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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12099/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. MARAZZOTTA Parte_1
GIUSEPPINA MARIA ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CAPOTORTI VALERIA e dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura in Indirizzo Telematico CP_1
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAFORIO
OMBRETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400001769000 in relazione all'avviso di addebito n. 59620180004681614000, e annulla quest'ultimo, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con esso intimati.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MARAZZOTTA GIUSEPPINA
MARIA ILARIA, antistataria.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato con l' . Controparte_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/08/2024 parte ricorrente in epigrafe parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l e l CP_1 Controparte_2
, proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva
[...]
di iscrizione ipotecaria n. 29676202400001769000 notificata il 05/06/2024 a mezzo pec dall' e relativa all'avviso di Addebito Controparte_2
n. 59620180004681614000, asseritamente notificato il 09.11.2018, per contributi
IVS per l'anno 2010/2013, per complessivi € 9.503,03.
Eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per l'omessa notifica dell'avviso di addebito di pagamento e, in ogni caso, la prescrizione estintiva dello stesso e dei contributi richiesti.
Concludeva, quindi, chiedendo: “accogliere il presente ricorso in opposizione e annullare ovvero dichiarare nulli o comunque inefficaci l'avviso di addebito e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, unitamente al ruolo ad essa riferito e per gli effetti accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve a titolo Contributi IVS, così come indicati nell'avviso di iscrizione ipotecaria opposto e nell'avviso di addebito in esso indicato ed anch'esso opposto, per intervenuta prescrizione;
per gli effetti, dichiarare altresì l'infondatezza dell'Agente della
Riscossione resistente di procedere ad esecuzione forzata in danno del ricorrente e all'iscrizione dell'ipoteca; in ogni caso emettere qualsiasi statuizione, la più favorevole in ragione di quanto esposto in fatto ed in diritto”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, variamente argomentando.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e dichiarata l'inammissibilità della querela di falso proposta da parte ricorrente in via incidentale, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dalle parti con le quali insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Parte ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di addebito richiamato nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggi impugnata.
Orbene, anche ove ritualmente notificato, l'avviso di addebito n.
59620180004681614000 risulta prescritto, atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla data della presunta ricezione dell'AVA da parte del ricorrente (9/11/2018) e precedente alla comunicazione preventiva, oggi impugnata, in cui risulta richiamato il suddetto avviso di addebito (5/06/2024).
Invero, anche ove ritualmente notificato, il termine di prescrizione quinquennale del richiamato avviso di addebito sarebbe maturato in data 9/11/2023, sicché, non trovando applicazione in queste ipotesi la sospensione dei termini prevista dalle norme eccezionali del periodo COVID, già alla data della notifica dell'intimazione di pagamento il credito portato dall si era già prescritto.
Infatti, deve rammentarsi che l'articolo 37 del decreto-legge 18/2020 ha stabilito una sospensione dei termini prescrizionali dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per un totale a 129 giorni) rendendo tale periodo neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11 del Dl 183/2020 ha previsto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali di 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Più specificamente, alla luce della normativa emergenziale, nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020; nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 e sino al 30.06.2021, la data viene rimandata di 311 giorni (129+183) grazie alla somma delle due sospensioni.
Atteso che il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995, la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là del periodo sopra richiamato, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell' soccombente, come liquidate CP_1
e distratte in parte dispositiva, compensando tra le parti le spese di lite del rapporto processuale instaurato con che, secondo la più recente giurisprudenza CP_5
delle S.U. della Corte di Cassazione, non risulta legittimata passiva per le opposizioni recuperatorie volte alla declaratoria della prescrizione dei crediti contributivi (SS.UU. civili, sentenza n. 7514/2022).
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 2/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12099/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. MARAZZOTTA Parte_1
GIUSEPPINA MARIA ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CAPOTORTI VALERIA e dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura in Indirizzo Telematico CP_1
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAFORIO
OMBRETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400001769000 in relazione all'avviso di addebito n. 59620180004681614000, e annulla quest'ultimo, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con esso intimati.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MARAZZOTTA GIUSEPPINA
MARIA ILARIA, antistataria.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato con l' . Controparte_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/08/2024 parte ricorrente in epigrafe parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l e l CP_1 Controparte_2
, proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva
[...]
di iscrizione ipotecaria n. 29676202400001769000 notificata il 05/06/2024 a mezzo pec dall' e relativa all'avviso di Addebito Controparte_2
n. 59620180004681614000, asseritamente notificato il 09.11.2018, per contributi
IVS per l'anno 2010/2013, per complessivi € 9.503,03.
Eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per l'omessa notifica dell'avviso di addebito di pagamento e, in ogni caso, la prescrizione estintiva dello stesso e dei contributi richiesti.
Concludeva, quindi, chiedendo: “accogliere il presente ricorso in opposizione e annullare ovvero dichiarare nulli o comunque inefficaci l'avviso di addebito e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, unitamente al ruolo ad essa riferito e per gli effetti accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve a titolo Contributi IVS, così come indicati nell'avviso di iscrizione ipotecaria opposto e nell'avviso di addebito in esso indicato ed anch'esso opposto, per intervenuta prescrizione;
per gli effetti, dichiarare altresì l'infondatezza dell'Agente della
Riscossione resistente di procedere ad esecuzione forzata in danno del ricorrente e all'iscrizione dell'ipoteca; in ogni caso emettere qualsiasi statuizione, la più favorevole in ragione di quanto esposto in fatto ed in diritto”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, variamente argomentando.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e dichiarata l'inammissibilità della querela di falso proposta da parte ricorrente in via incidentale, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dalle parti con le quali insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Parte ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di addebito richiamato nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggi impugnata.
Orbene, anche ove ritualmente notificato, l'avviso di addebito n.
59620180004681614000 risulta prescritto, atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla data della presunta ricezione dell'AVA da parte del ricorrente (9/11/2018) e precedente alla comunicazione preventiva, oggi impugnata, in cui risulta richiamato il suddetto avviso di addebito (5/06/2024).
Invero, anche ove ritualmente notificato, il termine di prescrizione quinquennale del richiamato avviso di addebito sarebbe maturato in data 9/11/2023, sicché, non trovando applicazione in queste ipotesi la sospensione dei termini prevista dalle norme eccezionali del periodo COVID, già alla data della notifica dell'intimazione di pagamento il credito portato dall si era già prescritto.
Infatti, deve rammentarsi che l'articolo 37 del decreto-legge 18/2020 ha stabilito una sospensione dei termini prescrizionali dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per un totale a 129 giorni) rendendo tale periodo neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11 del Dl 183/2020 ha previsto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali di 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Più specificamente, alla luce della normativa emergenziale, nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020; nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 e sino al 30.06.2021, la data viene rimandata di 311 giorni (129+183) grazie alla somma delle due sospensioni.
Atteso che il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995, la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là del periodo sopra richiamato, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell' soccombente, come liquidate CP_1
e distratte in parte dispositiva, compensando tra le parti le spese di lite del rapporto processuale instaurato con che, secondo la più recente giurisprudenza CP_5
delle S.U. della Corte di Cassazione, non risulta legittimata passiva per le opposizioni recuperatorie volte alla declaratoria della prescrizione dei crediti contributivi (SS.UU. civili, sentenza n. 7514/2022).
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 2/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025.
La Giudice
Paola Marino