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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3254/2020
TRA
n persona del legale rappresentante nata Parte_1 Parte_2
a Corigliano Calabro il 25.08.1983, corrente in Corigliano Calabro CS alla c/da Pedale Briga
Z. Ind.le Sett. 3 – [...], elett.te dom.ta in Castrovillari, alla Via Ettore Gallo n.45, presso lo studio dell'avv. Mimmo Manfredi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]all'Ionio alla CP_1
C/da Baldanza, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Francesco Lombardi, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Cassano allo Jonio, alla Via
Francesco Bruno n.6, giusta procura in atti;
RESISTENTE – OPPOSTO
Motivi della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 27.10.2020 la società a in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 Parte_1
esponeva di aver avuto notificato il decreto ingiuntivo n. 121/2020, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore di della somma di € 5.041,71 a titolo di CP_1
TFR, oltre interessi e rivalutazione del credito dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo nonché le spese e le competenze della procedura monitoria liquidate in complessivi
€ 440,00, oltre Iva ed ulteriori accessori.
Parte opponente evidenziava la non debenza della somma ingiunta.
In particolare, eccepiva preliminarmente che la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (certificazione CUD), non potesse essere posta a fondamento del credito rivendicato. In ogni caso, sottolineava che le somme ingiunte erano state calcolate al lordo e non al netto delle ritenute che deve operare il datore di lavoro e che, a seguito della sottoscrizione di un accordo di prossimità, parte del TFR era stato già corrisposto al ricorrente in busta paga, per € 716,94.
Sosteneva, inoltre, che a seguito dell'episodio che aveva poi portato al licenziamento dell'opposto per giusta causa (rifiuto di eseguire un trasporto in data 31.12.2019) aveva subito un ingente danno, quantificato in € 4.500,00, di cui chiedeva l'accertamento e la conseguente condanna al pagamento da parte del . CP_1
Si costituiva in giudizio l'opposto, che contestava le domande formulate dalla società opponente.
In particolare, evidenziava che il CUD ben poteva essere posto a fondamento dell'ingiunzione e che il credito era da considerarsi certo, liquido ed esigibile.
Deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno patito dalla opponente, rilevandone, in ogni caso, la carenza di prova.
La controversia veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Va intanto ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
Ebbene, nel caso di specie, l'odierna opponente ha eccepito di aver già corrisposto parte della somma dovuta a titolo di TFR in favore del . CP_1
In particolare, ha prodotto in atti l'accordo collettivo aziendale nel quale veniva previsto (art. 30, comma 2) il versamento della quota mensile di TFR in busta paga mese per mese.
A riprova di ciò, la società opponente (ma tale produzione è stata effettuata anche dal resistente) ha prodotto anche le buste paga da luglio 2019 a dicembre 2019, nel quale è riportato anche il versamento della quota di TFR mensile versata, per un totale di € 716,94.
Di contro, parte opposta non ha eccepito specificamente di non aver ricevuto tali somme, ma solo che dal prospetto CUD 2020 risultava un credito maggiore, pari ad € 5.041,71.
A ben vedere, però, è proprio il prospetto CUD prodotto in atti dall'opposto a certificare la fondatezza dell'eccezione formulata dalla società.
Nel predetto prospetto, infatti, è riportata la somma di € 716,94 come “Indennità, acconti, anticipazioni erogate nell'anno”, confermando, pertanto, che nel corso dell'anno 2019 tale somma è stata effettivamente corrisposta dalla società al lavoratore.
L'eccezione in tal senso formulata dalla società opponente, pertanto, deve essere accolta.
Con riferimento alle ulteriori censure, invece, il ricorso in opposizione si appalesa infondato.
Nello specifico, le contestazioni relative all'indicazione dell'importo al lordo e non al netto delle ritenute che deve operare il datore di lavoro sono sfornite di fondamento.
La Suprema Corte, sul punto, ha, anche di recente, affermato il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952,
n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n. 19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013). Quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto. (Cass. 8017/2019).
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, deve evidenziarsi la sua infondatezza, per assenza di prova.
Ed infatti, non solo non è provato il danno eventualmente subito dalla odierna ricorrente, non ritenendosi sufficiente la scrittura privata prodotta in atti (sfornita di qualsivoglia riferimento ad un criterio di quantificazione del danno subito), ma non è neanche stata fornita la prova del reale esborso della somma di € 4.500,00 da parte della (prova che doveva Parte_1
essere fornita esclusivamente in via documentale).
In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società opponente deve essere conseguentemente condannata al pagamento della somma di € 4.324,77 a titolo di TFR, risultante dalla somma di € 5.041,71 riportata sul CUD 2020 detratto l'importo già corrisposto pari ad € 716,94.
Le spese, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande, vengono compensate tra le parti nella misura del 50% e, per la restante parte, vengono poste a carico della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n.
121/2020 opposto;
2. Condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1
a titolo di TFR pari ad € 4324,77, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 CP_1 che liquida in € 1.300,00, oltre Iva e Cpa come per legge. Castrovillari, 7-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3254/2020
TRA
n persona del legale rappresentante nata Parte_1 Parte_2
a Corigliano Calabro il 25.08.1983, corrente in Corigliano Calabro CS alla c/da Pedale Briga
Z. Ind.le Sett. 3 – [...], elett.te dom.ta in Castrovillari, alla Via Ettore Gallo n.45, presso lo studio dell'avv. Mimmo Manfredi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]all'Ionio alla CP_1
C/da Baldanza, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Francesco Lombardi, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Cassano allo Jonio, alla Via
Francesco Bruno n.6, giusta procura in atti;
RESISTENTE – OPPOSTO
Motivi della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 27.10.2020 la società a in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 Parte_1
esponeva di aver avuto notificato il decreto ingiuntivo n. 121/2020, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore di della somma di € 5.041,71 a titolo di CP_1
TFR, oltre interessi e rivalutazione del credito dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo nonché le spese e le competenze della procedura monitoria liquidate in complessivi
€ 440,00, oltre Iva ed ulteriori accessori.
Parte opponente evidenziava la non debenza della somma ingiunta.
In particolare, eccepiva preliminarmente che la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (certificazione CUD), non potesse essere posta a fondamento del credito rivendicato. In ogni caso, sottolineava che le somme ingiunte erano state calcolate al lordo e non al netto delle ritenute che deve operare il datore di lavoro e che, a seguito della sottoscrizione di un accordo di prossimità, parte del TFR era stato già corrisposto al ricorrente in busta paga, per € 716,94.
Sosteneva, inoltre, che a seguito dell'episodio che aveva poi portato al licenziamento dell'opposto per giusta causa (rifiuto di eseguire un trasporto in data 31.12.2019) aveva subito un ingente danno, quantificato in € 4.500,00, di cui chiedeva l'accertamento e la conseguente condanna al pagamento da parte del . CP_1
Si costituiva in giudizio l'opposto, che contestava le domande formulate dalla società opponente.
In particolare, evidenziava che il CUD ben poteva essere posto a fondamento dell'ingiunzione e che il credito era da considerarsi certo, liquido ed esigibile.
Deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno patito dalla opponente, rilevandone, in ogni caso, la carenza di prova.
La controversia veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Va intanto ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
Ebbene, nel caso di specie, l'odierna opponente ha eccepito di aver già corrisposto parte della somma dovuta a titolo di TFR in favore del . CP_1
In particolare, ha prodotto in atti l'accordo collettivo aziendale nel quale veniva previsto (art. 30, comma 2) il versamento della quota mensile di TFR in busta paga mese per mese.
A riprova di ciò, la società opponente (ma tale produzione è stata effettuata anche dal resistente) ha prodotto anche le buste paga da luglio 2019 a dicembre 2019, nel quale è riportato anche il versamento della quota di TFR mensile versata, per un totale di € 716,94.
Di contro, parte opposta non ha eccepito specificamente di non aver ricevuto tali somme, ma solo che dal prospetto CUD 2020 risultava un credito maggiore, pari ad € 5.041,71.
A ben vedere, però, è proprio il prospetto CUD prodotto in atti dall'opposto a certificare la fondatezza dell'eccezione formulata dalla società.
Nel predetto prospetto, infatti, è riportata la somma di € 716,94 come “Indennità, acconti, anticipazioni erogate nell'anno”, confermando, pertanto, che nel corso dell'anno 2019 tale somma è stata effettivamente corrisposta dalla società al lavoratore.
L'eccezione in tal senso formulata dalla società opponente, pertanto, deve essere accolta.
Con riferimento alle ulteriori censure, invece, il ricorso in opposizione si appalesa infondato.
Nello specifico, le contestazioni relative all'indicazione dell'importo al lordo e non al netto delle ritenute che deve operare il datore di lavoro sono sfornite di fondamento.
La Suprema Corte, sul punto, ha, anche di recente, affermato il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952,
n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n. 19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013). Quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto. (Cass. 8017/2019).
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, deve evidenziarsi la sua infondatezza, per assenza di prova.
Ed infatti, non solo non è provato il danno eventualmente subito dalla odierna ricorrente, non ritenendosi sufficiente la scrittura privata prodotta in atti (sfornita di qualsivoglia riferimento ad un criterio di quantificazione del danno subito), ma non è neanche stata fornita la prova del reale esborso della somma di € 4.500,00 da parte della (prova che doveva Parte_1
essere fornita esclusivamente in via documentale).
In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società opponente deve essere conseguentemente condannata al pagamento della somma di € 4.324,77 a titolo di TFR, risultante dalla somma di € 5.041,71 riportata sul CUD 2020 detratto l'importo già corrisposto pari ad € 716,94.
Le spese, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande, vengono compensate tra le parti nella misura del 50% e, per la restante parte, vengono poste a carico della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n.
121/2020 opposto;
2. Condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1
a titolo di TFR pari ad € 4324,77, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 CP_1 che liquida in € 1.300,00, oltre Iva e Cpa come per legge. Castrovillari, 7-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone