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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
dott.ssa Cristina Russo Presidente
dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
dott.ssa Sara Antonelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 403/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in NF alla via G. D'Annunzio n. 35 presso lo studio dell'Avv. Antonino Benintende
(C.F. , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._3
-RESISTENTE CONTUMACE-
pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.05.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio civile a IA (EN) il 28.08.2009, atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 5, Parte 1, Anno 2009.
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , nata a Persona_1
NF (EN) il 21.09.2006 (C.F.: ); , nato a C.F._4 Controparte_2
NF (EN) l'11.01.2009 (C.F.: ); , nato a [...] C.F._5 CP_1 Parte_2
(RN) il 28.07.2012 (C.F.: ). C.F._6
La ricorrente ha rappresentato che la casa coniugale “è stata individuata nell'abitazione sita in IA alla c.da Corvo, ma per esigenze di studi, la ricorrente ed i figli, attualmente, vivono in Inghilterra, a
LE alla via Holcombe Drive n. 71” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
La ricorrente ha riferito che i coniugi vivono di fatto separati da febbraio 2017 e che l'unione coniugale, dopo un primo periodo di armonia, è venuta meno “a causa della condotta del sig. CP_1
che qualche anno addietro ha manifestato atti di violenza nei riguardi della ricorrente, ed inoltre non ha mai versato alcuna somma per il mantenimento dei figli” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
Nel descrivere la propria situazione economica e patrimoniale, la ricorrente ha riferito di non godere di redditi propri ma di essere titolare di “sussidio “Universal Credit” pari ad €. 1.450,00 circa per tutto il nucleo familiare composto dalla ricorrente ed i minori, di cui 700,00 mensili vengono spese per
l'affitto ed €. 300,00 mensili per luce, acqua e gas, oltre il 50% di assegno familiare italiano pari ad €.
400,00 circa, di cui l'altro 50% viene impropriamente attribuito all'altro coniuge resistente che non ha mai versato alcuna somma per i figli, neanche l'assegno” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di “a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e pronunciare la separazione giudiziale e personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento condiviso dei minori, avendo cura, altresì, di regolamentare le modalità di visita da parte del padre all'esito dell'istruttoria, tenendo conto che i predetti vivono in Inghilterra con la madre e con stabile collocazione in Inghilterra presso la madre all'indirizzo indicato, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità di incontro con il padre
pagina 2 di 7 nel periodo Natalizio, Pasquale ed estivo, ponendo a carico dello stesso le spese di trasferimento dei figli verso la propria dimora e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) assegnare la casa coniugale, sita in IA c.da Corvo, alla sig.ra
… in quanto rispondente all'interesse della prole;
d) riconoscere in favore della sig.ra Parte_1
… il diritto a percepire un assegno di mantenimento dell'importo di euro 300, mensili, Parte_1 da porsi a carico del sig. …; e) stabilire a carico del sig. … un Controparte_1 Controparte_1
assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore ma economicamente ancora non autosufficiente pari ad euro 200,00 mensili ciascuno, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle straordinarie mediche e scolastiche documentate;
f) ordinare all' di Enna di versare tutto l'assegno familiare alla CP_3
ricorrente; ergo inibire il 50% attualmente versato al Signorelli;
g) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni e presso il genitore come da piano CP_1 genitoriale”.
La ricorrente ha allegato documenti e chiesto disporsi interrogatorio formale nei confronti del coniuge.
Il ricorso è stato regolarmente notificato in data 27.05.2024.
Il sig. , nonostante la regolarità della citazione, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 23.10.2024, lo scrivente relatore ha dichiarato la contumacia del sig. ; alla medesima udienza, la ricorrente, personalmente comparsa, Controparte_1
ha dichiarato di non volersi riconciliare.
Ritenuta la causa matura per la decisione, alla predetta udienza la ricorrente ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
pagina 3 di 7 Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dalla moglie nel proprio atto introduttivo e confermate all'udienza di comparizione, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Sulla domanda di assegnazione della casa familiare, occorre preliminarmente evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337 sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare i figli e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
La ricorrente ha individuato la casa familiare nell'abitazione sita in IA alla c.da Corvo, ove ella e i figli conservano la residenza (cfr. doc. 2 allegato al ricorso); di contro, il coniuge sig. CP_1
risulta essere residente in [...]alla c.da Croce (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
[...]
Tuttavia, la ricorrente ha dedotto e documentato di vivere stabilmente insieme ai figli in Inghilterra, a
LE (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
Prescindendo dalla proprietà dell'immobile individuato come casa familiare, il dato risulta dirimente in relazione alla domanda di assegnazione svolta dalla ricorrente.
Invero, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 25604/2018).
Considerato che, nel caso di specie, i figli vivono con la madre in Inghilterra, questo Collegio ritiene di rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale, il cui regime rimane disciplinato dalle ordinarie regole di diritto civile, senza che sia possibile nella presente sede alcun accertamento al riguardo, stante che un tale accertamento esorbiterebbe dall'oggetto proprio del presente giudizio.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora
pagina 4 di 7 egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Occorre, quindi, porre a raffronto le posizioni economiche dei coniugi, prendendo in considerazione ulteriori elementi, quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali, l'età.
Ebbene, la ricorrente ha dedotto e documentato di essere titolare di “Universal credit”, ossia di sussidio statale vigente nel Regno Unito a sostegno di coloro che abbiano difficoltà finanziare, vivano nel territorio, e che prevede importi specifici per l'abitazione e per ogni figlio a carico.
Il matrimonio con il sig. è, in concreto, durato circa 8 anni, considerato che la ricorrente ha CP_1
riferito che i coniugi vivono di fatto separati da febbraio 2017; la figlia maggiore ha compiuto Per_1
18 anni, sta per compiere 16 anni e il piccolo ha compiuto 13 anni, CP_2 Parte_2
sicché hanno età che consentono loro di godere di autonomia e di non necessitare di costanti cure materne.
La ricorrente gode di piena capacità lavorativa, avendo compiuto 34 anni, e non è priva di reddito atteso che ha documentato di godere di un'entrata mensile complessiva di € 1.850,00 mensili
(“Universal Credit” e il 50% dell'assegno unico , seppur gravata dalle spese del canone di CP_3 locazione e utenze. Nell'allegato piano genitoriale si indica che la ricorrente è una “studentessa business in corso di completamento”, essendo quindi impegnata nel conseguimento di un titolo di studio spendibile nel mercato del lavoro.
Del resto, la ricorrente nulla ha dedotto circa la condizione economica del coniuge che non è noto se goda di un reddito. Solo nell'allegato piano genitoriale si legge che il coniuge è “cuoco”. Sicché, non risulta possibile operare un raffronto tra le posizioni economiche dei coniugi.
pagina 5 di 7 D'altra parte, “una volta accertata l'esistenza di disponibilità economiche in capo al coniuge che chiede l'assegno di mantenimento, in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, spetta a quest'ultimo allegare e dimostrare che i redditi che riesce a percepire non sono adeguati al tenore di vita matrimoniale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 26 aprile 2024, n. 11250).
Alla luce di quanto sopra, considerato che la ricorrente non è priva di reddito e non ha fornito prova della sussistenza dei requisiti che le darebbero diritto all'assegno di mantenimento richiesto, ovvero dell'inadeguatezza dei redditi propri a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né dedotto alcunché sulle condizioni economiche del coniuge, la domanda di assegno di mantenimento non può trovare accoglimento.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, si dispone, per come richiesto dalla ricorrente,
l'affidamento condiviso dei figli minori e nonché la collocazione CP_2 Parte_2
presso la madre, consentendo al padre di esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli liberamente e conformemente ai reciproci impegni e desideri.
Considerato che i figli vivono in Inghilterra con la madre, che ivi frequentano la scuola e che il periodo di vacanza estivo, per come indicato dalla madre nel piano genitoriale, va dal 25 luglio al 1° settembre di ogni anno, si dispone che i figli permangano con il padre nel periodo estivo per tre settimane, consecutive o non consecutive, da concordare preventivamente con la madre.
In ordine alla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass.
15065/2000).
Alla luce di quanto indicato dalla ricorrente, considerato che la figlia maggiorenne è ancora Per_1
studentessa e, pertanto, non economicamente autosufficiente, ritiene il Collegio di dover disporre un assegno di mantenimento a carico del sig. nei confronti di tutti i figli nell'importo Controparte_1
pagina 6 di 7 minimo, non essendo note le condizioni economiche dello stesso, di € 150,00 mensili per ciascun figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché di assegnare integralmente alla madre l'assegno unico erogato dall' CP_3
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28.12.1990 (C.F.: , e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
10.04.1987 (C.F.: ; C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di IA al n. 5, Parte 1, Anno 2009;
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare svolta dalla ricorrente;
- DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e con CP_2 Parte_2
collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei tre figli, un assegno mensile di complessivi € 450,00, ossia € 150,00 per ciascun figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'integrale assegnazione alla madre dell'assegno unico erogato dall' CP_3
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
dott.ssa Cristina Russo Presidente
dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
dott.ssa Sara Antonelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 403/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in NF alla via G. D'Annunzio n. 35 presso lo studio dell'Avv. Antonino Benintende
(C.F. , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._3
-RESISTENTE CONTUMACE-
pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.05.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio civile a IA (EN) il 28.08.2009, atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 5, Parte 1, Anno 2009.
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , nata a Persona_1
NF (EN) il 21.09.2006 (C.F.: ); , nato a C.F._4 Controparte_2
NF (EN) l'11.01.2009 (C.F.: ); , nato a [...] C.F._5 CP_1 Parte_2
(RN) il 28.07.2012 (C.F.: ). C.F._6
La ricorrente ha rappresentato che la casa coniugale “è stata individuata nell'abitazione sita in IA alla c.da Corvo, ma per esigenze di studi, la ricorrente ed i figli, attualmente, vivono in Inghilterra, a
LE alla via Holcombe Drive n. 71” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
La ricorrente ha riferito che i coniugi vivono di fatto separati da febbraio 2017 e che l'unione coniugale, dopo un primo periodo di armonia, è venuta meno “a causa della condotta del sig. CP_1
che qualche anno addietro ha manifestato atti di violenza nei riguardi della ricorrente, ed inoltre non ha mai versato alcuna somma per il mantenimento dei figli” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
Nel descrivere la propria situazione economica e patrimoniale, la ricorrente ha riferito di non godere di redditi propri ma di essere titolare di “sussidio “Universal Credit” pari ad €. 1.450,00 circa per tutto il nucleo familiare composto dalla ricorrente ed i minori, di cui 700,00 mensili vengono spese per
l'affitto ed €. 300,00 mensili per luce, acqua e gas, oltre il 50% di assegno familiare italiano pari ad €.
400,00 circa, di cui l'altro 50% viene impropriamente attribuito all'altro coniuge resistente che non ha mai versato alcuna somma per i figli, neanche l'assegno” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di “a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e pronunciare la separazione giudiziale e personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento condiviso dei minori, avendo cura, altresì, di regolamentare le modalità di visita da parte del padre all'esito dell'istruttoria, tenendo conto che i predetti vivono in Inghilterra con la madre e con stabile collocazione in Inghilterra presso la madre all'indirizzo indicato, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità di incontro con il padre
pagina 2 di 7 nel periodo Natalizio, Pasquale ed estivo, ponendo a carico dello stesso le spese di trasferimento dei figli verso la propria dimora e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) assegnare la casa coniugale, sita in IA c.da Corvo, alla sig.ra
… in quanto rispondente all'interesse della prole;
d) riconoscere in favore della sig.ra Parte_1
… il diritto a percepire un assegno di mantenimento dell'importo di euro 300, mensili, Parte_1 da porsi a carico del sig. …; e) stabilire a carico del sig. … un Controparte_1 Controparte_1
assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore ma economicamente ancora non autosufficiente pari ad euro 200,00 mensili ciascuno, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle straordinarie mediche e scolastiche documentate;
f) ordinare all' di Enna di versare tutto l'assegno familiare alla CP_3
ricorrente; ergo inibire il 50% attualmente versato al Signorelli;
g) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni e presso il genitore come da piano CP_1 genitoriale”.
La ricorrente ha allegato documenti e chiesto disporsi interrogatorio formale nei confronti del coniuge.
Il ricorso è stato regolarmente notificato in data 27.05.2024.
Il sig. , nonostante la regolarità della citazione, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 23.10.2024, lo scrivente relatore ha dichiarato la contumacia del sig. ; alla medesima udienza, la ricorrente, personalmente comparsa, Controparte_1
ha dichiarato di non volersi riconciliare.
Ritenuta la causa matura per la decisione, alla predetta udienza la ricorrente ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
pagina 3 di 7 Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dalla moglie nel proprio atto introduttivo e confermate all'udienza di comparizione, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Sulla domanda di assegnazione della casa familiare, occorre preliminarmente evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337 sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare i figli e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
La ricorrente ha individuato la casa familiare nell'abitazione sita in IA alla c.da Corvo, ove ella e i figli conservano la residenza (cfr. doc. 2 allegato al ricorso); di contro, il coniuge sig. CP_1
risulta essere residente in [...]alla c.da Croce (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
[...]
Tuttavia, la ricorrente ha dedotto e documentato di vivere stabilmente insieme ai figli in Inghilterra, a
LE (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
Prescindendo dalla proprietà dell'immobile individuato come casa familiare, il dato risulta dirimente in relazione alla domanda di assegnazione svolta dalla ricorrente.
