Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2133/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2133/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Bronzi Fiorenzo, domiciliato presso il suo Parte_1 studio sito in Via Mazzini n. 153, Porto Sant'Elpidio;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Tosi Ruben Giorgio, domiciliata presso il suo Controparte_1 studio sito in Via Sicilia n. 108, Porto Sant'Elpidio;
RESISTENTE
e con l'intervento di
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ruben Giorgio Tosi, domiciliata presso il suo Controparte_2 studio sito in Via Sicilia n. 108, Porto Sant'Elpidio;
INTERVENUTA
E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 17.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
matrimonio contratto con celebrato in data 06/01/2001, trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di Monte San Pietrangeli, Atto n. 1, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 2001.
Il ricorrente a fondamento del ricorso deduceva che:
- dall'unione coniugale nasceva in data 26/02/2002 a Fermo, la loro GL, oggi CP
maggiorenne;
-in data 06.12.2012, a seguito di ricorso congiunto, il Tribunale di Fermo omologava, con decreto n.
4790/2012 depositato il 07/12/2012, la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni allegate nel decreto: nel punto 5 di tali condizioni il SI. si impegnava a corrispondere Parte_1 alla SI.ra €.200,00 mensili per il mantenimento della GL e il pagamento delle CP_1 CP
rate del mutuo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il mantenimento di . La CP
SI.ra , invece, al punto 6 si impegnava a pagare le rate mensili di €.251,50 del CP_1 finanziamento di €.13.000,00, intestato al SI. , per un totale di 72 rate;
le rate non sono Parte_1
mai state pagate dalla IG.ra CP_1
- rappresentava di aver avuto difficoltà nel rispettare i pagamenti per gravi problemi economici legati alla propria azienda di autotrasporti “LG2 s.r.l.” ceduta in data 01/09/2014. Successivamente egli svolgeva diversi lavori fino ad arrivare all'attuale presso la ditta Farina Trasporti s.r.l.”.
-il IG. subiva diverse azioni giudiziarie promosse dalla IG.ra (precetti, pignoramento Pt_1 CP_1
presso terzi, tre querele e decreto ingiuntivo) su spese straordinarie e pagamenti dovuti alla banca e volendo trovare una soluzione bonaria e stragiudiziale delle questioni, invitava la resistente a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati relativamente ai punti di contrasto ancora in essere tra il SI. la SI.ra che tuttavia non andava a buon fine;
Pt_1 CP_1
-sotto il profilo economico il SI. appresentava di avere solo reddito da lavoro subordinato come Pt_1 autotrasportatore presso la “Farina Trasporti s.r.l.” con uno stipendio mensile medio di €.2.150,00; di non avere beni mobili registrati (auto, moto, ecc.) né fondi di investimento, né titoli azionari o obbligazionari, ma un solo conto corrente presso le filiale di Piane di Montegiorgio;
Controparte_3
è titolare in comproprietà della casa coniugale in cui attualmente vive la sola resistente, comproprietà che il ricorrente ha volontà di sciogliere. Infine il SI. vive attualmente in una casa concessa in Pt_1 comodato d'uso gratuito;
- la GL di anni 21, conseguita la qualifica di “operatrice del benessere – estetista”, CP non proseguiva oltre il naturale quinquennio scolastico intrapreso (percorso in “Industria e Artigianato per il Made in Italy – settore economico Tessili, Abbigliamento, Calzaturiero e Sistema Moda”), atteso che già lavorava nel negozio di parrucchiere per donna della mamma, denominato “Freestylestaff”; la pagina 2 di 9 GL pur con uno stipendio dichiarato di 393 euro mensili, non sta attualmente cercando ulteriori lavori o altri centri estetici o saloni per parrucchiere per donna dove poter essere assunta a migliori condizioni economiche, né risulta frequentare corsi di alta formazione o di perfezionamento;
-dalle investigazioni private commissionate dal ricorrente sarebbe emerso che per quasi 5 giorni alla settimana la GL vive ormai a Sant'Elpidio a Mare con il compagno;
CP
Tanto premesso il ricorrente domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla SI.ra e la revoca dell'assegno di CP_1
mantenimento, ordinario e straordinario, oltre che di tutte le condizioni omologate in sede di separazione.
Si costituiva la IG.ra che non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili CP_1
e contestava l'avversa ricostruzione dei fatti deducendo che:
-la resistente non convive stabilmente, presso la ex casa coniugale di Monte San Pietrangeli, con il nuovo compagno, così come la GL pur fidanzata, non convive assolutamente con il fidanzato a CP
Sant'Elpidio a Mare, ma vive stabilmente presso l'abitazione materna, ex casa coniugale;
-la GL pur lavorando presso il salone di parrucchieria della mamma con contratto di CP
apprendistato, percepisce una retribuzione media mensile di euro 435,00 che, pertanto, non sono idonei a garantire l'indipendenza economica;
-ad oggi, rispetto alla separazione, le condizioni economiche del IG. ono migliorate, atteso che, Pt_1
a fronte di un reddito dichiarato di euro 2.150,00 al mese, non ha spese di affitto per l'abitazione, e non
è più gravato dal mutuo dell'abitazione pari ad euro 860,00 al mese;
-la resistente, con la sua attività di parrucchiera, ha generato un reddito, risultante dalle ultime 3 denunce dei redditi, pari ad euro 13.341 nel 2019 (PF 2020), euro 13.037 nel 2020 (PF 2021) ed euro 22.971 nel
2021.
Tanto premesso la resistente domandava di emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, determinare nella somma di euro 500,00 il contributo mensile di mantenimento del padre in favore della GL, CP
economicamente non indipendente, da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al versamento del 50% di qualsiasi spese relativa alla GL, come concordata in sede di separazione consensuale o in subordine secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Fermo.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.02.2023, il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori “Conferma l'assegnazione alla resistente della casa coniugale;
Pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL con il versamento alla ricorrente, CP
entro il giorno 10 di ogni mese, della somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di Euro
pagina 3 di 9 200,00; (duecento/00) Pone a carico del ricorrente e della resistente, in pari percentuale, le spese straordinarie relative alla GL, regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il
Tribunale di Fermo”.
All'esito della prima udienza dinanzi al giudice istruttore, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della sentenza parziale di divorzio e il giudice rimetteva la causa al collegio, dando atto della rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p. c.
Con sentenza n. 385/2023 depositata in data 17.5.2023 il Tribunale decideva sullo status dei coniugi e la causa veniva rimessa in istruttoria sulle ulteriori domande, con concessione dei termini ex art. 183 comma
6 c.p.c.
Depositate dalle parti le rispettive memorie ed ammesse parzialmente le richieste istruttorie avanzate dalle stesse, venivano disposti alcuni rinvii al fine di valutare la possibilità di una soluzione transattiva.
Con atto di intervento depositato in data 24.6.2024, si costituiva in giudizio GL delle CP
parti in causa, dichiarando di voler profittare del trasferimento in proprio favore della nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Monte San Pietrangeli, ex casa coniugale, “in quanto funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”, e chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Fermo, sentite le parti principali e le conclusioni da queste rassegnate disporre, per quanto di stretto interesse, il trasferimento del 100% della nuda proprietà dell'immobile di Monte San Pietrangeli via Alcide De Gasperi n.93, ex casa coniugale, in suo favore, come ceduto dalla IG.ra , con riserva a questa dell'usufrutto, CP_1 vita natural durante”.
In data 2.7.2024 le parti, dato atto del raggiungimento di un accordo, depositavano “verbale di conclusioni congiunte”, rinunciando alle rispettive domande e prevedendo, a definizione delle questioni patrimoniali, attribuzioni in favore della GL in particolare il trasferimento in favore CP di quest'ultima della nuda proprietà dell'immobile di Monte San Pietrangeli, via De Gasperi n. 93, già casa coniugale, con riserva del diritto di usufrutto in favore di . Le parti provvedevano CP_1 quindi a depositare la seguente documentazione: 1) perizia svolta nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 11/2023 RGE a firma del Geom. e relativi allegati;
2) attestato di Parte_2
prestazione energetica (APE); 3) Certificato di destinazione urbanistica.
Alla successiva udienza dell'11.7.2024 veniva richiesto alle parti il deposito di documentazione integrativa e veniva disposto rinvio all'udienza del 7.11.2024.
In data 11.10.2024 le parti depositavano la seguente ulteriore documentazione: 1) certificato di stato legittimo dell'immobile; 2) visure ipotecarie aggiornate;
3) visure storiche catastali.
pagina 4 di 9 All'esito della successiva udienza del 7.11.2024 il Giudice istruttore, previa dichiarazione delle parti alla presenza del Cancelliere, riservava la decisione al Collegio.
