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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5753/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. , CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Maurizio Nuzzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Ponte dell'OL (PC) il 30.3.1980 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv.ti Margherita Calvi Parisetti e Chantal Coppo presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 13.9.2013
(anno 2013 atto n. 1420 reg. parte 1 serie)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
in data 09/08/1917 a Milano, C.F. , residente in Persona_1 CodiceFiscale_3
Milano (MI), Viale Sabotino, 14 e in data 27/04/2020 a Milano, C.F. , residente in Persona_2 CodiceFiscale_4
Milano (MI), Viale Sabotino, 14;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Affidamento dei figli Pers I figli minori e sono affidati a entrambi i genitori, i quali si impegnano al costante Per_1 confronto reciproco per concordare linee educative condivise.
Entrambi i figli hanno la loro residenza principale presso la casa familiare.
2. Modalità di frequentazione
I figli staranno con il padre martedì e giovedì (dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola del giorno successivo) e tre weekend consecutivi a partire dall'ultimo weekend di ottobre
2024 (25-27 ottobre 2024) dall'uscita di scuola venerdì e fino all'accompagnamento a scuola il lunedì.
I figli staranno con la madre lunedì e mercoledì (dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola del giorno successivo) e un weekend ogni tre weekend con il padre, dall'uscita di scuola di venerdì e fino all'accompagnamento a scuola il successivo martedì.
In caso di malattia o vacanza scolastica, i minori resteranno col genitore presso il quale hanno pernottato fino alle ore 16 del giorno in cui è previsto che stiano con l'altro genitore.
Durante le vacanze natalizie i figli staranno con la madre dal 25 dicembre sera fino al 29 dicembre mattina, con possibilità di ampliare il periodo di permanenza con la madre anche ai giorni seguenti in caso si rechino con la stessa fuori città.
Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno quattro settimane anche non consecutive con il padre e due con la madre tra metà luglio e fine agosto, con accordi da assumersi tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno. Nella prima metà di luglio e a settembre, secondo il programma delle vacanze estive con ciascun genitore, l'alternanza dei weekend sarà modificata per permettere ai figli di trascorrere con l'altro genitore il weekend precedente alla partenza e quello successivo al rientro.
Per gli altri periodi o giorni di vacanza scolastica varranno le modalità di frequentazione ordinarie.
In ogni caso, sono fatte salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, sia in riferimento alla frequentazione ordinaria che in merito a ponti o periodi di vacanza scolastica, oppure in riferimento ad eventi specifici come, ad esempio, compleanni o rappresentazioni scolastiche ed extrascolastiche.
3. Assegnazione della casa familiare
La casa familiare, sita in Milano, Viale Sabotino 14, di proprietà esclusiva del Signor Parte_2 rimane assegnata allo stesso, che la abita con i figli.
4. Mantenimento dei figli
Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli nei tempi di permanenza dei figli presso di sé. Il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In funzione degli obblighi di mantenimento assunti, l'assegno unico sarà percepito al 100% dal padre.
e di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
5. Impegni relativi alla casa materna
Le parti danno atto che nell'ottobre 2023 la RA , in accordo con il Signor Parte_1
ha lasciato la casa familiare, trasferendosi, allo stato, in un alloggio dove può Parte_2 accogliere anche i figli, messo a disposizione dai genitori del Signor nel medesimo Parte_2 condominio di Viale Sabotino 14, Milano, con contratto di comodato d'uso. Le parti si impegnano, entro due anni dalla separazione, a valutare la possibilità di acquistare – con oneri di compravendita ed eventuale ristrutturazione da suddividersi al 50% tra le parti, ad esclusivo titolo di contributo al mantenimento dei figli – un immobile adeguato alle esigenze familiari (trilocale con 2 camere da letto, circa 80 mq), non troppo distante dalle scuole dei bambini, da intestare ai figli, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, e da concedere in usufrutto alla RA fino al termine del conseguimento della autonomia economica Parte_1
e abitativa da parte di entrambi i figli.
6. Consenso all'espatrio I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
7. Beni comuni
Le parti dichiarano di aver già suddiviso al 50% le giacenze del conto corrente cointestato, che è stato estinto.
Dichiarano di aver suddiviso ogni altro bene comune, di essere entrambi autosufficienti economicamente, di avere definito i loro rapporti economici con l'adempimento di quanto convenuto nei punti precedenti e di non avanzare pertanto alcun'altra pretesa economica
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno contratto Parte_3 matrimonio in Milano in data 13.9.2013
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. , CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Maurizio Nuzzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Ponte dell'OL (PC) il 30.3.1980 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv.ti Margherita Calvi Parisetti e Chantal Coppo presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 13.9.2013
(anno 2013 atto n. 1420 reg. parte 1 serie)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
in data 09/08/1917 a Milano, C.F. , residente in Persona_1 CodiceFiscale_3
Milano (MI), Viale Sabotino, 14 e in data 27/04/2020 a Milano, C.F. , residente in Persona_2 CodiceFiscale_4
Milano (MI), Viale Sabotino, 14;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Affidamento dei figli Pers I figli minori e sono affidati a entrambi i genitori, i quali si impegnano al costante Per_1 confronto reciproco per concordare linee educative condivise.
Entrambi i figli hanno la loro residenza principale presso la casa familiare.
2. Modalità di frequentazione
I figli staranno con il padre martedì e giovedì (dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola del giorno successivo) e tre weekend consecutivi a partire dall'ultimo weekend di ottobre
2024 (25-27 ottobre 2024) dall'uscita di scuola venerdì e fino all'accompagnamento a scuola il lunedì.
I figli staranno con la madre lunedì e mercoledì (dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola del giorno successivo) e un weekend ogni tre weekend con il padre, dall'uscita di scuola di venerdì e fino all'accompagnamento a scuola il successivo martedì.
In caso di malattia o vacanza scolastica, i minori resteranno col genitore presso il quale hanno pernottato fino alle ore 16 del giorno in cui è previsto che stiano con l'altro genitore.
Durante le vacanze natalizie i figli staranno con la madre dal 25 dicembre sera fino al 29 dicembre mattina, con possibilità di ampliare il periodo di permanenza con la madre anche ai giorni seguenti in caso si rechino con la stessa fuori città.
Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno quattro settimane anche non consecutive con il padre e due con la madre tra metà luglio e fine agosto, con accordi da assumersi tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno. Nella prima metà di luglio e a settembre, secondo il programma delle vacanze estive con ciascun genitore, l'alternanza dei weekend sarà modificata per permettere ai figli di trascorrere con l'altro genitore il weekend precedente alla partenza e quello successivo al rientro.
Per gli altri periodi o giorni di vacanza scolastica varranno le modalità di frequentazione ordinarie.
In ogni caso, sono fatte salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, sia in riferimento alla frequentazione ordinaria che in merito a ponti o periodi di vacanza scolastica, oppure in riferimento ad eventi specifici come, ad esempio, compleanni o rappresentazioni scolastiche ed extrascolastiche.
3. Assegnazione della casa familiare
La casa familiare, sita in Milano, Viale Sabotino 14, di proprietà esclusiva del Signor Parte_2 rimane assegnata allo stesso, che la abita con i figli.
4. Mantenimento dei figli
Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli nei tempi di permanenza dei figli presso di sé. Il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In funzione degli obblighi di mantenimento assunti, l'assegno unico sarà percepito al 100% dal padre.
e di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
5. Impegni relativi alla casa materna
Le parti danno atto che nell'ottobre 2023 la RA , in accordo con il Signor Parte_1
ha lasciato la casa familiare, trasferendosi, allo stato, in un alloggio dove può Parte_2 accogliere anche i figli, messo a disposizione dai genitori del Signor nel medesimo Parte_2 condominio di Viale Sabotino 14, Milano, con contratto di comodato d'uso. Le parti si impegnano, entro due anni dalla separazione, a valutare la possibilità di acquistare – con oneri di compravendita ed eventuale ristrutturazione da suddividersi al 50% tra le parti, ad esclusivo titolo di contributo al mantenimento dei figli – un immobile adeguato alle esigenze familiari (trilocale con 2 camere da letto, circa 80 mq), non troppo distante dalle scuole dei bambini, da intestare ai figli, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, e da concedere in usufrutto alla RA fino al termine del conseguimento della autonomia economica Parte_1
e abitativa da parte di entrambi i figli.
6. Consenso all'espatrio I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
7. Beni comuni
Le parti dichiarano di aver già suddiviso al 50% le giacenze del conto corrente cointestato, che è stato estinto.
Dichiarano di aver suddiviso ogni altro bene comune, di essere entrambi autosufficienti economicamente, di avere definito i loro rapporti economici con l'adempimento di quanto convenuto nei punti precedenti e di non avanzare pertanto alcun'altra pretesa economica
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno contratto Parte_3 matrimonio in Milano in data 13.9.2013
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG