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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/12/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA N. r.g. 98-1/2025 Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici: Dott.ssa Antonella Dragotto - presidente Dott.ssa Roberta Brera - giudice Dott. Michele Delli Paoli - giudice rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA Di apertura della liquidazione giudiziale
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da
[...]
GIUDIZIALE nei confronti di Parte_1
Controparte_1 sentito in camera di consiglio il Giudice delegato all'istruttoria; ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la convenuta sede in Bosco Marengo, via Novi n. 1, Fraz. Pollastra;
vista la documentazione allegata;
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. comma, d. lgs. 14/2019, avendo la società debitrice debiti scaduti per l'importo di € 1.237.400,00 verso la parte ricorrente (come è emerso dai DOCC. 12/15/16/17/18);
osservato che:
- ai sensi dell'art. 121 d. lgs. 14/2019 grava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali;
- la convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e non ha offerto alcuna prova in materia;
- neppure dalla documentazione in atti emergono elementi che consentano di escludere il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d (si consideri al riguardo l'importo dell'attivo patrimoniale di € 1.868.531,00 riportato a bilancio del 31.12.2023);
pagina 1 di 3 -quanto allo stato di insolvenza, lo stesso risulta provato:
i) dal mancato pagamento del debito verso per € Controparte_2
6.386,16 (come è emerso da informative acquisite d'ufficio); ii) dal mancato pagamento del debito verso la parte ricorrente per € 1.237.400,00; iii) dal riscontro di un patrimonio netto negativo di € 1.636.392,00 riportato a bilancio del 31.12.2024; Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 D.Lgs. 14/2019; DICHIARA L'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
NOMINA Giudice Delegato il dott. MICHELE DELLI PAOLI;
NOMINA Curatore dr. ; Persona_1
ORDINA al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, (depositandone il verbale nei successivi dieci giorni), e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE che il giorno 31.3.2026 ore 11.00 nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo. ORDINA Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
pagina 2 di 3 i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a: 1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. DISPONE La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza. Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio tenutasi in data 09/12/2025.
Il G.D. Dr. Michele Delli Paoli La Presidente Dr.ssa Antonella Dragotto
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