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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2826/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. LUGANO CAMILLA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, via Trotti n. 46, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALLI PAOLO ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il suo studio in Alessandria, P.zza G. d'Annunzio 2, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE RESISTENTE- avente per oggetto: compensi professionali ex art. 14 D.Lgs. 150/2011;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., l'Avv. ha azionato nei confronti di Parte_1
, a titolo di compenso, il credito di € 10.087,33 dovuto per l'attività professionale Controparte_1
prestata in favore della stessa nel procedimento di separazione giudiziale avanti il Tribunale di
Alessandria (R.G. 616-2019), e nel procedimento di secondo grado svoltosi dinanzi alla Corte di
Appello di Torino (R.G. 1252/2022).
Il ricorrente ha dedotto di aver redatto, in data 4.07.2020, al termine dell'attività svolta in primo grado, nota spesa relativa al giudizio dinanzi al Tribunale per una somma pari a € 6.819,80, e in data
15.5.2023, al termine dell'attività svolta in secondo grado, nota spese relativa all'attività posta in essere dinanzi alla Corte di Appello per una somma pari a € 5.067,53; che la convenuta avrebbe versato solo due acconti, rispettivamente di € 450,00 ciascuno, per un totale di € 900,00; che la restante parte delle note spese non sarebbe stata saldata, nonostante i solleciti inviati alla cliente, e che pertanto il credito residuo dovuto ad oggi ammonterebbe ad € 10.087,33.
La signora si è costituita in giudizio contestando di dovere alcunchè all'Avvocato , CP_1 Parte_1
per aver già integralmente soddisfatto ogni sua pretesa economica, tramite versamenti rateali mensili di € 450,00 effettuati a decorrere dal luglio 2020 sino al luglio 2022; ha inoltre eccepito l'inesatto adempimento del legale ricorrente, che per alcune affermazioni non corrispondenti alla realtà effettuate nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado avrebbe portato il Tribunale prima, e la Corte di Appello poi, a ridurre fino ad azzerare integralmente il contributo paterno al mantenimento delle figlie minori collocate presso essa resistente, con evidente danno economico nei suoi confronti.
La causa è stata istruita senza ammissione delle prove orali richieste dalle parti, in quanto ritenute inammissibili e/o irrilevanti ai fini della decisione, ed è stata discussa oralmente all'udienza del
27.5.2025.
All'esito della predetta udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
2. Tanto premesso, in ordine alla liquidazione del compenso si osserva quanto segue.
L'Avv. ha assistito nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi Parte_1 Controparte_1
instaurato dall'ex marito di quest'ultima, sig. , svoltosi dinanzi al Tribunale di Alessandria, CP_2
conclusosi con Sentenza n. 572/2021 del 16.07.2021, e nel successivo giudizio di secondo grado instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Torino, conclusosi con Sentenza n. 1252/2022 del
5.12.2022.
L'attività professionale del legale nel giudizio di primo grado si è concretizzata nella fase di studio, nella fase istruttoria e nella fase decisionale, e in particolare: studio della pratica, redazione della comparsa di costituzione di nuovo difensore in corso di causa, partecipazione alle udienze istruttorie, redazione e deposito di istanza di modifica delle condizioni di cura dei figli, partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni e redazione e deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (cfr. docc. da 1 a 7 ricorrente).
Nel giudizio d'appello l'attività professionale è consistita nell'iscrizione della causa al ruolo, nella redazione e nel deposito di ricorso in appello, nella partecipazione alle udienze e nella redazione e deposito di comparse conclusionali e repliche (docc. da 8 a 13 ricorrente). Ebbene, la signora non ha contestato l'effettività delle prestazioni rese dal professionista, ma CP_1
di fatto ha opposto il credito dallo stesso azionato affermando, da un lato, di aver già integralmente pagato quanto dovuto, tramite versamenti mensili in contanti, e dall'altra che comunque il compenso azionato non sarebbe “del tutto legittimo” perché il legale, con il suo comportamento negligente, le avrebbe fatto ridurre fino a perdere del tutto il contributo economico paterno in favore dei figli presso di essa collocati.
Entrambe le contestazioni risultano smentite dalla documentazione agli atti di causa.
