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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2396/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2396/2024 R.G. promossa da
(C.F.: in proprio nonché Parte_1 C.F._1 quale procuratrice generale di (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, C.F._2 dall'Avv. Enrico Bartolini, presso il cui studio in Brescia, Via Aldo Moro n. 5, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo Panzieri, presso il cui studio in Via del Capitano n. 4, è CP_1 elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 27.5.2025, N. 2396/2024 R.G. 2 / 17
per in proprio nonché quale procuratrice generale di Parte_1
l'Avv. Enrico Bartolini insiste affinché venga disposta la Parte_2 già richiesta CTU tecnico contabile necessaria ai fini del decidere come affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 5091/2016) e che, previa ricostruzione del tenore delle pattuizioni relative al contratto di mutuo per cui è causa e previa verifica della coerenza del piano di ammortamento elaborato e di quello in concreto applicato a dette pattuizioni, accerti e determini (con calcolo matematico): A) se nella formula della rata che determina l'importo della rata iniziale del piano di ammortamento del contratto la convenuta abbia applicato l'algoritmo dell'interesse composto CP_1
(1+i elevato a n); B) l'indicazione nel contratto di mutuo de quo del costo occulto dell'interesse composto nella formula della rata del piano di ammortamento, con indicazione del Tasso Annuo Equivalente - TAE alla quale la Banca era obbligata in virtù di quanto previsto dalla Delibera CICR 9.02.2000 art. 6 e 7 o con la sua espressa indicazione tra le clausole abusive/vessatorie sottoscritte in calce per espressa accettazione del mutuatario;
C) la percentualizzazione di detto costo occulto per gli anni di durata del contratto;
D) la somma di detta percentualizzazione al tasso corrispettivo e la verifica se il risultato superi il tasso soglia alla stipula e/o in corso di rapporto;
E) la percentualizzazione di detto costo occulto rata per rata, la somma al tasso corrispettivo del periodo e la verifica se il risultato superi il tasso soglia de periodo;
F) la percentualizzazione di detto costo occulto nel calcolo dell'ISC/TAEG, con ricalcolo del piano di ammortamento in assenza del regime di interesse composto nella formula della rata, cioè a quota capitale sempre di uguale importo;
G) il tasso di mora reale rapportandolo alla composizione della rata iniziale;
H) il tasso complessivo in relazione alla clausola di risoluzione contrattuale, che prevede che il tasso di mora sia calcolato anche sulle rate scadute;
I) nonché quantificare ogni altra criticità che il nominato CTU rileverà in relazione al suindicato contratto. nonché per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa/contraria istanza ed eccezione disattese anche in via istruttoria ed incidentale e per tutti i motivi gradatamente esposti: nel merito: 1) accertare e N. 2396/2024 R.G. 3 / 17
dichiarare che gli interessi convenuti nel mutuo stipulato in data 1/07/1999 n.
69815/rep. 7998/racc. Notaio tra “ Per_1 Controparte_1 ed i sigg. e , sono di tipo Parte_3 Parte_1 Parte_2 usurario e/o in violazione di quanto disposto dall'art. 117 commi 4) – 5) e 6) TUB
e/o della delibera CICR 9.02.2000 artt. 6 e 7; 2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui determina gli interessi applicati, nonché l'illegittimità dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta nel calcolo della rata per tutte le ragioni infra espresse;
3) per l'effetto condannare la
Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore: a) a rielaborare l'intero piano finanziario di rimborso a partire dalla data di stipula
(1/07/1999) del contratto in base al regime semplice dell'interesse, applicando il tasso “sostitutivo” BOT (art. 117 - comma 7 lett. A) TUB), o di altro tasso che sarà ritenuto di giustizia;
b) a restituire alla ricorrente tutte le somme pagate in eccedenza alla data di rielaborazione del piano, determinate nell'allegata perizia econometrica e pari ad € 51.930,21 (di cui € 51.772,04 per interessi indebitamente pagati + € 158,16 per altri costi pretesi) o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre, eventualmente, ad una somma a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa 1 ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Compenso professionale, oltre accessori di legge e spese di CTU e CTP, rifusi, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”; per 'Avv. Paolo Panzieri così Controparte_1 conclude: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per i motivi e le causali di cui in premessa, respingere le domande attrici perché inammissibili, improponibili, irricevibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 17.12.2024, Parte_1
, in proprio nonché quale procuratrice generale di
[...] Parte_2 esponeva che essa e in proprio e quali genitori esercenti la potestà Parte_3 N. 2396/2024 R.G. 4 / 17
sulla minore avevano stipulato, con atto pubblico in data Parte_2
1.7.1999, un contratto di mutuo fondiario con Controparte_1 per £ 150.000.000, da restituire in sessanta rate semestrali al tasso
[...]
d'interesse indicato in contratto;
sosteneva, in via generale, che il regime di capitalizzazione composta, in quanto più oneroso per il mutuatario, doveva essere indicato per scritto, che il piano di ammortamento alla francese comportava necessariamente l'applicazione del regime composto e che tale regime comportava a sua volta un “costo occulto” a carico del mutuatario;
sulla base di una consulenza tecnica di parte, sosteneva altresì che, nel caso di specie, tale costo occulto non risultava indicato, così come non era indicato il TAE, in violazione dell'art. 6 delibera CICR 9.2.2000 e, richiamando Cassazione civile, sez. unite, 29 maggio
2024, n. 15130, che il contratto era nullo ai sensi dell'art. 117 commi 4 e 6 Decreto
Legislativo 1 ottobre 1993 n. 385, in quanto prevedeva un costo, appunto il costo occulto, maggiore di quello pubblicizzato;
evidenziava le anomalie del contratto, ovvero l'incompletezza del piano di ammortamento, l'incertezza del tasso d'interesse Euribor applicato, la violazione dell'art. 117 commi 4 e 6 TUB e la mancata indicazione dell'ISC/TAEG; da ultimo, lamentava anche l'usurarietà del tasso d'interesse applicato;
concludeva per l'accertamento della nullità del contratto, la rideterminazione del rapporto dare/avere e la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la resistente si costituiva tempestivamente il Controparte_1
28.2.2025, in vista della prima udienza ex art. 281-duodecies c.p.c. del 25.3.2025, contestando nel merito la domanda attorea;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari alla prima udienza citata e concessi i termini di cui all'art. 281-duodecies comma 4° c.p.c., la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione. N. 2396/2024 R.G. 5 / 17
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente , in proprio e quale procuratrice di ha proposto una Parte_1 Pt_2 domanda di accertamento della nullità di un contratto di mutuo e di conseguente accertamento del saldo e restituzione di interessi corrisposti in eccesso.
