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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/05/2024, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Firenze Sezione Seconda Civile La Corte d'Appello nelle persone dei magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Relatore G.A. ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1487/2022 RG avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 249/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 26.03.2022 RG 816/2021. promossa da
appellante Parte_1
Avv. Daniele Fantini contro
appellata Controparte_1
Avv. Alessandro Angiolini
tramite intervenuta Controparte_2 Controparte_3
Avv. Alessandro Angiolini assunta in decisione all'udienza del 25.1.2024 in modalità telematica sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante:
In atto di appello: " Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, per i motivi di cui in narrativa In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351 comma 2 c.c. e 283 cpc;
Nel merito in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti la sentenza appellata con accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado da intendersi qui integralmente trascritte nei limiti dei motivi di appello. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio rispetto alle quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario ex art. 93 cpc.."
Parte convenuta : Controparte_1 In appello: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, disattesa: IN VIA PRELIMINARE, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ex adverso avanzata perché infondata in fatto ed in diritto, non sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dalla legge. NEL MERITO, rigettare l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 249/2022 emessa Parte_1
in data 09.03.2022, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto per i motivi suesposti, e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 249/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 09.03.2022. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio."
Parte intervenuta tramite : CP_2 Controparte_3
[in conclusionale] "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, disattesa: IN VIA PRELIMINARE, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ex adverso avanzata perché infondata in fatto ed in diritto, non sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dalla legge. NEL MERITO, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siena n. 249/2022 emessa in data 09.03.2022, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto per i motivi suesposti, e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 249/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 09.03.2022. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato, conveniva in giudizio (poi ) dinanzi al Tribunale di CP_4 Controparte_1
Siena proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 23.02.2021, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 222.803,09 oltre interessi, spese e competenze successive, in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 27.04.1999 dell'importo di
£ 1.400.000.000 (un miliardo e quattrocento milioni di lire) - con la (poi CP_5 [...]
; chiedeva venisse accertata e dichiarata la mancanza del diritto della CP_4 CP_4
a procedere ad azione esecutiva, la nullità del mutuo ipotecario per indeterminatezza ed
[...]
indeterminabilità delle condizioni contrattuali, la nullità ed inefficacia del titolo essendo stato notificato solo il contratto originario e non anche le successive modifiche, l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari con riferimento al conto corrente portante l'iban nr.
[...], la condanna al pagamento in proprio favore della somma di €
136.957,53 in relazione al contratto di mutuo e della somma di € 88.392,97 in relazione al c/c, oltre
€ 30.000,00 a titolo di risarcimento danni, disponendo in caso di reciproci crediti la compensazione anche parziale.
L'opposta si costituiva contestando la pretesa avversaria e chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita documentalmente.
Il Tribunale rigettava tutte le domande di parte attrice e la condannava a rifondere a parte opposta le spese di lite;
indicava le seguenti ragioni della decisione:
" Quanto alle censure inerenti all'indeterminatezza delle clausole del contratto, deve rilevarsi la genericità di quella riferita all'indeterminatezza del T.A.E.G. Infatti, dall'analisi della documentazione in atti, ed in particolare dal contratto di mutuo, emerge chiaramente come le stesse siano state specificamente indicate e come dalle medesime potesse agevolmente desumersi il tasso effettivamente applicato.
Peraltro, l'indicazione dell'I.S.C. o T.A.E.G. non è requisito posto a pena di nullità, non potendosi allo stesso applicare l'invocata disciplina di cui all'art. 117 comma 6 T.U.B. Infatti, la previsione in questione, la quale prevede che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” deve ritenersi applicabile, appunto, alle clausole che contengono condizioni economiche del contratto. Viceversa, la clausola in esame, riguardando l' o il non CP_6 CP_7
contiene spese che concorrono a formare il costo complessivo del contratto, ma ha una mera funzione informativa di tale costo complessivo, il quale sarebbe comunque desumibile dalla sommatoria delle altre singole clausole previste nel medesimo. Peraltro, alla sua erronea indicazione non consegue un'incertezza sui costi del contratto a livello sostanziale o tecnico, ma solo una non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario.