Per quanto riguarda la prima, risulta documentalmente dalle e-mail allegate al ricorso in riassunzione, che la signora ancora nel periodo 11 ottobre 2022 – 24 febbraio 2023 si riconosceva debitrice CP_1 nei confronti del professionista per l'attività da questi prestata nel giudizio di separazione (cfr. doc. 3 parte ricorrente, in particolare nella parte in cui l'Avv. , in attesa della pubblicazione della Parte_1
Sentenza di secondo grado, ricorda alla sig.ra “sul lato finanziario, se lei ricorda quando CP_1
venne da me disse che avrebbe portato 150 ogni mese, cosa che, se lo avesse fatto, non ci troveremmo in questa situazione, ormai difficile da sostenere…”, e la risposta della sig.ra : “Mi creda, non CP_1
è mia intenzione far perdere tempo a nessuno, volevo però capire come risolvere innanzitutto il lato economico. Le mie entrate mi permettono a fatica di arrivare a fine mese…:”).
Le prove orali formulate dalla parte resistente, volte a comprovare di aver integralmente già saldato il dovuto tramite versamenti mensili in contanti, non sono state ammesse, in quanto, oltre che generiche, risultano comunque contrarie a risultanze documentali in atti e al dettato degli artt. 2721 e
2722 c.c., che vietano la prova per testi dei pagamenti.
La mail 16 luglio 2021 inviata dall'Avv. alla sig.ra nella quale il legale scrive “Le Parte_1 CP_1 mando la mia nota complessiva da cui detrarre il pagato Cordiali saluti” non può essere ritenuta principio di prova documentale dei pretesi versamenti in contanti che la signora vorrebbe CP_1
provare per testi, in quanto è ammesso dal legale ricorrente sin dall'introduzione del giudizio che in relazione alle note spese azionate la signora ebbe a versare due acconti di € 450,00 ciascuno, CP_1 quindi per un totale di € 900,00, giustamente decurtati dalla domanda di liquidazione dei compensi professionali svolta.
Per quanto attiene alla seconda contestazione, afferente ad un preteso inesatto adempimento dell'Avv.
nella gestione della pratica di separazione giudiziale tra coniugi, si evidenzia come la Parte_1
resistente non formuli in via riconvenzionale né domanda di risoluzione contrattuale, né domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale, per il che la difesa inerente il dedotto errore professionale è da ritenersi del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Per mera completezza, comunque, si osserva come quanto lamentato dalla sig.ra non possa CP_1
ritenersi un errore professionale dovuto a negligenza o imperizia dell'Avvocato. Dalla lettura degli atti del procedimento di separazione tra coniugi, infatti, si evince come l'Avvocato
abbia sempre tentato di ottenere, nell'interesse della sua cliente, un aumento del contributo Parte_1
economico del padre in favore dei figli, aumento tuttavia non ottenuto per ragioni che esulavano dal suo incarico e che erano invece strettamente correlate alla situazione patrimoniale di ciascun coniuge e alle condizioni di collocamento dei figli presso i genitori.
Se in primo grado la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre nei confronti dei figli da parte del Tribunale dipese anche (ma non solo) dalla considerazione che sullo stesso gravava interamente l'onere di pagamento delle rate del mutuo sulla casa famigliare, assegnata alla moglie e ai figli, e non vi è prova che l'Avvocato fosse stato messo al corrente dalla propria assistita Parte_1
che invece l'ex marito aveva interrotto già da tempo i pagamenti mensili del mutuo, in secondo grado
è chiaro che l'assegno venne invece azzerato in ragione del fatto che nel frattempo erano venute a mutare le condizioni di collocamento dei figli, tali da indurre la Corte di Appello a disporre che ciascun genitore avrebbe dovuto provvedere direttamente ai figli quando collocati presso di sé, senza la previsione di contributi compensativi mensili di mantenimento da versarsi l'un l'altro.
Ne deriva che l'addebito di responsabilità mosso all'Avvocato deve ritenersi del tutto Parte_1
infondato.
Venendo ora alla liquidazione del compenso, per la prima fase di giudizio l'Avv. Parte_1
domandava alla propria assistita con parcella pro-forma la somma lorda (comprensiva di rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA) di € 6.819,80, mentre per l'attività svolta in secondo grado la somma lorda di € 5.067,53.
Si tratta di compensi che il Tribunale ritiene congrui e proporzionati all'attività svolta, tenuto anche conto che per le fasi di studio, istruttoria e decisionale del procedimento di separazione giudiziale di primo grado, i compensi medi previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55 per le causa di valore indeterminato di bassa complessità (come aggiornati all'anno 2020, anno in cui si è conclusa l'attività professionale svolta dall'Avv. dinanzi al Tribunale) ammontano ad un totale di Euro 6.107,00, esclusi Parte_1
rimborso forfettario e accessori di legge;
per quelli in grado di appello, considerando le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, ammontano ad € 6.946,00, sempre esclusi rimborso forfettario e accessori di legge.
Il legale si è quindi tenuto addirittura al di sotto dei minimi tariffari.
Alla luce di quanto sopra, all'Avv. devono quindi essere liquidati i compensi professionali Parte_1
così come calcolati nella proposte di parcella agli atti (cfr. doc. 13 e 14), al netto degli oneri di legge e già detratti gli acconti ricevuti, per un totale richiesto di Euro 10.087,33.
Non essendo noto quando sarebbero stati corrisposti gli acconti in contanti rispetto ai solleciti inviati, gli interessi legali decorrono dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. 3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della signora e sono CP_1
liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00”, così per le seguenti somme:
- fase introduttiva € 460,00
- fase di studio € 389,00
- fase trattazione € 840,00
- fase decisoria € 851,00 per complessivi Euro 2.540,00 per compensi, Euro 264,00 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
CP_3 all'Avv. , quale compenso per l'attività professionale svolta Parte_1 nell'interesse di , la somma di Euro 10.087,33 (comprensiva di rimborso Controparte_1 forfettario e CPA e già al netto degli acconti ricevuti);
CONDANNA
al pagamento in favore dell'Avv. , per le ragioni Controparte_1 Parte_1 esposte in motivazione, della somma di Euro 10.087,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
CONDANNA
a rifondere in favore di parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate Controparte_1 in Euro 2.540,00 per compensi ed Euro 264,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, lì 28.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice AMBROSIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2826/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. LUGANO CAMILLA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, via Trotti n. 46, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALLI PAOLO ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il suo studio in Alessandria, P.zza G. d'Annunzio 2, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE RESISTENTE- avente per oggetto: compensi professionali ex art. 14 D.Lgs. 150/2011;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., l'Avv. ha azionato nei confronti di Parte_1
, a titolo di compenso, il credito di € 10.087,33 dovuto per l'attività professionale Controparte_1
prestata in favore della stessa nel procedimento di separazione giudiziale avanti il Tribunale di
Alessandria (R.G. 616-2019), e nel procedimento di secondo grado svoltosi dinanzi alla Corte di
Appello di Torino (R.G. 1252/2022).
Il ricorrente ha dedotto di aver redatto, in data 4.07.2020, al termine dell'attività svolta in primo grado, nota spesa relativa al giudizio dinanzi al Tribunale per una somma pari a € 6.819,80, e in data
15.5.2023, al termine dell'attività svolta in secondo grado, nota spese relativa all'attività posta in essere dinanzi alla Corte di Appello per una somma pari a € 5.067,53; che la convenuta avrebbe versato solo due acconti, rispettivamente di € 450,00 ciascuno, per un totale di € 900,00; che la restante parte delle note spese non sarebbe stata saldata, nonostante i solleciti inviati alla cliente, e che pertanto il credito residuo dovuto ad oggi ammonterebbe ad € 10.087,33.
La signora si è costituita in giudizio contestando di dovere alcunchè all'Avvocato , CP_1 Parte_1
per aver già integralmente soddisfatto ogni sua pretesa economica, tramite versamenti rateali mensili di € 450,00 effettuati a decorrere dal luglio 2020 sino al luglio 2022; ha inoltre eccepito l'inesatto adempimento del legale ricorrente, che per alcune affermazioni non corrispondenti alla realtà effettuate nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado avrebbe portato il Tribunale prima, e la Corte di Appello poi, a ridurre fino ad azzerare integralmente il contributo paterno al mantenimento delle figlie minori collocate presso essa resistente, con evidente danno economico nei suoi confronti.
La causa è stata istruita senza ammissione delle prove orali richieste dalle parti, in quanto ritenute inammissibili e/o irrilevanti ai fini della decisione, ed è stata discussa oralmente all'udienza del
27.5.2025.
All'esito della predetta udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
2. Tanto premesso, in ordine alla liquidazione del compenso si osserva quanto segue.
L'Avv. ha assistito nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi Parte_1 Controparte_1
instaurato dall'ex marito di quest'ultima, sig. , svoltosi dinanzi al Tribunale di Alessandria, CP_2
conclusosi con Sentenza n. 572/2021 del 16.07.2021, e nel successivo giudizio di secondo grado instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Torino, conclusosi con Sentenza n. 1252/2022 del
5.12.2022.
L'attività professionale del legale nel giudizio di primo grado si è concretizzata nella fase di studio, nella fase istruttoria e nella fase decisionale, e in particolare: studio della pratica, redazione della comparsa di costituzione di nuovo difensore in corso di causa, partecipazione alle udienze istruttorie, redazione e deposito di istanza di modifica delle condizioni di cura dei figli, partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni e redazione e deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (cfr. docc. da 1 a 7 ricorrente).
Nel giudizio d'appello l'attività professionale è consistita nell'iscrizione della causa al ruolo, nella redazione e nel deposito di ricorso in appello, nella partecipazione alle udienze e nella redazione e deposito di comparse conclusionali e repliche (docc. da 8 a 13 ricorrente). Ebbene, la signora non ha contestato l'effettività delle prestazioni rese dal professionista, ma CP_1
di fatto ha opposto il credito dallo stesso azionato affermando, da un lato, di aver già integralmente pagato quanto dovuto, tramite versamenti mensili in contanti, e dall'altra che comunque il compenso azionato non sarebbe “del tutto legittimo” perché il legale, con il suo comportamento negligente, le avrebbe fatto ridurre fino a perdere del tutto il contributo economico paterno in favore dei figli presso di essa collocati.
Entrambe le contestazioni risultano smentite dalla documentazione agli atti di causa.
Per quanto riguarda la prima, risulta documentalmente dalle e-mail allegate al ricorso in riassunzione, che la signora ancora nel periodo 11 ottobre 2022 – 24 febbraio 2023 si riconosceva debitrice CP_1 nei confronti del professionista per l'attività da questi prestata nel giudizio di separazione (cfr. doc. 3 parte ricorrente, in particolare nella parte in cui l'Avv. , in attesa della pubblicazione della Parte_1
Sentenza di secondo grado, ricorda alla sig.ra “sul lato finanziario, se lei ricorda quando CP_1
venne da me disse che avrebbe portato 150 ogni mese, cosa che, se lo avesse fatto, non ci troveremmo in questa situazione, ormai difficile da sostenere…”, e la risposta della sig.ra : “Mi creda, non CP_1
è mia intenzione far perdere tempo a nessuno, volevo però capire come risolvere innanzitutto il lato economico. Le mie entrate mi permettono a fatica di arrivare a fine mese…:”).
Le prove orali formulate dalla parte resistente, volte a comprovare di aver integralmente già saldato il dovuto tramite versamenti mensili in contanti, non sono state ammesse, in quanto, oltre che generiche, risultano comunque contrarie a risultanze documentali in atti e al dettato degli artt. 2721 e
2722 c.c., che vietano la prova per testi dei pagamenti.
La mail 16 luglio 2021 inviata dall'Avv. alla sig.ra nella quale il legale scrive “Le Parte_1 CP_1 mando la mia nota complessiva da cui detrarre il pagato Cordiali saluti” non può essere ritenuta principio di prova documentale dei pretesi versamenti in contanti che la signora vorrebbe CP_1
provare per testi, in quanto è ammesso dal legale ricorrente sin dall'introduzione del giudizio che in relazione alle note spese azionate la signora ebbe a versare due acconti di € 450,00 ciascuno, CP_1 quindi per un totale di € 900,00, giustamente decurtati dalla domanda di liquidazione dei compensi professionali svolta.
Per quanto attiene alla seconda contestazione, afferente ad un preteso inesatto adempimento dell'Avv.
nella gestione della pratica di separazione giudiziale tra coniugi, si evidenzia come la Parte_1
resistente non formuli in via riconvenzionale né domanda di risoluzione contrattuale, né domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale, per il che la difesa inerente il dedotto errore professionale è da ritenersi del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Per mera completezza, comunque, si osserva come quanto lamentato dalla sig.ra non possa CP_1
ritenersi un errore professionale dovuto a negligenza o imperizia dell'Avvocato. Dalla lettura degli atti del procedimento di separazione tra coniugi, infatti, si evince come l'Avvocato
abbia sempre tentato di ottenere, nell'interesse della sua cliente, un aumento del contributo Parte_1
economico del padre in favore dei figli, aumento tuttavia non ottenuto per ragioni che esulavano dal suo incarico e che erano invece strettamente correlate alla situazione patrimoniale di ciascun coniuge e alle condizioni di collocamento dei figli presso i genitori.
Se in primo grado la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre nei confronti dei figli da parte del Tribunale dipese anche (ma non solo) dalla considerazione che sullo stesso gravava interamente l'onere di pagamento delle rate del mutuo sulla casa famigliare, assegnata alla moglie e ai figli, e non vi è prova che l'Avvocato fosse stato messo al corrente dalla propria assistita Parte_1
che invece l'ex marito aveva interrotto già da tempo i pagamenti mensili del mutuo, in secondo grado
è chiaro che l'assegno venne invece azzerato in ragione del fatto che nel frattempo erano venute a mutare le condizioni di collocamento dei figli, tali da indurre la Corte di Appello a disporre che ciascun genitore avrebbe dovuto provvedere direttamente ai figli quando collocati presso di sé, senza la previsione di contributi compensativi mensili di mantenimento da versarsi l'un l'altro.
Ne deriva che l'addebito di responsabilità mosso all'Avvocato deve ritenersi del tutto Parte_1
infondato.
Venendo ora alla liquidazione del compenso, per la prima fase di giudizio l'Avv. Parte_1
domandava alla propria assistita con parcella pro-forma la somma lorda (comprensiva di rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA) di € 6.819,80, mentre per l'attività svolta in secondo grado la somma lorda di € 5.067,53.
Si tratta di compensi che il Tribunale ritiene congrui e proporzionati all'attività svolta, tenuto anche conto che per le fasi di studio, istruttoria e decisionale del procedimento di separazione giudiziale di primo grado, i compensi medi previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55 per le causa di valore indeterminato di bassa complessità (come aggiornati all'anno 2020, anno in cui si è conclusa l'attività professionale svolta dall'Avv. dinanzi al Tribunale) ammontano ad un totale di Euro 6.107,00, esclusi Parte_1
rimborso forfettario e accessori di legge;
per quelli in grado di appello, considerando le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, ammontano ad € 6.946,00, sempre esclusi rimborso forfettario e accessori di legge.
Il legale si è quindi tenuto addirittura al di sotto dei minimi tariffari.
Alla luce di quanto sopra, all'Avv. devono quindi essere liquidati i compensi professionali Parte_1
così come calcolati nella proposte di parcella agli atti (cfr. doc. 13 e 14), al netto degli oneri di legge e già detratti gli acconti ricevuti, per un totale richiesto di Euro 10.087,33.
Non essendo noto quando sarebbero stati corrisposti gli acconti in contanti rispetto ai solleciti inviati, gli interessi legali decorrono dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. 3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della signora e sono CP_1
liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00”, così per le seguenti somme:
- fase introduttiva € 460,00
- fase di studio € 389,00
- fase trattazione € 840,00
- fase decisoria € 851,00 per complessivi Euro 2.540,00 per compensi, Euro 264,00 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
CP_3 all'Avv. , quale compenso per l'attività professionale svolta Parte_1 nell'interesse di , la somma di Euro 10.087,33 (comprensiva di rimborso Controparte_1 forfettario e CPA e già al netto degli acconti ricevuti);
CONDANNA
al pagamento in favore dell'Avv. , per le ragioni Controparte_1 Parte_1 esposte in motivazione, della somma di Euro 10.087,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
CONDANNA
a rifondere in favore di parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate Controparte_1 in Euro 2.540,00 per compensi ed Euro 264,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, lì 28.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice AMBROSIO