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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pescara
ALTRI PROCEDIMENTI COLLEGIALI
DECRETO
N. R.G. 119/2025
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice rel.
Dott. Fabrizio Cingolani Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso depositato da cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CH) il 27/07/1980, cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], , cod. fisc. Parte_3
, nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_4
cod. fisc. nato a [...] il
[...] C.F._4
26/01/1983, cod. fisc. , nato Parte_5 C.F._5
Roma (RM) il 19/12/1966, cod. fisc. Parte_6
nata a [...] il [...], C.F._6 [...]
, cod. fisc. , nata a [...] Parte_7 C.F._7
l'11/05/1957, , cod. fisc. , nato a Parte_8 C.F._8
Torre del Greco (NA) il 29/09/1961, cod. fisc. Parte_9
, nata a [...] il [...], , C.F._9 Parte_10 cod. fisc. , nato a [...] il [...], C.F._10
, cod. fisc. nata a [...] il Parte_11 C.F._11
22/11/1956, cod. fisc. , nato a Parte_12 C.F._12
Pescara (PE) il 12/06/1974, cod. fisc. Parte_13
, nata a [...] il [...], C.F._13 [...]
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_14 C.F._14
18/01/1978, cod. fisc. , nato in Parte_15 C.F._15
Albania il 23/11/1955, , cod. fisc. Parte_16 C.F._16
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_17
, nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._17 Parte_18
nato a [...] il [...], tutti residenti in C.F._18
Pescara, alla Via Ilaria Alpi, 36/52 c/o Controparte_1 CP_2
cod. fisc. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._19
residente a [...], cod. fisc. CP_3
, nato a [...] il [...], C.F._20
residente a [...], cod. Parte_19
fisc. , nata a [...] il [...], residente a C.F._21
Scurcola MA (AQ) in via Tiburtina Valeria km 104,2, Pt_20
cod. fisc. , nato a [...] il
[...] C.F._22
08/09/1963, residente a [...],
[...]
, cod. fisc. nato a [...] il Parte_21 C.F._23
31/08/1988, residente a [...], Controparte_4
con sede in Giulianova (TE), C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante sig. tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_5
CRIBER ANDREA, giusta procura agli atti contro
Pag. 2 di 6 (c.f.: ), nato a [...] Controparte_5 C.F._24
l'11.06.1975, rappresentato e difeso dall'avv. RIPALVELLA SI , giusta procura agli atti
Letta la memoria di costituzione, gli atti di causa i documenti tutti e sentito il relatore;
a scioglimento della assunta riserva, osserva quanto segue:
1. Con ricorso ex. art. 1129 c.c. e art. 64 disp. att. c.c. depositato il
24.01.2025, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di Pescara di
“disporre la revoca di Studio Soccio Gestione Condomini del sig.
, P. I.V.A. cod. fisc. Controparte_5 P.IVA_2 C.F._25
, con sede/studio in Pescara, alla Via Tiburtina, 144, dalla
[...] carica di Amministratore del condominio , P. I.V.A. CP_1
, con sede in Pescara, alla Via Ilaria Alpi, 36-38-40- P.IVA_3
42-44-46-48-50-52, stante le gravi irregolarità dal medesimo poste in essere nell'espletamento del mandato conferito come meglio descritte in narrativa”.
2. In particolare, gli istanti deducevano che, nello svolgimento del suo incarico, l'amministratore fosse incorso in ripetute “gravi irregolarità” rientranti in più d'una ipotesi tra quelle espressamente individuate dall'art. 1129 c.c. quali sufficienti cause di revoca giudiziale, quali, precisamente : 1) omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale relativamente agli anni 2022 e 2023, ed inoltre convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale relativamente all'anno 2021 fissata dapprima per il giorno 03 giugno 2022, rinviata per il giorno 31 maggio 2022, e non riconvocata;
2) ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore;
3) inosservanza dell'obbligo di rendere comunicazione del promuovimento di azioni per la riscossione delle somme dovute dai condomini morosi .
Pag. 3 di 6 3. Costituitosi in giudizio, l'amministratore deduceva, a norma dell'art. 66 disp. att. cod. civ., al 1° e al 2° comma, che l'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. In questo secondo caso, qualora - decorsi dieci giorni - l'amministratore non provveda ad indire una riunione ad hoc, la legge prevede la possibilità per i proprietari richiedenti di sostituirsi all'amministratore e provvedere loro stessi alla convocazione dell'assise, ovviamente facendosi carico di tutte le formalità richieste dalla legge. La richiesta di convocazione, nel caso di specie, proveniva da condomini che, sia per numero, sia per millesimi di proprietà, superavano abbondantemente i minimi stabiliti ex art. 66 d.a.c.c. Pertanto evidenziava l'inutilità dell'intrapresa azione giudiziaria, nella misura in cui gli odierni ricorrenti – i cui millesimi di proprietà sommano a 456,76 – potevano autoconvocare assemblea volta a revocare l'amministratore
. CP_5
4. All'udienza del 4 aprile 2025, dopo ampia discussione i ricorrenti si riportavano ai propri scritti difensivi mentre la resistente insisteva affinchè il tribunale dichiarasse l'inammissibilità della domanda anche alla luce del principio per cui la domanda di revoca deve essere proposta in costanza di mandato e non durante la pendenza del regime di proroga, risultando pacifico che, in caso di prorogatio, i condomini possono far ricorso alla Magistratura, attraverso la procedura ex art.1105 c.c. per la sola nomina di un amministratore giudiziario e sempre e solo ove l'Assemblea non sia riuscita a nominare il nuovo amministratore, e che risulta pertanto inammissibile una mera domanda di revoca (Cfr.Trib. Teramo
29.06.2016, Trib. Palermo 09.12.2018, Trib. Foggia 06.11.2020;
Sentenza C. App. Lecce n. 443 del 10.01.2022; Cfr.
Cass.n.4531/2003).
5. La domanda merita di essere dichiarata inammissibile
Pag. 4 di 6 6. Costituisce fatto pacifico che l'amministratore
[...]
P. I.V.A. Controparte_6
, cod. fisc. , fosse stato P.IVA_2 CodiceFiscale_25 nominato dall'impresa costruttrice del fabbricato come da Regolamento Condominiale (doc. 1 fascicolo ricorrenti), e pertanto, come eccepito dalla resistente, alla data di deposito del ricorso quest'ultimo già operava in regime di “prorogatio imperii”.
7. In tale situazione il ricorso per revoca dell'amministratore condominiale ai sensi dell'art.1129 c.c. merita di essere dichiarato inammissibile, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi proposti.
8. Ed invero, in termini, l'amministratore di condominio uscente, qualunque sia il motivo della cessazione, tra i quali scadenza del termine o dimissioni, deve rimanere in carica fino a quando non venga nominato un sostituto, essendo la prorogatio imperii finalizzata all'interesse del alla continuità CP_1 dell'amministratore, seppure il mandato si estingue poi ipso jure alla scadenza del termine o al momento della comunicazione delle dimissioni;
in tali situazioni viene a mancare il presupposto in forza del quale può essere esercitata la domanda di revoca;
non si può revocare giudizialmente un amministratore non più in carica, ma si può agire indirettamente solo per la nomina giudiziale di un nuovo amministratore. (Corte appello Lecce sez. II, 21/12/2021, Tribunale
Roma sez. V, 26/11/2018, Tribunale Palermo sez. II, 09/11/2018,
Tribunale , Teramo 29/06/2016 ).
9. Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, in presenza di altro orientamento giurisprudenziale (Corte appello Palermo sez.
II, 17/05/2023 e Corte appello Roma sez. VIII, 25/06/2020), seppure non ritenuto condivisibile da questo Tribunale, che ammette la domanda di revoca nei confronti dell'amministratore in regime di prorogatio imperii.
P.Q.M.
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pag. 5 di 6 Pescara,14/04/2025
Il Giudice est. dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente dott. Carmine Di Fulvio
Pag. 6 di 6
ALTRI PROCEDIMENTI COLLEGIALI
DECRETO
N. R.G. 119/2025
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice rel.
Dott. Fabrizio Cingolani Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso depositato da cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CH) il 27/07/1980, cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], , cod. fisc. Parte_3
, nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_4
cod. fisc. nato a [...] il
[...] C.F._4
26/01/1983, cod. fisc. , nato Parte_5 C.F._5
Roma (RM) il 19/12/1966, cod. fisc. Parte_6
nata a [...] il [...], C.F._6 [...]
, cod. fisc. , nata a [...] Parte_7 C.F._7
l'11/05/1957, , cod. fisc. , nato a Parte_8 C.F._8
Torre del Greco (NA) il 29/09/1961, cod. fisc. Parte_9
, nata a [...] il [...], , C.F._9 Parte_10 cod. fisc. , nato a [...] il [...], C.F._10
, cod. fisc. nata a [...] il Parte_11 C.F._11
22/11/1956, cod. fisc. , nato a Parte_12 C.F._12
Pescara (PE) il 12/06/1974, cod. fisc. Parte_13
, nata a [...] il [...], C.F._13 [...]
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_14 C.F._14
18/01/1978, cod. fisc. , nato in Parte_15 C.F._15
Albania il 23/11/1955, , cod. fisc. Parte_16 C.F._16
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_17
, nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._17 Parte_18
nato a [...] il [...], tutti residenti in C.F._18
Pescara, alla Via Ilaria Alpi, 36/52 c/o Controparte_1 CP_2
cod. fisc. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._19
residente a [...], cod. fisc. CP_3
, nato a [...] il [...], C.F._20
residente a [...], cod. Parte_19
fisc. , nata a [...] il [...], residente a C.F._21
Scurcola MA (AQ) in via Tiburtina Valeria km 104,2, Pt_20
cod. fisc. , nato a [...] il
[...] C.F._22
08/09/1963, residente a [...],
[...]
, cod. fisc. nato a [...] il Parte_21 C.F._23
31/08/1988, residente a [...], Controparte_4
con sede in Giulianova (TE), C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante sig. tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_5
CRIBER ANDREA, giusta procura agli atti contro
Pag. 2 di 6 (c.f.: ), nato a [...] Controparte_5 C.F._24
l'11.06.1975, rappresentato e difeso dall'avv. RIPALVELLA SI , giusta procura agli atti
Letta la memoria di costituzione, gli atti di causa i documenti tutti e sentito il relatore;
a scioglimento della assunta riserva, osserva quanto segue:
1. Con ricorso ex. art. 1129 c.c. e art. 64 disp. att. c.c. depositato il
24.01.2025, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di Pescara di
“disporre la revoca di Studio Soccio Gestione Condomini del sig.
, P. I.V.A. cod. fisc. Controparte_5 P.IVA_2 C.F._25
, con sede/studio in Pescara, alla Via Tiburtina, 144, dalla
[...] carica di Amministratore del condominio , P. I.V.A. CP_1
, con sede in Pescara, alla Via Ilaria Alpi, 36-38-40- P.IVA_3
42-44-46-48-50-52, stante le gravi irregolarità dal medesimo poste in essere nell'espletamento del mandato conferito come meglio descritte in narrativa”.
2. In particolare, gli istanti deducevano che, nello svolgimento del suo incarico, l'amministratore fosse incorso in ripetute “gravi irregolarità” rientranti in più d'una ipotesi tra quelle espressamente individuate dall'art. 1129 c.c. quali sufficienti cause di revoca giudiziale, quali, precisamente : 1) omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale relativamente agli anni 2022 e 2023, ed inoltre convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale relativamente all'anno 2021 fissata dapprima per il giorno 03 giugno 2022, rinviata per il giorno 31 maggio 2022, e non riconvocata;
2) ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore;
3) inosservanza dell'obbligo di rendere comunicazione del promuovimento di azioni per la riscossione delle somme dovute dai condomini morosi .
Pag. 3 di 6 3. Costituitosi in giudizio, l'amministratore deduceva, a norma dell'art. 66 disp. att. cod. civ., al 1° e al 2° comma, che l'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. In questo secondo caso, qualora - decorsi dieci giorni - l'amministratore non provveda ad indire una riunione ad hoc, la legge prevede la possibilità per i proprietari richiedenti di sostituirsi all'amministratore e provvedere loro stessi alla convocazione dell'assise, ovviamente facendosi carico di tutte le formalità richieste dalla legge. La richiesta di convocazione, nel caso di specie, proveniva da condomini che, sia per numero, sia per millesimi di proprietà, superavano abbondantemente i minimi stabiliti ex art. 66 d.a.c.c. Pertanto evidenziava l'inutilità dell'intrapresa azione giudiziaria, nella misura in cui gli odierni ricorrenti – i cui millesimi di proprietà sommano a 456,76 – potevano autoconvocare assemblea volta a revocare l'amministratore
. CP_5
4. All'udienza del 4 aprile 2025, dopo ampia discussione i ricorrenti si riportavano ai propri scritti difensivi mentre la resistente insisteva affinchè il tribunale dichiarasse l'inammissibilità della domanda anche alla luce del principio per cui la domanda di revoca deve essere proposta in costanza di mandato e non durante la pendenza del regime di proroga, risultando pacifico che, in caso di prorogatio, i condomini possono far ricorso alla Magistratura, attraverso la procedura ex art.1105 c.c. per la sola nomina di un amministratore giudiziario e sempre e solo ove l'Assemblea non sia riuscita a nominare il nuovo amministratore, e che risulta pertanto inammissibile una mera domanda di revoca (Cfr.Trib. Teramo
29.06.2016, Trib. Palermo 09.12.2018, Trib. Foggia 06.11.2020;
Sentenza C. App. Lecce n. 443 del 10.01.2022; Cfr.
Cass.n.4531/2003).
5. La domanda merita di essere dichiarata inammissibile
Pag. 4 di 6 6. Costituisce fatto pacifico che l'amministratore
[...]
P. I.V.A. Controparte_6
, cod. fisc. , fosse stato P.IVA_2 CodiceFiscale_25 nominato dall'impresa costruttrice del fabbricato come da Regolamento Condominiale (doc. 1 fascicolo ricorrenti), e pertanto, come eccepito dalla resistente, alla data di deposito del ricorso quest'ultimo già operava in regime di “prorogatio imperii”.
7. In tale situazione il ricorso per revoca dell'amministratore condominiale ai sensi dell'art.1129 c.c. merita di essere dichiarato inammissibile, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi proposti.
8. Ed invero, in termini, l'amministratore di condominio uscente, qualunque sia il motivo della cessazione, tra i quali scadenza del termine o dimissioni, deve rimanere in carica fino a quando non venga nominato un sostituto, essendo la prorogatio imperii finalizzata all'interesse del alla continuità CP_1 dell'amministratore, seppure il mandato si estingue poi ipso jure alla scadenza del termine o al momento della comunicazione delle dimissioni;
in tali situazioni viene a mancare il presupposto in forza del quale può essere esercitata la domanda di revoca;
non si può revocare giudizialmente un amministratore non più in carica, ma si può agire indirettamente solo per la nomina giudiziale di un nuovo amministratore. (Corte appello Lecce sez. II, 21/12/2021, Tribunale
Roma sez. V, 26/11/2018, Tribunale Palermo sez. II, 09/11/2018,
Tribunale , Teramo 29/06/2016 ).
9. Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, in presenza di altro orientamento giurisprudenziale (Corte appello Palermo sez.
II, 17/05/2023 e Corte appello Roma sez. VIII, 25/06/2020), seppure non ritenuto condivisibile da questo Tribunale, che ammette la domanda di revoca nei confronti dell'amministratore in regime di prorogatio imperii.
P.Q.M.
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pag. 5 di 6 Pescara,14/04/2025
Il Giudice est. dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente dott. Carmine Di Fulvio
Pag. 6 di 6