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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 901/2015 anno 2015 R.G.A.C.C.,
trattenuta in decisione all'udienza del 25 Ottobre 2024, promossa
DA
1. nato Agrigento il 08/04/1975 n.q. di genitore esercente la Parte_1
potestà genitoriale sul figlio minore nato Venezia il Persona_1
16/11/2006 ed elettivamente domiciliato in Agrigento (Via Mazzini n. 148)
presso lo studio dell'Avv. Antonio Alaimo, difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
- attore
CONTRO
1) in persona del Sindaco Legale Rappresentante Pro Controparte_1
1 Tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giudice con Studio in
Favara Via Enrico La Loggia n. 11, giusto mandato rilasciato in calce agli atti difensivi – comparsa di costituzione e risposta
Convenuto - costituito in giudizio
2) in Persona del Suo Legale Rappresentante Controparte_2
Pro Tempore rappresentata e difesa dall'Avv.Diego Munafò con Studio
in Milano C.so di Porta Vittoria n. 42
Terzo chiamato in causa/Costituito in giudizio
3) OGGETTO: - risarcimento danni – Lesione Personale. =
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09/12/2014 ritualmente notificato n.q. di Parte_1
genitore esercente la potestà sul minore nato Venezia il 16/11/2006 Persona_2
citavano in giudizio ed esponeva: Controparte_1
2 - che in data 12/11/2013 in Agrigento il minore si recava presso i Persona_2
locali del accompagnato dal padre in quanto Controparte_1 Parte_1
invitato ad una festa di compleanno.
- Il minore si trovava in compagnia di altri bambini a bordo della giostra gonfiabile quando improvvisamente a causa di un liquido presente nel pavimento cadeva a terra sbattendo il capo.
- Quindi veniva sostenuta la piena responsabilità del sinistro al gestore della struttura. Il minore, veniva urgentemente accompagnato presso il Presidio
Ospedaliero di Agrigento ove veniva diagnosticato “ trauma cranico non commitivo” considerata la ferita i sanitari hanno applicato punti di sutura..
- Quindi veniva sostenuta la responsabilità del gestore per avere in custodia la cosa cui è derivato il danno, ossia che il soggetto che ha in custodia la cosa ha l'obbligo di vigilare in modo che essa non arrechi danni ad altri.
- Quindi veniva reclamato un risarcimento di €. 5.925,68 sulla base di un danno biologico quantificato in 3%.
- Quindi, parte attrice chiedeva al Tribunale di dichiarare la responsabilità del convenuto per il sinistro cui è rimasto vittima il minore e Persona_2
conseguentemente condannare il Convenuto a pagare la complessiva somma di €.
5.925,68.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Con comparsa di costituzione e risposta e chiamata di terzo si costituiva in giudizio Bowling dell' laddove appunto chiedeva di potere chiamare in CP_1
3 causa la Compagnia di Assicurazione e nel caso di responsabilità manlevarla dalla . Controparte_2
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Veniva autorizzata la chiamata del terzo . Controparte_2
- Quindi si costituiva in giudizio la Compagnia di Assicurazione
[...]
che attraverso la propria comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- Preliminarmente veniva sostenuto la esclusione della responsabilità da cose in custodia – causazione del sinistro per fatto e colpa esclusiva del danneggiato per danni riferiti occorsi in attività ludica di giochi, laddove la Suprema Corte ha escluso la responsabilità, laddove in tale caso sarebbe ascrivibile esclusivamente alla violazione colposa del potere di sorveglianza da parte dell'accompagnatore.
- In tal modo la cosa (giostra gonfiabile) diventa soltanto occasione dell'evento e non la causa. Ancora veniva evidenziato i limiti della garanzia assicurativa e precisamente la franchigia per i danni alle persone ed ancora in ordine all'efficacia della copertura dell' all'atto della stipula del contratto CP_1 CP_1
aveva dichiarato di avere un numero di addetti pari a cinque ed è proprio sulla base di tale dichiarazione che era stata valutata la determinazione del premio, ma sul punto non vi è prova da parte del convenuto.
- Quindi il terzo chiamato in causa chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda in quanto non fondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso tenere conto della franchigia .
- Con Vittoria delle spese, competenze ed onorari.
4 La causa istruita attraverso la produzione documentale, prova per testi e con la nomina del CT , all'udienza del 25/10/2024 veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per note e repliche.