Con ordinanza in data 1.12.2024, rilevata la presenza di iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto di trasferimento e rilevata altresì la contrarietà a norme imperative, ed in particolare al divieto di patti successori di cui all'art. 458 c.c., di una condizione dell'accordo depositato dalle parti, la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di consentire il deposito di conclusioni congiunte in conformità alle osservazioni sollevate;
veniva quindi disposto rinvio all'udienza del 13.2.2025, all'esito della quale la causa è stata ulteriormente rinviata affinché le parti provvedessero alla cancellazione della trascrizione del pignoramento ancora gravante sull'immobile.
Alla successiva udienza del 17.4.2025 le parti presenti personalmente, alla presenza del Funzionario
Dott.ssa Sabrina Titini, manifestavano la volontà di perfezionare il trasferimento immobiliare e si riportavano ai propri scritti, contenenti le dichiarazioni di cui all'art. 29 comma 1 bis della l. n. 52 del
1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del
2010 e gli atti di cui al Protocollo del Tribunale di Fermo del 17.06.2022, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1) revoca delle condizioni di separazione di cui al Decreto di Omologa del Tribunale di Fermo del
07/12/2012 (R.G. n. 2178/2012);
2) rinuncia delle parti alle rispettive domande formulate in atti;
3) nulla dovrà più essere versato dal IG. a titolo di contributo per il mantenimento della GL Pt_1
, dal mese di maggio 2024, in quanto economicamente indipendente;
CP
4) a definizione delle questioni patrimoniali il IG. cede alla IG.ra , che accetta, Pt_1 CP_1 il 50% dei propri diritti di comproprietà sull'immobile di Monte San Pietrangeli, via De Gasperi n. 93, già casa coniugale, come sotto meglio descritta. La IG.ra , per effetto della cessione di CP_1 cui sopra, quale piena proprietaria dell'immobile, cede alla GL , che accetta, il 100% CP della nuda proprietà riservandosi l'usufrutto vita natural durante.
Per quanto attiene alle disposizioni immobiliari le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale
– per il tramite del Cancelliere che l'assiste in udienza (cfr. Cass. SS.UU. Civ. n.21761/2021) – si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà.
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari.
I coniugi, unitamente alla loro GL , a definizione dei reciproci rapporti economici e CP
patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare convengono di ricomprendere tra le pagina 5 di 9 condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali come sopra e di seguito meglio specificate:
A) Il IG. cede alla IG.ra , che acquista, i propri diritti di proprietà, pari Parte_1 CP_1 al 50% dell'intero, dell'immobile sito in Monte San Pietrangeli, via De Gasperi n.93 e precisamente:
** Appartamento sito al primo piano sottostrada, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monte
San Pietrangeli, con il Foglio 18, particella 321, sub.6, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, mq 150 circa,
Rendita Catastale euro 333,11;
** Garage sito al primo piano sottostrada, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monte San
Pietrangeli, con il Foglio 18, particella 321, sub. 23, categoria C/6, classe 4, di mq 55, Rendita Catastale euro 79,53, il tutto confinante con spazi comuni per più lati, Edil CE di AO UI e C. s.a.s., distacchi da NA LU.
La cessione da a avviene senza corresponsione di danaro a definizione Parte_1 CP_1
e tacitazione di tutte le questioni patrimoniali scaturite dal matrimonio.
B) La IG.ra , in virtù della cessione del IG. , cede alla GL CP_1 Parte_1 CP
, che acquista, il 100% della nuda proprietà dell'immobile, riservandosi l'usufrutto vita natural
[...]
durante.
La cessione tra madre e GL, del 100% della nuda proprietà dell'appartamento e del garage, avviene senza corresponsione di danaro, quale contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., con dichiarazione di volerne profittare. Agli immobili sopra descritti ed oggetto della cessione viene attribuito il valore catastale di euro 44.737,77 per l'appartamento ed euro 3.407,07 per il garage.
In entrambi i trasferimenti le parti rinunciano espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale.
Le unità immobiliari sopra descritte sono state acquistate dal SI. , unitamente alla Parte_1
IG.ra , rispettivamente per i diritti pari al 50% ciascuno indiviso, giusto atto del CP_1
29.09.2005 a Rogito Notaio di Corridonia, Repertorio n. 193044, Raccolta 21041, trascritto Per_1
presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Fermo il 06.10.2005 con il n. 5392.
Il IG. e la IG.ra dichiarano che il predetto cespite immobiliare è stato Parte_1 CP_1
realizzato in forza della Concessione Edilizia n. 47/1992, rilasciata dal Comune di Monte San
Pietrangeli il 18 luglio 1992, rinnovata dal citato Comune in data 12 agosto 2002, prot. 4.169.
