Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2025, proposto da
Starmed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosamaria Berloco, Giampaolo Austa, Marica De Angelis, con domicilio eletto presso lo studio Giampaolo Austa - Studio Legal Team in Roma, via Poggio Moiano n. 1;
contro
AS di Lanciano-Vasto-Chieti, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato da ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 5.3.2025 avente ad oggetto la richiesta di recepimento della revisione prezzi in base alle delibere di EA nn. 5489/2024, 253/2025 e 933/2025, e ai successivi solleciti e diffide
e, conseguentemente, per la declaratoria dell’obbligo della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti di provvedere sull’istanza inviata da Starmed il 5.3.2025, e sui successivi solleciti e diffide mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro un congruo termine
nonché per l’accertamento e la declaratoria
della fondatezza della pretesa avanzata con l’istanza del 5.3.2025 ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a, trattandosi di attività vincolata o per cui non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità, e del diritto ad ottenere l'applicazione della revisione dei prezzi nella misura stabilita dalle delibere EA n. 5489/2024, n. 253/2025 e n. 933/2025, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di adottare tutti i provvedimenti necessari alla liquidazione e al pagamento dei relativi conguagli; e con richiesta di nominare
sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 il dott. SS RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- parte ricorrente - aggiudicataria di alcuni lotti della gara bandita, nel 2018, dall’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza per l’affidamento, in accordo quadro, della fornitura quadriennale di elettrostimolatori, defibrillatori, dispositivi per il trattamento elettrico avanzato dello scompenso cardiaco, dispositivi per il monitoraggio del ritmo cardiaco, e altro materiale correlato all’impiantistica e servizi connessi per le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo - agisce per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dalla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, in relazione all’istanza presentata in data 5.3.2025 e avente a oggetto la richiesta di recepimento della revisione prezzi in base alle delibere di EA (l’agenzia regionale di cui sopra) nn. 5489/2024, 253/2025 e 933/2025;
- più in particolare, nel corso della esecuzione, per rilevanti aumenti dei costi di approvvigionamento, con istanza del 22.5.2023, la ricorrente ha chiesto ad EA l’adeguamento dei corrispettivi stabiliti nell’accordo quadro con l’applicazione di una percentuale in aumento non inferiore all’8,4%, corrispondente alla variazione certificata ISTAT alla data dell’istanza;
-con la delibera n. 5489 del 19.11.2024 EA ha accolto tale richiesta della Società, riconoscendo l’incremento dell’8,4% sui prezzi originari e ha invitato le ASL aderenti a recepire la delibera adottando i provvedimenti conseguenti per assicurare l’adeguamento dei prezzi;
– con successiva delibera n. 253 del 22.1.2025, EA ha esteso la revisione prezzi a ulteriori categorie di prodotto;
- con successiva delibera n. 933 del 27.2.2025, EA ha stabilito che la revisione prezzi dovesse avere decorrenza dal secondo anno contrattuale, ossia per le forniture eseguite a partire dal 2021;
-la ricorrente si duole che, nonostante ciò, la ASL odierna resistente (Lanciano-Vasto-Chieti) non ha emanato i provvedimenti necessari, benché, con istanza del 5.3.2025, la medesima abbia chiesto espressamente alla ASL di recepire tutte le succitate delibere di EA (n. 5489/2024, n. 253/2025 e n. 933/2025);
- alla camera di consiglio del 14 novembre 2025 la causa è passata in decisione;
- l’Amministrazione intimata non si è costituita;
-come noto, in caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte di una specifica richiesta di revisione prezzi, sussiste un obbligo di provvedere alla valutazione della istanza stessa, con correlata posizione di interesse legittimo in capo all’appaltatore, il quale può dunque impugnare il silenzio inadempimento dell'Amministrazione (Tar Palermo sentenza 404 del 2025);
-il ricorso è dunque fondato, nei limiti della dichiarazione dell’obbligo, e conseguente condanna, a provvedere in modo espresso entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza;
- le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna la AS resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000, oltre contributo unificato e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL SS, Presidente
SS RI, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS RI | OL SS |
IL SEGRETARIO