Preliminarmente, si deve ribadire che la domanda è procedibile, in quanto la proposizione della domanda in giudizio è stata preceduta dall'esperimento, seppure con esito negativo, del tentativo obbligatorio di mediazione (doc. 2 fasc.ric.), previsto a pena di improcedibilità dall'art. 5 comma 1 Decreto Legislativo 4 marzo
2010 n. 28 per le controversie in materia di contratti bancari.
Ciò detto e passando al merito della controversia, è pacifico e documentalmente provato che e , in proprio e quali CP_2 Parte_1 rappresentanti della figlia minorenne con atto pubblico in data Parte_2
1.7.1999 (doc. 4 fasc.att.), hanno stipulato con Controparte_1 un contratto di mutuo fondiario per la somma di € 150.000,00, da rimborsare
[...] in sessanta rate semestrali;
è altresì pacifico che in data 12.7.2004 è Parte_3 deceduto (doc. 5 fasc.ricorrente), che il mutuo è stato poi rinegoziato (doc. 6 fasc.ricorrente) e che, in data 29.10.2008, le eredi del defunto, ovvero la moglie e la figlia si sono accollate la quota del Parte_1 Parte_2 defunto (doc. 7 fasc.ricorrente).
In relazione a tale contratto, la ricorrente ha lamentato anzitutto, al punto E.1) del ricorso, l'incompletezza del piano di ammortamento, perché erano indicate le quote capitale di ciascuna rata mentre la quota interessi era indicata solo per le prime quattro rate e perché non era specificato quale regime finanziario era stato applicato.
Si deve in proposito premettere che, effettivamente, la determinazione degli interessi in misura superiore al tasso legale deve essere fatta per iscritto, in ossequio a quanto disposto sia dall'art. 1284 comma 3° c.c. (che espressamente prevede che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto), sia dall'art. 117 D.lgs. n. 385/1993, il quale sancisce che i contratti devono indicano il N. 2396/2024 R.G. 6 / 17
tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati;
tuttavia, tale requisito formale può essere soddisfatto anche per relationem, purché sia rispettato il requisito della determinatezza o della determinabilità del tasso pattuito, per come richiesto dall'art. 1346 c.c.. Secondo la giurisprudenza, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse: a tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 154, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30 marzo
2018, n. 8028); analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2024, n. 16456); in particolare, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382) N. 2396/2024 R.G. 7 / 17
Ciò detto, nel contratto di mutuo, all'art. 1 le parti hanno espressamente pattuito che la somma indicata veniva data a mutuo “all'interesse del 4% (quattro per cento) nominale annuo, salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata dell'ammortamento, risulterà in dipendenza di quanto di seguito pattuito all'articolo 4 …” e, quindi, all'art. 4, hanno ulteriormente pattuito che “i criteri per la determinazione del tasso d'interesse applicato sono i seguenti: - in caso di tasso fisso il medesimo sarà pari all'Interest Rate Swap lettera Euro a 2, 3 o 5 anni, a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo da regolare, maggiorato di 1,4 punti;
- in caso di tasso variabile il medesimo sarà pari al tasso
Euribor 6 mesi lettera maggiorato di 1,5 punti” e quindi hanno ulteriormente convenuto “di applicare alla presente operazione un tasso di interesse variabile modularmente per tutta la durata del finanziamento, fermo rimanendo il tasso di interesse sopra previsto all'art. 1 per la determinazione degli interessi fino alla scadenza della quarta rata”, con la precisazione che “successivamente, la parte mutuataria … potrà chiedere ed ottenere l'applicazione del tasso fisso o quella del tasso variabile all'epoca determinati in base ai criteri sopra determinati…”.
Alla luce di quanto precede, si comprende che la mancata indicazione nel piano di ammortamento della quota interessi da restituire per le rate successive alla quarta non è il frutto di un'incompleta predisposizione del piano di riparto ma la semplice conseguenza dell'impossibilità di determinare il tasso d'interesse al momento di stipulazione del contratto, ferma la sua determinabilità successiva: in effetti, nel piano d'ammortamento in esame, la quota capitale è indicata per ciascuna rata perché determinabile sin dall'inizio, mentre la quota interessi è stata indicata solo per le prime quattro rate, perché solo per tali rate, per le quali era prevista l'applicazione del tasso fisso previsto in contratto, era possibile quantificare anche l'importo degli interessi;
viceversa, analogo calcolo non poteva essere eseguito per le ulteriori rate, per le quali le parti avevano concordato che il mutuatario potesse scegliere tra applicazione del tasso fisso o del tasso variabile, alle condizioni contrattualmente concordate, e, quindi, il tasso d'interesse in concreto da applicare non era ancora determinato ma solo determinabile all'esito dell'esercizio N. 2396/2024 R.G. 8 / 17
dell'opzione da parte del mutuatario sulla base dei criteri concordati. Come detto, però, ciò non comporta alcuna nullità, appunto perché il tasso d'interesse è comunque determinabile nel corso del rapporto, sulla base dei criteri indicati.
Quanto al secondo profilo, attinente al regime di ammortamento, in realtà, proprio nell'intestazione del piano di ammortamento si legge “ammortamento: … francese” con la relativa formula matematica;
ed infatti, nelle prime quattro rate richiamate supra, è espressamente indicato che la rata, comprensiva di capitale e interessi, è sempre pari a £ 4.315.195, cioè è costante, mentre variano le quote di capitale e interessi, per come indicato nel medesimo piano di ammortamento.