L'immobile è stato dichiarato abitabile con Certificato di Agibilità rilasciato dal Comune diMonte San
Pietrangeli il 13.06.2005, protocollo n. 3382.
I IGg. e garantiscono che il medesimo non è affetto da irregolarità CP_1 Parte_1
urbanistiche e/o edilizie ostative alla sua piena e libera commerciabilità ai sensi della legge n.47 del
1985, D.P.R. n.380 del 2001.
Il IG. e la IG.ra dichiarano che l'immobile è dotato di attestato di Parte_1 CP_1
pagina 6 di 9 prestazione energetica (Classe energetica E) del 18.06.2024 a firma dell'Ing. , a tutt'oggi Persona_2
in vigore.
Il IG. , quale cointestatario degli immobili oggetto di trasferimento e la IG.ra Parte_1 CP_1
, rifanno ed all'uopo richiamano le planimetrie che raffigurano l'immobile, così come depositate
[...]
in Catasto, dichiarano la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente alla Attestazione di
Conformità rilasciata dal geometra di Fermo del 07.10.2023 in cui si certifica che gli Parte_2
immobili sopra descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevati ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegate all'Attestazione.
Il IG. e la IG.ra prestando le garanzie di legge, trasferiscono alla IG.ra Parte_1 CP_1
l'immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni suo diritto, accessorio, CP
accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri.
Le parti danno atto che per quanto concerne l'ipoteca iscritta sull'immobile, a garanzia del mutuo fondiario sottoscritto davanti al Notaio di Corridonia in data 29.09.2005 (Repertorio n. 193045 Per_1
/ Raccolta n. 21042), vi è l'assenso della Banca alla cancellazione atteso che il mutuo fondiario è stato interamente rimborsato;
la Trascrizione del pignoramento immobiliare del 05.12.2022 è stata cancellata con Domanda di Annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Fermo n.10 del
20.03.2025, Reg. generale n. 2498 e Reg. particolare n. 510; la procedura esecutiva immobiliare, già pendente presso il Tribunale di Fermo con il n. 11/2023 R.G., è stata dichiarata estinta.
Le parti danno atto che grava sull'immobile l'Ipoteca giudiziale del 05.01.2016 a favore della Cassa di
Risparmio di Fermo spA, iscritta al n. 5 del Registro Particolare e n. 32 del Registro Generale.
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 c.c., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
La parte acquirente, per quanto a sua personale conoscenza, prende atto di quanto sopra e da conferma, soprattutto con riguardo ad ogni onere ed eventuale pagamento relativo a tale trasferimento immobiliare, da imputarsi unicamente alla parte acquirente. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L. 6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
pagina 7 di 9 Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti dichiarano, espressamente, di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D. Lgs 19 agosto 2005 n.192 e successive modifiche ed integrazioni. Al riguardo la parte acquirente dichiara di aver ricevuto, in data odierna, dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal tecnico abilitato, Ing. del 18.06.2024, che si allega. Persona_2
Le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e seguenti del codice civile.
La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dichiara e le parti acquirenti, in proprio, ne prendono atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato indipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata a firma del Geometra del 07.10.2023, qui allegata Parte_2
I trasferimenti, come qui effettuati, sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 della
Legge 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.202/2003, anche in riferimento alla prole, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Si rappresenta che i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n. 80 / E dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
Tutti i trasferimenti immobiliari, qui disposti, devono considerarsi a carattere oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il
Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico, entro 20 giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di divorzio, la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione ( e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
pagina 8 di 9 5) Le spese e competenze professionali relative alla rappresentanza e la difesa nel presente giudizio sono interamente compensate tra le Parti e con rinuncia degli avvocati al vincolo della solidarietà professionale”.
Il Giudice istruttore, previa dichiarazione delle parti alla presenza del Cancelliere, riservava quindi la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la concorde rinuncia delle parti.
***
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, il Collegio ritiene che le condizioni di divorzio concordate dalle stesse nel corso del procedimento non risultino contrarie a norme imperative e possono essere condivise, precisando che la rinuncia delle parti “alle rispettive domande formulate in atti” di cui alla condizione n. 2 va intesa come riferita alle domande rimaste estranee a quelle definite con le conclusioni congiunte.
Si dà atto del trasferimento avvenuto ai fini della composizione della crisi matrimoniale come ritenuto ammissibile dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 21761/2021.
Le spese di lite vanno compensate come da conclusioni congiunte sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- DISPONE che le condizioni di divorzio siano quelle concordate tra le parti di cui ai punti 1-5 in parte motiva da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo nella Camera di conIGlio del 12.05.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
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