e aveva anche Pt_3 riflettuto con criticità sui diversi aspetti che avrebbero potuto riguardare la prospettiva di un eventuale affido del piccolo (in primo luogo il Pt_1 cambiamento rispetto alla presenza di in casa). Pt_3
In sede di audizione, la signora aveva dimostrato sincero affetto per il nipote, riconosciuto le fragilità e problematiche della FI ma anche la propria incapacità a tutelare energicamente il nipote rispetto ai genitori.
Quanto al minore , attualmente inserito in famiglia affidataria, si mostrava Pt_1 come un bimbo intelligente, che si relazionava positivamente con i coetanei e con gli adulti di riferimento. A seguito della sua nuova collocazione si era registrato un notevole miglioramento, mentre i rapporti con i familiari non avevano subito un'evoluzione (la madre continuava a faticare a gestire ed a comprendere il figlio, non era in grado di cogliere e soddisfare le richieste del figlio;
il padre, a volte, non aveva presenziato, non preoccupandosi di avvertire ma delegando chi era presente -la propria madre o la compagna – di avvertire della sua assenza). Dopo gli incontri era capitato che entrambi i genitori si trattenessero sul luogo dell'incontro (piscina), bevendo una birra e video-riprendendo le educatrici. Non erano state registrate reazioni negative o di dispiacere del bambino dopo gli incontri con i genitori ed entrambe le nonne, mentre si erano verificati importanti segni di sconforto e di pianto al momento della separazione dagli affidatari per incontrare i parenti. Dopo gli incontri con i familiari era nervoso ed occorrevano alcuni giorni per ritrovare la tranquillità. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, quindi, il Tribunale riteneva:
-la madre, una persona estremamente fragile, non in grado di affrancarsi dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'alcool e non in grado di cogliere gli aiuti e sostegni a lei offerti dai servizi e di intraprendere, nonostante fossero già trascorsi due anni dalla nascita del figlio, un percorso di riabilitazione;
-il padre, un uomo non in grado di riconoscere le proprie problematiche, in grado solo di ribaltare all'esterno le responsabilità di quanto accaduto, non collaborativo con i servizi;
-che la nonna paterna non comprendesse la reale portata delle problematiche del figlio (sebbene lei stessa avesse in passato sperimentato e fatto sperimentare al figlio la presenza di un padre violento-reattivo e dedito all'abuso di alcool), era con lui alleata, intenta anche lei a ribaltare sulla madre del minore tutta la responsabilità di quanto accaduto;
-e, infine, che la nonna materna, consapevole delle reali problematiche della FI, non fosse capace di prendere una netta posizione rispetto alla FI al fine di proteggere il nipote. La valutazione effettuata dai servizi risultava completa, approfondita ed attenta;
pertanto, il Tribunale non riteneva la necessità di espletare un approfondimento tramite CTU, atteso anche che la gravità e la compromissione delle capacità genitoriali e di quelle vicarianti (da parte delle nonne) fossero tali da far ritenere che, se anche tutti avessero intrapreso un serio percorso di riabilitazione e acquisizione di adeguate capacità, i tempi di recupero non sarebbero stati, in ogni caso, corrispondenti alle esigenze di crescita sana del minore. In conclusione, in conformità al parere del Pubblico Ministero, il Tribunale dichiarava il minore in stato di adottabilità e disponeva il suo inserimento presso un nucleo potenzialmente adottivo, con interruzione dei rapporti con la famiglia di origine.
