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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2015/2023 R.G.A.C. introitata all'udienza del 29/10/2025
TRA
, nata a [...] il [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall' Avv. FISCHETTI FRANCESCA, (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Taranto alla via Mignogna n. 2, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. MONTESARDO FABIO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla Via G.Sabato n. 30, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti come da verbale di udienza del 29/10/2025 con l'intervento del P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2023, ha premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Taranto in data 01/10/2009 con e che dalla loro unione nasceva un figlio CP_1
(Taranto, 9.10.2013); che con Sentenza non definitiva n. 594/2021 del 11.03.2021, il Per_1
Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione e, tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. Si costituiva ritualmente in giudizio , non opponendosi all'accoglimento della domanda CP_1 concernente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, avanti al Giudice Relatore del 06.02.2024, fallito il tentativo di conciliazione, venivano confermati i provvedimenti della separazione con nomina di un curatore speciale per il minore e veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
Nell'udienza del 29.10.2025, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione in ordine allo status.
**********
La domanda di emissione di sentenza parziale di divorzio, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo dei coniugi, come affermato da entrambi e confermato dalle circostanze fattuali relative al presente giudizio.
Pertanto, il decorso del termine di legge senza la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, sulla quale il matrimonio è fondato, perfeziona la fattispecie prevista dall'art. 3 nr. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale può quindi emettere sentenza non definitiva immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di stato delle persone, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per definire le questioni accessorie di carattere economico, non potendo le stesse essere decise, al momento, in assenza della necessaria attività istruttoria. La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da e , con l'intervento del P.M. in sede, così dispone: Parte_1 CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 01/10/2009 da , nata a [...] Parte_1 il 15/12/1979, e , nato a [...] il [...], con atto trascritto nei CP_1 registri degli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2009 al n. 112 parte II serie
A; - ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett. d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- rinvia al definitivo la regola delle spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n. 2015 /2023 R. G. A. C.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 2015 /2023 R.G.A.C. introitata all'udienza del 29/10/2025
TRA
, nata a [...] il [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall' Avv. FISCHETTI FRANCESCA, (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Taranto alla via Mignogna n. 2, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. MONTESARDO FABIO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla Via G.Sabato n. 30, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
********* rilevato che, con odierna sentenza non definitiva è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , sopra generalizzati, e che Parte_1 CP_1 la causa deve continuare per l'istruttoria e decisione in ordine alle pronunce accessorie;
visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi al Giudice Relatore all'udienza del 11.02.2026 ore 10.20 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2015/2023 R.G.A.C. introitata all'udienza del 29/10/2025
TRA
, nata a [...] il [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall' Avv. FISCHETTI FRANCESCA, (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Taranto alla via Mignogna n. 2, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. MONTESARDO FABIO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla Via G.Sabato n. 30, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti come da verbale di udienza del 29/10/2025 con l'intervento del P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2023, ha premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Taranto in data 01/10/2009 con e che dalla loro unione nasceva un figlio CP_1
(Taranto, 9.10.2013); che con Sentenza non definitiva n. 594/2021 del 11.03.2021, il Per_1
Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione e, tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. Si costituiva ritualmente in giudizio , non opponendosi all'accoglimento della domanda CP_1 concernente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, avanti al Giudice Relatore del 06.02.2024, fallito il tentativo di conciliazione, venivano confermati i provvedimenti della separazione con nomina di un curatore speciale per il minore e veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
Nell'udienza del 29.10.2025, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione in ordine allo status.
**********
La domanda di emissione di sentenza parziale di divorzio, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo dei coniugi, come affermato da entrambi e confermato dalle circostanze fattuali relative al presente giudizio.
Pertanto, il decorso del termine di legge senza la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, sulla quale il matrimonio è fondato, perfeziona la fattispecie prevista dall'art. 3 nr. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale può quindi emettere sentenza non definitiva immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di stato delle persone, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per definire le questioni accessorie di carattere economico, non potendo le stesse essere decise, al momento, in assenza della necessaria attività istruttoria. La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da e , con l'intervento del P.M. in sede, così dispone: Parte_1 CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 01/10/2009 da , nata a [...] Parte_1 il 15/12/1979, e , nato a [...] il [...], con atto trascritto nei CP_1 registri degli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2009 al n. 112 parte II serie
A; - ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett. d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- rinvia al definitivo la regola delle spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n. 2015 /2023 R. G. A. C.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 2015 /2023 R.G.A.C. introitata all'udienza del 29/10/2025
TRA
, nata a [...] il [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall' Avv. FISCHETTI FRANCESCA, (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Taranto alla via Mignogna n. 2, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. MONTESARDO FABIO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla Via G.Sabato n. 30, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
********* rilevato che, con odierna sentenza non definitiva è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , sopra generalizzati, e che Parte_1 CP_1 la causa deve continuare per l'istruttoria e decisione in ordine alle pronunce accessorie;
visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi al Giudice Relatore all'udienza del 11.02.2026 ore 10.20 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente