TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 515/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Provenzano Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 01.04.2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (316/2022 R.G.), deducendo che il consulente della prima fase, pur avendola riconosciuta invalida civile in misura pari o superiore al 74%, aveva errato nel determinare la data di decorrenza del complesso patologico, di cui era affetta sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 23.03.2023 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 16.03.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato l'01.04.2023.
2.2. Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni che seguono.
A seguito di nuovo approfondimento istruttorio, infatti, condotto dalla dott. , Persona_1
è derivata una rivalutazione del quadro clinico complessivo della parte ricorrente.
In particolare, il consulente dell'ufficio, in base alla documentazione esaminata e al rilievo clinico effettuato sulla periziata, ha accertato che la ricorrente è affetta da: “diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica con segnalate (in sede specialistica diabetologica) complicanze macrovascolari (ateromasia carotidea); esiti di isterectomia totale;
spondilouncoartrosi e scoliosi dx convessa cervicale con discopatie multiple;
scoliosi sin convessa lombare e spondiloartrosi LS;
coxartrosi; artropatia spalla bilaterale;
neuropatia del n. mediano bilateralmente al polso compatibile con S.T.C. di grado medio bilaterale e neuropatia del n. ulnare dx al polso, compatibile con S. del canale di Gujon di grado lieve/medio a dx”. Consegue che “[…] il quadro complessivo di infermità accertate sulla sig.ra giustifichi un diverso giudizio percentuale (rispetto al Parte_1
verbale impugnato) che personalmente giudico nella misura del 74 CP_1
(settantaquattro) %” con decorrenza, alla luce della “[…] documentazione in atti in relazione alle principali patologie del quadro invalidante” dalla data di proposizione della domanda in sede amministrativa (cfr. pagg. 5 e 6 elaborato peritale).
2 In conclusione, dunque, il CTU, rappresenta che il quadro patologico è tale da determinare in capo all' odierna opponente un grado di invalidità pari al 74% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (12\10\2021).
Tali conclusioni sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che parte opponente, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (12\10\2021), essendo invalida civile nella misura del 74%, è in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'assegno di invalidità, ex art. 13
Legge 118/1971.
3. Le spese di lite, della doppia fase, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.
Le spese della espletata consulenza tecnica, liquidate separatamente, vanno poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a) Accerta e dichiara che parte opponente, a decorrere dal 12.10.2021, essendo invalida civile nella misura del 74%, è in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'assegno di invalidità, ex art. 13 Legge 118/1971;
CP_ b) Condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite, della doppia fase, liquidate in € 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo;
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Si comunichi.
Paola, 31.01.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
3