CONCLUSIONI
- per l'attore n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1
come in atto di citazione comparsa conclusionale e memoria 183 Persona_2
6° comma;
- per il convenuto costituito come in comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta e chiamata del terzo, memoria 183 6° comma e comparsa conclusionale .
= per il terzo chiamato in causa : come in comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, memoria 183 6° Comma e comparsa conclusionale
Alla medesima udienza del 24/10/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione dando assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi a sensi art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore non è fondata e pertanto va rigettata, infatti le tesi avanzate da parte attorea nel corso della causa, non hanno raggiunto la piena
5 prova per come bene ha sostenuto il terzo chiamato in causa.
Bene ha osservato la Compagnia di Assicurazione laddove ha sostenuto e provato che nella fattispecie non si può addossare la responsabilità al convenuto CP_1
dell' in ordine ad un eventuale sinistro verificatosi in una area (giostra CP_1
gonfiabile) laddove la fruizione diretta dei minori, impone ai genitori di vigilare sulla attività motoria e ricreativa dei figli minori, nell'uso e l'utilizzo degli attrezzi anche al fine di evitare ed impedire comportamenti non corretti evitandone i malaugurati sinistri ( Cass. Sentenza 17/Ottobre/2013 n. 23584).
Ma nella fattispecie per come dichiarato dal teste “ vi erano circa Testimone_1
35 bambini scatenati” gli addetti del Bowling “ venivano a richiamare in quanto i ragazzi erano scatenati raccomandando di stare calmi e giocare tranquilli”.
Mentre il teste non ha dato un chiaro contributo tanto che ha Testimone_2
risposto “Penso di si al capitolo n. 1 di prova e non ricordo la circostanza di cui al capitolo 3.
Mentre il teste escussa all'udienza del 8/3/2024 ha risposto su diversi Testimone_3
capitoli “non mi ricordo”, “ che stava chiacchierando con le altre mamme e di non avere visto materialmente cadere il bambino”. Quindi la testimonianza di Tes_3
[...] conferma che le mamme erano intende a fare conversazione e a non vigilare i
[...]
propri figli che scatenati per come dichiarato dal teste erano esposti Testimone_1
ai sinistri anche di natura più grave di quello subito dal minore Persona_2
Quindi non è stata raggiunta la prova sull'AN, anzi l'istruttoria ha dimostrato che il sinistro si è verificato per la mancata diligenza di chi avrebbe dovuto vigilare sui minori impegnati nella attività ludica, nessuna responsabilità può essere attribuita al
6 gestore del locale e ne tanto meno alla Compagnia di Assicurazione.
Non avendo raggiunto la prova sull'AN non può prendersi in alcuna considerazione il quantum debeatur.
Vale la pena di puntualizzare e ripercorrere le fasi processuali della causa e precisamente all'udienza del 24/09/2015 si svolgeva la prima udienza di comparizione delle parti e la causa rinviata all'udienza del 26/5/2016 con autorizzazione alla chiamata del terzo. Alla detta udienza venivano assegnati i termini ex Art. 183 6° Comma e la causa rinviata all'udienza del 1/12/2016. Alla
detta udienza veniva nominato il CT/Medico e fissata l'udienza di giuramento per il 12/10/2017. Alla detta udienza prestava il giuramento il CT Dr. Persona_3
e fissata l'udienza del 6/12/2018. Alla detta udienza venivano ammesse le prove orali e fissata l'udienza del 10/10/2019. Quindi si sono succedute diverse udienze all'udienza del 01/10/2021 è stato sentito il teste e Testimone_1 [...]
[...]
. All'udienza del 8/3/2024 è stata sentita il teste Quindi è Tes_2 Testimone_3
stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 25/10/2024. Alla detta udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex
Art. 190 cpc.
Orbene, incidenter tantum, vale la pena puntualizzare che l'attore ha avanzato una richiesta di risarcimento che lascia perplessità in ordine all'AN ma in ogni caso per come sostenuto dal terzo chiamato in causa per la fattispecie va esclusa la responsabilità del gestore/convenuto, laddove semmai i genitori avrebbero dovuto vigilare ed evitare gli assembramenti dei bambini ed i connessi pericoli, tanto che il
7 personale di servizio raccomandava di stare calmi e richiamava i bambini che apparivano scatenati per come dichiarato dal teste , ma le mamme erano Tes_4
impegnate a fare conversazione per come dichiarato dal teste . Tes_3
Quindi, semmai nel caso specifico i genitori hanno il dovere di vigilare e prevedere possibili situazione di pericolo specie per i minori.
