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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 494/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
AR UI, EL
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3207/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239030475088000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239030475088000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239030475088000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239030475088000 IRPEF-ALIQUOTE 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3690/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 3207/2025 Ricorrente_1 (residente in [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 , si oppone ad avviso d'intimazione n. 06820239030475088, notificata dall'Ader di Novara, in uno alle cartelle di pagamento – avvisi di accertamento di seguito indicati 1) 06820070383066803000, presuntivamente notificata in data 30.12.2010, IRPEF anni
2004 – importo intimazione € 25.163,79; 2) 06820100514458861000, presuntivamente notificata in data
30.12.2010, avente ad oggetto IRPEF – anno 2006, importo intimazione € 15.000 ca;
3)
06820110014341842000, presuntivamente notificata il 22.2.2011, ad oggetto IRPEF anno 2008. Importo intimazione € 160000 ca;
4) 06820110043149101000, presuntivamente notificata in data 30.11.2011, avente
IRPEF anno 2007, per un importo totale € 38.270,21.
Il ricorrente aveva formulato opposizione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Novara, la quale, con ordinanza, si era dichiarata territorialmente incompetente, indicando in questa Corte di I g. di Milano, il
Giudice al quale proporre l'opposizione.
E pertanto in riassunzione eccepisce:
1) mancata notifica delle cartelle esattoriali, afferenti crediti dell'Agenzia entrate di Monza e Brianza –
Ufficio Territoriale di Desio. ANNI: 2004 - 2006 - 2007 – 2008
2) DECADENZA dal diritto di pretendere il credito
3) PRESCRIZIONE delle cartelle, nonché degli atti prodromici sottesi alle stesse.
Chiede quindi che gli atti impugnati (intimazione + cartelle) siano annullati.
Si costituisce ADER, la quale eccepisce di aver solo formulato l'avviso sulla scorte di ruoli di altri uffici finanziari e pertanto di non avere legittimazione in relazione alle eccezioni avverso al ruolo. Per ciò che la riguarda produce le notifiche delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va osservato poi nel merito che l'ente di esazione ha depositato in atti, al proprio allegato n. 2, i referti di notifica relativi agli atti presupposti dell'avviso impugnato.
Ciò pone il Collegio nella condizione di valutare le motivazioni proposte dalla parte ricorrente alla luce di dette notificazioni.
Ebbene, il ricorrente non è riuscito a convincere il Collegio della lamentata carenza dei titoli a monte della intimazione impugnata. E questo poiché è il caso di sottolineare che, costituendo la relata di notifica un atto pubblico, in quanto proveniente da un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, come la Suprema
Corte di Cassazione ha più volte ribadito, alla luce del disposto dell'art. 2700 c.c., le attestazioni in essa contenute, inerenti all'attività che l'U.G., o di soggetto legittimamente delegato, certifica di aver eseguito, oltre che alle dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale), sono assistite da fede pubblica privilegiata – Corte di Cassazione n. 5305 del 01.06.1999, Corte di Cassazione n. 7763 del 20.07.1999.
Va quindi considerato, per quanto attiene il caso di specie, che le notifiche di che trattasi, prodotte agli atti dalla resistente, essendo come detto ascrivibili tra gli atti pubblici, affidati alla responsabilità di pubblico ufficiale o di soggetto da questo delegato come nel caso di specie, restino sottoposte alla rigida disciplina dell'art. 2700 C.C., ove è stabilita la loro probatorietà <>, da esperirsi ai sensi dell'art. 221 e ss. C.p.c.
Cosicché, non avendo parte ricorrente fornito alla Corte concreta prova di aver intrapreso alcuna attività in tal senso, che avrebbe comportato un rapporto di dipendenza del presente giudizio rispetto a quello dinanzi al Giudice Ordinario, limitandosi meramente ad asserire, in questa sede, la mancata ricezione delle cartelle e a disconoscere la documentazione all'uopo prodotta dalla controparte, nessun pregio possono ottenere le doglianze esposte nel merito dei tributi.
Il ricorso deve ritenersi dunque infondato e deve consequenzialmente essere respinto, in virtù di quanto argomentato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.450,00 per ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio alla data della presente pronunzia.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro
1.450,00 in favore di ciascuna Agenzia resistente costituita.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
AR UI, EL
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3207/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239030475088000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239030475088000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239030475088000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239030475088000 IRPEF-ALIQUOTE 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3690/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 3207/2025 Ricorrente_1 (residente in [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 , si oppone ad avviso d'intimazione n. 06820239030475088, notificata dall'Ader di Novara, in uno alle cartelle di pagamento – avvisi di accertamento di seguito indicati 1) 06820070383066803000, presuntivamente notificata in data 30.12.2010, IRPEF anni
2004 – importo intimazione € 25.163,79; 2) 06820100514458861000, presuntivamente notificata in data
30.12.2010, avente ad oggetto IRPEF – anno 2006, importo intimazione € 15.000 ca;
3)
06820110014341842000, presuntivamente notificata il 22.2.2011, ad oggetto IRPEF anno 2008. Importo intimazione € 160000 ca;
4) 06820110043149101000, presuntivamente notificata in data 30.11.2011, avente
IRPEF anno 2007, per un importo totale € 38.270,21.
Il ricorrente aveva formulato opposizione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Novara, la quale, con ordinanza, si era dichiarata territorialmente incompetente, indicando in questa Corte di I g. di Milano, il
Giudice al quale proporre l'opposizione.
E pertanto in riassunzione eccepisce:
1) mancata notifica delle cartelle esattoriali, afferenti crediti dell'Agenzia entrate di Monza e Brianza –
Ufficio Territoriale di Desio. ANNI: 2004 - 2006 - 2007 – 2008
2) DECADENZA dal diritto di pretendere il credito
3) PRESCRIZIONE delle cartelle, nonché degli atti prodromici sottesi alle stesse.
Chiede quindi che gli atti impugnati (intimazione + cartelle) siano annullati.
Si costituisce ADER, la quale eccepisce di aver solo formulato l'avviso sulla scorte di ruoli di altri uffici finanziari e pertanto di non avere legittimazione in relazione alle eccezioni avverso al ruolo. Per ciò che la riguarda produce le notifiche delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va osservato poi nel merito che l'ente di esazione ha depositato in atti, al proprio allegato n. 2, i referti di notifica relativi agli atti presupposti dell'avviso impugnato.
Ciò pone il Collegio nella condizione di valutare le motivazioni proposte dalla parte ricorrente alla luce di dette notificazioni.
Ebbene, il ricorrente non è riuscito a convincere il Collegio della lamentata carenza dei titoli a monte della intimazione impugnata. E questo poiché è il caso di sottolineare che, costituendo la relata di notifica un atto pubblico, in quanto proveniente da un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, come la Suprema
Corte di Cassazione ha più volte ribadito, alla luce del disposto dell'art. 2700 c.c., le attestazioni in essa contenute, inerenti all'attività che l'U.G., o di soggetto legittimamente delegato, certifica di aver eseguito, oltre che alle dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale), sono assistite da fede pubblica privilegiata – Corte di Cassazione n. 5305 del 01.06.1999, Corte di Cassazione n. 7763 del 20.07.1999.
Va quindi considerato, per quanto attiene il caso di specie, che le notifiche di che trattasi, prodotte agli atti dalla resistente, essendo come detto ascrivibili tra gli atti pubblici, affidati alla responsabilità di pubblico ufficiale o di soggetto da questo delegato come nel caso di specie, restino sottoposte alla rigida disciplina dell'art. 2700 C.C., ove è stabilita la loro probatorietà <>, da esperirsi ai sensi dell'art. 221 e ss. C.p.c.
Cosicché, non avendo parte ricorrente fornito alla Corte concreta prova di aver intrapreso alcuna attività in tal senso, che avrebbe comportato un rapporto di dipendenza del presente giudizio rispetto a quello dinanzi al Giudice Ordinario, limitandosi meramente ad asserire, in questa sede, la mancata ricezione delle cartelle e a disconoscere la documentazione all'uopo prodotta dalla controparte, nessun pregio possono ottenere le doglianze esposte nel merito dei tributi.
Il ricorso deve ritenersi dunque infondato e deve consequenzialmente essere respinto, in virtù di quanto argomentato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.450,00 per ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio alla data della presente pronunzia.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro
1.450,00 in favore di ciascuna Agenzia resistente costituita.