Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 06/05/2026, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA IT S.p.a., in proprio e nella qualità di designata mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese costituito con IT IT S.p.a. (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B73AC7C06A, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale, con domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Filippo Brunetti in Roma, via XXIV Maggio 43 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC filippo.brunetti@legal.chiomenti.net;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Monforte, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Messina, Via Ghibellina n. 48 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC giovannimonforte@pec.giuffre.it;
nei confronti
TE S.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo dell’ATI costituendo con Medicair Healthcare S.r.l. e con Medicair Sud S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l., entrambe in proprio ed in qualità di mandanti dell’ATI costituendo con TE S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Soncini e Elisabetta Parisi, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, Viale Elvezia n. 12 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
Home Medicine S.r.l., in proprio e in qualità di designata mandataria nel costituendo raggruppamento temporaneo con Nippon Gases Pharma S.r.l., e Nippon Gases Pharma S.r.l., in proprio e in qualità di designata mandante nel costituendo raggruppamento temporaneo con Home Medicine S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Andrea Zanetti, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato US Fianchino in Catania, via Musumeci n. 171 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC andreazanetti@ordineavvocatibopec.it;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
(i) della delibera del direttore generale ASP Messina n. 5946 del 11/12/2025, recante “ approvazione atti di gara e contestuale aggiudicazione definitiva relativamente alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multiaggiudicatario per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione (adiras) ”, comunicata il successivo 15.12.2025;
(ii) dei verbali della commissione di gara e dei verbali del RUP nonchè di ogni altro atto provvedimento e comunicazione afferente alla gara di cui trattasi;
(iii) del bando di gara e relativo disciplinare, capitolato e schema di accordo quadro;
(iv) nonché di ogni ulteriore atto ad esse presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto
e per la declaratoria di inefficacia
del contratto d’appalto/convenzione/accordo eventualmente stipulato/a con la società controinteressata e dei connessi contratti attuativi
nonché per la condanna
della Stazione appaltante a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente riformulazione della graduatoria finale e relativo subentro nel contratto/convenzione quadro in posizione di prima aggiudicataria, ove nel frattempo stipulato/a;
e con riserva
di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà dell’odierna ricorrente;
B) per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Home Medicine S.r.l. il 4 febbraio 2026, al fine dell’annullamento per la parte e per i motivi di cui al ricorso incidentale, i seguenti atti:
- delibera del direttore generale ASP Messina n. 5946 del 11/12/2025, recante “ approvazione atti di gara e contestuale aggiudicazione definitiva relativamente alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multiaggiudicatario per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione (ADIRAS) ”;
- verbali della commissione giudicatrice e verbali del RUP;
C) per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l. il 13 febbraio 2026, per l’annullamento:
della delibera del direttore generale ASP Messina n. 5946 del 11 dicembre 2025, recante “ approvazione atti di gara e contestuale aggiudicazione definitiva relativamente alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multiaggiudicatario per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione (ADIRAS) ”, nonché dei verbali della commissione giudicatrice e verbale del RUP per la parte e per i motivi di cui al ricorso incidentale;
D) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da SA IT S.p.a. il 13 marzo 2026, per l’annullamento previa adozione di misure cautelari:
(i) della delibera del direttore generale ASP Messina n. 5946 del 11/12/2025, recante “ approvazione atti di gara e contestuale aggiudicazione definitiva relativamente alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multiaggiudicatario per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione (adiras) ”, comunicata il successivo 15.12.2025;
(ii) dei verbali della commissione di gara e dei verbali del RUP nonchè di ogni altro atto provvedimento e comunicazione afferente alla gara di cui trattasi;
(iii) del bando di gara e relativo disciplinare, capitolato e schema di accordo quadro;
(iv) nonché di ogni ulteriore atto ad esse presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto
e per la declaratoria di inefficacia
del contratto d’appalto/convenzione/accordo eventualmente stipulato/a con la società controinteressata e dei connessi contratti attuativi
nonché per la condanna
della Stazione appaltante a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente riformulazione della graduatoria finale e relativo subentro nel contratto/convenzione quadro in posizione di prima aggiudicataria, ove nel frattempo stipulato/a;
e con riserva
di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà dell’odierna ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, di TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l. e di Home Medicine S.r.l. e Nippon Gases Pharma S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale di Home Medicine S.r.l. e Nippon Gases Pharma S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale di TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il dott. Giovanni US IO AT e uditi i difensori della ricorrente principale, dell’Azienda resistente e delle controinteressate, ricorrenti incidentali, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con ricorso (principale) notificato in data 13 gennaio 2026 e depositato in data 26 gennaio 2026 SA IT S.p.a. ha rappresentato quanto segue.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con determinazione n. 2689 del 4 giugno 2025 ha indetto una “ procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multiaggiudicatario per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione (adiras) ”.
Tale servizio di assistenza domiciliare riguarda 35 assistiti in condizioni di particolare fragilità che, in virtù di precedente appalto, attualmente sono in carico al TI di cui fanno parte SA IT S.p.a./IT IT S.p.a. (che attualmente assistono la maggior parte dei 35 assistiti in questione).
L’aggiudicazione dell’accordo quadro di cui trattasi è prevista secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione dell’attribuzione all’offerta tecnica di 70 punti massimo ed all’offerta economica di 30 punti massimo.
Il valore complessivo stimato dell’accordo quadro è di Euro 11.637.265 euro e la durata prevista è quadriennale, con opzione di proroga di nove mesi.
Il costo della manodopera è stato stimato come pari ad Euro 4.981.950,65 ed è stato individuato il CCNL AIOP.
Il disciplinare di gara prevede che il numero massimo di aggiudicatari sarà pari a tre e l’importo quadriennale complessivo sarà suddiviso tra gli operatori economici classificatisi nelle prime tre posizioni in graduatoria secondo le seguenti percentuali:
- 1° 20 pazienti = 57,15%;
- 2° 10 pazienti = 28,57%;
- 3° 5 pazienti = 14,28%.
L’art. 12 del disciplinare stabilisce otto criteri di valutazione suddivisi in vari sub-criteri di valutazione; per ciascun subcriterio sono correlativamente attribuiti i relativi subpesi/subpunteggi.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi il medesimo art. 12 stabilisce una scala valutativa di giudizio graduata in sette livelli valutativi, che vanno dall’assenza di documentazione per la valutazione del singolo criterio/subcriterio cui corrisponde un coefficiente pari a 0, fino ad un giudizio di eccellente, cui corrisponde un coefficiente però variabile da 0,81 a 1.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio è prevista l’effettuazione di una media tra i coefficienti valutativi attribuiti autonomamente dai singoli commissari.
Il disciplinare prevede altresì la riparametrazione del punteggio tecnico, con attribuzione di 70 punti all’offerta che avrà conseguito il punteggio migliore e riparametrazione proporzionale dei punteggi attribuiti agli altri concorrenti.
Dal verbale del 6 ottobre 2025 si evince che sono state presentate in gara sei offerte.
Nel verbale n. 3 del 20 ottobre 2025 sono indicate le valutazioni svolte dalla commissione con riferimento all’offerta del TI ME (punteggio tecnico pari a 45,10); nel verbale n. 4 del 3 novembre 2025 sono indicate le valutazioni svolte dalla commissione con riferimento all’offerta del ricorrente TI SA (punteggio tecnico pari a 62,56); sempre nel verbale n. 4 del 3 novembre 2025 sono indicate le valutazioni svolte dalla commissione con riferimento all’offerta del TI TE (punteggio tecnico pari a 61,56); ugualmente nel verbale n. 4 del 3 novembre 2025 sono indicate le valutazioni svolte dalla commissione con riferimento all’offerta del TI Coop. CI (punteggio tecnico a 62,38); nel verbale n. 5 del 10 novembre 2025 sono indicate le valutazioni svolte dalla commissione con riferimento all’offerta del TI Home /N (punteggio tecnico pari a 64,42); nel medesimo verbale n. 5 del 10 novembre 2025 sono indicate le valutazioni svolte dalla commissione con riferimento all’offerta del TI VI (punteggio tecnico pari a 58,93).
Come da verbale di gara n. 6 del 17 novembre 2025 sono state aperte le buste economiche e redatta la graduatoria finale che vede al primo posto il TI Home /N Gas con punti 92,40, al secondo posto il TI TE/Medicair con punti 91,56 ed al terzo posto il ricorrente TI SA con punti 90,98.
