Articolo 23 della Legge 8 marzo 1949, n. 75
Articolo 22Articolo 24
Versione
23 marzo 1949
Art. 23. Operativita' della garanzia dello Stato

Fermo il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , e successive modificazioni, la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato, ai sensi del precedente articolo 21, diventa operativa e lo Stato e' tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto quando, essendo la nave ipotecata oggetto di esecuzione forzata, abbia avuto termine la procedura esecutiva nei suoi confronti o nei riguardi delle cose sottoposte a privilegio ai termini del precedente articolo.
Inoltre la detta garanzia sussidiaria, diventa ugualmente operativa, e lo Stato e' tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto finanziatore nei casi seguenti:
a) ogni qualvolta abbia avuto luogo la perdita totale della nave ipotecata per quella parte del credito dell'ente o istituto finanziatore che non fosse coperta dall'indennita' di assicurazione;
b) ogni qualvolta la nave abbia formato oggetto di cattura o di procedimenti cautelativi od esecutivi fuori delle acque territoriali nazionali, sempre che siano trascorsi almeno sei mesi dalla cattura o dall'inizio di detti procedimenti.
Entrata in vigore il 23 marzo 1949