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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1388/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato CICCIU', presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata ad [...] il [...], C.F. , da CP_1 C.F._2
ultimo rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela GAROZZO e Gaetano Maria AMORUSO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti (originariamente rappr. e dif.,
dall'avv., Concettina Di Bella, poi dall'avv. Grazia Pulvirenti e poi ancora dall'avv. Sebastiano
Coronella);
RESISTENTE
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Posta in decisione in esito all'udienza del 16/04/2025, sulle conclusioni congiuntamente precisate dai procuratori delle parti, in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, personalmente presenti a detta udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 27/01/2022, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data CP_1
29/09/2001, matrimonio dal quale è nata, il 05/03/2008 ad Augusta, la FI . Persona_1
Ha esposto il ricorrente che con decreto di omologazione n. 2232/2021 del 17/05/2021 nel procedimento rubricato al n. 4941/2020 R.G. è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e che dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale la convivenza matrimoniale non
è ripresa.
Il ricorrente ha dunque chiesto, in via preliminare e urgente, la pronuncia parziale sullo status e,
nel merito, la conferma delle condizioni omologate in sede di separazione in ordine all'affidamento e il collocamento della FI NO , la regolamentazione degli incontri padre-FI, Persona_1
l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione del mantenimento per la FI NO
, la corresponsione del mantenimento per la moglie sino alla data del 05/02/2023, Persona_1
obbligandosi al pagamento dei ratei di rimborso del muto ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale (a far data dal 05/03/2021 e sino all'estinguo, salvo il diritto di rimborso della quota dovuta dalla coobbligata), nonché la previsione della corresponsione a carico del ricorrente CP_1
del 50% delle spese straordinarie della FI NO , senza alcun assegno divorzile Persona_1
per la moglie.
Con memoria di costituzione e risposta del 22/03/2022 si è costituita non CP_1
opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo il rigetto delle avverse domande e formulando all'uopo le proprie richieste.
2 All'udienza presidenziale del 06/04/2022, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, la causa è transitata in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
Con sentenza parziale n. 4443/2022, pubblicata il 28/10/2022, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo
è stato disposto per il prosieguo della trattazione in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletati i mezzi istruttori ammessi con ordinanza del 27/04/2023, la causa è stata assegnata al nuovo giudice istruttore, odierno relatore;
quindi, sentita la NO e preso atto della sua nuova collocazione di fatto e della volontà della ragazza, già sedicenne, di continuare a vivere con il padre, con ordinanza del 05/08/2024 ne è stata disposta la collocazione presso il cui è stata assegnata la casa familiare, revocando, con Pt_1
decorrenza dal mese di agosto del 2023, l'obbligo posto a suo carico di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della FI e determinando,
con la medesima decorrenza, in € 450,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie stabilito a carico del da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da Pt_1
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
con la predetta ordinanza è stato disposto per i coniugi un percorso di mediazione familiare, anche al fine di favorire anche la ripresa della relazione tra madre e FI.
Acquisita la relazione del Consultorio incaricato, all'udienza del 16/04/2025, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate dai loro procuratori.
Tanto premesso, in seno all'accordo liberamente sottoscritto dalle parti all'udienza del 16.04.2024
dinanzi al giudice istruttore, a depositato in atti, e hanno concordato Parte_1 CP_1
le seguenti condizioni:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato In data
29.09.2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Augusta (SR), a mezzo rituale
3 comunicazione, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza definitiva nei registri
degli atti di matrimonio del Comune di Augusta (SR);
2. trasferimento al sig. da parte della sig.ra della quota del 50% Parte_1 CP_1
dell'unico immobile di sua proprietà ivi compreso mobilio;
3. per quanto al punto 2, il sig. si impegna a "nulla più a pretendere" di ogni dare Parte_1
e avere presente, passato e futuro compresa ogni spesa condominiale ordinaria e straordinaria
presente e futura attinente l'immobile sito in Riposto (CT), via G. Giunta, nr.3, tutte le spese
ordinarie e straordinarie future e quelle già anticipate dal sig. per la FI e spese Parte_1
anticipate per quota mutuo, e quanto altro;
4. l'atto di trasferimento dell'immobile dovrà rogarsi entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione della sentenza di divorzio presso un notaio che indicherà il;
Pt_1
5. impegno e obbligo per il sig. di corrispondere tutte le spese ordinarie e Parte_1
straordinarie future per la FI nella misura del 100%, finchè la stessa non sarà autosufficiente;
6.la sig,ra allo stato disoccupata, corrisponderà, in favore della FI, un CP_1
assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili con decorrenza dalla data di emissione della
sentenza di divorzio, da versare al sig. sul conto corrente a lui intestato ed avente Parte_1
coordinate IBAN [...], entro il giorno 05 di ogni mese, sino a che la
legge lo prevederà, l'importo dell'assegno diverrà di euro 250,00 mensili esclusivamente non
appena la sig.ra avrà trovato una stabile occupazione lavorativa, tali somme saranno da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. la sig.ra rinuncia all'assegno divorzile;
CP_1
8. la FI, , sarà esclusivamente affidata al padre col quale vivrà presso Persona_2
la casa familiare;
9. con la firma del presente documento le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una
dall'altra.”.
Posto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata, in corso di causa,
4 con sentenza parziale n. 4443/2022, pubblicata il 28/10/2022, l'accordo può dunque essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Anche per quanto riguarda le pattuizioni d'ordine economico concernenti la FI, ritiene il collegio che esse siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati (atteso l'attuale stato di disoccupazione della a garantire alla FI NO CP_1
condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, fermo restando che ogni altro accordo economico tra i coniugi teso a regolare i loro reciproci rapporti rimane sottratto al vaglio del
Tribunale, trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo e consapevole governo dei loro diritti, specificandosi, che il diritto all'assegno divorzile non è di per se' un diritto indisponibile e al pari di tutti i diritti disponibili puo' essere oggetto di rinuncia da parte del titolare, purché (cfr in tal senso Tribunale di Mantova, 29.10.2020, n.2) non in vista della pronuncia sul divorzio (nella fattispecie essendo intervenuta la pronuncia di divorzio dei coniugi,
come sopra detto, già con sentenza parziale n. 4443/2022, pubblicata il 28/10/2022).
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1388/2022 R.G.:
prende atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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