Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03318/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01609/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la propria rideterminazione del grado di appartenenza a seguito della sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa dal -OMISSIS-;
e per la condanna
del Ministero dell’Interno: 1) alla restituzione delle somme non percepite, con ogni conseguenza di legge in relazione alla maturazione delle ferie e dell’anzianità di servizio, dei contributi previdenziali non versati e del mancato avanzamento e degli avanzamenti di grado nel periodo di sospensione; 2) ad effettuare un’ulteriore valutazione relativamente alla propria posizione nella graduatoria di “ -OMISSIS-e Agenti aggiornata al 01.01.2023 – Qualifica -OMISSIS- ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. CE HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, attualmente in servizio quale “-OMISSIS- -OMISSIS-a, con decreto prot. -OMISSIS-notificato all'interessato in data 17.01.2022 veniva sospeso dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa ai sensi dell’art. 4- ter , comma 3, del D.L. n. 44/2021, convertito in Legge 76/2021, a decorrere dall’1.02.2022 fino alla comunicazione da parte del dipendente del completamento del ciclo vaccinale primario anti Covid-19 o della somministrazione della dose di richiamo, così come previsto Circolare 333AGG n. 21554 adottata il 10.12.2021 a firma del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, concernente «Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali ”».
Con tale provvedimento veniva disposto, tra l’altro, che durante il periodo di sospensione “... il dipendente non ha diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati ” e che tale periodo “... non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario ”.
Con successivo decreto del -OMISSIS- Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno veniva disposta la cessazione degli effetti della predetta sospensione dal lavoro dal giorno 25.03.2022.
In data 28.06.2024, quale effetto della sospensione dal servizio, al ricorrente veniva notificato dalla -OMISSIS- il decreto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS-, con il quale veniva disposta la rideterminazione della sua nuova posizione in ruolo quale effetto del provvedimento di sospensione presupposto, operandosi la deduzione dell’anzianità di servizio per un periodo di sessantasette giorni, corrispondente a quello nel quale quest’ultimo era stato sospeso dal servizio dal -OMISSIS-, decretandosi, in particolare, che il ricorrente prendesse “... posto nel ruolo del pariqualifica dopo -OMISSIS- -OMISSIS- (...)”.
2. Con ricorso notificato in data 10.09.2024 e depositato l’11.09.2024 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il predetto decreto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la propria rideterminazione del grado di appartenenza a seguito della sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa dal -OMISSIS-.
Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna del Ministero dell’Interno alla restituzione delle somme non percepite, con ogni conseguenza di legge in relazione alla maturazione delle ferie e dell’anzianità di servizio, dei contributi previdenziali non versati e del mancato avanzamento e degli avanzamenti di grado nel periodo di sospensione. È inoltre chiesto di condannare l’Amministrazione ad effettuare un’ulteriore valutazione relativamente alla posizione del ricorrente nella graduatoria di “ -OMISSIS-e Agenti aggiornata al 01.01.2023 – Qualifica -OMISSIS- ”.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 in relazione all’art. 4-ter, comma 1 D.L. 44/2021; eccesso di potere per travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta ; 2) Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4-ter, comma 1, D.L. n. 44/2021; violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 1/2022 in relazione all’obbligo vaccinale over 50; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-octies, comma 1, L. n. 241/1990; violazione di legge; eccesso di potere; illegittimità derivata; obbligo di vaccinazione “generalizzato” per categorie di lavoratori senza operare alcuna distinzione in ordine alle mansioni effettivamente svolte .
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente rileva, in particolare, che il provvedimento censurato abbia illegittimamente imposto la decurtazione dell’anzianità di servizio per un periodo di sessantasette giorni, corrispondente a quello nel quale il dipendente è stato sospeso dal servizio dal -OMISSIS-, trattandosi di una conseguenza pregiudizievole non prevista espressamente dalla legge, per quanto correlata all’inosservanza dell’obbligo vaccinale.
Viene altresì censurata la decurtazione della retribuzione disposta con il provvedimento di sospensione dal servizio, atto presupposto rispetto a quello specificatamente avversato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la parte che ricorre in giudizio si duole, per altro verso, dell’illegittimità della sospensione dal servizio disposto, evidenziando di svolgere mansioni che non arrecano alcun pregiudizio alla salute pubblica e dalle quali non discende alcun rischio di contagio o di essere contagiati da colleghi o terzi.