Pertanto, dovendosi lo stesso ritenere quale inadempimento (e non causa di nullità) era onere di parte opponente allegare, quantomeno, che tale contratto sarebbe stato contratto a condizioni differenti o non sarebbe stato stipulato affatto, in caso di corretta indicazione del T.A.E.G."
..........................
Il primo Giudice, inoltre, non considerava rilevante la tesi di parte attrice (odierna appellante) di inidoneità del contratto originario di mutuo a sostenere l'iniziativa esecutiva in ragione degli atti di rinegoziazione posti in essere nel corso degli anni. “Non sussiste, infatti, una novazione del contratto:
è vero, del resto, che le parti sono intervenute sulla durata dello stesso o hanno disposto la sospensione del rimborso in linea capitale del mutuo, ma non è stata in contestazione la risoluzione del rapporto negoziale, così come non è stato messo in discussione l'obbligo di restituire il capitale non versato e gli interessi” argomentando che “le modifiche sono attinenti sostanzialmente al numero di rate o alla sospensione temporanea delle stesse, dette modifiche incidono sull'ammontare delle singole rate e quindi sul piano di ammortamento. ma il contratto di finanziamento iniziale rimane idoneo a giustificare la pretesa esecutiva della banca..............". Sulla censura in merito al metodo di ammortamento e conseguente anatocismo, il Tribunale osservava come “ormai da tempo la giurisprudenza di merito pressochè unanime ha confermato la legittimità dell'ammortamento “alla francese”..........."; rigettava altresì l'eccezione di compensazione giudiziale sollevata da parte opponente ritenendo che “l'accertamento svolto nel procedimento ex art. 615 c.p.c. in ordine al credito restitutorio originato dagli illegittimi addebiti sul c/c [...] non è idoneo a giustificare la pretesa compensazione giudiziale….
Il Tribunale così argomentava: “la compensazione legale si distingue da quella giudiziale perché per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di “pronta e facile liquidazione”……nel caso di specie il controcredito restitutorio vantato dalla correntista non è certo, non è liquido e non è neanche di pronta liquidazione:
Si ritiene, pertanto, che le contestazioni mosse dall'opponente in ordine all'applicazione di tassi illegittimi non sono in grado di far venire meno il diritto vantato dall'opposta, ruotando esse essenzialmente su argomentazioni che non sono sorrette da un adeguato supporto probatorio (a fronte del carattere documentale della pretesa dell'opposta), non essendo sufficiente la perizia econometrica prodotta".
ha impugnato la decisione, chiedendone la riforma, previa sospensione della Parte_1
provvisoria esecutività, per i seguenti motivi:
I - Nullità della sentenza per violazione art. 132 c.p.c.. Difetto di motivazione.
II - Mancata indicazione ISC/TAEG nel contratto di mutuo ipotecario (rep. 59847, racc. 8556) del
04.05.1999 e successive modifiche. Violazione art. 117 TUB comma 8.
III - Mancata indicazione ISC/TAEG nel contratto di mutuo ipotecario (rep. 59847, racc. 8556) del
04.05.1999 e successive modifiche. Violazione art. 117 comma 4 TUB con sanzione di cui art. 117 comma 7 TUB.
IV - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. sulla condanna alle spese.
Si è costituta in giudizio per contestare l'appello e chiederne il rigetto, Controparte_1
premettendo che il credito in esame è stato oggetto di varie cessioni - e Controparte_8
del e del Controparte_9 [...]
- infine che ha Controparte_10 Controparte_11
incorporato per fusione con conseguente successione e prosecuzione Controparte_10
della società incorporante in tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetto nei confronti dei terzi dal 12 Aprile 2021. Si è costituta in giudizio anche tramite , deducendo di avere Controparte_2 Controparte_3
acquistato il credito vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della
[...]
Legge 130 concluso in data 10 dicembre 2021, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.01.2024, lette le conclusioni scritte dei procuratori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione con i termini di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'assunzione in decisione rende superata la pronuncia sulla richiesta inibitoria.
