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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 459/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. CHIEFFO AGOSTINO, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, non costituita in giudizio;
Controparte_1
-appellata contumace-
Oggetto: retribuzione. Appello avverso la sentenza n. 158/2024 del 09/05/2024, emessa dal
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 09/10/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 07/11/2024 , già dipendente di Parte_1 Controparte_1
dal 27/07/2019 al 03/03/2022 quale barista –V livello del CCNL Turismo-Pubblici
[...]
Esercizi- presso il bar gestito dalla datrice in Vasto, in base a contratto di lavoro part time al
60%, per 24 ore settimanali, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il
09/05/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale erano state respinte le domande, proposte con ricorso del 06/10/2022, di riconoscimento della sussistenza di rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze della ex datrice di lavoro, nonché di accertamento, in ogni caso, del proprio diritto al pagamento delle retribuzioni maturate a titolo di 13ª e 14ª mensilità, indennità per ferie, festività e permessi maturati e non goduti, e TFR, non corrispostele, con conseguente condanna della ex datrice di lavoro al pagamento dei relativi importi, quantificati in complessivi €. 24.124,26, come da conteggi allegati al ricorso.
L'impugnata sentenza ha ritenuto non raggiunta la prova della prestazione da parte della lavoratrice di attività con orario maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito, stante la genericità di quanto riferito dai testi escussi circa l'orario di lavoro effettivamente osservato dalla , ed il contrasto tra le testimonianze rese. Parte_1
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione per omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione dei fatti oggetto di causa, degli atti di parte, della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie, poiché:
1. i testi escussi in primo grado, addotti da essa appellante, avevano confermato che l'orario di lavoro effettivamente osservato era di 40 ore settimanali, articolato su tre turni (mattina, dalle
5,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì; mezzo turno, dalle 6,25 alle 11,25 dal lunedì al venerdì, oltre il sabato dalle 5,30 alle 13,30 e la domenica dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle
20,00; pomeriggio, dalle 12,00 alle 20,00 dal lunedì al sabato), mentre i testi addotti dall'appellata, ed dovevano considerarsi inattendibili, Testimone_1 Testimone_2 trattandosi di suo marito e di suo figlio, ed il primo era peraltro incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c., essendo titolare della tabaccheria annessa al bar gestito dall'appellata; pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, era stata raggiunta la prova dell'osservanza di orario di lavoro di 40 ore settimanali;
2. in ogni caso essa appellante aveva percepito retribuzione ordinaria inferiore a quanto previsto dal CCNL di settore, e non aveva percepito la 13ª degli anni 2020 e 2022, la 14ª e le indennità per ferie e permessi maturati e non goduti per l'intero rapporto di lavoro, né il t.f.r.,
e l'appellata non aveva in alcun modo contestato l'omesso pagamento, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sussisteva il proprio diritto alla percezione delle relative differenze retributive.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
, nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è Controparte_1 costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Emessa all'udienza del 05/06/2025 sentenza non definitiva n. 202/2025, esperita c.t.u. tecnico-contabile, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
A seguito della indicata sentenza non definitiva emessa inter partes, deve procedersi esclusivamente alla quantificazione delle somme spettanti all'appellante a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, mensilità aggiuntive nonché di indennità per ferie e permessi non fruiti e t.f.r., nei limiti di quanto accertato nella sentenza non definitiva stessa.
Al riguardo il nominato c.t.u., con conclusioni pienamente condivisibili in quanto raggiunte dopo compiuto esame delle risultanze istruttorie ed applicazione alla fattispecie, con corretto procedimento tecnico-contabile, delle clausole retributive di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro tra le parti, in base ai criteri indicati nella citata sentenza non definitiva, ha quantificato le differenze retributive e le indennità dovute all'appellante, ai titoli sopra indicati, in complessivi €. 4.927,08 lordi, di cui €. 2.735,73 a titolo di differenze retributive ed indennità per ferie e permessi non fruiti, ed €. 2.191,35 a titolo di t.f.r..
Pertanto, deve ritenersi che l'appellante, in ragione del lavoro prestato alle dipendenze dell'appellata, per il periodo per cui è causa, avesse diritto a percepire (oltre quanto già percepito) una retribuzione lorda, a tali titoli, pari alla suddetta somma complessiva di €.
4.927,08. Segue la condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma medesima, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, come per legge, dalla data di maturazione dei singoli ratei del credito come indicati nella c.t.u. al saldo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con riferimento allo scaglione di tariffa corrispondente ai limiti di fondatezza della domanda ex art. 5 c. 1 d.M. n. 55/2014; per lo stesso motivo, quelle di c.t.u. già liquidate vanno poste definitivamente a carico dell'appellata, tuttavia con responsabilità solidale di entrambe le parti
-per l'intero- nei riguardi del c.t.u., salva rivalsa, in quanto la attività di consulenza tecnica d'ufficio è svolta nell'interesse comune di tutte le parti (cfr. Cass. n 17953/2005; Cass. n.
22962/2004; Cass. Sez. 6 – 3 n. 25179 del 08/11/2013 rv. 629267 - 01).
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 158/2024 in data 09/05/2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 4.927,08 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e t.f.r. ed indennità per ferie e permessi non fruiti, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data di maturazione dei singoli ratei del credito come indicati nella c.t.u., al saldo;
condanna l'appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u. già liquidate a carico dell'appellata e con responsabilità solidale delle parti nei confronti del c.t.u..
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 09/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. CHIEFFO AGOSTINO, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, non costituita in giudizio;
Controparte_1
-appellata contumace-
Oggetto: retribuzione. Appello avverso la sentenza n. 158/2024 del 09/05/2024, emessa dal
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 09/10/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 07/11/2024 , già dipendente di Parte_1 Controparte_1
dal 27/07/2019 al 03/03/2022 quale barista –V livello del CCNL Turismo-Pubblici
[...]
Esercizi- presso il bar gestito dalla datrice in Vasto, in base a contratto di lavoro part time al
60%, per 24 ore settimanali, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il
09/05/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale erano state respinte le domande, proposte con ricorso del 06/10/2022, di riconoscimento della sussistenza di rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze della ex datrice di lavoro, nonché di accertamento, in ogni caso, del proprio diritto al pagamento delle retribuzioni maturate a titolo di 13ª e 14ª mensilità, indennità per ferie, festività e permessi maturati e non goduti, e TFR, non corrispostele, con conseguente condanna della ex datrice di lavoro al pagamento dei relativi importi, quantificati in complessivi €. 24.124,26, come da conteggi allegati al ricorso.
L'impugnata sentenza ha ritenuto non raggiunta la prova della prestazione da parte della lavoratrice di attività con orario maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito, stante la genericità di quanto riferito dai testi escussi circa l'orario di lavoro effettivamente osservato dalla , ed il contrasto tra le testimonianze rese. Parte_1
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione per omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione dei fatti oggetto di causa, degli atti di parte, della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie, poiché:
1. i testi escussi in primo grado, addotti da essa appellante, avevano confermato che l'orario di lavoro effettivamente osservato era di 40 ore settimanali, articolato su tre turni (mattina, dalle
5,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì; mezzo turno, dalle 6,25 alle 11,25 dal lunedì al venerdì, oltre il sabato dalle 5,30 alle 13,30 e la domenica dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle
20,00; pomeriggio, dalle 12,00 alle 20,00 dal lunedì al sabato), mentre i testi addotti dall'appellata, ed dovevano considerarsi inattendibili, Testimone_1 Testimone_2 trattandosi di suo marito e di suo figlio, ed il primo era peraltro incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c., essendo titolare della tabaccheria annessa al bar gestito dall'appellata; pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, era stata raggiunta la prova dell'osservanza di orario di lavoro di 40 ore settimanali;
2. in ogni caso essa appellante aveva percepito retribuzione ordinaria inferiore a quanto previsto dal CCNL di settore, e non aveva percepito la 13ª degli anni 2020 e 2022, la 14ª e le indennità per ferie e permessi maturati e non goduti per l'intero rapporto di lavoro, né il t.f.r.,
e l'appellata non aveva in alcun modo contestato l'omesso pagamento, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sussisteva il proprio diritto alla percezione delle relative differenze retributive.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
, nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è Controparte_1 costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Emessa all'udienza del 05/06/2025 sentenza non definitiva n. 202/2025, esperita c.t.u. tecnico-contabile, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
A seguito della indicata sentenza non definitiva emessa inter partes, deve procedersi esclusivamente alla quantificazione delle somme spettanti all'appellante a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, mensilità aggiuntive nonché di indennità per ferie e permessi non fruiti e t.f.r., nei limiti di quanto accertato nella sentenza non definitiva stessa.
Al riguardo il nominato c.t.u., con conclusioni pienamente condivisibili in quanto raggiunte dopo compiuto esame delle risultanze istruttorie ed applicazione alla fattispecie, con corretto procedimento tecnico-contabile, delle clausole retributive di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro tra le parti, in base ai criteri indicati nella citata sentenza non definitiva, ha quantificato le differenze retributive e le indennità dovute all'appellante, ai titoli sopra indicati, in complessivi €. 4.927,08 lordi, di cui €. 2.735,73 a titolo di differenze retributive ed indennità per ferie e permessi non fruiti, ed €. 2.191,35 a titolo di t.f.r..
Pertanto, deve ritenersi che l'appellante, in ragione del lavoro prestato alle dipendenze dell'appellata, per il periodo per cui è causa, avesse diritto a percepire (oltre quanto già percepito) una retribuzione lorda, a tali titoli, pari alla suddetta somma complessiva di €.
4.927,08. Segue la condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma medesima, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, come per legge, dalla data di maturazione dei singoli ratei del credito come indicati nella c.t.u. al saldo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con riferimento allo scaglione di tariffa corrispondente ai limiti di fondatezza della domanda ex art. 5 c. 1 d.M. n. 55/2014; per lo stesso motivo, quelle di c.t.u. già liquidate vanno poste definitivamente a carico dell'appellata, tuttavia con responsabilità solidale di entrambe le parti
-per l'intero- nei riguardi del c.t.u., salva rivalsa, in quanto la attività di consulenza tecnica d'ufficio è svolta nell'interesse comune di tutte le parti (cfr. Cass. n 17953/2005; Cass. n.
22962/2004; Cass. Sez. 6 – 3 n. 25179 del 08/11/2013 rv. 629267 - 01).
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 158/2024 in data 09/05/2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 4.927,08 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e t.f.r. ed indennità per ferie e permessi non fruiti, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data di maturazione dei singoli ratei del credito come indicati nella c.t.u., al saldo;
condanna l'appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u. già liquidate a carico dell'appellata e con responsabilità solidale delle parti nei confronti del c.t.u..
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 09/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -