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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/09/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 19.9.2025, promossa da
, rappresenta e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. R. Lomartire Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avv.ti S. De Rocco e S. Politi CP_1
Resistente
Oggetto: rivendicazione crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 17.2.2022, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso di essere stata dipendente della ditta , dapprima con la qualifica di apprendista CP_1
parrucchiera e poi di - esponeva di aver lavorato senza soluzione di continuità dal CP_2
17.11.2015 al 9.3.2021, nonostante la formalizzazione delle dimissioni in data 9.10.2018 e la successiva assunzione, in data 17.10.2018, con contratto a tempo determinato;
contratto poi trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.9.2019.
Rappresentava di aver osservato un orario superiore rispetto a quello formalmente pattuito: in particolare, allegava di aver lavorato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì e dalle 9.00 alle 18.00 nei giorni di mercoledì e sabato.
Lamentava di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta per la quantità e la qualità del lavoro svolto e di non aver ricevuto nulla a titolo di mensilità aggiuntiva, di TFR e di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non fruiti.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 48.013,43 di cui €
5.078,06 a titolo di TFR, per i titoli indicati in ricorso ed al versamento della contribuzione in relazione alle maggiori somme risultanti dovute.
Si costituiva parte resistente che contestava nel merito gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso. Nel contempo spiegava domanda riconvenzionale per eccepita violazione dell'art. 2105
1 c.c, chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno subìto a causa dello sviamento della clientela.
Con memoria depositata in data 30.12.2022 l'istante insisteva per il rigetto della domanda riconvenzionale con condanna di controparte ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Fallito il tentativo di conciliazione, espletata la prova per testi chiesta dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni dalle medesime rassegnate in conformità ai propri scritti difensivi (salva la riserva formulata in ordine alla possibilità di agire, in separato giudizio, per la regolarizzazione contributiva).
*
Tali essendo le richieste delle parti, la domanda – da circoscrivere, in considerazione di quanto rappresentato all'odierna udienza, alla condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive - può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che non vi è contestazione circa il livello di inquadramento formalmente attribuito alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro per cui è causa, trattandosi – peraltro - del medesimo livello in forza del quale sono stati predisposti gli allegati conteggi.
E' invece in contestazione il diritto della ricorrente - assunta dapprima con contratto di apprendistato professionalizzante per 20 ore settimanali, poi con contratto a tempo determinato di 15 ore, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato per 10 ore settimanali - di ottenere la corresponsione di quanto in tesi maturato per l'orario di lavoro effettivamente svolto durante il rapporto di lavoro, avendo l'istante lavorato - secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio - dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì e dalle
9.00 alle 18.00 il mercoledì ed il sabato.
Parte ricorrente ha inoltre allegato di non aver percepito la tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il TFR e – per quanto si evince dal prospetto riepilogativo accluso ai conteggi - l'indennità di malattia e la CIG.
Ebbene, quanto alle somme chieste a titolo di lavoro supplementare e straordinario, gioverà premettere che – come noto- – secondo principi costantemente ribaditi dalla Suprema Corte - il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso dovuto per il lavoro straordinario asseritamente prestato è gravato dall'onere di provare l'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti (cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n.
12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Siffatto principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'articolo 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
2 Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623).
In ogni caso, il lavoratore è gravato dall'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, non potendo al riguardo soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Dovrà quindi essere fornita non già genericamente la prova dell'an, e dunque di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavoratore eccedenti il normale orario di lavoro.
Applicando tali principi al caso che occupa, reputa il Tribunale che – all'esito dell'espletata istruttoria
- non sia emersa prova sufficientemente certa circa l'espletamento, in via continuativa, dell'orario di lavoro indicato in ricorso per il periodo risultante dai contratti intercorsi tra le parti (non essendovi risultanze che inducano a discostarsi dalle stesse).