Preliminarmente l'appellante in sede di note di trattazione ha eccepito l'inammissibilità della costituzione di quale presunta cessionaria del credito, evidenziando come la stessa Controparte_2
non sia stata convenuta in giudizio in appello nonchè la nullità della costituzione per carenza di legittimazione ad agire in capo ad (delegata da per violazione dell'art. 2 Controparte_3 CP_2
comma 3 lett. c e comma 6 della legge 130/99. Deduce a tal fine che la costituzione di CP_2
è avvenuta per mezzo della mandataria che però non può essere considerata
[...] Controparte_3
servicer in quanto non risulta iscritta all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. (art. 2 comma 3 lettera c)
e art. 6 legge 30 aprile 1999 n.130, non è legittimata ad agire, resistere e/o stare in giudizio, con conseguente nullità della costituzione. Rileva inoltre che qualora si ritenesse valida ed ammissibile la costituzione di sarebbe inammissibile la costituzione di Controparte_2 Controparte_1
per difetto di legittimazione passiva avendo ceduto il credito. eccepisce l'infondatezza dell'assunto avversario, evidenzia che la sua costituzione Controparte_2
è regolata dall'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, documentalmente provata dalla copiosa documentazione in atti;
evidenza di essere iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione della e di non essere tenuta all' Org_1 iscrizione all'albo ex art. 106 Tub;
di avere affidato l'attività di riscossione al master service
[...]
, che ha delegato l'attività di riscossione dei crediti ceduti ad Organizzazione_2 [...]
servicer; che ha i requisiti di legge di cui all'art. 2 co. CP_12 Organizzazione_2
6 L. 130/99, essendo iscritta all'albo delle banche;
la legittimazione della mandataria è CP_3
confermata dalla Circolare della n. 288 del 03.04.15 e nota di chiarimento del Org_1
24.07.2023, in cui è previsto che i servicer affidino lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi, anche diversi da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 Tub.
L'eccezione dell'appellante non può essere accolta. ha allegato e provato di essere cessionaria del credito in esame, producendo una serie di CP_2
documenti: l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di cessione in blocco dei crediti sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza e segnalati in Centrale dei Rischi, tra cui il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
27.04.1999, segnalato a sofferenza alla C.A.I. (v. pag.10 citazione opposizione a precetto); l'avviso in G.U. contiene il rinvio ai siti internet ove accedere alla lista dei crediti ceduti con i rispettivi dati identificativi, in cui è compreso il codice “0000272462286000” indicato nella lettera del 3.3.2022 inviata da ad per comunicare l'avvenuta cessione del credito;
la CP_3 Parte_1
dichiarazione di cessione di del 12.1.2023, ribadita in sede di comparsa di Controparte_1
costituzione (pag.5).
(cfr. pronunce di questa Corte nn. 2234/2022, 2377/2022, 2431/2022)
La legittimazione ad intervenire nel processo deriva dalla previsione contenuta nell'art. 111 c.p.c., a norma del quale "Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare , il processo prosegue tra le parti originarie............. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso........".
Risulta infondata anche l'eccezione relativa alla legittimazione della mandataria.
Nell'avviso pubblicato sulla G.U è precisato che " e' stata Organizzazione_2
incaricata da di svolgere, in qualita' di master servicer (il " ), in Controparte_2 Org_3
relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento.....
[...]
ha delegato a e Organizzazione_2 Controparte_13 CP_3
in qualita' di special servicer (gli " ), lo svolgimento di talune delle attivita'
[...] Parte_2
relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie, come specificate, rispettivamente, in un contratto di servicing stipulato dalla Cessionaria e, inter alios, il
[...]
e in data 28 luglio 2021 (come modificato in data 10 Org_3 Controparte_13
dicembre 2021) e un contratto di special servicing stipulato dalla Cessionaria e, inter alios, il
e in data 10 dicembre 2021, ai termini ed alle condizioni ivi Org_3 Controparte_3
indicati, fatta comunque eccezione per le attivita' espressamente riservate al dalla Org_3
Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile".
La Corte di Cassazione ha escluso la necessità dell'iscrizione dell'incaricato alla riscossione nell'albo degli intermediari finanziari "l'eccezione -pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito - è artificiosa e destituita di fondamento;
.............- in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza ( cioè, alla ) e presidiati anche da norme penali;
Org_1
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
"derivata"; .......... dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)" (Cass. n. 7243/2024).
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è anch'essa infondata. La Controparte_1 Org_1
titolare del credito in contestazione che ha ceduto nelle more del processo, è stata parte nel giudizio di primo grado, è stata convenuta in giudizio anche in grado di appello e le parti non hanno chiesto la sua estromissione (art. 111 c.p.c.).
Nel merito, con il primo motivo l'appellante sostiene che la sentenza è nulla per violazione dell'art. 132 c.p.c. e difetto di motivazione, in quanto nulla ha riferito in ordine alle contestazioni di natura tecnica, matematica e giuridica sostenute dalla perizia di parte del Dott. ed alla mancata Per_1
ammissione di ctu.
La banca appellata eccepisce l'infondatezza della censura essendovi una statuizione implicita di rigetto, atteso che, in base agli elementi acquisiti, il giudice ha dichiarato infondate le eccezioni di nullità del mutuo e non applicabile la disciplina dell'art. 117 TUB e conseguentemente l'irrilevanza delle prove dedotte.
Il motivo di appello non è fondato.
Il Tribunale ha valutato tutte le deduzioni dell'opponente, la relazione peritale di parte e la documentazione ritualmente acquisita, come risulta dalla precisazione riguardo la mancanza di un adeguato supporto probatorio alle argomentazioni dell'opponente sull'applicazione di tassi illegittimi e l'insufficienza della perizia econometrica prodotta a fronte della produzione documentale di parte opposta.
L'opponente ha chiesto disporsi c.t.u. per il ricalcolo delle somme dovute eccependo la nullità del contratto e delle clausole, ma il Tribunale ha ritenuto infondate le deduzioni relative all'asserita nullità e conseguentemente non ha ammesso la richiesta istruttoria. La pronuncia di rigetto della richiesta di ctu è implicita nella dichiarata infondatezza delle contestazioni indicate a sostegno della necessità del ricalcolo. “Rientra nella discrezionalità del giudice di merito il potere di non ammettere prove chieste dalla parte, quando i fatti risultino accertati a sufficienza e le prove richieste appaiano, per la stessa prospettazione della parte, inidonee a vanificare anche parzialmente il detto accertamento”. (Cass. n. 15502/2009). "La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato."
(Cass. n. 326/2020).
Peraltro parte appellante in questa sede si limita a dedurre un difetto di motivazione, senza in alcun modo specificare, in concreto, quale rilievo avrebbe una eventuale CTU.
Con i motivi secondo e terzo l'appellante censura la sentenza laddove non ha ritenuto la nullità del contratto o delle clausole per mancata indicazione nel contratto di mutuo ipotecario del Pt_3
04.05.1999 e successive modifiche, con violazione art. 117 TUB comma 8 e Violazione art. 117
Co comma 4 TUB e sanzione ex art. 117 comma 7 TUB. Sostiene che l' consente al cliente di comprendere e valutare l'operazione economica ed il concreto costo della stessa con un dato che non può essere autonomamente elaborato dal cliente giacchè presuppone la conoscenza della disciplina del TAEG che solo l'Istituto finanziatore è professionalmente in grado di effettuare;
che a norma dell'art. 9 della Delibera 04.03.2003 n. 286 CICR, art. 117 comma 8 TUB, art. 8 punto 2 paragrafo 1 della Delibera 29 luglio 2009 di , è prevista l'indicazione dell'ISC o Org_1
Co TAEG la cui mancanza determina nullità; che la mancanza dell'indicazione dell' determina la nullità del contratto anche per violazione di norma imperativa posta a tutela di interessi indisponibili ex art. 1418 comma 1 c.c. ed in via subordinata integra in ogni caso la violazione del comma 4 e 5 dell'art. 117 TUB.
La Banca contesta la censura, rilevando che l'Isc/Taeg è stato introdotto nel sistema normativo italiano per la prima volta dalla Deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 4 Marzo 2003 n. 10688 all' articolo 9 ed in sua attuazione Provvedimento della
[...]
del 25 luglio 2003; che quindi l'indicazione dell'Isc/Taeg non era obbligatoria al momento Org_1
della stipula del contratto di mutuo del 27 Aprile 1999, nè l'obbligo può derivare dagli artt. 2 e 4 della Legge n. 154 del 1992, che non parlano mai di Indicatore Sintetico di Costo o di Tasso Annuo
Effettivo Globale, dato non ancora recepito nel sistema normativo;
che la Corte di Cassazione ha comunque ribadito che ISC / TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo la cui mancata indicazione non è sanzionata con la nullità e sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993.
I motivi di appello non sono fondati.
Trattasi di contratto di mutuo ipotecario sottoscritto da società di capitali nel 1999 per oltre un miliardo di lire, quindi non rientrante nel credito al consumo ex 121 TUB e comunque anteriore alle previsioni della delibera della del 2003. Org_4
Il Tribunale ha correttamente rilevato che la censura di indeterminatezza delle clausole contrattuali e del TAEG è generica, nel contratto di mutuo le clausole sono state specificamente indicate e da esse poteva agevolmente desumersi il tasso effettivamente applicato. In conformità ai principi emanati dalla S.C. il giudice ha rilevato che l'indicazione dell'I.S.C. o T.A.E.G. non è requisito posto a pena di nullità, non è applicabile l'art. 117 comma 6 T.U.B e l'erronea indicazione di tale dato non determina un'incertezza sui costi del contratto, inoltre l'opponente non ha allegato che in caso di corretta indicazione il contratto sarebbe stato stipulato a condizioni differenti o non sarebbe stato stipulato affatto.
La S.C. ha più volte ribadito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993……". (Cass. n. 4597/2023).
"Questa Corte ha già stabilito che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/21).”
L'indice, in sostanza, esprime in una formula sintetica l'incidenza dell'interesse e di tutti i costi accessori e che, per conseguenza, risponde ad una funzione informativa, volta a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di renderlo consapevole dell'effettiva onerosità dell'operazione (cfr. sul punto Cass. n. 4597/23; n. 14000/23); l'erronea indicazione dell'indice sintetico di costo o TAEG, quindi, non incide sulla validità del contratto ma integra la violazione di una regola di condotta della banca e, specificamente, del dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela, la quale può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale e conseguenti rimedi risarcitori ammesso che si provi l'effettivo pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno subìto (v. le richiamate pronunce Cass. n. 4597/23; n. 14000/23) - (cfr. anche Cass. n. 35676/2023).
Con il quarto motivo l'appellante censura la condanna alle spese deducendo che il primo Giudice non avrebbe dovuto condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite, chiede la condanna della controparte o in subordine disporre la compensazione.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha correttamente rigettato tutte le domande e dell'opponente e conseguentemente condannato la soccombente a rifondere la parte vincitrice delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza liquidate secondo il d.m. 147/2022 (valore di causa €
255.350,50) scaglione € 52.000,01 - € 260.000,00 valori medi non tenendo conto della fase di istruzione perché non esperita.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art 1 comma 17 legge 24 dicembre 2012 n. 228 essendo il gravame introdotto dopo il 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 249/22 del Tribunale di Siena, che conferma integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell''appellata Controparte_1
e dell'intervenuta unitariamente liquidate considerata la analoga posizione
[...] CP_14 processuale e difesa, pari ad € 9.991,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge
- condanna l'appellante al pagamento di ulteriore quota di contributo unificato pari a quella di iscrizione.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 6.05.2024
Il Cons. rel. Giovanni Gerace
Il Presidente
Anna Primavera