2. La fase di appello. All'udienza del 12.03.2024, la Corte disponeva, innanzitutto, la riunione dei tre procedimenti sopra richiamati e, verificata la regolarità della notifica alla nonna paterna, sig.ra e la sua mancata costituzione, ne dichiarava la Controparte_2 contumacia. La Corte sollevava, altresì, la questione dell'inesistenza o irregolarità della procura alle liti rilasciate dalla madre, sig.ra all'esito della Pt_3 discussione delle parti, accertata la nullità delle procure rilasciate dalla sig.ra la Corte concedeva alla parte termine al 30.04.2024 per munirsi di Pt_3 procura valida e per rinnovare la costituzione in tutti i procedimenti riuniti e rinviava la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 14.05.2024. In data 30.04.2024, la sig.ra allegando nuova procura, rinnovava la Pt_3 propria costituzione nei sopraindicati procedimenti riuniti e richiamava ogni precedente atto, difesa e allegazione, oltre all'espresso integrale richiamo del contenuto del proprio atto di appello. All'udienza del 14.05.2024, venivano sentiti la madre, il padre e la nonna materna. All'esito delle audizioni, la Corte invitava le parti al contraddittorio sulle istanze di sospensiva e sulle istanze istruttorie e, all'esito della discussione, si riservava. Con ordinanza depositata in data 21.05.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva proposta e disponeva procedersi all'espletamento di CTU, psicologica e psichiatrica, con il seguente quesito:
“Dicano i consulenti tecnici, esaminati gli atti del fascicolo anche di primo grado, effettuati i colloqui con gli operatori territoriali, previa audizione della madre del minore , del padre della nonna materna Parte_3 Parte_2 CP_1 leo familia figli):
[...] quali siano le personalità dei genitori, onde valutare le competenze genitoriali degli stessi ovvero l'eventuale recuperabilità delle capacità genitoriali di entrambi i genitori in tempi compatibili con le esigenze del minore;
valutino inoltre i consulenti la rescindibilità o meno del rapporto genitori/minore e, in caso di non rescindibilità, si esprimano i consulenti sulle più opportune modalità con le quali possano essere mantenuti tali rapporti;
valutino la personalità della nonna materna e le capacità vicarianti della stessa, effettuando una valutazione della complessiva idoneità del nucleo familiare di quest'ultima; previa valutazione della complessiva situazione psico-evolutiva del minore, valutino prioritariamente i CTU se sussista o meno il superiore interesse del minore alla ripresa degli incontri con i genitori e con la nonna materna e, solo subordinatamente all'esito positivo di tale valutazione, la Corte autorizza i CTU ad organizzare incontri peritale del minore con i genitori e con la nonna, al fine esclusivo di rispondere al quesito circa la valutazione delle capacità genitoriali e vicarianti”. Con successiva ordinanza, la Corte, vista l'istanza della Curatrice speciale del minore e la richiesta del PG, disponeva l'ampliamento del quesito peritale, come di seguito: “Evidenzino i consulenti l'eventuale presenza di disturbi psichiatrici in capo ai genitori del minore e alla nonna materna e l'incidenza di Controparte_1 tali eventuali disturbi sulle capacità genitoriali o vicarianti degli stessi”. All'udienza del 19.06.2024 i CCTTUU giuravano dinanzi al Consigliere delegato, il quale assegnava termine sino al 14.02.2025 per il deposito della relazione peritale unitamente alle osservazioni formulate dalle parti e ad una sintetica valutazione delle stesse;
il Consigliere rinviava poi per la successiva trattazione della causa all'udienza collegiale del 04.03.2025. In data 14.02.2025 perveniva l'elaborato peritale finale. All'udienza del 04.03.2025 nessuno compariva per il sig. , il cui Pt_2 mandato era stato dismesso dall'Avv. Roselli;
la Curatrice speciale dava atto che il minore risultava inserito in una famiglia a rischio giuridico da diversi mesi;
le parti chiedevano congiuntamente di sentire i nuovi affidatari del minore;
la difesa materna evidenziava che la madre aveva avuto un incidente, stava fisicamente meglio, ma stava attraversando un periodo difficile e stava valutando la possibilità di rinunciare all'appello; la difesa della nonna materna riferiva che la sig.ra condivideva le considerazioni della FI in merito alla CP_1 Pt_3 rinuncia all'appello e si riservava di depositare la relativa procura speciale. La Corte rinviava quindi all'udienza del 07.05.2025. All'udienza del 07.05.2025 venivano sentiti gli affidatari a rischio giuridico del minore. Preliminarmente si osserva che la signora , tramite l'Avvocato Laura Parte_3 di Ciommo munita di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'appello proposto e alle domande svolte nelle altre due cause riunite. Anche la signora nonna materna del piccolo , ha Controparte_1 Pt_1 dichiarato di rinunciare agli atti ed alla domanda proposta. Il curatore speciale, il tutore provvisorio e il Sostituto Procuratore Generale hanno dichiarato di accettare tali rinunce. All'esito dell'udienza del 7.5.2025 è stata disposta la notificazione per estratto del verbale di udienza al sig al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà Pt_1 di accettare o meno la rinuncia degli atti da parte della sig.ra e della CP_1 sig.ra e in ordine alla sua volontà di insistere o meno nell'appello proposto. Pt_3
Alla successiva udienza del 6.6.2025, il Tutore esibiva la notifica in data 27.5.25, al signor a mani proprie, di una copia dell'estratto del verbale Parte_2
7.5.25: a margine della notifica il signor ha personalmente dichiarato di Pt_1 accettare la rinuncia agli atti delle signore e Controparte_1 Parte_3 esprimendo - al contempo - la volontà di insistere nell'appello proposto. Ne consegue la declaratoria di estinzione del procedimento per quanto attiene agli appelli della madre e della nonna materna, stante la loro espressa rinuncia all'impugnazione con relativa accettazione delle altre parti. Si procederà, dunque, in questa sede alla sola analisi dell'appello del sig.