Ed invero, la teste ha dichiarato quanto segue: “..io ho frequentato l'atelier della Testimone_1 resistente, come cliente, a partire dal 2017, inizi dell'anno, non so essere più precisa, fino al 2020..il mercoledì ed il sabato facevano orario continuato…negli altri giorni invece lavoravano la mattina dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00; ciò posso dire perché a volte mi prenotavano di mattina ed a volte il pomeriggio. Gli orari li ricordo anche perché era esposto il cartellino nell'atelier. Ogni volta che mi recavo presso l'atelier ho sempre visto la ricorrente…preciso che vedevo, sulla strada
l'autovettura della ricorrente”.
Il teste , ex compagno della ricorrente sino a dicembre 2019, ha confermato invece gli Tes_2 orari indicati in ricorso poiché “l'accompagnavo sia la mattina che il pomeriggio e andavo a riprenderla sia la mattina che il pomeriggio negli orari che mi vengono letti” (circostanza peraltro in contrasto con quanto riferito dalla teste che ha dichiarato invece di aver visto “sulla strada Tes_1
l'autovettura della ricorrente”).
Il generico contributo orale fornito dal suindicato teste – privo di adeguati riscontri probatori atteso che la teste cliente occasione dell' ha fatto riferimento agli orari di apertura dell'attività Tes_1 Pt_2
gestita dalla convenuta - appare insufficiente a ritenere provato il presupposto fattuale posto a fondamento della pretesa in esame, tenuto conto peraltro di quanto riferito dalla teste (indicata da entrambe le parti) , dipendente della convenuta, che ha invece confermato gli assunti Testimone_3
di parte resistente.
3 Gli ulteriori testi escussi nulla hanno saputo riferire in ordine all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
In parte qua il ricorso non può pertanto essere accolto.
Alcuna somma può poi essere riconosciuta per l'indennità di malattia indicata nei conteggi di parte ricorrente stante l'assenza di documentazione comprovante la sussistenza del presupposto per averne diritto.
Deve invece riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere le somme maturate a titolo di 13° mensilità, di TFR, di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività sì come risultanti dai prospetti paga prodotti dalla convenuta, non essendovi prova del pagamento dei relativi importi, nonché di quanto maturato a titolo di integrazione salariale, come riconosciuto dalla convenuta in occasione del
Con tentativo di conciliazione espletato innanzi all' di Brindisi.
Tali somme sono quantificabili nel complessivo importo di € 4.154,16, di cui 213,94 a titolo di integrazione salariale, € 236,01 per indennità sostitutiva delle festività non godute (cfr. busta paga di ottobre 2018), € 88,58 per ferie non godute (prospetto paga marzo 2021), € 32,20 quale rateo per mensilità aggiuntiva maturato nel 2015 (prospetto paga di dicembre 2015), € 423,15 per la 13° mensilità dell'anno 2016 (prospetto di dicembre 2016), € 541,99 per l'anno 2017 (prospetto paga dicembre 2017), € 450,00 per l'anno 2018 (così quantificabile in considerazione della media della retribuzione mensile, divisa per 12 mensilità e moltiplicata per i mesi lavorati), € 304,83 a titolo di
13° mensilità 2019, € 197,35 per la mensilità aggiuntiva relativa all'anno 2020, € 76,21 quale rateo maturato a tale titolo per l'anno 2021, € 936,76 a titolo di TFR (prospetto paga di ottobre 2018), €
652,13 a titolo di TFR per come indicato nel prospetto paga di marzo 2021.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
Quanto infine alla domanda riconvenzionale, ne reputa il Tribunale l'infondatezza atteso che, all'esito dell'espletata istruttoria, non è emersa alcuna prova sufficientemente certa circa la condotta posta in essere alla ricorrente;
né in ogni caso parte resistente ha fornito elementi, seppur presuntivi, comprovanti l'esistenza di un danno risarcibile, causalmente riconducibile alla medesima condotta.
