Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.