, unico estinto per rinunzia. Pt_2
3. L'appello di . Parte_2
L'appellante deduce, con il primo motivo, l'incompletezza, l'insufficienza e la parzialità dell'istruttoria svolta in primo grado: egli rileva come il primo Giudice abbia svolto un giudizio meramente prognostico circa l'irreversibilità dell'incapacità genitoriale paterna, senza riferire e/o dimostrare con fatti concreti e attuali la stessa e senza neppure esperire un approfondimento peritale – ritenuto dal Tribunale non necessario – con la conseguenza che l'iter argomentativo posto alla base della decisione risulterebbe, a parere dell'appellante, carente e privo della necessaria esposizione logico-giuridica utile a consentirne la comprensione.
Con il secondo motivo, il sig. rileva che lo stato di abbandono del Pt_2 minore è era stato erroneamente dichiarato: secondo l'appellante, il primo Pt_1
Giudice avrebbe omesso di effettuare un approfondito esame delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore, eventualmente sostenuti da adeguati interventi di sostegno se necessari.
Infine, il sig. chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della Pt_2 sentenza impugnata, ritenendo sussistente il requisito del fumus boni iuris nonché il periculum in mora in quanto la misura ablativa adottata dal primo Giudice avrebbe potuto arrecare danni al minore, soprattutto dal punto di vista della continuità affettiva con la famiglia d'origine. Siffatta richiesta è stata rigettata con ordinanza collegiale in data 14.5.24.
Concludeva, quindi, come in epigrafe riportato, chiedendo, in via istruttoria, disporsi CTU volta a verificare le sussistenti capacità genitoriali paterne, nonché ogni altra indagine ritenuta utile ai fini della verifica dell'idoneità genitoriale in relazione alle esigenze evolutive del minore.
Le richieste di carattere istruttorio sono tutte superate dall'espletamento da parte della Corte della CTU psicologico-psichiatrica e dagli approfondimenti istruttori (acquisizione delle relazioni sociali, audizione degli affidatari). Si riportano, per comodità espositiva, le conclusioni della relazione peritale eseguita dai dottori (psicologa) e (psichiatra) (cfr. pagg. 126, 127 Per_3 Per_4
128 della CTU):
“Valutata la complessiva situazione psico-evolutiva del minore, sia dall'osservazione diretta che acquisendo informazioni sullo stesso sia da parte degli Operatori dei Servizi che della coppia di affidatari, si rileva che è un Pt_1 bambino che ha accumulato vissuti abbandonici e sofferenze interio alla significativa instabilità del suo percorso evolutivo, che lo ha visto trascorrere nei contesti comunitari la prima parte della propria vita, passando successivamente alle cure di un'affidataria in attesa dell'abbinamento con l'attuale famiglia affidataria a rischio giuridico. Il bimbo è stato dunque esposto a situazioni non stabili ed inadeguate, che hanno determinato un percorso evolutivo faticoso, destabilizzante. Le relazioni con le figure di accudimento primarie sono risultate inadeguate e la forma di attaccamento indifferenziata. Solo allo stato attuale il bimbo sembra mostrare la presenza di una forma di attaccamento di tipo sicuro nei confronti delle figure adulte di riferimento, che ricerca e che gli offrono stimoli ed attenzioni adeguate ai suoi bisogni di crescita. Queste figure risultano oggi delineate nel suo scenario rappresentativo interno. Considerate le adeguate competenze emotive e educative che si sono riscontrate negli attuali genitori affidatari, che hanno permesso loro di costruire con il minore un legame affettivo di riferimento sicuro e protettivo, si ritiene altamente consigliabile la prosecuzione dell'iter adottivo avviato dagli affidatari. In considerazione degli evidenti elementi di problematicità osservati nei signori e non si ravvede la presenza di competenze residue che possano Pt_3 Pt_1 re tuale recuperabilità delle capacità genitoriali di entrambi i genitori in tempi compatibili con le numerose ed articolate esigenze del minore. Ugualmente, la signora nonna materna, non mostra una sufficiente Controparte_1 elaborazione dei propri che hanno lasciato tracce traumatiche nella stessa;
inoltre la signora è ancora fortemente investita del ruolo di accudimento e di vicinanza della FI , che per la sua rilevante condizione di fragilità e di Pt_3 problematicità necessi nsamente della vicinanza e delle cure materne. Considerate le premesse sopra esposte, si consiglia all'Ill.ma Corte d'Appello la rescindibilità del rapporto genitoriale e parentale nei confronti del minore, procedendo con la ratifica dell'adozione del minore stesso, che gli consentirebbe di consolidare la prima forma di legame di tipo sicuro e stabile che ha strutturato, offrendogli importanti rimandi per un più sano processo identificatorio. Alla luce della complessità e della delicatezza delle dinamiche affettive e relazionali a cui è stato esposto il minore si ritiene utile un attento Parte_1 monitoraggio della sua condizione d con una successiva presa in carico logopedica e psicologica dello stesso, che possa monitorare nel tempo la sua evoluzione endopsichica, emozionale, relazionale e scolastica.”