(Cass. Civ. Sez III, 29/4/2006 n. 10040, Cass Civ. Sez. III 23/7/2003 n. 11446 – Cass
Civ. 17/10/2013 n. 23584 – Cass Civ. 5/12/2008 n. 28811).
Quindi la domanda dell'attore in ordine alle lamentate doglianze non è fondata in quanto per come sopra esplicitato vengono ritenute puntuali e condivisibili le valutazioni avanzate e sostenute dal convenuto e dal terzo chiamato in causa, laddove
è stato provato che per la fattispecie non è ravvisabile alcuna responsabilità del gestore.
Pertanto la domanda attorea va rigettata in quanto non fondata in fatto ed in diritto.
Consegue che in ordine alle spese del giudizio vanno compensate per ragioni di opportunità.
Al riguardo, si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto e dal terzo chiamato in causa, laddove ha provato che le lamentate doglianze in ordine al verificarsi dell'evento lamentato da parte dell'attore sono rimaste prive di piena ed inconfutabile prova.
Per quanto detto la domanda promossa da ( n.q. di genitori esercenti la Parte_1
patestà genitoriale sul figlio minore ) non è fondata e pertanto va Persona_2
rigettata come in dispositivo.
In ordine alla statuizione sulle spese del presente giudizio, vanno compensate.
8
P.Q.M.
Il Dott. Giuseppe Scimè GOT del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 901/2015 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1 [...]
(attore) contro (convenuto) Per_2 Controparte_3 Controparte_2
(Terzo Chiamato in causa) disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
[...]
provvede:
- Rigetta la domanda dell'attore in quanto non fondata in fatto ed in diritto, i
fatti di causa non sono stati pienamente ed inconfutabilmante provati ed in
ogni caso va esclusa la responsabilità del convenuto.
1) Compensa le spese di lite fra tutte le parti.
Così deciso in Agrigento il 14/Febbraio/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 901/2015 anno 2015 R.G.A.C.C.,
trattenuta in decisione all'udienza del 25 Ottobre 2024, promossa
DA
1. nato Agrigento il 08/04/1975 n.q. di genitore esercente la Parte_1
potestà genitoriale sul figlio minore nato Venezia il Persona_1
16/11/2006 ed elettivamente domiciliato in Agrigento (Via Mazzini n. 148)
presso lo studio dell'Avv. Antonio Alaimo, difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
- attore
CONTRO
1) in persona del Sindaco Legale Rappresentante Pro Controparte_1
1 Tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giudice con Studio in
Favara Via Enrico La Loggia n. 11, giusto mandato rilasciato in calce agli atti difensivi – comparsa di costituzione e risposta
Convenuto - costituito in giudizio
2) in Persona del Suo Legale Rappresentante Controparte_2
Pro Tempore rappresentata e difesa dall'Avv.Diego Munafò con Studio
in Milano C.so di Porta Vittoria n. 42
Terzo chiamato in causa/Costituito in giudizio
3) OGGETTO: - risarcimento danni – Lesione Personale. =
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09/12/2014 ritualmente notificato n.q. di Parte_1
genitore esercente la potestà sul minore nato Venezia il 16/11/2006 Persona_2
citavano in giudizio ed esponeva: Controparte_1
2 - che in data 12/11/2013 in Agrigento il minore si recava presso i Persona_2
locali del accompagnato dal padre in quanto Controparte_1 Parte_1
invitato ad una festa di compleanno.
- Il minore si trovava in compagnia di altri bambini a bordo della giostra gonfiabile quando improvvisamente a causa di un liquido presente nel pavimento cadeva a terra sbattendo il capo.
- Quindi veniva sostenuta la piena responsabilità del sinistro al gestore della struttura. Il minore, veniva urgentemente accompagnato presso il Presidio
Ospedaliero di Agrigento ove veniva diagnosticato “ trauma cranico non commitivo” considerata la ferita i sanitari hanno applicato punti di sutura..
- Quindi veniva sostenuta la responsabilità del gestore per avere in custodia la cosa cui è derivato il danno, ossia che il soggetto che ha in custodia la cosa ha l'obbligo di vigilare in modo che essa non arrechi danni ad altri.