La regolamentazione delle spese di lite– liquidate in considerazione del valore del decisum - segue il principio della soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la ricorrente è creditrice, per i titoli indicati in parte motiva, della somma complessiva di € 4.154,16 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di detto importo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
4 rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1320,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Brindisi, 19.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 19.9.2025, promossa da
, rappresenta e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. R. Lomartire Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avv.ti S. De Rocco e S. Politi CP_1
Resistente
Oggetto: rivendicazione crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 17.2.2022, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso di essere stata dipendente della ditta , dapprima con la qualifica di apprendista CP_1
parrucchiera e poi di - esponeva di aver lavorato senza soluzione di continuità dal CP_2
17.11.2015 al 9.3.2021, nonostante la formalizzazione delle dimissioni in data 9.10.2018 e la successiva assunzione, in data 17.10.2018, con contratto a tempo determinato;
contratto poi trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.9.2019.
Rappresentava di aver osservato un orario superiore rispetto a quello formalmente pattuito: in particolare, allegava di aver lavorato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì e dalle 9.00 alle 18.00 nei giorni di mercoledì e sabato.
Lamentava di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta per la quantità e la qualità del lavoro svolto e di non aver ricevuto nulla a titolo di mensilità aggiuntiva, di TFR e di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non fruiti.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 48.013,43 di cui €
5.078,06 a titolo di TFR, per i titoli indicati in ricorso ed al versamento della contribuzione in relazione alle maggiori somme risultanti dovute.
Si costituiva parte resistente che contestava nel merito gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso. Nel contempo spiegava domanda riconvenzionale per eccepita violazione dell'art. 2105
1 c.c, chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno subìto a causa dello sviamento della clientela.
Con memoria depositata in data 30.12.2022 l'istante insisteva per il rigetto della domanda riconvenzionale con condanna di controparte ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Fallito il tentativo di conciliazione, espletata la prova per testi chiesta dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni dalle medesime rassegnate in conformità ai propri scritti difensivi (salva la riserva formulata in ordine alla possibilità di agire, in separato giudizio, per la regolarizzazione contributiva).
*
Tali essendo le richieste delle parti, la domanda – da circoscrivere, in considerazione di quanto rappresentato all'odierna udienza, alla condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive - può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che non vi è contestazione circa il livello di inquadramento formalmente attribuito alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro per cui è causa, trattandosi – peraltro - del medesimo livello in forza del quale sono stati predisposti gli allegati conteggi.
E' invece in contestazione il diritto della ricorrente - assunta dapprima con contratto di apprendistato professionalizzante per 20 ore settimanali, poi con contratto a tempo determinato di 15 ore, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato per 10 ore settimanali - di ottenere la corresponsione di quanto in tesi maturato per l'orario di lavoro effettivamente svolto durante il rapporto di lavoro, avendo l'istante lavorato - secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio - dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì e dalle
9.00 alle 18.00 il mercoledì ed il sabato.
Parte ricorrente ha inoltre allegato di non aver percepito la tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il TFR e – per quanto si evince dal prospetto riepilogativo accluso ai conteggi - l'indennità di malattia e la CIG.
Ebbene, quanto alle somme chieste a titolo di lavoro supplementare e straordinario, gioverà premettere che – come noto- – secondo principi costantemente ribaditi dalla Suprema Corte - il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso dovuto per il lavoro straordinario asseritamente prestato è gravato dall'onere di provare l'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti (cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n.
12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Siffatto principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'articolo 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
2 Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623).
In ogni caso, il lavoratore è gravato dall'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, non potendo al riguardo soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Dovrà quindi essere fornita non già genericamente la prova dell'an, e dunque di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavoratore eccedenti il normale orario di lavoro.
Applicando tali principi al caso che occupa, reputa il Tribunale che – all'esito dell'espletata istruttoria
- non sia emersa prova sufficientemente certa circa l'espletamento, in via continuativa, dell'orario di lavoro indicato in ricorso per il periodo risultante dai contratti intercorsi tra le parti (non essendovi risultanze che inducano a discostarsi dalle stesse).