L'appellante a fronte di una sua affermata disponibilità a Parte_2 collaborare con i servizi per il figlio, specie relativamente al superamento delle problematiche di abuso di sostanze alcoliche, non ha mai mostrato un'attivazione concreta in tal senso (nella relazione del servizio sociale del 19.5.2023 veniva evidenziato infatti che il padre riconosceva di aver sbagliato non andando al SerD., ma si impegnava a fare tutti i controlli e rimediare per il bene del figlio). Se all'inizio vi era infatti stata una collaborazione con il SerD (nella relazione del Ser.D. del 18.5.2023 veniva evidenziato come egli si presentasse regolarmente per effettuare gli esami delle urine concordati, che risultavano negativi ai comuni cataboliti delle sostanze d'abuso, con un netto miglioramento rispetto al mese di dicembre 2022 quanto all'abuso alcolico), successivamente si registrava un completo abbandono del percorso (con relazione del 31.8.2023 veniva dato atto di come egli non si fosse attenuto al percorso concordato ed avesse effettuato l'ultimo esame del sangue il 17.4.2023 e, sebbene gli fosse stato prescritto l'esame del capello in data 16.6.2023, al 31.8.2023 egli non aveva neppure provveduto a ritirare l'impegnativa ed aveva omesso di presentarsi al Servizio, malgrado le ripetute sollecitazioni telefoniche degli operatori). Dalla relazione psicologica in atti del 19.5.2023 emerge come il sig. Pt_1 avesse sempre “mantenuto un atteggiamento controllato, un punto di vista rigido e concreto”; non sempre era stato costante rispetto agli appuntamenti, sia per addotti impegni lavorativi, e altre volte semplicemente senza presentarsi;
non sempre, nel raccontare, pareva essere stato sincero, filtrando informazioni e ritenendosi più vittima della situazione, con una certa difficoltà ad attribuirsi parte della responsabilità rispetto a quanto accaduto e contraddicendosi sui medesimi fatti nei momenti di particolare tensione. Aveva raccontato del rapporto con il figlio in modo idealizzato, Pt_1 minimizzando le complessità sia della situazione complessiva sia dell'accudimento di un bimbo così piccolo, dipingendosi come genitore adeguato, seppure non avesse sperimentato alcun rapporto individuale e prolungato con il bambino. Rispetto alla compagna, aveva raccontato di essersi sempre occupato di lei, cercando di aiutarla perché non facesse uso di sostanze;
aveva alternato momenti in cui dipingeva la compagna come una mamma capace a momenti in cui la dipingeva come una mamma fragile, necessitante del suo sostegno. In realtà – pendente l'appello – nell'estate del 2023 il aveva proposto alla Pt_1 signora di “farsi una striscia di cocaina insieme”. Pt_3
Alle competenze genitoriali del signor sono dedicate le pagine da 105 a Pt_1
112 della perizia, che il Collegio integralmente fa proprie e condivide. In particolare, si osserva che il signor non riconosce nella sua abitudine Pt_1
a bere una condizione di vera e propria dipendenza, né riesce a riconoscere alcuna criticità nell'esercizio delle sue competenze genitoriali che risultano, invece, gravemente compromesse. A causa di un funzionamento narcisistico che lo porta a percepirsi come genitore adeguato, egli non ha saputo svolgere un ruolo tutelante nei confronti del proprio figlio. “Si rilevano nello stesso dei tratti depressivi ed un funzionamento di impronta narcisistica che lo inducono a massicce autocentrature, a banalizzazioni e negazioni di importanti dati di realtà con scarsa consapevolezza di sé e dei bisogni altrui” (cfr. relazione peritale pag. 113). Il sig. nonostante la gravità della situazione, si è opposto alla Pt_1 concessione di aiuti per sé e per la compagna (si era all'inizio proposta una struttura terapeutica per entrambi); egli, inoltre, ha continuato a fare uso di alcoolici senza minimamente problematizzare la circostanza. In udienza aveva affermato di non avere alcun problema di assunzione di sostanze alcoliche e di non poter andare al Ser.D. perché doveva lavorare. Egli aveva continuato a non essere costante rispetto agli appuntamenti fissati, a volte adducendo motivi lavorativi, altre avvisando e, in alcune occasioni, dimenticandosi di farlo. Il signor ha perseverato nel non presentarsi per i controlli;
le poche volte Pt_1 in cui lo ha fatto, gli esiti sono stati positivi a sostanze. Dal settembre 2023 in poi, il padre di non si è mai presentato ai colloqui e Pt_1 non ha più preso contatto con i Servizi al fine di avere notizie del figlio, mostrando un totale disinteresse nei confronti del minore.
La Curatrice speciale dei minori, costituitasi con tre separate memorie in ognuno dei tre procedimenti in epigrafe richiamati, previa riunione delle procedure nn. 565/2023 V.G. e 567/2023 V.G. alla procedura n. 558/2023 V.G., insta per il rigetto dell'appello del Pt_1
Evidenzia, innanzitutto, che la sentenza è coerente e immune da vizi di motivazione e sottolineando, al contrario, che l'accoglimento dell'impugnazione costituirebbe una condizione di pregiudizio e di destabilizzazione per la serena crescita di . Pt_1
Inoltre, ribadita la sussistenza dello stato di abbandono del minore, attese le insuperabili carenze di entrambi i genitori e la grave e irrecuperabile compromissione delle capacità genitoriali e vicarianti delle nonne – quantomeno in tempi confacenti alle esigenze di crescita sana di – ritiene non Pt_1 rispondente alle esigenze psicoevolutive ed al prioritario interesse del minore sia prevedere un ulteriore periodo di affidamento eterofamiliare, sia mantenere rapporti tra il padre e il figlio: una siffatta previsione cagionerebbe, infatti, a un ulteriore pregiudizio e rischio psicoevolutivo. Pt_1
La Corte – sulla base delle emergenze sora descritte – attesa la tenerissima età del bimbo e tenuto anche conto del fatto che – come riscontrato dagli affidatari –
, dopo gli incontri con i familiari, manifesta segnali di nervosismo ed Pt_1 occorrono alcuni giorni per ritrovare la tranquillità, sia della circostanza che il piccolo non ha mai manifestato nei confronti di alcun familiare un attaccamento significativo, ritiene non corrispondente al prioritario interesse del minore il mantenimento di rapporti con la famiglia biologica. Una diversa valutazione non realizzerebbe l'interesse del minore, ma, al contrario, creerebbe i prodromi per un ulteriore pregiudizio e rischio psicoevolutivo. Peraltro, nel caso in esame, non può neppure affermarsi una solo parziale compromissione della idoneità genitoriale, ovvero la sussistenza di una condizione di semi–abbandono, tale da giustificare – in separato giudizio – le forme della cd. “adozione mite”. Ne consegue il rigetto dell'appello del sig. sia in punto domanda Parte_2 principale sia quanto alla domanda subordinata di mantenimento di rapporti con il minore.
Le spese devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità al caso in esame del concetto tecnico di soccombenza, benché le dichiarazioni scritte rese dal signor in calce all'atto di notifica del verbale d'udienza, con le quali egli ha Pt_1 accettato l'altrui rinuncia agli atti del processo, pur non rinunciando a sua volta all'appello, colorino di temerarietà la sua condotta processuale, evidenziando icasticamente la sua ostinazione nel negare la conclamata e persistente dipendenza da alcol e sostanze e la sua assoluta indifferenza rispetto alla prospettiva di collocazione del figlio – con il quale nessun significativo Pt_1 rapporto egli ha mai voluto instaurare – nel deserto educativo ed affettivo cui intenderebbe destinarlo. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico delle parti appellanti, in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Sezione Minori e Famiglia
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01,
dichiara l'estinzione degli appelli proposti da e Parte_3 CP_1
[...]
respinge integralmente l'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 280/2023 del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, depositata in data 23.11.2023;
conferma integralmente l'impugnata sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti appellanti e del Curatore speciale in solido tra loro.
Così deciso il 10 giugno 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere estensore. Dott. ssa Roberta Collidà
Il Presidente Dott. ssa Eleonora Montserrat Pappalettere