TAR Catania, sez. V, sentenza 06/05/2026, n. 1357
TAR
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Rigettato
    Omessa esclusione per incongruità dei costi aziendali della manodopera

    Il motivo è infondato poiché gli oneri aziendali sono rimessi alla valutazione del singolo partecipante e non possono essere determinati rigidamente dalla stazione appaltante. Inoltre, anche ammettendo l'incongruenza, non è stato dimostrato che la loro rideterminazione al rialzo renderebbe irrealizzabile l'offerta nella globalità. I calcoli della ricorrente sono inoltre fallaci in quanto basati sul numero complessivo di pazienti che nessun operatore può avere in carico da solo.

  • Rigettato
    Omessa verifica equipollenza tra CCNL

    Il motivo è infondato. La dichiarazione di equivalenza delle tutele è suscettibile di soccorso istruttorio. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione di impegno a garantire il trattamento economico e giuridico discendente dal CCNL AIOP, che è più pregnante della mera dichiarazione di equivalenza.

  • Accolto
    Vizi nella valutazione dei criteri tecnici

    Il motivo è parzialmente fondato limitatamente al subcriterio B1. La valutazione dei criteri tecnici è sufficientemente chiara e analitica, e l'uso di coefficienti intermedi è legittimo. Non vi era obbligo di verbalizzare i coefficienti dei singoli commissari. I criteri G, C1 e C2 sono adeguatamente descritti. L'attribuzione del punteggio per il subcriterio B1 è irragionevole e deve essere rivalutata tra il TI SA e il TI TE.

  • Rigettato
    Illegittimità della disciplina di gara per criteri di valutazione generici e coefficienti variabili

    Il motivo è infondato, facendo rinvio alle considerazioni svolte in relazione al precedente motivo di gravame riguardo alla validità dei criteri di valutazione e dei coefficienti.

  • Rigettato
    Errata valutazione del subcriterio B2 (Qualificazione e esperienza del personale)

    Il motivo è infondato. La censura non è dimostrata in quanto la ricorrente si concentra sull'esperienza specifica nel settore, mentre il disciplinare fa riferimento alla qualificazione ed esperienza in generale. Inoltre, la contestazione relativa all'operatore primo classificato non è sufficientemente provata.

  • Improcedibile
    Contestazione mancata attivazione verifica congruità offerta SA IT S.p.a.

    Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto le contestazioni della ricorrente principale nei confronti del TI Home Medicine sono risultate infondate e la posizione di quest'ultimo è intangibile.

  • Accolto
    Vizi nella documentazione amministrativa del TI SA IT S.p.a. - Equivalenza CCNL

    Il ricorso incidentale è fondato. L'aggiudicazione in favore del TI SA IT S.r.l.-IT IT S.r.l. deve essere annullata poiché la stazione appaltante non ha verificato l'equivalenza dei CCNL presentati dal TI SA IT S.r.l.-IT IT S.r.l. come richiesto dalla normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 06/05/2026, n. 1357
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1357
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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