A esito della conclusione dei lavori della commissione giudicatrice è stata quindi adottata la delibera del direttore generale ASP Messina n. 5946 dell’11 dicembre 2025, recante “ approvazione atti di gara e contestuale aggiudicazione definitiva relativamente alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multiaggiudicatario per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione (adiras) ”, pubblicata il successivo 14 dicembre 2025 unitamente ai verbali di gara ed alle offerte economiche e comunicata il 15 dicembre 2025.
Insieme all’aggiudicazione non sono state pubblicate le offerte tecniche e la documentazione amministrativa, come prevede l’art. 36 del Dlgs 36/2023; conseguentemente, in data 18 dicembre 2025, la ricorrente principale ha formulato istanza di accesso agli atti alla quale la stazione appaltante ha risposto con nota del 19 dicembre 2025 comunicando di avere trasmesso l’aggiudicazione e le decisioni relative all’oscuramento delle offerte in data 15 dicembre 2025 e quindi, decorsi 10 giorni dal 15 dicembre 2025, si sarebbe provveduto alla pubblicazione delle offerte tecniche e della documentazione amministrativa, il che è poi avvenuto il 30 dicembre 2025.
La ricorrente principale lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione, degli atti presupposti e comunque della disciplina di gara, precisando di aspirare alla collocazione al primo posto (o in subordine almeno al secondo posto) in graduatoria e, quindi, di aver interesse a far valere cause di esclusione nei confronti dei concorrenti posizionatisi ai primi due posti in graduatoria, nonché l’erroneità/illegittimità nell’attribuzione dei punteggi tecnici e, in via subordinata, di aver interesse strumentale a far valere l’illegittimità della disciplina di gara.
2. Si sono costituite in giudizio TE S.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo dell’ATI costituendo con Medicair Healthcare S.r.l. e con Medicair Sud S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l., entrambe in proprio ed in qualità di mandanti dell’ATI costituendo con TE S.r.l., chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile, inammissibile e comunque sia respinto perché infondato, previo rigetto dell’istanza cautelare.
3. Si sono altresì costituite in giudizio Home Medicine S.r.l., in proprio e in qualità di designata mandataria nel costituendo raggruppamento temporaneo con Nippon Gases Pharma S.r.l., e Nippon Gases Pharma S.r.l., in proprio e in qualità di designata mandante nel costituendo raggruppamento temporaneo con Home Medicine S.r.l., chiedendo di respingere il ricorso e l’istanza cautelare.
4. Con atto notificato e depositato in data 4 febbraio 2026 Home Medicine S.r.l. e Nippon Gases Pharma S.r.l. hanno proposto ricorso incidentale, avanzando le domande in epigrafe.
5. Si è altresì costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina chiedendo di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare il ricorso, compresa l’istanza cautelare.
6. Con atto notificato in data 12 febbraio 2026 e depositato in data 13 febbraio 2026 TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l. hanno proposto ricorso incidentale, avanzando le domande in epigrafe.
7. Con atto notificato in data 12 marzo 2026 e depositato in data 13 marzo 2026 la ricorrente principale SA IT S.p.a. ha proposto ricorso per motivi aggiunti.
8. Le parti hanno depositato nel fascicolo del giudizio scritti difensivi e relativo corredo documentale.
9. All’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026, presenti i difensori della parte ricorrente principale, dell’Azienda Sanitaria resistente e delle controinteressate, ricorrenti incidentali, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
1. In adesione alla prevalente giurisprudenza concernente il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale in materia di appalti, si esamina prioritariamente il ricorso principale come integrato dai motivi aggiunti proposti da SA IT S.p.a., in quanto dal suo eventuale respingimento deriverebbe l’improcedibilità dei ricorsi incidentali, mentre dall’eventuale fondatezza di questi ultimi non potrebbe in ogni caso conseguire l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 26 gennaio 2026, n. 1495).
2. Con il primo motivo del ricorso principale sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 108, comma 9, e 110, comma 5, lett. c Dlgs 36/2023. Omessa esclusione per incongruità dei costi aziendali della manodopera - Violazione del principio della par condicio fra operatori economici partecipanti a procedure ad evidenza pubblica – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione del principio di buona e corretta amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità. Sviamento .
In sintesi, per la ricorrente principale il TI TE, secondo in graduatoria, ha esposto un costo aziendale della sicurezza di Euro 75.605,00 mentre il TI primo in graduatoria costi aziendali della sicurezza per Euro 41.936,09 laddove il TI ricorrente principale ha esposto un costo di Euro 223.100,01.
Dunque, lamenta SA IT S.p.a., il primo e il secondo in graduatoria sono incorsi in una evidente sottostima dei costi della sicurezza aziendali e poiché l’importo dei costi aziendali della sicurezza è elemento costitutivo dell’offerta, non modificabile in sede di verifica di congruità, i medesimi devono essere esclusi dalla gara.
Dopo aver richiamato l’art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023 - chiaro nel prevedere che tutti gli oneri gravanti sull’azienda per l’assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere specificamente indicati nell’offerta - nonché l’art. 110 D.Lgs. 36/2023 - il cui comma 5 contempla il caso dell’esclusione dell’offerta anormalmente bassa per la non congruità dei costi di sicurezza aziendali indicati in offerta, che la stazione appaltante non ha colto per difetto d’istruttoria e manifesto errore di fatto - la ricorrente principale ha evidenziato che gli oneri della sicurezza aziendale indicati in offerta non possono essere modificati in sede di verifica di congruità mediante i giustificativi.
Dopo aver evocato le voci di costo principali in un appalto di assistenza domiciliare ad alta complessità, la ricorrente principale ha osservato che il costo della sola voce DPI necessaria per tutelare la sicurezza dei lavoratori (e degli assistiti) è pari ad Euro 68.747,84.
A detta voce, per la parte ricorrente principale, deve aggiungersi il costo sorveglianza sanitaria calcolato - secondo la prospettazione della medesima parte - in Euro 36.000,00 per il TI Home Medicine – Nippon Gases e in Euro 25.200,00 per il TI TE - Medicair Healthcare - Medicair Sud.
Infine, per la ricorrente principale, ulteriori rilievi possono essere svolti con riferimento alla voce costo formazione, informazione, addestramento ed aggiornamento (Euro 483,50 per gli operatori neo assunti - Euro 47,00 per gli operatori già in carico), tali da determinare: per il TI Home Medicine – Nippon Gases in presenza di personale sanitario e socio sanitario tutto neo assunto un costo pari a Euro 29.010,00 mentre qualora invece gli operatori sanitari e socio sanitari fossero tutti già in carico sosterrebbe un costo pari a Euro 2.820,00 (a cui andrebbero aggiunti: costi vivi per la formazione dell’ulteriore personale diverso da quello sanitario e socio sanitario; quantificazione, del costo aziendale relativo alle retribuzioni corrisposte agli operatori per le ore di partecipazione alla formazione - per la c.d. mancata produttività - da valorizzare in base al costo orario per CCNL e Livello retributivo corrisposto al singolo lavoratore); per il TI TE - Medicair Healthcare - Medicair Sud, in presenza di personale sanitario e socio sanitario tutto neo assunto un costo pari a Euro 20.307,00 mentre qualora gli operatori sanitari e socio sanitari fossero tutti già in carico sosterrebbe un costo pari a Euro 1.974,00 (a cui andrebbero aggiunti: costi vivi per la formazione dell’ulteriore personale diverso da quello sanitario e socio sanitario; la quantificazione, del costo aziendale relativo alle retribuzioni corrisposte agli operatori per le ore di partecipazione alla formazione - per la c.d. mancata produttività - da valorizzare in base al costo orario per CCNL e Livello retributivo corrisposto al singolo lavoratore).
In conclusione, per la ricorrente principale già l’analisi delle principali voci di costo evidenzierebbe la notevole sottostima dei costi aziendali della sicurezza, sottostima che si accentua ove si considerino le altre voci di costo relative agli oneri in questione; in conclusione, per la ricorrente principale la stazione appaltante non risulta avere svolto alcuna istruttoria al riguardo, così incorrendo in grave illegittimità, donde la necessità di annullamento dell’aggiudicazione e degli atti presupposti.
2.1. Il motivo è infondato, e ciò consente al Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dello stesso motivo.
2.1.1. In primo luogo occorre osservare che, in relazione alle offerte economiche della prima e della seconda graduata, non si pone un problema di precisa indicazione dei rispettivi oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi che – dalla stessa narrazione della deducente principale – risultano infatti essere stati puntualmente declinati; in sintesi, non viene in evidenza nella presente fattispecie una questione di “omessa indicazione” degli oneri in questione.