Al punto E.2), poi, con riferimento al tasso Euribor, la ricorrente lamenta la mancata esatta indicazione del tipo di tasso euribor da utilizzare, cioè del tasso con divisore 360 o con divisore 365, precisazione che è invece contenuta solo nell'atto di rinegoziazione del mutuo del 2009.
A tal proposito, si deve premettere che il tasso interbancario “Euribor”, acronimo di
“Euro Interbank Offered Rate”, è il tasso di interesse attualmente utilizzato come parametro di indicizzazione sui mutui a tasso variabile, e costituisce il tasso interbancario di riferimento diffuso dalla Federazione RIa Europea, ogni giorno, in base alle quotazioni rilevate da un gruppo di banche rappresentative nel panorama creditizio europeo e mondiale ed è pubblicato su siti internet e quotidiani specializzati in materia finanziaria e, dunque, è facilmente accertabile e verificabile.
In questo senso, tale parametro non ha affatto carattere potestativo, in quanto dipende evidentemente dall'andamento del mercato e non presenta alcun profilo di indeterminatezza, in quanto è facilmente individuabile per relationem.
È pur vero che non esiste un unico tasso Euribor, ma esistono differenti tassi, classificabili in base a due distinti parametri, ossia in base alla durata del tasso ed in base al suo divisore. In base alla durata, si distinguono l'Euribor a un mese, a tre mesi, a sei mesi, ecc…; in base al divisore, si distinguono Euribor divisore 360 ed
Euribor divisore 365, a seconda che si consideri l'anno commerciale di 360 giorni
(12 mesi da 30 giorni ciascuno) ovvero all'anno solare di 365 giorni (quest'ultimo, peraltro, è stato eliminato dalla quotazione ufficiale a partire dall'1.4.2019, quando N. 2396/2024 R.G. 9 / 17
l'European Money Markets Institute (EMMI), per semplificare il calcolo, ha deciso di pubblicare solo il tasso Euribor con divisore 360).
Tuttavia, fermo restando che la differenza tra Euribor 360 ed Euribor 365 è minima e che il primo è leggermente inferiore al secondo, la mancata indicazione del divisore non comporta alcuna indeterminabilità del tasso ma, semmai, nel caso che la banca abbia applicato il tasso con divisore 365, ovvero il tasso più elevato, una condotta arbitraria della fonte di risarcimento del danno. Ma nel caso di CP_1 specie, la ricorrente non ha in alcun modo allegato che sia stato applicato il tasso euribor per essa più svantaggioso.
Al punto E.3), la ricorrente ha ancora lamentato la violazione dell'art. 117 commi 4
e 6 TUB, ovvero le disposizioni secondo cui “i contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” e, in particolare, hanno evidenziato che, per effetto della capitalizzazione composta degli interessi, non vi era equivalenza tra il tasso d'interesse pattuito e quello di fatto applicato.
Rispetto a tale doglianza, si deve premettere che la tesi della ricorrente si fonda sull'affermazione per cui, nel contratto in esame, il piano di ammortamento alla francese comporterebbe un'illegittima capitalizzazione degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., e, comunque, l'applicazione di interessi maggiori di quelli concordati, per come affermato dalla stessa ricorrente nella parte iniziale del proprio ricorso.
In realtà, come anche recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 29 maggio 2024, n. 15130), l'ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti”, comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente): il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni N. 2396/2024 R.G. 10 / 17
di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Ciò detto, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, anche all'interno del Tribunale di Siena, non risulta concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando, in sede genetica del negozio, il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ai sensi dell'art. 1283 c.c.. Come del resto affermato in più occasioni da questo Tribunale e recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata;
in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce;
tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale;
ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente;
il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Ed analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: anche rispetto a tale tipo di contratto di mutuo, infatti, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo N. 2396/2024 R.G. 11 / 17
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti (cfr. ancora Cassazione civile, sez. I,
19 marzo 2025, n. 7382).
Dunque, una volta ritenuto che l'ammortamento alla francese non comporta anatocismo né costi occulti, si deve escludere che la sua applicazione determini la violazione dell'art. 117 comma 4 T.U.B. e la conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 comma 6 T.U.B..
Ancora, al punto E.4) del ricorso la ricorrente lamenta la mancata indicazione dell' . Pt_4
Si deve, tuttavia, rilevare che l'ISC - Indicatore Sintetico di Costo ha finalità essenzialmente informativa, in termini di trasparenza contrattuale, cioè ha lo scopo di porre il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, e non incide quindi né sul contenuto della prestazione a carico del cliente, in quanto non rappresenta un ulteriore tasso o costo dell'operazione, né sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, che sono definite dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali;
esso, peraltro, è stato espressamente previsto, per la prima volta, nella delibera CICR 4 marzo 2003 n.
283, contenente la “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari”, dall'art. 9 comma 2 che, sotto la rubrica
“Informazione contrattuale”, ha stabilito che “la Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla banca d'Italia medesima”; successivamente, la Banca d'Italia, con Circolare 25 luglio Par 2003, ha regolato l nel titolo X - Capitolo 1 - “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”, Sezione II “Pubblicità e informazione precontrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”; e quindi, la medesima Banca d'Italia, con la circolare 29 luglio 2009 e successive modifiche ha, N. 2396/2024 R.G. 12 / 17
Par ancora una volta, previsto il suddetto unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi, e non nel contratto, specificando che il suddetto indicatore sintetico di costo era denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG).
Dunque, deve escludersi che, nel contratto oggetto di causa, stipulato nel 1999, quando ancora la disciplina appena citata non era ancora stata adottata, vi fosse l'obbligo di indicare l' . Pt_4
A maggior ragione, si deve anche rilevare che sia l'art. 121 comma 1 lett. e) T.U.B., che afferma che l'espressione “«costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito
e di cui il finanziatore è a conoscenza”, sial'art. 125-bis T.U.B., che prevede, per i soli contratti stipulati dai consumatori, la nullità della clausola relativa “a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG”, sono stati, a loro volta, introdotti con Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dunque in epoca ben successiva alla stipulazione del contratto oggetto della presente controversia.
Per completezza, considerato che la ricorrente ha lamentato anche la mancata indicazione del TAE - Tasso Annuo Effettivo, in violazione di quanto previsto dalla delibera CICR 9 febbraio 2000, si deve anzitutto rilevare che anche tale delibera è successiva alla stipulazione del contratto oggetto di causa e che, per quanto previsto dall'art. 6, norma dettata ancora una volta in tema di trasparenza contrattuale, “i contratti … stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso d'interesse applicato”.
Inoltre, la medesima norma dispone anche che “nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” ma, nel caso di specie, come detto, non vi è alcuna capitalizzazione per effetto dell'adozione del regime di ammortamento alla francese;
e dunque, la norma in questione non si applica neanche sotto questo profilo. N. 2396/2024 R.G. 13 / 17
Da ultimo, al punto F) del ricorso, la ricorrente lamenta anche l'usurarietà del tasso d'interesse applicato, in particolare al punto F.2) l'usura originaria ed al punto F.3)
l'usura sopravvenuta.
A tal proposito, dal punto di vista del quadro normativo, si deve premettere che l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3°, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo 4° comma, richiede che nella determinazione del tasso d'interesse usurario si tenga “conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”; in particolare, con norma di interpretazione autentica,
l'art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n. 24, ha stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”; a sua volta, l'art. 2 comma 4° legge 7 marzo 1996 n. 108, chiamato a stabilire i limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo vigente inizialmente ed all'epoca del contratto oggetto di causa, disponeva che questo tasso, aumentato della metà, rappresentava il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari;
attualmente, a seguito della modifica operata dall'art. 8, comma 5, lett. d) D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011
n. 106, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali. A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le “Istruzioni per la rilevazione del
TEGM ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia. N. 2396/2024 R.G. 14 / 17
Tanto premesso, il ragionamento posto alla base della domanda della ricorrente, ovvero il fatto che nella determinazione del TEG si dovrebbe applicare una formula di calcolo diversa da quella prevista dalla Banca d'Italia, non appare corretto.
In effetti, alla base della normativa in tema di usura si colloca indubbiamente un'esigenza di omogeneità o simmetria, nella determinazione del tasso concretamente applicato al rapporto rispetto al TEGM, i quali devono essere determinati prendendo in considerazione i medesimi elementi. Come evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965; Cassazione civile, sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303), la necessità di attenersi ai criteri dettati dalla Banca d'Italia è finalizzata a rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale;
ciò in quanto l'utilizzo di metodologie e formule matematiche “alternative” - quali sono quelle proposte da parte ricorrente tramite il proprio consulente di parte - non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale quanto quella del , con la conseguenza che il giudice, chiamato a verificare il Pt_6 rispetto della soglia antiusura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia con il
TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio. Infatti, poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di causa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato.
Del resto, le istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate, in quanto costituiscono lo strumento utilizzato dall'autorità amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 legge 108/1996 che la stessa legge le demanda per la concreta N. 2396/2024 R.G. 15 / 17
determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito - con un semplice automatismo - il cd. “tasso soglia” per ciascuna categoria di operazione.
Al giudice resta pertanto preclusa la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG totalmente diverso da quello disposto dalla Banca d'Italia, posto che, in tal modo, egli non si limiterebbe a verificare il rispetto della legge, siccome completata dal procedimento amministrativo di cui sopra, ma sostituendosi alle autorità all'uopo preposte, finirebbe con l'integrare arbitrariamente il contenuto del precetto normativo.
Per tale ragione, il raffronto deve essere effettuato calcolando il TEG sulla base del medesimo criterio indicato dalla Banca d'Italia per la determinazione del TEGM.
Ciò detto, è pur vero che anche il tasso d'interesse moratorio è soggetto alla verifica dell'usurarietà.
Tuttavia, per le ragioni appena evidenziate, deve escludersi che il tasso d'interesse rilevante ai fini della valutazione dell'usura possa essere il c.d. tasso complessivo, determinato sulla base della “sommatoria” dei tassi d'interesse corrispettivo e moratorio o, come sostenuto dalla ricorrente, sulla base di una “maggiorazione” del tasso d'interesse convenzionale, dovendosi utilizzare piuttosto il tasso moratorio in sé per sé considerato, come determinato sulla base del contenuto del contratto.
In tal senso, tenuto conto del fatto che il tasso moratorio è determinato in contratto in 3 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo e che il tasso corrispettivo
è previsto nella misura del 4%, il tasso moratorio ammonta al 7%; a sua volta, il tasso soglia per la categoria “mutui ipotecari a tasso fisso e variabile” è pari al
7,38% a partire da un TEGM del 4,92%.
Alla luce di tali considerazioni, il contratto di mutuo oggetto di causa non è affatto usurario ma è perfettamente valido e produttivo di effetti, in quanto il tasso d'interesse moratorio, in sé considerato, per come evidenziato supra, non è superiore al tasso soglia, tanto più che, secondo quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza del Tribunale di Siena ed ora confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Civile, Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597), la valutazione dell'usurarietà degli interessi moratori deve essere effettuata sulla base N. 2396/2024 R.G. 16 / 17
del tasso soglia per gli interessi moratori, determinato incrementando il TEGM del
2,1% e poi, sulla base di quanto previsto dalla normativa citata supra, aumentando della metà il tasso così ottenuto.
D'altro canto, del tutto irrilevanti sono le considerazioni svolte dalla ricorrente con riferimento all'usura nel corso del rapporto (c.d. usura sopravvenuta), posto che, per giurisprudenza consolidata, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della
Legge 7 marzo 1996 n. 108, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cassazione civile, sez. unite., 19 ottobre 2017, n. 24675; conforme, Cassazione civile, sez. III, 17 agosto
2023, n. 24743).
In conclusione, la domanda della ricorrente risulta infondata e deve essere conseguentemente rigettata.
Conseguentemente, sotto il profilo istruttorio, risulta superflua la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla ricorrente.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, la ricorrente , in proprio e per conto della deve essere Parte_1 Pt_2 condannata a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre N. 2396/2024 R.G. 17 / 17
2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta le domande;
condanna , in proprio e quale procuratrice di Parte_1 Pt_2
a rimborsare a le spese di lite, che
[...] Controparte_1 liquida in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 31 ottobre 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2396/2024 R.G. promossa da
(C.F.: in proprio nonché Parte_1 C.F._1 quale procuratrice generale di (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, C.F._2 dall'Avv. Enrico Bartolini, presso il cui studio in Brescia, Via Aldo Moro n. 5, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo Panzieri, presso il cui studio in Via del Capitano n. 4, è CP_1 elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 27.5.2025, N. 2396/2024 R.G. 2 / 17
per in proprio nonché quale procuratrice generale di Parte_1
l'Avv. Enrico Bartolini insiste affinché venga disposta la Parte_2 già richiesta CTU tecnico contabile necessaria ai fini del decidere come affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 5091/2016) e che, previa ricostruzione del tenore delle pattuizioni relative al contratto di mutuo per cui è causa e previa verifica della coerenza del piano di ammortamento elaborato e di quello in concreto applicato a dette pattuizioni, accerti e determini (con calcolo matematico): A) se nella formula della rata che determina l'importo della rata iniziale del piano di ammortamento del contratto la convenuta abbia applicato l'algoritmo dell'interesse composto CP_1
(1+i elevato a n); B) l'indicazione nel contratto di mutuo de quo del costo occulto dell'interesse composto nella formula della rata del piano di ammortamento, con indicazione del Tasso Annuo Equivalente - TAE alla quale la Banca era obbligata in virtù di quanto previsto dalla Delibera CICR 9.02.2000 art. 6 e 7 o con la sua espressa indicazione tra le clausole abusive/vessatorie sottoscritte in calce per espressa accettazione del mutuatario;
C) la percentualizzazione di detto costo occulto per gli anni di durata del contratto;
D) la somma di detta percentualizzazione al tasso corrispettivo e la verifica se il risultato superi il tasso soglia alla stipula e/o in corso di rapporto;
E) la percentualizzazione di detto costo occulto rata per rata, la somma al tasso corrispettivo del periodo e la verifica se il risultato superi il tasso soglia de periodo;
F) la percentualizzazione di detto costo occulto nel calcolo dell'ISC/TAEG, con ricalcolo del piano di ammortamento in assenza del regime di interesse composto nella formula della rata, cioè a quota capitale sempre di uguale importo;
G) il tasso di mora reale rapportandolo alla composizione della rata iniziale;
H) il tasso complessivo in relazione alla clausola di risoluzione contrattuale, che prevede che il tasso di mora sia calcolato anche sulle rate scadute;
I) nonché quantificare ogni altra criticità che il nominato CTU rileverà in relazione al suindicato contratto. nonché per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa/contraria istanza ed eccezione disattese anche in via istruttoria ed incidentale e per tutti i motivi gradatamente esposti: nel merito: 1) accertare e N. 2396/2024 R.G. 3 / 17
dichiarare che gli interessi convenuti nel mutuo stipulato in data 1/07/1999 n.
69815/rep. 7998/racc. Notaio tra “ Per_1 Controparte_1 ed i sigg. e , sono di tipo Parte_3 Parte_1 Parte_2 usurario e/o in violazione di quanto disposto dall'art. 117 commi 4) – 5) e 6) TUB
e/o della delibera CICR 9.02.2000 artt. 6 e 7; 2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui determina gli interessi applicati, nonché l'illegittimità dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta nel calcolo della rata per tutte le ragioni infra espresse;
3) per l'effetto condannare la
Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore: a) a rielaborare l'intero piano finanziario di rimborso a partire dalla data di stipula
(1/07/1999) del contratto in base al regime semplice dell'interesse, applicando il tasso “sostitutivo” BOT (art. 117 - comma 7 lett. A) TUB), o di altro tasso che sarà ritenuto di giustizia;
b) a restituire alla ricorrente tutte le somme pagate in eccedenza alla data di rielaborazione del piano, determinate nell'allegata perizia econometrica e pari ad € 51.930,21 (di cui € 51.772,04 per interessi indebitamente pagati + € 158,16 per altri costi pretesi) o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre, eventualmente, ad una somma a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa 1 ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Compenso professionale, oltre accessori di legge e spese di CTU e CTP, rifusi, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”; per 'Avv. Paolo Panzieri così Controparte_1 conclude: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per i motivi e le causali di cui in premessa, respingere le domande attrici perché inammissibili, improponibili, irricevibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 17.12.2024, Parte_1
, in proprio nonché quale procuratrice generale di
[...] Parte_2 esponeva che essa e in proprio e quali genitori esercenti la potestà Parte_3 N. 2396/2024 R.G. 4 / 17
sulla minore avevano stipulato, con atto pubblico in data Parte_2
1.7.1999, un contratto di mutuo fondiario con Controparte_1 per £ 150.000.000, da restituire in sessanta rate semestrali al tasso
[...]
d'interesse indicato in contratto;
sosteneva, in via generale, che il regime di capitalizzazione composta, in quanto più oneroso per il mutuatario, doveva essere indicato per scritto, che il piano di ammortamento alla francese comportava necessariamente l'applicazione del regime composto e che tale regime comportava a sua volta un “costo occulto” a carico del mutuatario;
sulla base di una consulenza tecnica di parte, sosteneva altresì che, nel caso di specie, tale costo occulto non risultava indicato, così come non era indicato il TAE, in violazione dell'art. 6 delibera CICR 9.2.2000 e, richiamando Cassazione civile, sez. unite, 29 maggio
2024, n. 15130, che il contratto era nullo ai sensi dell'art. 117 commi 4 e 6 Decreto
Legislativo 1 ottobre 1993 n. 385, in quanto prevedeva un costo, appunto il costo occulto, maggiore di quello pubblicizzato;
evidenziava le anomalie del contratto, ovvero l'incompletezza del piano di ammortamento, l'incertezza del tasso d'interesse Euribor applicato, la violazione dell'art. 117 commi 4 e 6 TUB e la mancata indicazione dell'ISC/TAEG; da ultimo, lamentava anche l'usurarietà del tasso d'interesse applicato;
concludeva per l'accertamento della nullità del contratto, la rideterminazione del rapporto dare/avere e la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la resistente si costituiva tempestivamente il Controparte_1
28.2.2025, in vista della prima udienza ex art. 281-duodecies c.p.c. del 25.3.2025, contestando nel merito la domanda attorea;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari alla prima udienza citata e concessi i termini di cui all'art. 281-duodecies comma 4° c.p.c., la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione. N. 2396/2024 R.G. 5 / 17
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente , in proprio e quale procuratrice di ha proposto una Parte_1 Pt_2 domanda di accertamento della nullità di un contratto di mutuo e di conseguente accertamento del saldo e restituzione di interessi corrisposti in eccesso.