- Quindi veniva reclamato un risarcimento di €. 5.925,68 sulla base di un danno biologico quantificato in 3%.
- Quindi, parte attrice chiedeva al Tribunale di dichiarare la responsabilità del convenuto per il sinistro cui è rimasto vittima il minore e Persona_2
conseguentemente condannare il Convenuto a pagare la complessiva somma di €.
5.925,68.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Con comparsa di costituzione e risposta e chiamata di terzo si costituiva in giudizio Bowling dell' laddove appunto chiedeva di potere chiamare in CP_1
3 causa la Compagnia di Assicurazione e nel caso di responsabilità manlevarla dalla . Controparte_2
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Veniva autorizzata la chiamata del terzo . Controparte_2
- Quindi si costituiva in giudizio la Compagnia di Assicurazione
[...]
che attraverso la propria comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- Preliminarmente veniva sostenuto la esclusione della responsabilità da cose in custodia – causazione del sinistro per fatto e colpa esclusiva del danneggiato per danni riferiti occorsi in attività ludica di giochi, laddove la Suprema Corte ha escluso la responsabilità, laddove in tale caso sarebbe ascrivibile esclusivamente alla violazione colposa del potere di sorveglianza da parte dell'accompagnatore.
- In tal modo la cosa (giostra gonfiabile) diventa soltanto occasione dell'evento e non la causa. Ancora veniva evidenziato i limiti della garanzia assicurativa e precisamente la franchigia per i danni alle persone ed ancora in ordine all'efficacia della copertura dell' all'atto della stipula del contratto CP_1 CP_1
aveva dichiarato di avere un numero di addetti pari a cinque ed è proprio sulla base di tale dichiarazione che era stata valutata la determinazione del premio, ma sul punto non vi è prova da parte del convenuto.
- Quindi il terzo chiamato in causa chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda in quanto non fondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso tenere conto della franchigia .
- Con Vittoria delle spese, competenze ed onorari.
4 La causa istruita attraverso la produzione documentale, prova per testi e con la nomina del CT , all'udienza del 25/10/2024 veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per note e repliche.
CONCLUSIONI
- per l'attore n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1
come in atto di citazione comparsa conclusionale e memoria 183 Persona_2
6° comma;
- per il convenuto costituito come in comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta e chiamata del terzo, memoria 183 6° comma e comparsa conclusionale .
= per il terzo chiamato in causa : come in comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, memoria 183 6° Comma e comparsa conclusionale
Alla medesima udienza del 24/10/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione dando assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi a sensi art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore non è fondata e pertanto va rigettata, infatti le tesi avanzate da parte attorea nel corso della causa, non hanno raggiunto la piena
5 prova per come bene ha sostenuto il terzo chiamato in causa.
Bene ha osservato la Compagnia di Assicurazione laddove ha sostenuto e provato che nella fattispecie non si può addossare la responsabilità al convenuto CP_1
dell' in ordine ad un eventuale sinistro verificatosi in una area (giostra CP_1
gonfiabile) laddove la fruizione diretta dei minori, impone ai genitori di vigilare sulla attività motoria e ricreativa dei figli minori, nell'uso e l'utilizzo degli attrezzi anche al fine di evitare ed impedire comportamenti non corretti evitandone i malaugurati sinistri ( Cass. Sentenza 17/Ottobre/2013 n. 23584).
Ma nella fattispecie per come dichiarato dal teste “ vi erano circa Testimone_1
35 bambini scatenati” gli addetti del Bowling “ venivano a richiamare in quanto i ragazzi erano scatenati raccomandando di stare calmi e giocare tranquilli”.
Mentre il teste non ha dato un chiaro contributo tanto che ha Testimone_2
risposto “Penso di si al capitolo n. 1 di prova e non ricordo la circostanza di cui al capitolo 3.
Mentre il teste escussa all'udienza del 8/3/2024 ha risposto su diversi Testimone_3
capitoli “non mi ricordo”, “ che stava chiacchierando con le altre mamme e di non avere visto materialmente cadere il bambino”. Quindi la testimonianza di Tes_3
[...] conferma che le mamme erano intende a fare conversazione e a non vigilare i
[...]
propri figli che scatenati per come dichiarato dal teste erano esposti Testimone_1
ai sinistri anche di natura più grave di quello subito dal minore Persona_2
Quindi non è stata raggiunta la prova sull'AN, anzi l'istruttoria ha dimostrato che il sinistro si è verificato per la mancata diligenza di chi avrebbe dovuto vigilare sui minori impegnati nella attività ludica, nessuna responsabilità può essere attribuita al
6 gestore del locale e ne tanto meno alla Compagnia di Assicurazione.
Non avendo raggiunto la prova sull'AN non può prendersi in alcuna considerazione il quantum debeatur.
Vale la pena di puntualizzare e ripercorrere le fasi processuali della causa e precisamente all'udienza del 24/09/2015 si svolgeva la prima udienza di comparizione delle parti e la causa rinviata all'udienza del 26/5/2016 con autorizzazione alla chiamata del terzo. Alla detta udienza venivano assegnati i termini ex Art. 183 6° Comma e la causa rinviata all'udienza del 1/12/2016. Alla
detta udienza veniva nominato il CT/Medico e fissata l'udienza di giuramento per il 12/10/2017. Alla detta udienza prestava il giuramento il CT Dr. Persona_3
e fissata l'udienza del 6/12/2018. Alla detta udienza venivano ammesse le prove orali e fissata l'udienza del 10/10/2019. Quindi si sono succedute diverse udienze all'udienza del 01/10/2021 è stato sentito il teste e Testimone_1 [...]
[...]
. All'udienza del 8/3/2024 è stata sentita il teste Quindi è Tes_2 Testimone_3
stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 25/10/2024. Alla detta udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex
Art. 190 cpc.
Orbene, incidenter tantum, vale la pena puntualizzare che l'attore ha avanzato una richiesta di risarcimento che lascia perplessità in ordine all'AN ma in ogni caso per come sostenuto dal terzo chiamato in causa per la fattispecie va esclusa la responsabilità del gestore/convenuto, laddove semmai i genitori avrebbero dovuto vigilare ed evitare gli assembramenti dei bambini ed i connessi pericoli, tanto che il
7 personale di servizio raccomandava di stare calmi e richiamava i bambini che apparivano scatenati per come dichiarato dal teste , ma le mamme erano Tes_4
impegnate a fare conversazione per come dichiarato dal teste . Tes_3
Quindi, semmai nel caso specifico i genitori hanno il dovere di vigilare e prevedere possibili situazione di pericolo specie per i minori.
(Cass. Civ. Sez III, 29/4/2006 n. 10040, Cass Civ. Sez. III 23/7/2003 n. 11446 – Cass
Civ. 17/10/2013 n. 23584 – Cass Civ. 5/12/2008 n. 28811).
Quindi la domanda dell'attore in ordine alle lamentate doglianze non è fondata in quanto per come sopra esplicitato vengono ritenute puntuali e condivisibili le valutazioni avanzate e sostenute dal convenuto e dal terzo chiamato in causa, laddove
è stato provato che per la fattispecie non è ravvisabile alcuna responsabilità del gestore.
Pertanto la domanda attorea va rigettata in quanto non fondata in fatto ed in diritto.
Consegue che in ordine alle spese del giudizio vanno compensate per ragioni di opportunità.
Al riguardo, si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto e dal terzo chiamato in causa, laddove ha provato che le lamentate doglianze in ordine al verificarsi dell'evento lamentato da parte dell'attore sono rimaste prive di piena ed inconfutabile prova.
Per quanto detto la domanda promossa da ( n.q. di genitori esercenti la Parte_1
patestà genitoriale sul figlio minore ) non è fondata e pertanto va Persona_2
rigettata come in dispositivo.
In ordine alla statuizione sulle spese del presente giudizio, vanno compensate.
8
P.Q.M.
Il Dott. Giuseppe Scimè GOT del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 901/2015 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1 [...]
(attore) contro (convenuto) Per_2 Controparte_3 Controparte_2
(Terzo Chiamato in causa) disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
[...]
provvede:
- Rigetta la domanda dell'attore in quanto non fondata in fatto ed in diritto, i
fatti di causa non sono stati pienamente ed inconfutabilmante provati ed in
ogni caso va esclusa la responsabilità del convenuto.
1) Compensa le spese di lite fra tutte le parti.
Così deciso in Agrigento il 14/Febbraio/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
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