Il Collegio ritiene, inoltre, che ferma la separata identificabilità (e, in concreto, l’avvenuta precisa indicazione) della voce degli oneri in questione (nell’offerta economica), non emerge nella vicenda in esame la violazione del canone della “rigida inalterabilità” degli oneri medesimi, non risultando essere avvenuta nel corso del procedimento di gara una immutazione dei relativi importi.
2.1.2. Deve essere ulteriormente precisato che, per costante orientamento giurisprudenziale, gli oneri aziendali sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, poiché variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6872).
Inoltre, anche ammesso che tali oneri siano incongrui, per poter dire anomala l’offerta - o comunque, per poter suggerire un sospetto di anomalia - è pur sempre necessario dimostrare che la loro rideterminazione al rialzo renderebbe irrealizzabile l’offerta nella globalità; in mancanza, il passaggio dall’incongruenza degli oneri di sicurezza aziendali all’anomalia dell’offerta sconterebbe un evidente salto logico (cfr., per la giurisprudenza più recente, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 14 aprile 2026, n. 698 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 19 febbraio 2026, n. 1199; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9879).
2.1.3. Premesso quanto sopra, in primo luogo, si rivela fallace la conclusione raggiunta dalla parte ricorrente principale alla luce delle tabelle riportate alle pagg. 10 e 11 dell’atto introduttivo del giudizio.
Invero, il calcolo ivi sviluppato è incentrato sul numero di 35 pazienti ma, alla luce della disciplina racchiusa nella lex specialis , in concreto nessuno dei tre operatori economici aggiudicatari può avere in carico 35 pazienti (per le ragioni meglio evidenziate in Fatto; cfr. l’art. 3 del disciplinare di gara): ne discende, per ciò solo, che la voce DPI pari ad Euro 68.747,84 non può essere posta a carico - nella sua interezza - di ciascun operatore economico perché, per l’appunto, calcolata sul numero complessivo di pazienti che però nessun operatore può avere - da solo - in carico.
Peraltro, non tutti i lavoratori impiegati nel servizio di che trattasi sono adibiti a mansioni che implichino l’obbligo di recarsi presso i pazienti.
Inoltre, occorre ricordare che - premesso che ai sensi dell’art. 108, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'offerta economica l'operatore è tenuto ad indicare, a pena di esclusione, (oltre ai costi della manodopera) “ gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ” - alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in particolare, art. 21), alcuni costi (per dispositivi di protezione individuale o per la sorveglianza sanitaria), laddove l’operatore economico aggiudicatario ricorra a lavoratori autonomi non sono a carico dell’appaltatore.
Inconferente è poi il richiamo all’art. 7 della lex specialis , posto che l’obbligo della ditta aggiudicataria di “ fornire ai singoli operatori per l’esecuzione delle prestazioni previste idonei strumenti e presidi per garantire efficacia e sicurezza delle prestazioni da rendere ” - come si ricava dal chiaro tenore letterale – non attiene alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro (ma alla efficacia e sicurezza della prestazione, in funzione dell’esigenza dei pazienti dunque); non sono favorevoli alla tesi della parte ricorrente neppure le previsioni dell’art 15 del capitolato, che contiene un chiaro riferimento al “ proprio personale ” (cioè al personale dell’aggiudicatario, che deve essere dotato dei dispositivi si protezione individuale) e, dunque, non ai lavoratori autonomi incaricati dall’aggiudicatario.
Ne consegue che, nel caso in esame, ricorrendo i primi due operatori economici (anche) alla prestazione di lavoratori autonomi, i calcoli articolati dalla ricorrente principale risultano, anche per tale ragione, erronei (in eccesso).
Si rivelano inidonee allo scopo, dunque, le ulteriori argomentazioni articolate dalla ricorrente principale negli scritti difensivi (memorie) in quanto, in disparte la contestata questione della novità delle stesse (con conseguente irricevibilità o inammissibilità), i calcoli sviluppati (anche alla luce del personale indicato, del numero di accessi, dei costi dei singoli dispositivi) e le considerazioni sui costi superiori rispetto a quelli indicati nelle offerte dei primi due operatori economici classificati non rendono palese o manifesta l’implausibilità di quei costi come indicati nelle offerte degli operatori economici controinteressati.
Peraltro, anche con riguardo alle ulteriori voci richiamate dalla ricorrente principale, le censure appaiono formulate in modo ipotetico ed alternativo (ad es., in relazione al fatto che il personale sia neo assunto o meno).
2.1.4. Infine, la ricorrente principale si è comunque sottratta all’onere di introdurre dei principi di prova circa il fatto che la rideterminazione al rialzo dei detti oneri renderebbe irrealizzabili le offerte delle controinteressate nella loro globalità.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 1, 110 e Codice dei Contratti Pubblici. – Omessa verifica equipollenza tra CCNL– Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione del principio di buona e corretta amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità. Sviamento. Violazione del principio di autovincolo .
Lamenta la ricorrente principale che, premesso che il disciplinare di gara ha individuato come CCNL di riferimento il CCNL AIOP, solo in sede di soccorso istruttorio il TI TE/Medicair ha indicato che il CCNL del comparto chimico-farmaceutico da essa applicato presenta equivalenza di tutele e, soprattutto, ha assunto l’impegno ad assicurare il trattamento economico e giuridico discendente dal contratto AIOP.
Secondo la più recente giurisprudenza, osserva la ricorrente principale, il CCNL da indicarsi in offerta (con l’impegno ad assicurare il trattamento economico e giuridico discendente dal CCNL individuato dalla stazione appaltante) è un elemento costitutivo di quest’ultima e l’omessa dichiarazione del CCNL applicato e contestuale impegno ad assicurare il trattamento economico e giuridico discendente dal CCNL individuato dalla stazione appaltante non è sanabile in sede di soccorso istruttorio; conseguentemente, nel caso di specie il TI TE/Medicair avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara e non ammesso al soccorso istruttorio per la presentazione della dichiarazione di equivalenza.
In subordine, la ricorrente principale ha lamentato la mancata verifica di equipollenza tra i due diversi CCNL AIOP e Chimico Farmaceutico, laddove la giurisprudenza evidenzia l’obbligatorietà delle verifica di equivalenza (in particolare, alla luce della disciplina dettata dal decreto correttivo al codice di cui al d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, art. 2; conseguentemente, in particolare, al comma 4, secondo periodo, dell’art. 11, è stato introdotto una frase secondo cui la dichiarazione dell’operatore economico di equipollenza delle tutele è anche verificata con le modalità di cui all’art. 110 “ in conformità all’allegato I.01 ”).
In particolare, evidenzia la ricorrente principale, quanto alla enucleazione degli indici rivelatori della equivalenza economica dei contratti collettivi, rileva il fatto che l’art. 4, comma 2, dell’allegato I.01, richiama gli stessi elementi individuati dall’ANAC nella Relazione illustrativa n. 1/2023; lamenta la ricorrente principale che, nel caso di specie, stando a quanto risulta dai verbali della commissione di gara e del RUP che sono stati pubblicati, è mancata l’obbligatoria verifica di equipollenza economica e normativa di cui trattasi, il che determina l’illegittimità dell’aggiudicazione.
3.1. Il motivo è infondato, e ciò consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dello stesso motivo.
3.1.1. Alla luce dell’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è a valle della procedura di gara (“ prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione ”) che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad acquisire “ la dichiarazione di equivalenza delle tutele”.
Nel caso in esame la lex specialis richiedeva, invece, la produzione della (eventuale) “ dichiarazione di equivalenza delle tutele ” – cfr. pagg. 15 e 18 del disciplinare – all’interno della documentazione amministrativa, unitamente alla pertinente documentazione probatoria.
L’operatore economico secondo classificato - come si ricava dal verbale 6 ottobre 2025 - in relazione agli operatori Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l. ha prodotto un prospetto di comparazione tra il CCNL AIOP e Chimica Farmaceutica.
Premesso quanto sopra, in ogni caso la carenza di dichiarazione di equivalenza delle tutele è suscettibile di soccorso istruttorio: infatti, in ipotesi di mancata allegazione della dichiarazione de qua la stazione appaltante deve procedere alla relativa acquisizione, previa formale richiesta rivolta all’operatore economico interessato (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce sez. II, 8 aprile 2025, n. 618).
Del resto, in termini generali, la disciplina normativa contempla la fattispecie del c.d. soccorso integrativo o completivo (art. 101, comma 1, lett. a), decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara: cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2025, n. 9313.
La dichiarazione di impegno di assicurare il trattamento economico e giuridico discendente dal CCNL AIOP (che, a ben vedere, è ontologicamente diversa dalla dichiarazione di equivalenza), invece, è stata resa solo a seguito di esplicita richiesta della commissione (cfr. il verbale 6 ottobre 2025).