Preliminarmente, si deve ribadire che la domanda è procedibile, in quanto la proposizione della domanda in giudizio è stata preceduta dall'esperimento, seppure con esito negativo, del tentativo obbligatorio di mediazione (doc. 2 fasc.ric.), previsto a pena di improcedibilità dall'art. 5 comma 1 Decreto Legislativo 4 marzo
2010 n. 28 per le controversie in materia di contratti bancari.
Ciò detto e passando al merito della controversia, è pacifico e documentalmente provato che e , in proprio e quali CP_2 Parte_1 rappresentanti della figlia minorenne con atto pubblico in data Parte_2
1.7.1999 (doc. 4 fasc.att.), hanno stipulato con Controparte_1 un contratto di mutuo fondiario per la somma di € 150.000,00, da rimborsare
[...] in sessanta rate semestrali;
è altresì pacifico che in data 12.7.2004 è Parte_3 deceduto (doc. 5 fasc.ricorrente), che il mutuo è stato poi rinegoziato (doc. 6 fasc.ricorrente) e che, in data 29.10.2008, le eredi del defunto, ovvero la moglie e la figlia si sono accollate la quota del Parte_1 Parte_2 defunto (doc. 7 fasc.ricorrente).
In relazione a tale contratto, la ricorrente ha lamentato anzitutto, al punto E.1) del ricorso, l'incompletezza del piano di ammortamento, perché erano indicate le quote capitale di ciascuna rata mentre la quota interessi era indicata solo per le prime quattro rate e perché non era specificato quale regime finanziario era stato applicato.
Si deve in proposito premettere che, effettivamente, la determinazione degli interessi in misura superiore al tasso legale deve essere fatta per iscritto, in ossequio a quanto disposto sia dall'art. 1284 comma 3° c.c. (che espressamente prevede che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto), sia dall'art. 117 D.lgs. n. 385/1993, il quale sancisce che i contratti devono indicano il N. 2396/2024 R.G. 6 / 17
tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati;
tuttavia, tale requisito formale può essere soddisfatto anche per relationem, purché sia rispettato il requisito della determinatezza o della determinabilità del tasso pattuito, per come richiesto dall'art. 1346 c.c.. Secondo la giurisprudenza, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse: a tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 154, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30 marzo
2018, n. 8028); analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2024, n. 16456); in particolare, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382) N. 2396/2024 R.G. 7 / 17
Ciò detto, nel contratto di mutuo, all'art. 1 le parti hanno espressamente pattuito che la somma indicata veniva data a mutuo “all'interesse del 4% (quattro per cento) nominale annuo, salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata dell'ammortamento, risulterà in dipendenza di quanto di seguito pattuito all'articolo 4 …” e, quindi, all'art. 4, hanno ulteriormente pattuito che “i criteri per la determinazione del tasso d'interesse applicato sono i seguenti: - in caso di tasso fisso il medesimo sarà pari all'Interest Rate Swap lettera Euro a 2, 3 o 5 anni, a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo da regolare, maggiorato di 1,4 punti;
- in caso di tasso variabile il medesimo sarà pari al tasso
Euribor 6 mesi lettera maggiorato di 1,5 punti” e quindi hanno ulteriormente convenuto “di applicare alla presente operazione un tasso di interesse variabile modularmente per tutta la durata del finanziamento, fermo rimanendo il tasso di interesse sopra previsto all'art. 1 per la determinazione degli interessi fino alla scadenza della quarta rata”, con la precisazione che “successivamente, la parte mutuataria … potrà chiedere ed ottenere l'applicazione del tasso fisso o quella del tasso variabile all'epoca determinati in base ai criteri sopra determinati…”.
Alla luce di quanto precede, si comprende che la mancata indicazione nel piano di ammortamento della quota interessi da restituire per le rate successive alla quarta non è il frutto di un'incompleta predisposizione del piano di riparto ma la semplice conseguenza dell'impossibilità di determinare il tasso d'interesse al momento di stipulazione del contratto, ferma la sua determinabilità successiva: in effetti, nel piano d'ammortamento in esame, la quota capitale è indicata per ciascuna rata perché determinabile sin dall'inizio, mentre la quota interessi è stata indicata solo per le prime quattro rate, perché solo per tali rate, per le quali era prevista l'applicazione del tasso fisso previsto in contratto, era possibile quantificare anche l'importo degli interessi;
viceversa, analogo calcolo non poteva essere eseguito per le ulteriori rate, per le quali le parti avevano concordato che il mutuatario potesse scegliere tra applicazione del tasso fisso o del tasso variabile, alle condizioni contrattualmente concordate, e, quindi, il tasso d'interesse in concreto da applicare non era ancora determinato ma solo determinabile all'esito dell'esercizio N. 2396/2024 R.G. 8 / 17
dell'opzione da parte del mutuatario sulla base dei criteri concordati. Come detto, però, ciò non comporta alcuna nullità, appunto perché il tasso d'interesse è comunque determinabile nel corso del rapporto, sulla base dei criteri indicati.
Quanto al secondo profilo, attinente al regime di ammortamento, in realtà, proprio nell'intestazione del piano di ammortamento si legge “ammortamento: … francese” con la relativa formula matematica;
ed infatti, nelle prime quattro rate richiamate supra, è espressamente indicato che la rata, comprensiva di capitale e interessi, è sempre pari a £ 4.315.195, cioè è costante, mentre variano le quote di capitale e interessi, per come indicato nel medesimo piano di ammortamento.
Al punto E.2), poi, con riferimento al tasso Euribor, la ricorrente lamenta la mancata esatta indicazione del tipo di tasso euribor da utilizzare, cioè del tasso con divisore 360 o con divisore 365, precisazione che è invece contenuta solo nell'atto di rinegoziazione del mutuo del 2009.
A tal proposito, si deve premettere che il tasso interbancario “Euribor”, acronimo di
“Euro Interbank Offered Rate”, è il tasso di interesse attualmente utilizzato come parametro di indicizzazione sui mutui a tasso variabile, e costituisce il tasso interbancario di riferimento diffuso dalla Federazione RIa Europea, ogni giorno, in base alle quotazioni rilevate da un gruppo di banche rappresentative nel panorama creditizio europeo e mondiale ed è pubblicato su siti internet e quotidiani specializzati in materia finanziaria e, dunque, è facilmente accertabile e verificabile.
In questo senso, tale parametro non ha affatto carattere potestativo, in quanto dipende evidentemente dall'andamento del mercato e non presenta alcun profilo di indeterminatezza, in quanto è facilmente individuabile per relationem.
È pur vero che non esiste un unico tasso Euribor, ma esistono differenti tassi, classificabili in base a due distinti parametri, ossia in base alla durata del tasso ed in base al suo divisore. In base alla durata, si distinguono l'Euribor a un mese, a tre mesi, a sei mesi, ecc…; in base al divisore, si distinguono Euribor divisore 360 ed
Euribor divisore 365, a seconda che si consideri l'anno commerciale di 360 giorni
(12 mesi da 30 giorni ciascuno) ovvero all'anno solare di 365 giorni (quest'ultimo, peraltro, è stato eliminato dalla quotazione ufficiale a partire dall'1.4.2019, quando N. 2396/2024 R.G. 9 / 17
l'European Money Markets Institute (EMMI), per semplificare il calcolo, ha deciso di pubblicare solo il tasso Euribor con divisore 360).
Tuttavia, fermo restando che la differenza tra Euribor 360 ed Euribor 365 è minima e che il primo è leggermente inferiore al secondo, la mancata indicazione del divisore non comporta alcuna indeterminabilità del tasso ma, semmai, nel caso che la banca abbia applicato il tasso con divisore 365, ovvero il tasso più elevato, una condotta arbitraria della fonte di risarcimento del danno. Ma nel caso di CP_1 specie, la ricorrente non ha in alcun modo allegato che sia stato applicato il tasso euribor per essa più svantaggioso.
Al punto E.3), la ricorrente ha ancora lamentato la violazione dell'art. 117 commi 4
e 6 TUB, ovvero le disposizioni secondo cui “i contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” e, in particolare, hanno evidenziato che, per effetto della capitalizzazione composta degli interessi, non vi era equivalenza tra il tasso d'interesse pattuito e quello di fatto applicato.
Rispetto a tale doglianza, si deve premettere che la tesi della ricorrente si fonda sull'affermazione per cui, nel contratto in esame, il piano di ammortamento alla francese comporterebbe un'illegittima capitalizzazione degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., e, comunque, l'applicazione di interessi maggiori di quelli concordati, per come affermato dalla stessa ricorrente nella parte iniziale del proprio ricorso.
In realtà, come anche recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 29 maggio 2024, n. 15130), l'ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti”, comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente): il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni N. 2396/2024 R.G. 10 / 17
di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Ciò detto, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, anche all'interno del Tribunale di Siena, non risulta concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando, in sede genetica del negozio, il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ai sensi dell'art. 1283 c.c.. Come del resto affermato in più occasioni da questo Tribunale e recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata;
in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce;
tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale;
ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente;
il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Ed analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: anche rispetto a tale tipo di contratto di mutuo, infatti, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo N. 2396/2024 R.G. 11 / 17
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti (cfr. ancora Cassazione civile, sez. I,
19 marzo 2025, n. 7382).
Dunque, una volta ritenuto che l'ammortamento alla francese non comporta anatocismo né costi occulti, si deve escludere che la sua applicazione determini la violazione dell'art. 117 comma 4 T.U.B. e la conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 comma 6 T.U.B..
Ancora, al punto E.4) del ricorso la ricorrente lamenta la mancata indicazione dell' . Pt_4
Si deve, tuttavia, rilevare che l'ISC - Indicatore Sintetico di Costo ha finalità essenzialmente informativa, in termini di trasparenza contrattuale, cioè ha lo scopo di porre il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, e non incide quindi né sul contenuto della prestazione a carico del cliente, in quanto non rappresenta un ulteriore tasso o costo dell'operazione, né sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, che sono definite dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali;
esso, peraltro, è stato espressamente previsto, per la prima volta, nella delibera CICR 4 marzo 2003 n.
283, contenente la “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari”, dall'art. 9 comma 2 che, sotto la rubrica
“Informazione contrattuale”, ha stabilito che “la Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla banca d'Italia medesima”; successivamente, la Banca d'Italia, con Circolare 25 luglio Par 2003, ha regolato l nel titolo X - Capitolo 1 - “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”, Sezione II “Pubblicità e informazione precontrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”; e quindi, la medesima Banca d'Italia, con la circolare 29 luglio 2009 e successive modifiche ha, N. 2396/2024 R.G. 12 / 17
Par ancora una volta, previsto il suddetto unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi, e non nel contratto, specificando che il suddetto indicatore sintetico di costo era denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG).
Dunque, deve escludersi che, nel contratto oggetto di causa, stipulato nel 1999, quando ancora la disciplina appena citata non era ancora stata adottata, vi fosse l'obbligo di indicare l' . Pt_4
A maggior ragione, si deve anche rilevare che sia l'art. 121 comma 1 lett. e) T.U.B., che afferma che l'espressione “«costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito
e di cui il finanziatore è a conoscenza”, sial'art. 125-bis T.U.B., che prevede, per i soli contratti stipulati dai consumatori, la nullità della clausola relativa “a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG”, sono stati, a loro volta, introdotti con Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dunque in epoca ben successiva alla stipulazione del contratto oggetto della presente controversia.
