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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/10/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 740 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa AT CÒ Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LOIACONO PASQUALE C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. CP_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. ALBANESE MICHELE C.F._2
SALVATORE,
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/09/2025 e CP_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti Parte_1 civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/06/1988 in CO
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.11 parte II serie
A anno 1988) e che dall'unione sono nati tre figli Persona_1
(24/11/1988), ( 18/05/1993) e (23/01/2001), hanno Persona_2 Persona_3 riferito che con provvedimento del 09/07/2021 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la
1 separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito testualmente:
1) “la casa coniugale sita in CO (RC), via Cesare Battisti, n. 43, di proprietà di entrambi i coniugi, già in uso alla signora e del figlio , CP_1 Per_3 viene concordemente donata a tutti i figli in comunione indivisa, con riserva di diritto di usufrutto in favore della Sig.ra spese notarili a carico del signor CP_1 [...]
, entro la data del 31/12/2026; Parte_1
2) i coniugi espressamente dichiarano di rinunciare, reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, e viceversa, ad ogni tipo di assegno di mantenimento, e quindi di non aver nulla pretendere per tale titolo;
3) quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi convengono che gli stessi beni restino di pertinenza esclusiva del suddetto immobile.
Spese legali compensate”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 26/06/1988 in CO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.
11 parte II serie A anno 1988 ) e che dall'unione sono nati tre figli Persona_1
(24/11/1988), ( 18/05/1993) e
[...] Persona_2 Persona_3
(23/01/2001), hanno riferito che con provvedimento del 09/07/2021 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
2 In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
26/06/1988 in CO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 11 parte II serie A anno 1988 ) alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito testualmente:
1) “la casa coniugale sita in CO (RC), via Cesare Battisti, n. 43, di proprietà di entrambi i coniugi, già in uso alla signora e del figlio CP_1
, viene concordemente donata a tutti i figli in comunione indivisa, con Per_3 riserva di diritto di usufrutto in favore della Sig.ra spese notarili CP_1
a carico del signor , entro la data del 31/12/2026; Parte_1
2) i coniugi espressamente dichiarano di rinunciare, reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, e viceversa, ad ogni tipo di assegno di mantenimento, e quindi di non aver nulla pretendere per tale titolo;
3) quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi convengono che gli stessi beni restino di pertinenza esclusiva del suddetto immobile”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente
AT CÒ
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa AT CÒ Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LOIACONO PASQUALE C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. CP_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. ALBANESE MICHELE C.F._2
SALVATORE,
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/09/2025 e CP_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti Parte_1 civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/06/1988 in CO
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.11 parte II serie
A anno 1988) e che dall'unione sono nati tre figli Persona_1
(24/11/1988), ( 18/05/1993) e (23/01/2001), hanno Persona_2 Persona_3 riferito che con provvedimento del 09/07/2021 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la
1 separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito testualmente:
1) “la casa coniugale sita in CO (RC), via Cesare Battisti, n. 43, di proprietà di entrambi i coniugi, già in uso alla signora e del figlio , CP_1 Per_3 viene concordemente donata a tutti i figli in comunione indivisa, con riserva di diritto di usufrutto in favore della Sig.ra spese notarili a carico del signor CP_1 [...]
, entro la data del 31/12/2026; Parte_1
2) i coniugi espressamente dichiarano di rinunciare, reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, e viceversa, ad ogni tipo di assegno di mantenimento, e quindi di non aver nulla pretendere per tale titolo;
3) quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi convengono che gli stessi beni restino di pertinenza esclusiva del suddetto immobile.
Spese legali compensate”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 26/06/1988 in CO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.
11 parte II serie A anno 1988 ) e che dall'unione sono nati tre figli Persona_1
(24/11/1988), ( 18/05/1993) e
[...] Persona_2 Persona_3
(23/01/2001), hanno riferito che con provvedimento del 09/07/2021 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
2 In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
26/06/1988 in CO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 11 parte II serie A anno 1988 ) alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito testualmente:
1) “la casa coniugale sita in CO (RC), via Cesare Battisti, n. 43, di proprietà di entrambi i coniugi, già in uso alla signora e del figlio CP_1
, viene concordemente donata a tutti i figli in comunione indivisa, con Per_3 riserva di diritto di usufrutto in favore della Sig.ra spese notarili CP_1
a carico del signor , entro la data del 31/12/2026; Parte_1
2) i coniugi espressamente dichiarano di rinunciare, reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, e viceversa, ad ogni tipo di assegno di mantenimento, e quindi di non aver nulla pretendere per tale titolo;
3) quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi convengono che gli stessi beni restino di pertinenza esclusiva del suddetto immobile”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente
AT CÒ
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