3.1.2. Inoltre, quanto all’affermata omessa verifica dell’equivalenza delle tutele dei due CCNL, il Collegio rileva che la censura si rivela infondata alla luce del contenuto dei verbali del 6 e del 20 ottobre 2025: nel primo, come detto, la commissione, dopo aver atto della produzione da parte delle mandanti Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l. “ di un prospetto di comparazione tra i Contratti Collettivi AIOP e Chimica Farmaceutica ”, ha disposto l’attivazione del soccorso istruttorio per acquisire la dichiarazione di impegno da parte dei suddetti operatori economici a garantire il trattamento economico e giuridico discendente dal contratto AIOP; infine, nel verbale del 20 ottobre 2025 si è dato atto della produzione della detta dichiarazione di impegno con conseguente scioglimento della riserva in ordine all’ammissione dell’interessato TI.
Ne consegue che avendo la commissione acquisito la dichiarazione di impegno da parte dei suddetti operatori economici “ a garantire il medesimo trattamento economico e giuridico discendente dal contratto AIOP, in favore degli operatori addetti ” (che, a bene vedere, è dichiarazione di impegno ben più pregnante della mera dichiarazione di equivalenza delle tutele) la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele - a quel punto - risultava ultronea.
4. Con il terzo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del Dlgs 36/2023. Violazione e falsa applicazione della l. 7 agosto 1990, n. 241 sotto il profilo del difetto di motivazione. Violazione del principio di trasparenza e della par condicio fra operatori economici partecipanti a procedure ad evidenza pubblica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione del principio di buona e corretta amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità. Sviamento .
Per la ricorrente principale, in sintesi, i criteri e subcriteri di valutazione fissati dal disciplinare sono generali ed astratti nonché generici e non sono previsti criteri motivazionali per l’attribuzione dei punteggi; inoltre, a ciascun predefinito giudizio discorsivo sintetico (cfr. griglia a pag. 27 del disciplinare che contempla giudizi discorsivi sintetici graduati da “insufficiente” a “eccellente”) è correlato un coefficiente valutativo che però è variabile all’interno di una forchetta di valore (ad esempio, al medesimo giudizio discorsivo sintetico di eccellente corrisponde un coefficiente valutativo variabile tra 0,81 ed 1, con la conseguenza che due offerte ugualmente valutate come “eccellenti” rispetto ad un determinato criterio o subcriterio di valutazione potranno coefficienti valutativi differenti).
Per l’esponente, a parità di giudizio valutativo di carattere discorsivo (ottimo piuttosto che eccellente) ed in mancanza di criteri motivazionali predefiniti dalla disciplina di gara o dalla commissione (che avrebbe potuto predefinire i criteri motivazionali prima di avviare l’attività valutativa) l’attribuzione di diversi coefficienti valutativi richiedeva necessariamente una motivazione discorsiva.
Aggiunge l’esponente che l’assenza di criteri motivazionali predeterminati (dal bando o dalla commissione) per l’attribuzione e, soprattutto, per la graduazione dei coefficienti valutativi all’interno di un medesimo range valutativo dal punto di vista discorsivo (quindi nel caso di due offerte che vengono valutate per il medesimo criterio o subcriterio ugualmente eccellenti o ottime) avrebbe necessariamente richiesto una motivazione discorsiva dell’attribuzione del diverso coefficiente valutativo perché in difetto non è in alcun modo comprensibile quali siano gli elementi di differenziazione tra le offerte che, a parità di giudizio, hanno consentito l’attribuzione di un diverso coefficiente valutativo e quindi non è verificabile ex post la ragionevolezza e la corretta rappresentazione dei fatti alla base delle valutazioni svolte dalla commissione.
Inoltre, secondo la ricorrente principale – che all’uopo ha richiamato alcuni dei giudizi espressi dalla commissione - per la maggior parte dei criteri e subcriteri di valutazione, a parità di giudizio discorsivo “eccellente”, sono stati attribuiti coefficienti valutativi differenti che hanno determinato differenti punteggi e quindi una diversa collocazione in graduatoria senza che siano però comprensibili i diversi aspetti delle offerte tecniche che, a parità di giudizio sintetico di eccellenza, hanno determinato l’attribuzione di un diverso coefficiente valutativo (questione ritenuta dalla ricorrente principale di particolare rilevanza stante il modesto divario di punteggio dei primi tre operatori economici).
Lamenta, altresì, la società ricorrente che la commissione non ha verbalizzato i coefficienti attribuiti dai singoli commissari e ciò determina non solo la violazione delle previsioni del disciplinare, laddove prevede che ciascun commissario attribuisce autonomamente un coefficiente valutativo e che debba poi essere effettuata la media tra i coefficienti autonomamente attribuiti, ma anche non consente di verificare se effettivamente siano stati attribuiti dai singoli commissari diversi coefficienti o se invece la “media” rappresenti in realtà un coefficiente “collegiale”; inoltre, ove fosse dimostrato che i commissari hanno autonomamente attribuito i coefficienti valutativi (in difetto di verbalizzazione ciò non è documentato e documentabile ex post ), non sarebbe comunque verificabile se il calcolo della media sia stato corretto per ciascun criterio e subcriterio.
In conclusione, sul punto, era necessaria sia la verbalizzazione dell’attribuzione dei coefficienti valutativi effettuata autonomamente e singolarmente da singoli commissari, sia la verbalizzazione delle operazioni di calcolo della media; in difetto le operazioni valutative della commissione non sono verificabili ex post e sono illegittime e da rinnovare integralmente.
Inoltre, per la ricorrente principale:
- il criterio G “rapporto con la stazione appaltante”, definito nel subcriterio come “ Modalità di comunicazione operativa fra il referente la stazione appaltante – Reporting ”, che vale fino ad un massimo di 3 punti, non spiega ed indica in alcun modo gli aspetti qualitativi oggetto di valutazione;
- il criterio C Mezzi Tecnologici (max 10 punti) prevede un subcriterio C2 “ Dotazioni ulteriori e prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto ” (che vale fino ad un massimo di 4 punti) è ugualmente generico, atteso che non vengono indicate le “dotazioni ulteriori” e soprattutto le “migliorie” oggetto di possibile valutazione positiva; non sono in alcun modo indicate le “dotazioni ulteriori” valutabili e soprattutto non sono individuati, rispetto ai “mezzi tecnologici” gli aspetti di miglioria suscettibili di valutazione positiva;
- il subcriterio C1 premia con un massimo di 6 punti la “ Descrizione dei sistemi di telemonitoraggio e telesorveglianza previsti ” senza indicare gli indici qualitativi di massima utili per l’attribuzione di tale punteggio, cioè gli aspetti qualitativi dei detti sistemi che sarebbero stati oggetto di valutazione. Secondo la ricorrente principale, la genericità dei criteri di motivazione, in difetto di motivazione puntuale dei giudizi valutativi, rende arbitrario e non verificabile ex post il giudizio della commissione e i punteggi attribuiti (anche) per tali criteri di valutazione.
Infine, la ricorrente principale ha contestato:
- l’attribuzione del punteggio relativo al subcriterio B1 ( numero operatori utilizzati per lo svolgimento del servizio di che trattasi ).
L’ iter logico valutativo non è ricostruibile; in ogni caso, la ricorrente principale argomenta di meritare il medesimo punteggio conseguito dagli TI controinteressati, così recuperando punti 0,71 e, comunque, che il punteggio attribuito agli altri TI per il subcriterio B1 è quantomeno dubbia. Premessa la riserva di motivi aggiunti sull’offerta, in parte qua , dell’operatore economico primo classificato, per la ricorrente principale confrontando le tre diverse offerte tecniche emerge che la stessa ricorrente principale ha offerto un numero elevato di personale, considerando anche il personale di centrale e il personale tecnico dedicato ai dispositivi, che si discosta di una sola unità rispetto alle unità di personale offerte dall’operatore economico primo in graduatoria e che è fortemente maggiore del numero di unità di personale offerte dall’operatore economico secondo in graduatoria.
Per la ricorrente principale, l’irragionevolezza ed errore di fatto alla base del punteggio attribuito per il subcriterio B1 emerge anche al punteggio attribuito per il sub-criterio B2 strettamente legato al criterio B1.
Infatti, il sub-criterio B2 contempla i curricula del personale utilizzato, la competenza degli operatori sanitari e il relativo numero con la precisazione che “ La Commissione valuterà il numero adeguato di personale sanitario proposto attraverso i curricula trasmessi ”.
Per il criterio B2 la ricorrente principale ha conseguito un coefficiente di 0,91 (7.26 punti) mentre l’operatore secondo classificato un coefficiente di 0,83 (punti 6,64) ed il primo classificato ugualmente un coefficiente di 0,91 (7,26 punti).
Evidenzia la ricorrente principale che poiché anche ai fini dell’attribuzione del punteggio B2 viene considerato il numero di personale sanitario e la stessa ricorrente principale ha conseguito un punteggio pari a quello del primo in graduatoria e superiore a quello del secondo in graduatoria, allora vieppiù irragionevole e viziato da errore di fatto si palesa l’attribuzione del punteggio B1 alla ricorrente principale, atteso che il punteggio in questione è anch’esso collegato al numero delle risorse.
Inoltre, secondo la ricorrente principale, irragionevole e viziato da errore di fatto oltre che da difetto di motivazione ed istruttoria si rivela l’attribuzione del punteggio C-Mezzi Tecnologici- Descrizione dei sistemi di tele-monitoraggio e telesorveglianza previsti - pt max 6 – Discrezionale (lamenta la ricorrente principale che la commissione ha immotivatamente attribuito i seguenti punteggi: punti 4,94 alla stessa deducente; punti 5,14 all’operatore economico secondo classificato; punti 5,53 all’operatore economico primo classificato).
La ricorrente principale argomenta che l’iter logico valutativo non è ricostruibile e lamenta di essere stata fortemente penalizzata rispetto agli altri due operatori senza motivazione; infatti, se si confrontano le offerte emerge che la ricorrente principale garantisce a pieno le componenti e le funzionalità richieste da capitolato e, nello specifico, rispetto al secondo in graduatoria, offre addirittura la medesima soluzione di piattaforma di telemonitoraggio (definita MAIA) offrendo oltre ai moduli richiesti da capitolato ulteriori componenti e moduli aggiuntivi quali migliorie.
Per la ricorrente principale, dunque, è l’operatore economico secondo classificato che avrebbe dovuto conseguire non più di punti 4,94 (con una riduzione di almeno 0,20 punti).
Inoltre, la ricorrente principale aggiunge di aver offerto, come anche il primo operatore in graduatoria, una soluzione di telemonitoraggio rispondente ai requisiti minimi richiesti da capitolato e ulteriori componenti/moduli aggiuntivi i quali dovrebbero essere valutati positivamente dalla commissione. In conclusione, per la ricorrente principale l’operatore economico secondo classificato avrebbe dovuto conseguire un punteggio inferiore a quello conseguito dalla stessa ricorrente principale che, altresì, avrebbe dovuto conseguire un punteggio (aggiuntivo di +0,59) almeno pari a quello conseguito dall’operatore economico primo in graduatoria.
Infine, la ricorrente principale ha contestato l’irragionevolezza, errore di fatto ed arbitrarietà con riferimento all’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione D Formazione (4 punti) che valuta nello specifico “ numero e descrizione dei corsi e numero di ore preventivate per la formazione specifica ”.
Per la ricorrente principale, il programma di formazione della stessa risulta essere più completo e corposo contando 228 ore di formazione (di cui 58,5 ore di formazione sanitaria e 169,5 tecnica) contro le 50 ore di formazione solo sanitaria dell’operatore economico primo classificato. A fronte di tali evidenze fattuali risulta arbitraria e viziata da errore di fatto l’attribuzione di punteggio: al più è l’operatore economico classificato che avrebbe dovuto conseguire 3,20 punti (-0,14 punti) e la ricorrente principale avrebbe dovuto conseguire punti 3,34 (+0,14).
In conclusione, per la ricorrente principale, il punteggio finale alla stessa attribuito avrebbe dovuto essere maggiore di almeno punti 0,71+0,59+0,14=1,44, mentre i punteggi dell’operatore economico primo in graduatoria avrebbe dovuto essere ridotto di almeno 0,14 punti e quello del secondo in graduatoria avrebbe dovuto essere ridotto di almeno 0,20 punti.
4.1. Il motivo è solo parzialmente fondato (nei limiti in cui la ricorrente principale contesta l’attribuzione del punteggio - quanto al subcriterio B1 - in relazione all’offerta tecnica della stessa ricorrente principale e dell’operatore economico secondo classificato, ricorrente incidentale TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l.), nei sensi e nei termini in appresso specificati.
4.1.1. In primo luogo, dall’esame della lex specialis (pagg. 26 e 27) si ricava che l’Azienda resistente ha declinato, in relazione al punteggio sulla qualità:
- otto voci, per ciascuna delle quali ha descritto il “criterio” (ogni voce è poi correlata ad un punteggio massimo);
- solo per la voce H non risulta l’indicazione di subcriteri (trattandosi, peraltro, di un criterio tabellare: eventuale accreditamento regionale per il servizio di assistenza domiciliare integrata), ma solo l’indicazione del punteggio massimo;
- per le voci A-B-C sono stati indicati e descritti una pluralità di subcriteri e, per ognuno di essi, il relativo punteggio, fra un minimo e un massimo;
- per le voci D-E-F e G vi è la descrizione del(l’unico) subcriterio, per ciascuna voce riportata.
Orbene, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l' iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sardegna, sez. II, 20 marzo 2026, n. 553), come nel caso in esame.
Inoltre, la circostanza che - in relazione alla griglia di valutazione a pag. 27 della lex specialis – siano stati contemplati (fatta eccezione per il coefficiente 0, correlato all’ipotesi di mancanza di documentazione necessaria ovvero di non assoluta corrispondenza a quanto richiesto) sei coefficienti (per descrivere i giudizi, insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo e eccellente), ciascuno connotato da un range, con un minimo e un massimo (ad es.: per insufficiente: da 0,01 a 0,10; per eccellente: da 0,81 a 1,00) non può affatto ritenersi illegittimo né la sua concreta applicazione ha determinato l’insorgere delle patologie contestate.
Invero, per la giurisprudenza, è legittima l’utilizzazione di coefficienti intermedi da parte della commissione, finanche nel caso in cui la facoltà medesima non sia stata prevista in modo espresso dalla legge di gara, rispondendo tale utilizzazione all’esigenza dell’organo straordinario dell’Amministrazione di effettuare una valutazione più puntuale, utilizzando una scala di valori più articolata; modalità da ritenersi consentita nell’esercizio della discrezionalità tecnica. L’utilizzo di un coefficiente intermedio non rende meno comprensibile la valutazione della commissione; infatti i descrittori relativi al coefficiente immediatamente superiore e a quello immediatamente inferiore consentono di dedurre in maniera sufficientemente chiara e trasparente il giudizio della commissione: a valutazione intermedia corrisponde un coefficiente intermedio, risultando l’offerta, nella valutazione, superiore al giudizio del coefficiente inferiore e inferiore al giudizio del coefficiente superiore (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 20 maggio 2025, n. 309).
Ne discende che non vi era alcun obbligo di indicare ulteriori criteri motivazionali rispetto ai criteri e sotto-criteri previsti dalla lex specialis , né vi era alcun obbligo di indicare una motivazione discorsiva oltre ai punteggi numerici assegnati.
4.1.2. Inoltre, non risulta che la lex specialis imponesse l’obbligo di verbalizzare il coefficiente attribuito da ciascun singolo commissario.
Invero, la lex specialis prevede espressamente che i commissari attribuiscano i coefficienti a ciascun criterio e che poi debba essere calcolata la media secondo le precise indicazioni racchiuse nel disciplinare di gara che però, è bene ribadirlo, in nessun punto prescrive la verbalizzazione dei coefficienti assegnati dai singoli componenti.
Ne discende che “ in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice - i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale ”: cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8675.
4.1.3. Quanto al criterio sub G) Rapporto con la Stazione Appaltante, lo stesso risulta esente dai vizi denunciati, descrivendo con adeguato grado di dettaglio l’“oggetto” sul quale la commissione avrebbe dovuto formulare il proprio apprezzamento.
Invero, a pag. 24 del disciplinare si precisa che il concorrente – ai fini della valutazione in questione – avrebbe dovuto “ indicare le modalità che intende adottare nelle comunicazioni con la Stazione Appaltante ”, con ciò chiaramente delineando ciò che avrebbe formato oggetto di giudizio.
4.1.4. Quanto al criterio sub C) Mezzi Tecnologici - subcriterio C2 “ Dotazioni ulteriori e prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto ”, lo stesso non appare generico, né in punto di “dotazioni ulteriori” né in punto di “migliorie” oggetto di possibile valutazione favorevole.
Ed invero, quanto alle dotazioni ulteriori è chiaro che doveva farsi riferimento a quanto indicato nel superiore subcriterio C1 (sistemi di telemonitoraggio e sistemi di telesorveglianza, rispetto ai quali individuare - eventualmente - le dotazioni, appunto, “ulteriori”); quanto alle “migliorie”, occorre ricordare che per la giurisprudenza, le soluzioni migliorative “ possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione ”; in definitiva “ le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste ” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 27 novembre 2025, n. 1952 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Anche il subcriterio C1 risulta esente dai vizi denunciati, descrivendo con adeguato grado di dettaglio l’“oggetto” sul quale la commissione avrebbe dovuto formulare il proprio apprezzamento (“ Descrizione dei sistemi di telemonitoraggio e di telesorveglianza previsti” ).
Invero, il criterio C – Mezzi Tecnologici – è stato suddiviso in due subcriteri (subcriterio C1, Descrizione dei sistemi di telemonitoraggio e di telesorveglianza previsti; subcriterio C2, Dotazioni ulteriori e prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto), con la previsione di una forcella (minimo e massimo) per il punteggio relativo a ciascun subcriterio, e ciò ha delimitato la discrezionalità tecnica della commissione aggiudicatrice: invero, a fronte della specificazione dei subcriteri e della previsione dei subpunteggi (minimo e massimo) risulta esaustiva l'espressione del punteggio in forma numerica; se, invece, il giudizio della commissione non fosse stato delimitato nell'ambito di un minimo e di un massimo, sarebbe stata necessaria la motivazione, al fine di rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte e, in particolare, di quella tecnica (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 28 aprile 2025, n. 796).
4.1.5. In ordine alle contestazioni relative all’attribuzione dei punteggi circa il subcriterio B1, premesso che erra la parte ricorrente nel ritenere che gli operatori economici controinteressati hanno conseguito entrambi, in parte qua , 5,58 punti (in quanto l’operatore economico primo classificato ha conseguito punti 5,83) e che, quanto al personale sanitario offerto dall’operatore economico primo classificato, la stessa parte ricorrente principale ha formulato riserva di motivi aggiunti, il Collegio osserva quanto segue.
Il subcriterio B1 in questione (nell’ambito del criterio B - Personale impiegato nel servizio) concerne il “ Numero Operatori utilizzati per lo svolgimento del Servizio di che trattasi ”.
Orbene, a giudizio del Collegio trattasi di criterio incentrato – puramente e semplicemente – sul numero di unità di personale (non solo medico) destinato da ciascun operatore economico allo svolgimento del servizio di che trattasi (inconferente, pertanto, si palesa nelle argomentazioni difensive della ricorrente principale il richiamo al subcriterio B2, che concerne il solo personale sanitario e implica anche valutazioni di tipo qualitativo).
Contrariamente a quanto opinato da TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l., dunque, il subcriterio B1 non fa leva - anche - su apprezzamenti di tipo “qualitativo”, profili qualitativi a ben vedere del tutto assenti nella disciplina racchiusa nella lex specialis in questione in relazione al subcriterio in questione (cfr. il disciplinare di gara) che riguarda il mero “numero di operatori utilizzati”.
A tale conclusione il Collegio perviene in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la lex specialis “ costituisce un vincolo dal quale anche la stazione appaltante non può sottrarsi, nel senso che, al pari dei concorrenti, anche l’amministrazione è inderogabilmente tenuta ad applicare le disposizioni che essa stessa si è data per la procedura di affidamento […] e, ai fini della loro interpretazione, vanno applicate le norme in materia di contratti e innanzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ.. Conseguentemente, le clausole di una lex specialis non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 27 maggio 2025, n. 399).
Premesso quanto sopra, in primo luogo, risulta per tabulas che stando al parametro numerico (numero di personale) – unico profilo da prendere in esame, per come già detto – la ricorrente principale non potrebbe ottenere il medesimo punteggio dell’operatore economico primo classificato.
Risulta, invece, irragionevole l’attribuzione di un punteggio (per il subcriterio B1 in questione) alla ricorrente principale (punti 4,87) inferiore a quello assegnato all’operatore economico secondo classificato (punti 5,58), stante il non contestato oggettivo divario - sul piano numerico - del personale (numero di operatori) previsto nelle rispettive offerte tecniche (maggiore nell’offerta della ricorrente principale rispetto all’operatore economico secondo classificato).
In parte qua e limitatamente agli operatori economici secondo e terzo classificato (fermo il punteggio riconosciuto all’operatore economico primo classificato), pertanto, l’attribuzione del punteggio per il subcriterio B1 appare irragionevole e deve essere dichiarata illegittima, postulando la presente decisione, dunque, una ulteriore valutazione limitatamente al detto subcriterio B1 (e ciò in ragione del lieve divario esistente fra i detti due operatori economici: solo 0,58 punti).
4.1.6. In ordine alla contestazione relativa all’attribuzione del punteggio in ordine al criterio C-Mezzi Tecnologici, il Collegio ritiene che la censura sia infondata per le ragioni di seguito specificate.
Da un lato, non sono stati allegati elementi di prova adeguati a dimostrare l’erroneità della valutazione (attribuzione del punteggio in parte qua ) dell’offerta della ricorrente principale rispetto all’offerta della prima classificata: invero, la ricorrente principale ha evidenziato di aver offerto la medesima piattaforma (MAIA) della seconda classificata, con la conseguenza che la comparazione appare basata su un elemento estraneo al rapporto fra prima e terza classificata; in secondo luogo, le argomentazioni della ricorrente principale sulla valutazione dell’offerta ( in parte qua ) degli operatori economici controinteressati appaiono, da un lato, volte a sollecitare l’esercizio di un sindacato sostitutorio, senza aver introdotto elementi che comprovino una palese erroneità o abnormità del contestato giudizio tecnico e, dall’altro, ad operare una non plausibile giustapposizione di subcriteri e relative valutazioni, atteso che la questione dell’apprezzamento, ai fini del punteggio, delle migliorie attiene al subcriterio C2 “ Dotazioni ulteriori e prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto ” (mentre, come si desume dall’ incipit della censura - pag. 26 del ricorso introduttivo -, la contestazione in esame concerne il subcriterio C1 “ Descrizione dei sistemi di telemonitoraggio e telesorveglianza previsti ”).
4.1.7. Infine, in ordine alla contestazione relativa al criterio D-Formazione, la ricorrente principale sollecita il Collegio all’esame di un profilo di attribuzione di punteggi ritenuto errato che, al più, comporterebbe per l’operatore economico primo classificato la sottrazione di 0,14 punti e, per la ricorrente principale, l’aumento di 0,14 punti.
Il Collegio rileva che detta operazione è, comunque, inidonea a colmare il divario - in base all’esito della procedura di gara - fra i due operatori economici (avendo il primo classificato distaccato il terzo classificato di 1,42 punti), dovendosi anticipare sin d’ora che il ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui la ricorrente principale articola censure avverso le valutazioni dell’offerta economica dell’operatore economico primo classificato, sono infondate (con conseguente intangibilità della posizione – di primo in graduatoria – dell’operatore economico TI Home Medicine S.r.l./Nippon Gases Pharma S.r.l.).
Peraltro, la contestazione in esame non si presta ad essere apprezzata favorevolmente, atteso che il criterio D in questione non è valutabile in termini meramente quantitativi (e cioè non si basa esclusivamente sul numero di ore preventivate per la formazione proposte, come argomenta la ricorrente principale), ma anche (sul numero e) sulla “ descrizione dei corsi ”; ciò premesso, la ricorrente principale non ha allegato elementi adeguati a dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto in parte qua .
5. Infine, la ricorrente principale, in via subordinata , ha dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del Dlgs 36/2023. Violazione e falsa applicazione della l. 7 agosto 1990, n. 241 sotto il profilo del difetto di motivazione. Violazione del principio di trasparenza e della par condicio fra operatori economici partecipanti a procedure ad evidenza pubblica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione del principio di buona e corretta amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità. Sviamento .
La ricorrente principale, in via subordinata, fa valere l’illegittimità della disciplina di gara perché non predispone dei criteri di valutazione e connesse modalità di attribuzione dei punteggi razionale e sufficientemente perspicua.
Per l’esponente è illegittima la disciplina di gara nella parte in cui definisce una tabella di graduazione dei giudizi valutativi discorsivi di carattere sintetico (insufficiente, sufficiente, buono, etc.) cui però poi corrispondono coefficienti valutativi variabili all’interno di una forchetta; il coefficiente corrispondente ad ogni singolo giudizio discorsivo sintetico avrebbe dovuto essere fisso, non essendo possibile – diversamente – che vi sia corrispondenza tra giudizio discorsivo sintetico e punteggio.
A questo deve aggiungersi, per la ricorrente principale, che l’attribuzione di un diverso coefficiente valutativo, a parità di giudizio discorsivo sintetico, non è disciplinata da criteri motivazionali predeterminati o con l’indicazione della necessità di rendere una motivazione discorsiva più ampia laddove, a parità di giudizio discorsivo sintetico conseguito da due offerte per un medesimo criterio o subcriterio, corrisponda un differente coefficiente valutativo e quindi un differente punteggio (in contrasto con le previsioni dell’art. 108, comma 4, del Dlgs 36/2024).
In ogni caso, per la ricorrente principale, l’attribuzione di un diverso coefficiente valutativo a parità di giudizio discorsivo sintetico è comunque lasciato all’arbitrio della commissione che peraltro non ha inteso predeterminare (come pure avrebbe potuto far prima dell’avvio dell’attività valutativa) i criteri motivazionali di attribuzione di un diverso coefficiente valutativo nel caso di giudizio discorsivo sintetico identico tra due offerte in relazione ad uno o più criteri o subcriteri di valutazione.
Inoltre, per la ricorrente principale, la disciplina di gara è illegittima per eccessiva genericità dei criteri di valutazione e relativi subcriteri (per esempio: il criterio G “rapporto con la stazione appaltante” non spiega ed indica gli aspetti qualitativi oggetto di valutazione; il criterio C Mezzi Tecnologici prevede un subcriterio C2 “Dotazioni ulteriori e prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto” generico, atteso che non vengono indicate le “dotazioni ulteriori” e soprattutto le “migliorie” oggetto di possibile valutazione positiva; nel caso di migliorie valutabili in termini di qualità tecnica sussiste l'obbligo per la stazione appaltante di indicare in modo chiaro e oggettivo, all'interno della documentazione di gara, quali aspetti dell'offerta tecnica sono suscettibili di miglioramento da parte dei concorrenti, ciò che non è avvenuto nel caso in esame); anche il subcriterio C1 premia con un massimo di 6 punti la mera “Descrizione dei sistemi di telemonitoraggio e telesorveglianza previsti” senza indicare gli indici qualitativi di massima utili per l’attribuzione di tale punteggio, cioè gli aspetti qualitativi dei detti sistemi che sarebbero stati oggetto di valutazione premiale).
In conclusione, per la ricorrente principale la disciplina di gara è illegittima perché la sua genericità rende del tutto arbitrario e non verificabile ex post il giudizio della commissione.
5.1. Il motivo è infondato, dovendosi rinviare alle considerazioni sviluppate in relazione al precedente motivo di gravame, in particolare punti 4.1.1. e 4.1.2. in Diritto (cfr. supra ).
6. Con unico motivo del ricorso per motivi aggiunti (il quinto, considerando anche i motivi articolati con il ricorso introduttivo del giudizio), la ricorrente principale ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del Dlgs 36/2023. Violazione e falsa applicazione della l. 7 agosto 1990, n. 241 sotto il profilo del difetto di motivazione. Violazione del principio di trasparenza e della par condicio fra operatori economici partecipanti a procedure ad evidenza pubblica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione del principio di buona e corretta amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità. Sviamento.
Dopo aver richiamato il criterio B ( Personale impiegato nel servizio ) e i due subcriteri B1 ( Numero operatori utilizzati per lo svolgimento del servizio di che trattasi , massimo 6 punti) e B2 ( Qualificazione e esperienza degli operatori impiegati nel servizio. La Commissione valuterà il numero adeguato di personale sanitario proposto attraverso i curricula trasmessi , massimo 8 punti), unitamente alle previsioni della lex specialis (artt. 6 e 10 del capitolato, in particolare), la ricorrente principale ha argomentato che il migliore punteggio avrebbe dovuto essere attribuito al concorrente che ha offerto il maggior numero di personale sanitario (coerente con le figure professionali indicate nella disciplina di gara) in possesso di qualificazione ed esperienza nella specifica attività assistenziale (da valutarsi sulla base dei curricula ) e, quindi, al concorrente in possesso di una struttura organizzativa caratterizzata dalla migliore dotazione di personale qualificato e con esperienza specifica nel settore dell’assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione.
Per la ricorrente principale, l’offerta dell’operatore economico secondo classificato ha conseguito per il subcriterio B2 un giudizio di “eccellente” (coefficiente 0,83) nonostante abbia presentato un numero di CV di operatori sanitari esiguo (53 unità) rispetto a quello presentato dalla stessa ricorrente principale (74 unità) e, soprattutto, prevalentemente privo di qualificazione ed esperienza nel settore dell’assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione.
Inoltre, il giudizio di “eccellente” ed il conseguente punteggio attribuito all’operatore economico secondo classificato per il subcriterio B2 sarebbe eccessivamente ed irragionevolmente elevato (soprattutto in comparazione con il contenuto dell’offerta della ricorrente principale), atteso che la qualificazione ed esperienza del personale offerto in gara è molto bassa (soprattutto priva di esperienza specifica nel settore dell’assistenza domiciliare respiratoria integrata ad alta specializzazione), con la conseguenza che avrebbe dovuto essere attribuito un giudizio discorsivo di buono (coefficiente massimo 0,40) o al più di distinto (coefficiente massimo 0,60), donde la relativa riduzione del punteggio (al massimo punti 4,80, invece di punti 6,64).
Per la ricorrente principale, analoghi rilievi devono essere mossi al punteggio attribuito all’offerta (in relazione al subcriterio B2) dell’operatore economico primo classificato: in particolare a parità di qualifica (competenze) dei team sanitari, emerge relativamente all’esperienza che l’attribuzione di un identico giudizio discorsivo sintetico ed un identico coefficienti valutativo effettuata dalla commissione - per TI SA e per TI Home Medicine - è viziata da errore di fatto/irragionevolezza ed è ingiustamente pregiudizievole per la ricorrente principale, in quanto, a ben vedere tutti gli indicatori di esperienza media calcolati sul primo impiego (che è il più rappresentativo al fine della valutazione dell’esperienza) del TI SA sono migliori rispetto a quelli del TI Home Medicine, con la conseguenza che il TI Home Medicine avrebbe dovuto conseguire in parte qua un punteggio inferiore rispetto a quello conseguito dal TI SA; più precisamente, la ricorrente principale afferma che avrebbe dovuto conseguire ( in parte qua ) punti 8 (e, in ogni caso, un punteggio superiore a il TI Home Medicine).
6.1. Il motivo è infondato, e ciò consente di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità delle censure articolate.
6.1.1. Il Collegio premette che in ordine al subcriterio B2, la commissione ha attribuito, per quanto di interesse, i seguenti punteggi:
- l’operatore economico primo classificato, TI Home Medicine, ha ottenuto punti 7,26 (media 0,91);
- l’operatore economico terzo classificato, TI SA IT, ha ottenuto punti 7,26 (media 0,91);
- l’operatore economico secondo classificato, TI TE, ha ottenuto punti 6,64 (media 0,83).
6.1.2. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che la censura sia infondata in ragione di quanto segue.
In primo luogo, occorre osservare che a differenza del subcriterio B1, incentrato esclusivamente sul numero di unità di personale (non solo medico) destinato da ciascun operatore economico allo svolgimento del servizio di che trattasi (dunque, si ribadisce, subcriterio che non fa leva su apprezzamenti di tipo “qualitativo”: cfr. supra ), i profili qualitativi sono invece implicati nel giudizio relativo al subcriterio B2, che impone l’esame dell’aspetto dell’adeguatezza del numero di personale sanitario impiegato e, soprattutto, della qualificazione ed esperienza dello stesso personale sanitario (come ricavabile dai curricula trasmessi).
Orbene, la censura è infondata in quanto la ricorrente principale insiste sulla questione dell’esperienza e della qualificazione del detto personale sanitario “nello specifico settore dell’assistenza domiciliare respiratoria integrata ad alta specializzazione” ma dal disciplinare di gara, sempre alla luce del canone dell’interpretazione letterale (cfr. supra ), tale specificazione non è enucleabile: invero, la lex specialis fa riferimento alla qualificazione ed esperienza ( tout court ) degli operatori.
6.1.3. Alla luce di quanto sopra la contestazione articolata nei confronti dell’operatore economico secondo classificato si rivela infondata, non avendo la ricorrente principale dimostrato la palese abnormità o inattendibilità del criticato giudizio, che comunque ha evidenziato una inferiorità – del detto profilo dell’offerta tecnica del TI TE – rispetto all’analogo profilo dell’offerta tecnica del TI SA.
6.1.4. In relazione alla contestazione articolata avverso l’offerta, in parte qua , di TI Home Medicine, la censura risulta inidonea a scalfire la legittimità della valutazione della commissione in quanto, oltre a quanto prima evidenziato in termini generali, a ben vedere, la ricorrente principale si è soffermata sull’esperienza media di team , dei fisioterapisti, e dell’ equipe medica, ma nulla ha detto a proposito dell’esperienza degli altri operatori coinvolti nel servizio.
In definitiva, la contestazione è infondata in quanto, fermo quanto detto sopra in termini generali, la ricorrente principale tenta di pervenire all’anelato esito caducatorio attraverso un’opera di “ritaglio” della valutazione contestata che finisce per non dimostrare la palese erroneità del giudizio tecnico discrezionale espresso dalla commissione.
7. Premesso quanto sopra, deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto da Home Medicine S.r.l. – Nippon Gases Pharma S.r.l., e ciò consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità frapposte in ordine al detto ricorso.
Ed invero, con il ricorso incidentale l’operatore economico primo classificato mirava ad ottenere la dichiarazione di illegittimità della decisione della commissione giudicatrice di non attivare il procedimento di verifica di congruità dell’offerta del TI SA IT S.p.a.-IT IT S.p.a., nonché ad ottenere punti 6,00 (avendo ottenuto punti 5,83) in relazione al subcriterio B1 e punti 8 (avendo ottenuto punti 7,26) in relazione al subcriterio B2.
Tuttavia, essendo risultate infondate le contestazioni articolate dalla ricorrente principale nei confronti del TI Home Medicine S.r.l. - Nippon Gases Pharma S.r.l. e risultando intangibile la posizione di quest’ultimo operatore economico nella graduatoria (prima posizione che non potrà essere incisa neppure per effetto della rivalutazione del subcriterio B1, essendo la detta rivalutazione riguardante i soli rapporti reciproci fra gli operatori economici secondo e terzo in graduatoria), il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Deve essere infine esaminato il ricorso incidentale proposto da TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l..
Con detto mezzo di gravame, in sintesi, la ricorrente incidentale ha lamentato, in particolare, che il verbale di ammissione del TI SA IT S.r.l. – IT IT S.r.l., assunto dalla commissione in data 6 ottobre 2025, risulta viziato laddove la commissione ha ammesso e ritenuto regolare la documentazione presentata dal medesimo TI avendo SA IT S.r.l. dichiarato una presunzione di equivalenza del contratto AIOP individuato negli atti di gara con il CCNL UN (dichiarato come applicabile a tutto il personale, senza distinzione tra personale medico e non medico) e avendo IT IT S.r.l. (che ha dichiarato l’applicazione del CCNL Chimico farmaceutico, con il supporto di una relazione che conclude per l’equivalenza solo del CCNL AIOP per il personale non medico con il Chimico Farmaceutico Industria B011 e con il contratto UN sempre solo per il personale non medico).
Per la ricorrente incidentale i concorrenti avrebbero dovuto verificare l’equivalenza del contratto da essi applicato sia per il personale medico che per quello non medico e, dunque, manca nella documentazione della ricorrente principale la dichiarazione di impegno a garantire il trattamento economico e giuridico discendente dal contratto AIOP in caso di aggiudicazione; inoltre, sotto altro profilo, la dichiarazione di presunta equivalenza tra il CCNL UN ed il CCNL AIOP non risulta essere stata verificata e la dichiarazione prodotta da SA IT S.p.a. non è supportata da alcuna relazione di equivalenza, posto che nella relazione allegata, rilasciata a IT IT S.r.l. e non SA IT S.r.l., non viene attestata l’equivalenza per il personale medico con il CCNL UN.
Era quindi necessario che l’Azienda resistente acquisisse la dichiarazione da parte del TI SA, dell’impegno ad applicare il contratto collettivo indicato per le prestazioni oggetto del contratto nella lex specialis .
8.1. Il ricorso incidentale in esame deve essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.
In via preliminare, è infondata l’eccezione di inammissibilità del detto ricorso incidentale (nella parte in cui contesta l’omessa verifica anche della dichiarazione di equivalenza resa in gara), frapposta dalla ricorrente principale in ragione della migliore collocazione in graduatoria della ricorrente incidentale.
L’eccezione è infondata in ragione del parziale accoglimento del ricorso principale (quanto alla contestazione dell’attribuzione del punteggio in relazione al subcriterio B1 in relazione all’offerta tecnica della stessa ricorrente principale e di TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l., con conseguente necessità di rivalutazione del giudizio correlato al detto subcriterio), ciò che rende palese l’interesse di TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l. all’esame del proposto ricorso incidentale.
Il ricorso incidentale è fondato atteso che la determinazione di affidamento/aggiudicazione deve necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7281).
Orbene, nella fattispecie in esame non risulta né che la stazione appaltante abbia proceduto (come fatto invece per il TI TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l.) a chiedere al TI SA IT S.r.l.-IT IT S.r.l. la dichiarazione di impegno “ a garantire il medesimo trattamento economico e giuridico discendente dal contratto AIOP, in favore degli operatori addetti ” né risulta che abbia proceduto all’espletamento della verifica relativa alle dichiarazioni di equivalenza (rispetto al CCNL AIOPO) presentate dal medesimo TI SA IT S.r.l.-IT IT S.r.l..
Pertanto, l’aggiudicazione in favore del TI SA IT S.r.l.-IT IT S.r.l. deve essere annullata, dovendo procedere la stazione appaltante alla detta verifica e solo dopo – beninteso, in caso di esito favorevole - procedere nuovamente all’aggiudicazione in favore del predetto operatore economico.
9. In conclusione:
- il ricorso introduttivo proposto da SA IT S.r.l. merita di esser accolto solo in parte, nei sensi e nei termini precisati, segnatamente nei limiti in cui la ricorrente principale ha contestato l’attribuzione del punteggio – quanto al subcriterio B1 - in relazione all’offerta tecnica della stessa ricorrente principale e del TI TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l.; per la restante parte il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto;
- il ricorso per motivi aggiunti proposto da SA IT S.r.l. deve essere respinto siccome infondato;
- il ricorso incidentale proposto da Home Medicine S.r.l. e Nippon Gases Pharma S.r.l. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- il ricorso incidentale proposto da TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l. merita di essere accolto, nei sensi e nei termini sopra precisati.
Ne discende, in sintesi, che: la posizione di Home Medicine S.r.l. e Nippon Gases Pharma S.r.l. è resa intangibile in ragione dell’infondatezza delle contestazioni articolate dalla ricorrente principale in relazione alla complessiva posizione del detto operatore economico; il parziale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, nei sensi e nei limiti sopra precisati, impone l’obbligo di rinnovazione della valutazione da parte della commissione quanto al subcriterio B1, limitatamente al rapporto fra TI SA e TI TE; l’accoglimento del ricorso incidentale proposto da TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l. impone l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del TI SA IT S.r.l.-IT IT S.r.l., dovendo procedere la stazione appaltante alla verifica della dichiarazione di equivalenza dei CCNL del medesimo TI.
L’aggiudicazione avversata, pertanto, deve essere annullata – limitatamente alla posizione degli operatori economici aggiudicatari secondo e terzo – imponendosi la citata rinnovazione della valutazione da parte della commissione quanto al subcriterio B1 (in relazione alle offerte dei detti due operatori economici) e la verifica della dichiarazione di equivalenza dei CCNL presentata dal TI SA.
10. In ordine alla regolazione delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza nei soli rapporti fra SA IT S.r.l. e Home Medicine S.r.l. - Nippon Gases Pharma S.r.l. e sono liquidate come in dispositivo; quanto alle restanti parti, le spese di lite possono essere compensate stante il complessivo esito del giudizio - nei reciproci rapporti - e la natura interpretativa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio, sul ricorso per motivi aggiunti e sui ricorsi incidentali, come in epigrafe proposti, così provvede:
- accoglie parzialmente, nei sensi e nei termini precisati, il ricorso introduttivo proposto da SA IT S.r.l., con le conseguenze precisate in motivazione, mentre lo respinge per la restante parte;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti proposto da SA IT S.r.l.;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Home Medicine S.r.l. e Nippon Gases Pharma S.r.l.;
- accoglie, nei sensi e nei termini precisati, il ricorso incidentale proposto da TE S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l., con le conseguenze precisate in motivazione.
Condanna SA IT S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Home Medicine S.r.l. e Nippon Gases Pharma S.r.l., che liquida in Euro 1.500,00 (€ millecinquecento/00), oltre accessori di legge; spese compensate in relazione a tutte le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN Barone, Presidente
Giovanni US IO AT, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Giovanni US IO AT | AG NN Barone |
IL SEGRETARIO