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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
04.12.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, nel rispetto del termine di cui, esaminate le note pervenute, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127-ter co. 3 c.p.c. e con contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1437/2024,
TRA
rappresentato e difeso come in atti dagli Parte_1 avv. Paola Giovanna Allaria e Alessandro Aschero
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante p.t., con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia n. 4, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giuseppe
Mazzarella resistente
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 185/2024 Trib.
Bergamo
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 14.06.2024, ritualmente notificato,
agiva in giudizio nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1 (di seguito, ), proponendo opposizione al
[...] CP_1 decreto ingiuntivo n. 185/2024 del 19.04.2024, con cui il Tribunale di Bergamo, su domanda di , ingiungeva all'odierno CP_1 opponendo il pagamento immediato della somma di € 31.759,35, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese del procedimento ed accessori come per legge, per omissioni contributive.
Con la presente azione in opposizione, il geom. eccepiva Pt_1
l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda nel giudizio monitorio, la conseguente infondatezza dell'asserita pretesa creditoria della e, da ultimo, l'intervenuta prescrizione. CP_1
L'istante rassegnava le conclusioni come da atti di cui chiedeva l'accoglimento e volte all'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
La si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data CP_1
11.10,2024 contestando fermamente tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato ed insisteva per l'integrale rigetto delle avverse pretese in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto per tutto quanto rimesso in atti.
Il Giudice, ottenuti i chiarimenti necessari per la definizione del giudizio, rimetteva la causa in decisione, accordando alle parti termini per depositare note conclusive e di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso in opposizione è infondato, pertanto, va respinto per le motivazioni di seguito riportate.
***
L'art. 22 della L. n. 773/1982 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), come sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236, stabilisce che “L'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei CP_1 geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria… L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli”.
A seguito della trasformazione della in ente con personalità CP_1 giuridica di diritto privato, le disposizioni in materia di iscrizione e contribuzione sono state trasfuse nello statuto e nei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 509/1994 e approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello stesso decreto legislativo, cioè con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con gli altri Ministeri di cui all'art. 3, comma 1. Infatti, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in enti privatizzati – fra cui la – godono anche di CP_1 autonomia normativa, il che significa, come ripetutamente evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24202/2009, Cass.
S.U. n. 17589/2015 e sent. Corte Appello Brescia n. 249/2017, n.
547/2017 e n. 247/2019), che la disciplina materiale delle singole forme di previdenza è espressione della fonte regolamentare.
Lo Statuto della in vigore fino al 31.12.2002 prevedeva che CP_1
“l'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi CP_1 professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità”. Sul quadro così delineato, peraltro, è intervenuta la modifica dell'art. 5 dello Statuto e del regolamento di attuazione delle norme statutarie della attuata con CP_1 delibera consiliare n. 2/2003, approvata con decreto interministeriale del 27.02.2003. In particolare, il nuovo testo dell'art. 5 ha previsto che “sono obbligatoriamente iscritti alla
i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale CP_1 dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.
3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Con tale modifica si è inteso assicurare l'effettività del principio solidaristico anche nel caso in cui attività in tutto e per tutto assimilabile a quella libero-professionale sia esercitata con modalità diverse dall'apertura della partita IVA, con conseguente aggiramento degli obblighi contributivi. La modifica normativa non ha evidentemente eliminato il presupposto dell'esercizio dell'attività professionale, quale requisito indispensabile per la iscrizione alla ma ne ha ridefinito la portata, includendovi CP_1 anche i soggetti che la svolgano in maniera saltuaria ed occasionale o non prevalente rispetto a un'altra attività. Pertanto, essa non può considerarsi contrastante con il quadro normativo vigente, considerata l'autonomia normativa di cui gode la CP_1
In pratica, con la riforma del 2003, l'obbligo di iscrizione alla ed il conseguente obbligo di contribuzione è stato in CP_1 sostanza legato alla sola iscrizione all'Albo, presumendosi (salvo prova contraria) l'esercizio della professione e non essendo a tal fine necessario l'esercizio continuativo della stessa.