Invero, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 25604/2018).
Considerato che, nel caso di specie, i figli vivono con la madre in Inghilterra, questo Collegio ritiene di rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale, il cui regime rimane disciplinato dalle ordinarie regole di diritto civile, senza che sia possibile nella presente sede alcun accertamento al riguardo, stante che un tale accertamento esorbiterebbe dall'oggetto proprio del presente giudizio.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora
pagina 4 di 7 egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Occorre, quindi, porre a raffronto le posizioni economiche dei coniugi, prendendo in considerazione ulteriori elementi, quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali, l'età.
Ebbene, la ricorrente ha dedotto e documentato di essere titolare di “Universal credit”, ossia di sussidio statale vigente nel Regno Unito a sostegno di coloro che abbiano difficoltà finanziare, vivano nel territorio, e che prevede importi specifici per l'abitazione e per ogni figlio a carico.
Il matrimonio con il sig. è, in concreto, durato circa 8 anni, considerato che la ricorrente ha CP_1
riferito che i coniugi vivono di fatto separati da febbraio 2017; la figlia maggiore ha compiuto Per_1
18 anni, sta per compiere 16 anni e il piccolo ha compiuto 13 anni, CP_2 Parte_2
sicché hanno età che consentono loro di godere di autonomia e di non necessitare di costanti cure materne.
La ricorrente gode di piena capacità lavorativa, avendo compiuto 34 anni, e non è priva di reddito atteso che ha documentato di godere di un'entrata mensile complessiva di € 1.850,00 mensili
(“Universal Credit” e il 50% dell'assegno unico , seppur gravata dalle spese del canone di CP_3 locazione e utenze. Nell'allegato piano genitoriale si indica che la ricorrente è una “studentessa business in corso di completamento”, essendo quindi impegnata nel conseguimento di un titolo di studio spendibile nel mercato del lavoro.
Del resto, la ricorrente nulla ha dedotto circa la condizione economica del coniuge che non è noto se goda di un reddito. Solo nell'allegato piano genitoriale si legge che il coniuge è “cuoco”. Sicché, non risulta possibile operare un raffronto tra le posizioni economiche dei coniugi.
pagina 5 di 7 D'altra parte, “una volta accertata l'esistenza di disponibilità economiche in capo al coniuge che chiede l'assegno di mantenimento, in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, spetta a quest'ultimo allegare e dimostrare che i redditi che riesce a percepire non sono adeguati al tenore di vita matrimoniale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 26 aprile 2024, n. 11250).
Alla luce di quanto sopra, considerato che la ricorrente non è priva di reddito e non ha fornito prova della sussistenza dei requisiti che le darebbero diritto all'assegno di mantenimento richiesto, ovvero dell'inadeguatezza dei redditi propri a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né dedotto alcunché sulle condizioni economiche del coniuge, la domanda di assegno di mantenimento non può trovare accoglimento.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, si dispone, per come richiesto dalla ricorrente,
l'affidamento condiviso dei figli minori e nonché la collocazione CP_2 Parte_2
presso la madre, consentendo al padre di esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli liberamente e conformemente ai reciproci impegni e desideri.
Considerato che i figli vivono in Inghilterra con la madre, che ivi frequentano la scuola e che il periodo di vacanza estivo, per come indicato dalla madre nel piano genitoriale, va dal 25 luglio al 1° settembre di ogni anno, si dispone che i figli permangano con il padre nel periodo estivo per tre settimane, consecutive o non consecutive, da concordare preventivamente con la madre.
In ordine alla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass.
15065/2000).
Alla luce di quanto indicato dalla ricorrente, considerato che la figlia maggiorenne è ancora Per_1
studentessa e, pertanto, non economicamente autosufficiente, ritiene il Collegio di dover disporre un assegno di mantenimento a carico del sig. nei confronti di tutti i figli nell'importo Controparte_1
pagina 6 di 7 minimo, non essendo note le condizioni economiche dello stesso, di € 150,00 mensili per ciascun figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché di assegnare integralmente alla madre l'assegno unico erogato dall' CP_3
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28.12.1990 (C.F.: , e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
10.04.1987 (C.F.: ; C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di IA al n. 5, Parte 1, Anno 2009;
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare svolta dalla ricorrente;
- DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e con CP_2 Parte_2
collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei tre figli, un assegno mensile di complessivi € 450,00, ossia € 150,00 per ciascun figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'integrale assegnazione alla madre dell'assegno unico erogato dall' CP_3
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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