Ed invero, la teste ha dichiarato quanto segue: “..io ho frequentato l'atelier della Testimone_1 resistente, come cliente, a partire dal 2017, inizi dell'anno, non so essere più precisa, fino al 2020..il mercoledì ed il sabato facevano orario continuato…negli altri giorni invece lavoravano la mattina dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00; ciò posso dire perché a volte mi prenotavano di mattina ed a volte il pomeriggio. Gli orari li ricordo anche perché era esposto il cartellino nell'atelier. Ogni volta che mi recavo presso l'atelier ho sempre visto la ricorrente…preciso che vedevo, sulla strada
l'autovettura della ricorrente”.
Il teste , ex compagno della ricorrente sino a dicembre 2019, ha confermato invece gli Tes_2 orari indicati in ricorso poiché “l'accompagnavo sia la mattina che il pomeriggio e andavo a riprenderla sia la mattina che il pomeriggio negli orari che mi vengono letti” (circostanza peraltro in contrasto con quanto riferito dalla teste che ha dichiarato invece di aver visto “sulla strada Tes_1
l'autovettura della ricorrente”).
Il generico contributo orale fornito dal suindicato teste – privo di adeguati riscontri probatori atteso che la teste cliente occasione dell' ha fatto riferimento agli orari di apertura dell'attività Tes_1 Pt_2
gestita dalla convenuta - appare insufficiente a ritenere provato il presupposto fattuale posto a fondamento della pretesa in esame, tenuto conto peraltro di quanto riferito dalla teste (indicata da entrambe le parti) , dipendente della convenuta, che ha invece confermato gli assunti Testimone_3
di parte resistente.
3 Gli ulteriori testi escussi nulla hanno saputo riferire in ordine all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
In parte qua il ricorso non può pertanto essere accolto.
Alcuna somma può poi essere riconosciuta per l'indennità di malattia indicata nei conteggi di parte ricorrente stante l'assenza di documentazione comprovante la sussistenza del presupposto per averne diritto.
Deve invece riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere le somme maturate a titolo di 13° mensilità, di TFR, di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività sì come risultanti dai prospetti paga prodotti dalla convenuta, non essendovi prova del pagamento dei relativi importi, nonché di quanto maturato a titolo di integrazione salariale, come riconosciuto dalla convenuta in occasione del
Con tentativo di conciliazione espletato innanzi all' di Brindisi.
Tali somme sono quantificabili nel complessivo importo di € 4.154,16, di cui 213,94 a titolo di integrazione salariale, € 236,01 per indennità sostitutiva delle festività non godute (cfr. busta paga di ottobre 2018), € 88,58 per ferie non godute (prospetto paga marzo 2021), € 32,20 quale rateo per mensilità aggiuntiva maturato nel 2015 (prospetto paga di dicembre 2015), € 423,15 per la 13° mensilità dell'anno 2016 (prospetto di dicembre 2016), € 541,99 per l'anno 2017 (prospetto paga dicembre 2017), € 450,00 per l'anno 2018 (così quantificabile in considerazione della media della retribuzione mensile, divisa per 12 mensilità e moltiplicata per i mesi lavorati), € 304,83 a titolo di
13° mensilità 2019, € 197,35 per la mensilità aggiuntiva relativa all'anno 2020, € 76,21 quale rateo maturato a tale titolo per l'anno 2021, € 936,76 a titolo di TFR (prospetto paga di ottobre 2018), €
652,13 a titolo di TFR per come indicato nel prospetto paga di marzo 2021.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
Quanto infine alla domanda riconvenzionale, ne reputa il Tribunale l'infondatezza atteso che, all'esito dell'espletata istruttoria, non è emersa alcuna prova sufficientemente certa circa la condotta posta in essere alla ricorrente;
né in ogni caso parte resistente ha fornito elementi, seppur presuntivi, comprovanti l'esistenza di un danno risarcibile, causalmente riconducibile alla medesima condotta.
La regolamentazione delle spese di lite– liquidate in considerazione del valore del decisum - segue il principio della soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la ricorrente è creditrice, per i titoli indicati in parte motiva, della somma complessiva di € 4.154,16 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di detto importo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
4 rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1320,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Brindisi, 19.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
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