È altresì rilevato che spetti al datore di lavoro impiegare i dipendenti in mansioni affini tali da non costituire un pericolo per la collettività.
Ne discende, continua il ricorrente, che l’Amministrazione di appartenenza abbia creato una illegittima disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono mansioni simili, disponendo l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti di cui all’art. 4- ter D.L. 44/2021 senza esentare quei dipendenti che operano in regime di totale sicurezza per la salute pubblica.
3. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 24.09.2024.
4. Con memoria del 3.10.2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, declinando ulteriormente le doglianze ivi prospettate.
5. Con memoria del 7.10.2025 l’Amministrazione resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso al pari-qualifica -OMISSIS-, subito dopo il quale il ricorrente è stato riposizionato in ruolo, quale soggetto espressamente individuato nel provvedimento impugnato come primo e più diretto controinteressato, proprio perché collocato in ruolo in posizione immediatamente precedente a quella del ricorrente.
L’Amministrazione statale ha altresì eccepito l’inammissibilità e l'irricevibilità per tardività del gravame, in quanto proposto contro determinazioni e adempimenti attuativi, esecutivi ed applicativi o comunque meramente conseguenziali rispetto a quanto già statuito dal precedente decreto del 17.01.2022, notificato in pari data, disponente la sospensione dal lavoro e dal servizio del ricorrente per inadempienza dell'obbligo vaccinale ed ormai divenuto irrevocabile ed inoppugnabile, perché non ritualmente avversato nelle parti che qui rilevano ed interessano entro i termini perentori di impugnativa all'uopo fissati dalla legge.
Si evidenzia, in particolare, che le richieste del ricorrente sarebbero volte al conseguimento della restitutio in pristinum dei periodi di anzianità di servizio validi ai fini del posizionamento in ruolo e dell'avanzamento in carriera, della maturazione delle ferie, degli scatti stipendiali e della contribuzione previdenziale, di cui era stata già disposta la decurtazione, per il periodo compreso tra il -OMISSIS-, con il precedente provvedimento di sospensione.
È altresì rilevato, a sostegno della suddetta eccezione, che il ricorrente non abbia impugnato nei termini e nelle forme di rito neanche il successivo provvedimento del 26.03.2022 con cui è stata disposta medio tempore la revoca ex nunc della patita sospensione dal lavoro e la sua riammissione in servizio dal 25.03.2022 ai sensi ed in applicazione del sopravvenuto D.L. 24 marzo 2022, n. 24.
Il presente ricorso sarebbe tardivo anche alla luce della mancata impugnazione, nei termini di legge, di ulteriori due provvedimenti presupposti - di portata generale - costituiti dal D.P.C.M. del 12.10.2021 e dalla Circolare adottata il 14.10.2021 dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in sede di prima applicazione del suddetto D.P.C.M.
È inoltre eccepita l’incompetenza territoriale del T.A.R. adito, atteso che l'azione impugnatoria in esame risulterebbe espressamente esperita al fine di ottenere l'annullamento di un provvedimento di rideterminazione in peius del posizionamento del ricorrente nel ruolo di anzianità adottato dall’Amministrazione centrale nella sua sede istituzionale (ovverosia nella città di Roma Capitale) e non avente un'efficacia soggettiva individuale limitata al solo ricorrente e/o al ristretto ambito territoriale di competenza del T.A.R. locale nella cui circoscrizione ricade la sede di servizio del medesimo, bensì dotato di una portata molto più ampia e generalizzata, in quanto estesa ad una pluralità di soggetti controinteressati in servizio presso uffici e reparti dislocati sull'intero territorio nazionale.
Nel merito viene osservato che la legittimità dell'impugnato provvedimento di rideterminazione della posizione in ruolo del ricorrente promani dalla stretta conformità alla già operata deduzione dall'anzianità di servizio dell'interessato di tutta la durata della sua sospensione dal lavoro, così come previsto, in modo esplicito, nei precedenti decreti di sospensione del medesimo dall'attività lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale e di reintegro in servizio ex nunc al termine del periodo di sospensione, in applicazione vincolata, dapprima, dell'articolo 4- ter , comma 3, del D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021 e, poi, dell'art. 8 del D.L. n. 24/2022.