Per effetto del mutato contesto normativo, si offrono, dunque, al geometra tre possibilità alternative: 1) esercitare attività professionale ed essere iscritto obbligatoriamente alla con CP_1 tutti gli oneri contributivi ed i diritti previdenziali che ne conseguono;
2) non esercitare alcuna attività professionale e cambiare la propria posizione in quella di iscritto al solo Albo, con l'obbligo però di fornire annualmente la prova (recte: autocertificazione) del mancato esercizio della professione, della mancata titolarità di partita Iva, di non essere socio od amministratore di società ovvero titolare di ditta svolgenti attività tecniche riconducibili a quelle proprie del geometra e di inviare ogni anno dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale, di non esercitare attività professionale alle dipendenze di terzi, redigendo all'uopo l'apposito modello di autocertificazione da restituire alla 3) CP_1 ovvero cancellarsi dall'Albo dei Geometri e restituire il timbro professionale.
Ora, nel caso di specie, parte opponente ha eccepito l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda nel giudizio monitorio, la conseguente infondatezza dell'asserita pretesa creditoria della e, da ultimo, l'intervenuta prescrizione. CP_1
Quanto al primo motivo di impugnazione, parte opponente lamenta che nel ricorso monitorio siano state indicate altre annualità (2014,
2017, 2019) oltra all'anno 2020, annualità per le quali avrebbe invece provveduto all'integrale pagamento dei contributi.
In effetti, parte opposta ammette che la morosità contributiva riguarda esclusivamente l'anno 2020 e l'ulteriore indicazione degli anni 2014,2017 e 2019 sarebbe frutto di un mero refuso e/o errore di scritturazione che non inficia, a parere di questo giudicante, la richiesta avanzata dalla dal momento che dai documenti CP_1 prodotti emerge chiaramente ed in modo univoco che la pretesa creditoria riguardi l'anno 2020 pari a complessivi € 31.759,35, di cui € 5.618,14 a titolo di contributo integrativo in autoliquidazione,
€ 19.046,88 a titolo di contributo soggettivo accessorio, € 4.795,00
a titolo di sanzioni per omesso pagamento dei contributi, €
2.299,33 a titolo di interessi per omesso pagamento dei contributi;
in pratica, con il procedimento monitorio non sono state richieste ulteriori somme se non per l'annualità 2020.
E' pacifico e documentato dalla situazione anagrafica e contributiva del geometra (doc.
3-5 memoria costituzione), dall'attestazione del credito (doc. 2 fasc. monitorio) e dalla diffida di pagamento del 24/11/2023 (doc. 4 fasc. monitorio) che per l'anno 2020 il geom. si sia reso moroso nel pagamento Pt_1 dei contributi, oneri e sanzioni per complessivi € 31.759,35 nonostante risultasse un iscritto obbligatorio: nell'estratto conto assicurativo (doc. 5 memoria costituzione) – con pieno valore certificativo – sono indicati in dettaglio gli importi dovuti per quell'anno, ed evidenziati in rosso gli importi rimasti insoluti a titolo di contributi oneri e sanzioni;
è altresì indicato che l'anno
2020 risulta irregolare1 a causa del mancato integrale pagamento del dovuto).
Chiarito ciò, appare infondata anche l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale non risultando decorso il termine di prescrizione quinquennale posto che la morosità riguarda esclusivamente l'anno 2020.
Tutto ciò basta a ritenere infondate le ragioni di contestazione del ricorrente opponente, pertanto, la sua domanda non può trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite si compensano stante il refuso nella documentazione della relativa prima facie ad annualità CP_1 ulteriori rispetto a quelle azionate con il procedimento monitorio
(morosità contributiva anche degli anni 2014,2017,2019 frutto di un refuso), che ha mosso l'opponente a contestare la legittimità del decreto ingiuntivo in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente tra le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Bergamo, il 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta