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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA IU, Presidente
POLI MARIATERESA, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1253/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249009245955 VARI TRIBUTI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: nessuno è comparso
Resistente: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugna due atti con ricorso iscritto al n. di RG 1253_2025:
-Intimazione di pagamento n. 05720249009245955/000, notificata a mezzo pec in data 22/05/2024 emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione Latina, riferita a n.12 cartelle di pagamento ed a n.3 avvisi di addebito, per un totale di €476.328,38;
-Rigetto istanza di rateazione n.264884 del 25/06/2024.
Le cartelle sottese alla intimazione vengono elencate nell'atto:
1) N.05720190004857060000, notificata il 24/01/19, di €1.012,52;
2) N.05720190012082049000, notificata il 02/03/2019, di €22.661,55;
3) N.05720190024020522000, notificata il 31/08/19, di €15.135,76;
4) N.05720190024020623000, notificata il 31/08/2019, di €4.640,43;
5) N.057201900251330080000, notificata il 20/09/19, di €9.472,34;
6) N.05720190030160744000, notificata il 21/11/19, di €125.331,37;
7) N.05720200011876220000, notificata il 27/09/21, di €58.160,31;
8) N.05720200014838165000, notificata il 23/11/21, di €96.347,96;
9) N.05720210018661559000, notificata il 07/06/22, di €8.044,18;
10) N.05720210021026183000, notificata il 16/03/22, di €13.351,02;
11) N.05720210021970036000, notificata il 07/06/22, di €37.605,57;
12) N. 05720210037266515000, notificata il 07/11/22, di €1.118,07;
13) N.35720180000106283000, notificata il 30/03/18, di €53.741,39;
14) N.35720180001029415000, notificata il 05/07/18, di €8.741,66;
15) N.35720180004098314000, notificata il 11/01/19, di €20.964,25.
La ricorrente afferma trattarsi di ruoli oggetto di precedenti rateazioni ab origine e successivamente rottamati a mezzo di Rottamazione Quater. Inoltre, dichiara di non essere riuscita ad adempiere alle Rottamazioni Quater alle quali aveva aderito ed alla luce dell'avviso di intimazione in oggetto;
avendo richiesto nuova rateazione, si vedeva rigettare la richiesta la cui risposta era oggi impugnata.
I motivi a sostegno del ricorso possono così riassumersi:
1. illegittimità e la nullità del diniego al piano di rateazione ai sensi dell'art.19 del DPR 602/73 condizionato al pagamento delle rate scadute, alla luce dell'automatica revoca dei piani di rateazione prodromici all'accoglimento della Rottamazione Quater
2. mancata notifica, a carico di Agenzia Società_1, dell'atto di revoca della rateazione e della stessa
Rottamazione Quater, alla luce dell'applicabilità dell'automatica esigibilità del credito conseguente dalla perdita del beneficio operando la revoca ope legis, ai sensi dell'art 19 DPR 602/73 e dell'art.15-ter del DPR
602/73.
3. Difetto di motivazione della intimazione impugnata mm
La società domandava anche tutela cautelare respinta all'udienza del 24 novembre 2025.
Controparte si è difesa e chiede rigetto del ricorso.
All'udienza odierna nessuno è comparso e la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto. Tutti i motivi sono infondati.
Innanzitutto, la revoca della rateizzazione protocollo adr 1341224 del 6.3.2020 è avvenuta per decadenza e non per pace fiscale;
infatti, la revoca è avvenuta in data 29.4.2022 mentre la richiesta di pace fiscale è stata effettuata il 19.4.2023.
La eccepita mancata comunicazione del provvedimento di decadenza quale atto dovuto a seguito del mancato adempimento, in tutto o in parte, della rateazione di cui beneficiava, non è atto dovuto. Infatti, l'art. 19 DPR 602/1973 dispone al terzo comma che: “ In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.” Ove manchi tale informativa, non si genera conseguenza alcuna, perché detto atto non è contemplato da nessuna prescrizione normativa, evidentemente sulla scorta del presupposto per cui il contribuente ben conosce le proprie inadempienze, specie alla luce del provvedimento di concessione del rateizzo, con cui l'ente di esazione – tra l'altro - lo preavvisa degli effetti dell'eventuale inadempimento, protratto per il numero di rate, si ripete, non necessariamente consecutive, stabilite dalla legge.
L'atto di intimazione di pagamento non è atto impositivo;
esso invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
Esso risulta ben motivato laddove indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto (cfr. sentenza del 09/02/2015 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio). Nel caso in esame sono specificamente indicate le cartelle di pagamento che la originano e la loro data di notifica, oltre ovviamente alla debenza intimata.
Va inoltre ricordato come l'avviso di intimazione sia un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”, di guisa che, nel caso di specie conformandosi al medesimo non può essere tacciato di illegittima motivazione. Il ricorso è quindi del tutto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite quantificate in €3.000,00 oltre oneri se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in €3.000,00 oltre oneri se dovuti a favore della controparte costituita.
In Latina il 9 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Mariateresa POLI ....... Giuseppe D'IA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA IU, Presidente
POLI MARIATERESA, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1253/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249009245955 VARI TRIBUTI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: nessuno è comparso
Resistente: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugna due atti con ricorso iscritto al n. di RG 1253_2025:
-Intimazione di pagamento n. 05720249009245955/000, notificata a mezzo pec in data 22/05/2024 emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione Latina, riferita a n.12 cartelle di pagamento ed a n.3 avvisi di addebito, per un totale di €476.328,38;
-Rigetto istanza di rateazione n.264884 del 25/06/2024.
Le cartelle sottese alla intimazione vengono elencate nell'atto:
1) N.05720190004857060000, notificata il 24/01/19, di €1.012,52;
2) N.05720190012082049000, notificata il 02/03/2019, di €22.661,55;
3) N.05720190024020522000, notificata il 31/08/19, di €15.135,76;
4) N.05720190024020623000, notificata il 31/08/2019, di €4.640,43;
5) N.057201900251330080000, notificata il 20/09/19, di €9.472,34;
6) N.05720190030160744000, notificata il 21/11/19, di €125.331,37;
7) N.05720200011876220000, notificata il 27/09/21, di €58.160,31;
8) N.05720200014838165000, notificata il 23/11/21, di €96.347,96;
9) N.05720210018661559000, notificata il 07/06/22, di €8.044,18;
10) N.05720210021026183000, notificata il 16/03/22, di €13.351,02;
11) N.05720210021970036000, notificata il 07/06/22, di €37.605,57;
12) N. 05720210037266515000, notificata il 07/11/22, di €1.118,07;
13) N.35720180000106283000, notificata il 30/03/18, di €53.741,39;
14) N.35720180001029415000, notificata il 05/07/18, di €8.741,66;
15) N.35720180004098314000, notificata il 11/01/19, di €20.964,25.
La ricorrente afferma trattarsi di ruoli oggetto di precedenti rateazioni ab origine e successivamente rottamati a mezzo di Rottamazione Quater. Inoltre, dichiara di non essere riuscita ad adempiere alle Rottamazioni Quater alle quali aveva aderito ed alla luce dell'avviso di intimazione in oggetto;
avendo richiesto nuova rateazione, si vedeva rigettare la richiesta la cui risposta era oggi impugnata.
I motivi a sostegno del ricorso possono così riassumersi:
1. illegittimità e la nullità del diniego al piano di rateazione ai sensi dell'art.19 del DPR 602/73 condizionato al pagamento delle rate scadute, alla luce dell'automatica revoca dei piani di rateazione prodromici all'accoglimento della Rottamazione Quater
2. mancata notifica, a carico di Agenzia Società_1, dell'atto di revoca della rateazione e della stessa
Rottamazione Quater, alla luce dell'applicabilità dell'automatica esigibilità del credito conseguente dalla perdita del beneficio operando la revoca ope legis, ai sensi dell'art 19 DPR 602/73 e dell'art.15-ter del DPR
602/73.
3. Difetto di motivazione della intimazione impugnata mm
La società domandava anche tutela cautelare respinta all'udienza del 24 novembre 2025.
Controparte si è difesa e chiede rigetto del ricorso.
All'udienza odierna nessuno è comparso e la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto. Tutti i motivi sono infondati.
Innanzitutto, la revoca della rateizzazione protocollo adr 1341224 del 6.3.2020 è avvenuta per decadenza e non per pace fiscale;
infatti, la revoca è avvenuta in data 29.4.2022 mentre la richiesta di pace fiscale è stata effettuata il 19.4.2023.
La eccepita mancata comunicazione del provvedimento di decadenza quale atto dovuto a seguito del mancato adempimento, in tutto o in parte, della rateazione di cui beneficiava, non è atto dovuto. Infatti, l'art. 19 DPR 602/1973 dispone al terzo comma che: “ In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.” Ove manchi tale informativa, non si genera conseguenza alcuna, perché detto atto non è contemplato da nessuna prescrizione normativa, evidentemente sulla scorta del presupposto per cui il contribuente ben conosce le proprie inadempienze, specie alla luce del provvedimento di concessione del rateizzo, con cui l'ente di esazione – tra l'altro - lo preavvisa degli effetti dell'eventuale inadempimento, protratto per il numero di rate, si ripete, non necessariamente consecutive, stabilite dalla legge.
L'atto di intimazione di pagamento non è atto impositivo;
esso invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
Esso risulta ben motivato laddove indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto (cfr. sentenza del 09/02/2015 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio). Nel caso in esame sono specificamente indicate le cartelle di pagamento che la originano e la loro data di notifica, oltre ovviamente alla debenza intimata.
Va inoltre ricordato come l'avviso di intimazione sia un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”, di guisa che, nel caso di specie conformandosi al medesimo non può essere tacciato di illegittima motivazione. Il ricorso è quindi del tutto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite quantificate in €3.000,00 oltre oneri se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in €3.000,00 oltre oneri se dovuti a favore della controparte costituita.
In Latina il 9 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Mariateresa POLI ....... Giuseppe D'IA