Si rileva, inoltre, che la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale determini una sospensione del rapporto di lavoro e quindi dei diritti e dei doveri a esso inerenti, con tutti gli effetti conseguenziali, quali la mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso o emolumento, la non maturazione dell'anzianità di servizio e di ruolo, con conseguente non valutabilità dello stesso anche ai fini dell'avanzamento in carriera e/o della conservazione della posizione in ruolo, non risultando utile detto periodo infine ai fini del trattamento economico-previdenziale.
6. All’udienza pubblica del 19.11.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
7. Deve preliminarmente esaminarsi, in via prioritaria, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale è da ritenersi infondata.
7.1. Il provvedimento impugnato ha per unico destinatario l’-OMISSIS- Coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS-, odierno ricorrente, e, pertanto, ha una efficacia soggettiva che incide – in modo diretto – esclusivamente su quest’ultimo. Deve quindi trovare applicazione il c.d. foro del dipendente previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui “ Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio ”, a nulla rilevando che l’atto avversato sia stato adottato da un’autorità centrale, atteso che il foro generale previsto dal comma 1 dello stesso art. 13, ai sensi del quale “ Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede (...)” non trova applicazione alle controversie riguardanti i pubblici dipendenti in servizio; né può determinarsi, nel caso in esame, una forma di attrazione per connessione suscettibile di far venir meno la competenza di questo Tribunale amministrativo regionale, difettando – nel caso di specie – l’impugnazione di atti promananti da autorità centrali aventi efficacia non limitata territorialmente.
8. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato individuato nell’atto impugnato, ad avviso del Collegio, è da ritenersi fondata in via assorbente per quanto di seguito esposto e considerato.
8.1. Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, c.p.a. “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ”.
Per consolidato orientamento pretorio “... l'individuazione del controinteressato avviene attraverso la contestuale presenza di un elemento formale, vale a dire che lo stesso sia nominativamente indicato o facilmente individuabile dal provvedimento impugnato, e di un elemento sostanziale, vale a dire l'interesse alla conservazione del provvedimento impugnato atteso il pregiudizio che il soggetto subirebbe dall'annullamento giurisdizionale. Il controinteressato, pertanto, è il soggetto che può invocare la tutela del proprio interesse al mantenimento degli effetti dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, interesse che sarebbe pregiudicato dall'annullamento dell'atto ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2025, n. 7024).
In altri termini, il controinteressato - titolare di una propria posizione antagonista, rispetto a quella del ricorrente, parimenti meritevole di protezione - aspira a conservare il rapporto come conformato dal provvedimento amministrativo contestato.
L’atto avversato, ossia il decreto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la deduzione dell’anzianità di servizio del ricorrente per un periodo di sessantasette giorni, corrispondente a quello nel quale quest’ultimo è risultato sospeso dal servizio (dal -OMISSIS-), contiene l’espressa determinazione con la quale viene decretato che l’-OMISSIS- -OMISSIS- “... prende posto nel ruolo del pariqualifica dopo -OMISSIS- -OMISSIS- (...)”.
Il sig. -OMISSIS-, pertanto, assume le vesti di controinteressato individuato nell’atto impugnato ed è portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla sua conservazione, in quanto titolare di una situazione giuridica di vantaggio, atteso che dall’accoglimento del presente ricorso discenderebbe l’annullamento del provvedimento qui censurato, con conseguente “ripristino” dell’antecedente posizione in ruolo del ricorrente, a svantaggio di chi lo abbia sopravanzato in graduatoria nella posizione immediatamente superiore per effetto della deduzione di anzianità qui in contestazione.
Il presente ricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere notificato al sig. -OMISSIS- quale soggetto controinteressato, in diretta applicazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
Tale omissione, suscettibile di pregiudicare l’integrità del contraddittorio del presente giudizio, determina quindi l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato nel termine decadenziale di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a.
9. Il Collegio evidenzia che il ricorso, in ogni caso, sarebbe stato inammissibile anche per difetto di interesse a ricorrere, risultando fondata la correlata eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente.
9.1. Con il presente gravame il ricorrente impugna, in modo espresso, il decreto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la propria rideterminazione del grado di appartenenza a seguito della sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa dal -OMISSIS-, decretandosi, come già esposto, che il dipendente “... prende posto nel ruolo del pariqualifica dopo -OMISSIS- (...)” quale esito della determinazione della nuova posizione in ruolo come scaturente da quanto previsto dal precedente decreto prot. 568 del 12.01.2022, con cui lo stesso ricorrente è stato sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4- ter , comma 3, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021 a seguito dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, prevendendosi che durante il periodo di sospensione venisse meno il diritto alla retribuzione e ad ogni altro compenso o emolumento comunque denominati e che lo stesso periodo “... non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario ”.
Il decreto che in questo giudizio si sottopone a censura, costituendo esplicita attuazione dell’atto che ne costituisce il relativo presupposto (ossia il predetto decreto di sospensione dal servizio del 12.01.2022), specifica infatti che tale provvedimento “... comporta, tra l’altro, la deduzione dell’anzianità di servizio per un periodo di gg. 67, corrispondente a quello nel quale il dipendente è stato sospeso dal servizio dal -OMISSIS- ”.
Ne discende, conseguentemente, che l’atto qui gravato tragga il proprio fondamento giuridico dal presupposto decreto di sospensione, costituendo un provvedimento meramente attuativo, dal contenuto vincolato, di una determinazione amministrativa contenuta in un provvedimento adottato in precedenza dall’Amministrazione procedente, la quale risulta già lesiva rispetto al mancato computo del periodo di sospensione ai fini di anzianità di servizio, come già evidenziato da questa Sezione con la sentenza n. 3182 del 7.11.2025 (cfr., in questi termini, anche T.A.R. Veneto, sez. III, 10 settembre 2024, n. 2139; T.A.R. Veneto, sez. III, 11 settembre 2024, n. 2148).
Le doglianze sollevate dal ricorrente nel proprio atto di gravame risultano, del resto, specificatamente volte a censurare proprio il contenuto del decreto di sospensione dal servizio, atteso che:
(i) viene lamentata l’assenza di una previsione normativa, nell’ambito dell’art. 4- ter del D.L. n. 44/2021, che giustifichi la riduzione dell’anzianità di servizio, che afferisce al provvedimento di sospensione – risultando già disposta in tale provvedimento – e solo in via meramente derivata al provvedimento oggetto del presente giudizio;
(ii) è censurata, nel merito, proprio la determinazione del periodo di sospensione dal servizio comminata al dipendente, così come disposta dall’atto presupposto, la quale non avrebbe tenuto conto del periodo di assenza giustificata dal lavoro per malattia del dipendente e che si baserebbe su una asserita disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, rilevandosi - per vero solo implicitamente - che tale vizio dell’atto “a monte” finisca per viziare, per illegittimità derivata, anche l’atto “a valle”, qui impugnato.
È di tutta evidenza, pertanto, che l’odierno ricorrente miri a contestare, mediante l’atto introduttivo del presente giudizio, specifici effetti giuridici già prodottisi a seguito dell’adozione del decreto di sospensione dal servizio, di cui la determinazione della nuova posizione in ruolo altro non è che un atto di natura squisitamente vincolata costituente mera attuazione consequenziale della deduzione dell’anzianità di servizio già disposta in precedenza.
Il Collegio non rinviene, quindi, ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi rende inammissibile per carenza d'interesse il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali per vizi riconducibili all’atto presupposto (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23 dicembre 2024, n. 10356; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 dicembre 2024, n. 22006), rammentandosi che il ricorso avverso l'atto presupponente risulta ammissibile solo nella misura in cui si facciano valere vizi propri ed autonomi di tale atto.
Non rileva, a tal riguardo, che il ricorrente abbia proceduto ad impugnare il predetto decreto di sospensione dal servizio in altro e antecedente giudizio (R.G. n.-OMISSIS- incardinato innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma); si evidenzia, a tal riguardo, che con tale ricorso il suddetto provvedimento non è stato avversato in parte qua , atteso che la deduzione dell’anzianità di servizio, già espressamente disposta con tale decreto, non è stata oggetto di uno specifico motivo di gravame in tale giudizio, secondo quanto controdedotto dall’Amministrazione resistente nell’ambito della propria attività difensiva e non contestato dal ricorrente.
10. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., risultando in ogni caso inammissibile anche per difetto di interesse a ricorrere.
11. In considerazione della particolarità delle questioni trattate e dei profili specifici della controversia il Collegio ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
CE HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE HE | RA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.