Per completezza, considerato che la ricorrente ha lamentato anche la mancata indicazione del TAE - Tasso Annuo Effettivo, in violazione di quanto previsto dalla delibera CICR 9 febbraio 2000, si deve anzitutto rilevare che anche tale delibera è successiva alla stipulazione del contratto oggetto di causa e che, per quanto previsto dall'art. 6, norma dettata ancora una volta in tema di trasparenza contrattuale, “i contratti … stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso d'interesse applicato”.
Inoltre, la medesima norma dispone anche che “nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” ma, nel caso di specie, come detto, non vi è alcuna capitalizzazione per effetto dell'adozione del regime di ammortamento alla francese;
e dunque, la norma in questione non si applica neanche sotto questo profilo. N. 2396/2024 R.G. 13 / 17
Da ultimo, al punto F) del ricorso, la ricorrente lamenta anche l'usurarietà del tasso d'interesse applicato, in particolare al punto F.2) l'usura originaria ed al punto F.3)
l'usura sopravvenuta.
A tal proposito, dal punto di vista del quadro normativo, si deve premettere che l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3°, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo 4° comma, richiede che nella determinazione del tasso d'interesse usurario si tenga “conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”; in particolare, con norma di interpretazione autentica,
l'art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n. 24, ha stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”; a sua volta, l'art. 2 comma 4° legge 7 marzo 1996 n. 108, chiamato a stabilire i limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo vigente inizialmente ed all'epoca del contratto oggetto di causa, disponeva che questo tasso, aumentato della metà, rappresentava il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari;
attualmente, a seguito della modifica operata dall'art. 8, comma 5, lett. d) D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011
n. 106, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali. A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le “Istruzioni per la rilevazione del
TEGM ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia. N. 2396/2024 R.G. 14 / 17
Tanto premesso, il ragionamento posto alla base della domanda della ricorrente, ovvero il fatto che nella determinazione del TEG si dovrebbe applicare una formula di calcolo diversa da quella prevista dalla Banca d'Italia, non appare corretto.
In effetti, alla base della normativa in tema di usura si colloca indubbiamente un'esigenza di omogeneità o simmetria, nella determinazione del tasso concretamente applicato al rapporto rispetto al TEGM, i quali devono essere determinati prendendo in considerazione i medesimi elementi. Come evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965; Cassazione civile, sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303), la necessità di attenersi ai criteri dettati dalla Banca d'Italia è finalizzata a rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale;
ciò in quanto l'utilizzo di metodologie e formule matematiche “alternative” - quali sono quelle proposte da parte ricorrente tramite il proprio consulente di parte - non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale quanto quella del , con la conseguenza che il giudice, chiamato a verificare il Pt_6 rispetto della soglia antiusura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia con il
TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio. Infatti, poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di causa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato.
Del resto, le istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate, in quanto costituiscono lo strumento utilizzato dall'autorità amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 legge 108/1996 che la stessa legge le demanda per la concreta N. 2396/2024 R.G. 15 / 17
determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito - con un semplice automatismo - il cd. “tasso soglia” per ciascuna categoria di operazione.
Al giudice resta pertanto preclusa la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG totalmente diverso da quello disposto dalla Banca d'Italia, posto che, in tal modo, egli non si limiterebbe a verificare il rispetto della legge, siccome completata dal procedimento amministrativo di cui sopra, ma sostituendosi alle autorità all'uopo preposte, finirebbe con l'integrare arbitrariamente il contenuto del precetto normativo.
Per tale ragione, il raffronto deve essere effettuato calcolando il TEG sulla base del medesimo criterio indicato dalla Banca d'Italia per la determinazione del TEGM.
Ciò detto, è pur vero che anche il tasso d'interesse moratorio è soggetto alla verifica dell'usurarietà.
Tuttavia, per le ragioni appena evidenziate, deve escludersi che il tasso d'interesse rilevante ai fini della valutazione dell'usura possa essere il c.d. tasso complessivo, determinato sulla base della “sommatoria” dei tassi d'interesse corrispettivo e moratorio o, come sostenuto dalla ricorrente, sulla base di una “maggiorazione” del tasso d'interesse convenzionale, dovendosi utilizzare piuttosto il tasso moratorio in sé per sé considerato, come determinato sulla base del contenuto del contratto.
In tal senso, tenuto conto del fatto che il tasso moratorio è determinato in contratto in 3 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo e che il tasso corrispettivo
è previsto nella misura del 4%, il tasso moratorio ammonta al 7%; a sua volta, il tasso soglia per la categoria “mutui ipotecari a tasso fisso e variabile” è pari al
7,38% a partire da un TEGM del 4,92%.
Alla luce di tali considerazioni, il contratto di mutuo oggetto di causa non è affatto usurario ma è perfettamente valido e produttivo di effetti, in quanto il tasso d'interesse moratorio, in sé considerato, per come evidenziato supra, non è superiore al tasso soglia, tanto più che, secondo quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza del Tribunale di Siena ed ora confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Civile, Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597), la valutazione dell'usurarietà degli interessi moratori deve essere effettuata sulla base N. 2396/2024 R.G. 16 / 17
del tasso soglia per gli interessi moratori, determinato incrementando il TEGM del
2,1% e poi, sulla base di quanto previsto dalla normativa citata supra, aumentando della metà il tasso così ottenuto.
D'altro canto, del tutto irrilevanti sono le considerazioni svolte dalla ricorrente con riferimento all'usura nel corso del rapporto (c.d. usura sopravvenuta), posto che, per giurisprudenza consolidata, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della
Legge 7 marzo 1996 n. 108, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cassazione civile, sez. unite., 19 ottobre 2017, n. 24675; conforme, Cassazione civile, sez. III, 17 agosto
2023, n. 24743).
In conclusione, la domanda della ricorrente risulta infondata e deve essere conseguentemente rigettata.
Conseguentemente, sotto il profilo istruttorio, risulta superflua la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla ricorrente.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, la ricorrente , in proprio e per conto della deve essere Parte_1 Pt_2 condannata a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre N. 2396/2024 R.G. 17 / 17
2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta le domande;
condanna , in proprio e quale procuratrice di Parte_1 Pt_2
a rimborsare a le spese di lite, che
[...] Controparte_1 liquida in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 31 ottobre 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi