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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9720 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.11415/2024 RG
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata all'udienza del 24/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.11415/2024 R.G.
tra
C.F.: , nata a [...]-Valcea (RM) il 30.03.1994 e res. Parte_1 C.F._1
in Quarto (Na) alla via M. Serao n. 40/B, ed elettivamente dom.ta in Quarto Na, alla via S. Maria n.
69/A, presso lo studio dell'avv. IO UO (CF: ) e dell'avv. C.F._2
NC ES ( dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._3
atti Attrice
e
con sede legale in Milano alla Via Gaetano Negri, 1 Codice Fiscale/Partita IVA e CP_1
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: , in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Roberto Bocchini (C.F.: - fax n. C.F._4
081/415968) del Foro di Napoli 21 - il quale dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec giusta procura Email_1
speciale del 25/06/2024, per AR di Roma (Rep. n. 3202- Racc. n. Persona_1
932) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via G. Filangieri n.21
Convenuta
nonchè C.F. e P. IVA: in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Via Marco Aurelio n. 24 - 20127 Milano, - PEC: , Email_2
Terza chiamata in causa contumace
Oggetto: azione ex art.949 cc conclusioni per le parti costituite: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, ha adito il giudice deducendo di essere proprietaria di una unità Parte_1
immobiliare sita in Quarto Na, alla via B. Quaranta, riportata in catasto al foglio 6 particella 284;
che tale unità immobiliare è attualmente composta da una villetta con giardino con ingresso dalla strada;
che l'ingresso è stato progettato e costruito arretrato e delimitato da muretto con cancello d'accesso pedonale e carrabile;
che sulla particella di terreno l'attrice ha arretrato verso l'interno il muretto ed il cancello d'ingresso al fine di adibire la proprietà antistante al parcheggio esterno delle auto;
che nella parte centrale antistante il cancello di ingresso pedonale, l'attuale Parte_2
in assenza di qualsiasi atto di consenso e di qualsiasi titolo abilitativo, all'incirca negli anni
[...]
2000 e molto prima dei lavori autorizzati, ha impiantato un palo di una linea telefonica, più volte sostituito, su cui sono agganciati con dei tiranti in acciaio svariati metri di cavi telefonici,
provenienti da tre direzioni in via aerea;
che l'istante non è beneficiaria di tale linea;
tutto ciò
premesso ha chiesto, nei confronti della “Sentir accertare che l'istallazione del palo CP_1
telefonico con linea fili aerea è stato installato dalla convenuta società sulla proprietà negli Pt_1
anni 2000, più volte sostituito e molto prima delle innovazioni effettuate dall'attrice dal 2014. -
Sentire accertare la mancanza di un qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento, da parte della società convenuta, della linea telefonica sul fondo dell'istante, e pertanto sentir
dichiarare l'illiceità della condotta posta in essere.
- Sentire accertare in forza dell'articolo 92 del codice delle comunicazioni elettroniche comma 7
l'obbligo della società dello spostamento a sue spese del palo della linea telefonica. - Pt_2
Sentir condannare la convenuta società a rimuovere il palo telefonico così come specificato in
premessa e a collocarlo sul confine della particella secondo la soluzione tecnica già individuata
dagli esperti della società intervenuti il 10.07.2019”; costituendosi la spa ha contestato la titolarità
attiva e passiva deducendo che gli impianti oggetto di contestazione sono di proprietà esclusiva della Fibercop S.p.A.la quale è stata a sua volta chiamata in causa dalla restando tuttavia Pt_1
contumace.
Va dichiarata cessata la materia del contendere gusta dichiarazione dei procuratori attorei che all'udienza del hanno assunto che il palo telefonico è stato nel frattempo spostato come P.IVA_3
da rilievi fotografici prodotti il 23/10/2025.
Quanto alle spese di lite, da liquidare in base la principio della cd soccombenza virtuale, le stesse vanno interamente compensate tra la e la e compensate per ½ tra la e la Pt_1 CP_1 Pt_1
e per il resto poste a carico di quest'ultima e determinate in base al DM 55/2014, CP_2
scaglione fino ad € 52.000,00 valore medio ridotto , con esclusione delle spese vive non comprovate e con attribuzione , se si considera che: 1) l'azione è procedibile stante il tentativo di mediazione espletato il 5/9/2024; 2) la titolarità attiva è comprovata dalla copia dell'atto di donazione del
21/12/2016; 3) la titolarità passiva della quale proprietaria del palo telefonico da spostare è CP_1
contestata e non comprovata dalla allo stato degli atti ma l'atto di conferimento del ramo Pt_1
di azienda risale solo al 2021; 4) la titolarità passiva della è confermata proprio dalla CP_2
copia dell'atto di conferimento del ramo di azienda del 2021; 5) la è stata notiziata della CP_2
causa solo nel corso della stessa ( cfr atto di chiamata in causa del novembre del 2024) ma non ha partecipato all'incontro di mediazione pur provvedendo ad spostare il palo telefonico prima dell'udienza del 24/10/ 2025; 6) l'illegittimità del comportamento della società è confermato dai principi espressi dalla S.C. da ultimo con l'ordinanza n. 788 del 12/01/2022 secondo cui “Il
passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla
proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i
pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in
mancanza, tramite l'attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259
del 2003” e nessuna delle suddette condizioni è stata comprovata dalla società , da qui la fondatezza dell'azione ex art 949 cc.
Ai sensi dell'art. 12 bis del decreto legislativo 28/2010 (vigente al momento dell'introduzione della causa) la costituita va condannata a pagare allo Stato una somma pari al doppio CP_1
contributo unificato dovuto per il giudizio, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando sulla domanda come in epigrafe, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite tra e la Parte_1 CP_1
Compensa per ½ le spese di lite tra e la e per il resto condanna la Parte_1 CP_2
a pagare a parte attrice €1.905,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e CP_2
spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione, in solido, in favore degli avv.ti
NC ES e IO UO.
Condanna la a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto CP_1
per il giudizio.
Napoli 28/10/2025 Il Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata all'udienza del 24/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.11415/2024 R.G.
tra
C.F.: , nata a [...]-Valcea (RM) il 30.03.1994 e res. Parte_1 C.F._1
in Quarto (Na) alla via M. Serao n. 40/B, ed elettivamente dom.ta in Quarto Na, alla via S. Maria n.
69/A, presso lo studio dell'avv. IO UO (CF: ) e dell'avv. C.F._2
NC ES ( dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._3
atti Attrice
e
con sede legale in Milano alla Via Gaetano Negri, 1 Codice Fiscale/Partita IVA e CP_1
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: , in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Roberto Bocchini (C.F.: - fax n. C.F._4
081/415968) del Foro di Napoli 21 - il quale dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec giusta procura Email_1
speciale del 25/06/2024, per AR di Roma (Rep. n. 3202- Racc. n. Persona_1
932) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via G. Filangieri n.21
Convenuta
nonchè C.F. e P. IVA: in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Via Marco Aurelio n. 24 - 20127 Milano, - PEC: , Email_2
Terza chiamata in causa contumace
Oggetto: azione ex art.949 cc conclusioni per le parti costituite: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, ha adito il giudice deducendo di essere proprietaria di una unità Parte_1
immobiliare sita in Quarto Na, alla via B. Quaranta, riportata in catasto al foglio 6 particella 284;
che tale unità immobiliare è attualmente composta da una villetta con giardino con ingresso dalla strada;
che l'ingresso è stato progettato e costruito arretrato e delimitato da muretto con cancello d'accesso pedonale e carrabile;
che sulla particella di terreno l'attrice ha arretrato verso l'interno il muretto ed il cancello d'ingresso al fine di adibire la proprietà antistante al parcheggio esterno delle auto;
che nella parte centrale antistante il cancello di ingresso pedonale, l'attuale Parte_2
in assenza di qualsiasi atto di consenso e di qualsiasi titolo abilitativo, all'incirca negli anni
[...]
2000 e molto prima dei lavori autorizzati, ha impiantato un palo di una linea telefonica, più volte sostituito, su cui sono agganciati con dei tiranti in acciaio svariati metri di cavi telefonici,
provenienti da tre direzioni in via aerea;
che l'istante non è beneficiaria di tale linea;
tutto ciò
premesso ha chiesto, nei confronti della “Sentir accertare che l'istallazione del palo CP_1
telefonico con linea fili aerea è stato installato dalla convenuta società sulla proprietà negli Pt_1
anni 2000, più volte sostituito e molto prima delle innovazioni effettuate dall'attrice dal 2014. -
Sentire accertare la mancanza di un qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento, da parte della società convenuta, della linea telefonica sul fondo dell'istante, e pertanto sentir
dichiarare l'illiceità della condotta posta in essere.
- Sentire accertare in forza dell'articolo 92 del codice delle comunicazioni elettroniche comma 7
l'obbligo della società dello spostamento a sue spese del palo della linea telefonica. - Pt_2
Sentir condannare la convenuta società a rimuovere il palo telefonico così come specificato in
premessa e a collocarlo sul confine della particella secondo la soluzione tecnica già individuata
dagli esperti della società intervenuti il 10.07.2019”; costituendosi la spa ha contestato la titolarità
attiva e passiva deducendo che gli impianti oggetto di contestazione sono di proprietà esclusiva della Fibercop S.p.A.la quale è stata a sua volta chiamata in causa dalla restando tuttavia Pt_1
contumace.
Va dichiarata cessata la materia del contendere gusta dichiarazione dei procuratori attorei che all'udienza del hanno assunto che il palo telefonico è stato nel frattempo spostato come P.IVA_3
da rilievi fotografici prodotti il 23/10/2025.
Quanto alle spese di lite, da liquidare in base la principio della cd soccombenza virtuale, le stesse vanno interamente compensate tra la e la e compensate per ½ tra la e la Pt_1 CP_1 Pt_1
e per il resto poste a carico di quest'ultima e determinate in base al DM 55/2014, CP_2
scaglione fino ad € 52.000,00 valore medio ridotto , con esclusione delle spese vive non comprovate e con attribuzione , se si considera che: 1) l'azione è procedibile stante il tentativo di mediazione espletato il 5/9/2024; 2) la titolarità attiva è comprovata dalla copia dell'atto di donazione del
21/12/2016; 3) la titolarità passiva della quale proprietaria del palo telefonico da spostare è CP_1
contestata e non comprovata dalla allo stato degli atti ma l'atto di conferimento del ramo Pt_1
di azienda risale solo al 2021; 4) la titolarità passiva della è confermata proprio dalla CP_2
copia dell'atto di conferimento del ramo di azienda del 2021; 5) la è stata notiziata della CP_2
causa solo nel corso della stessa ( cfr atto di chiamata in causa del novembre del 2024) ma non ha partecipato all'incontro di mediazione pur provvedendo ad spostare il palo telefonico prima dell'udienza del 24/10/ 2025; 6) l'illegittimità del comportamento della società è confermato dai principi espressi dalla S.C. da ultimo con l'ordinanza n. 788 del 12/01/2022 secondo cui “Il
passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla
proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i
pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in
mancanza, tramite l'attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259
del 2003” e nessuna delle suddette condizioni è stata comprovata dalla società , da qui la fondatezza dell'azione ex art 949 cc.
Ai sensi dell'art. 12 bis del decreto legislativo 28/2010 (vigente al momento dell'introduzione della causa) la costituita va condannata a pagare allo Stato una somma pari al doppio CP_1
contributo unificato dovuto per il giudizio, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando sulla domanda come in epigrafe, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite tra e la Parte_1 CP_1
Compensa per ½ le spese di lite tra e la e per il resto condanna la Parte_1 CP_2
a pagare a parte attrice €1.905,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e CP_2
spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione, in solido, in favore degli avv.ti
NC ES e IO UO.
Condanna la a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto CP_1
per il giudizio.
Napoli 28/10/2025 Il Giudice